Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 10181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10181 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10181/2025REG.PROV.COLL.
N. 07031/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7031 del 2025, proposto da GI OV in proprio e quale procuratore di IN LO, NN AR GI, ER GI, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Vignolo, Massimo Cesare Ottavio Massa, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Iglesias, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Efisio Busio, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV n. 2717/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Iglesias;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il Cons. RI PI e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda l’occupazione e successiva trasformazione da parte del Comune appellato di aree di proprietà degli eredi del Sig. GI GI, ossia i Sig.ri IN LO, OV GI, NN AR GI e ER GI.
In particolare, il de cuius era proprietario di un’area di superficie di circa mq. 10.000, presso il Comune di Iglesias, distinta al catasto al foglio G1, mappali 2596, 2595 parte, 90b e 90c parte, 1201,1202, 90 parte, 1204, 2598, 2597 parte, 2614, 1215, 1216, 1217 parte, 1321, 91 parte, 2611, 2610 parte, 2612, 2613, 2616 parte.
L’area in esame ricadeva nella zona classificata B* dal PRG del Comune di Iglesias ed era interessata dal Piano Particolareggiato località “ PA e MP NO ” adottato con D.C.C. n. 284/1984 e successivamente approvato con D.C.C. n. 153/1986 e, infine, con Decreto dell’Assessore regionale degli Enti Locali e Urbanistica n. 1281/U del 29.07.1987.
Con Delibera del Consiglio Comunale n. 49/2000 veniva adottata una variante al richiamato Piano particolareggiato poi definitivamente approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 3/2001.
In particolare dei mq. 10.481 di proprietà del de cuius, Sig. GI, 6.658 mq. erano destinati ad opere di urbanizzazione, mentre 3.823 mq erano edificabili; aree edificabili che furono alienate nel quinquennio 1988 – 1993.
Con nota n. 11155/2002 il Comune di Iglesias comunicava ai proprietari interessati l’intenzione di procedere alla stipula degli atti di “riordino dei lotti” al fine di procedere all’attuazione del suindicato Piano particolareggiato.
Nel settembre 2006 il de cuius constatava che erano state realizzate opere di urbanizzazione in “aree destinate a servizi” ancora a lui intestate e, pertanto, nel gennaio 2007, lo stesso diffidava il Comune a porre in essere gli atti allo scopo di definire le modalità di acquisizione al patrimonio comunale delle aree occupate e utilizzate, chiedendo inoltre il risarcimento dei danni.
2. Successivamente il sig. GI citava in giudizio l’Amministrazione comunale innanzi al Giudice civile, chiedendo la condanna al risarcimento del danno subito “ in conseguenza dell’occupazione usurpativa o comunque abusiva ad opera del comune di Iglesias dei fondi di sua proprietà, meglio individuati in parte narrativa (10.214 mq) ”; “ danno da liquidarsi nella misura equivalente al valore del bene utilizzato, col computo degli interessi moratori a decorrere dal giorno in cui l’immobile è stato occupato senza titolo ”.
Con la sentenza n. 1122/2016 il Tribunale di Cagliari dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice amministrativo.
Con ricorso in riassunzione depositato il 12 luglio 2016, gli eredi del Sig. GI proseguivano la causa dinanzi al Tribunale ammnistrativo per la Sardegna, chiedendo altresì la restituzione delle aree o, in alternativa, la condanna del Comune ad emanare un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001.
3. Con sentenza n. 852/2019 il TAR Sardegna respingeva integralmente il ricorso, ritenendolo infondato.
Avverso tale statuizione i ricorrenti proponevano appello dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 2717 del 20 marzo 2024 ha accolto il ricorso.
In particolare nella richiamata decisione di appello si è statuito quanto segue:
-il Comune ha omesso di acquisire formalmente le superfici private necessarie per rendere utilizzabili i terreni a scopo edificatorio, così come ha omesso di attuare la procedura espropriativa comunque necessaria per l’acquisizione di ulteriori aree per le quali non era prevista una cessione negoziale. La pacifica occupazione senza titolo da parte del Comune delle aree di proprietà degli appellanti implica la sussistenza del diritto a vedersi restituita l’area e risarciti i danni derivanti da tale fatto illecito;
-è pacifico che tutte le aree utilizzate dall’amministrazione per la realizzazione degli interventi pubblici nell’ambito del Piano particolareggiato sono ancora oggi intestate agli appellanti;
-salvo ogni verifica in loco per determinarne esattamente la consistenza, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di primo grado, la decisione ottemperanda ha ritenuto che parte appellante ha chiaramente individuato l’oggetto della domanda nell’illegittima occupazione da parte del Comune di Iglesias del terreno, sito in località PA Basso e distinto in catasto al Foglio G/1, ex mapp. 89 (mapp.li 2596, 2595 parte), ex mapp. 90 (mapp.li 90b e 90 c parte, 1201, 1202, 90 parte, 1204, 2598, 2597 parte, 2614), ex mapp. 91a (mapp.li 1215, 1216, 1217 parte, 1321, 91° parte, 2611, 2610 parte, 2612, 2613), ex mapp. 193 pagina 6 (mapp. 2616 parte).
L’appellante ha rappresentato inoltre che nel procedimento avanti il Giudice civile, lo stesso Comune di Iglesias, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 15 novembre 2007, ha precisato la consistenza dell’area occupata (individuata nei mappali ex 89, attuali 2598, 2597 parte, 2614, 2597 parte, 2611, 2610 parte, 2612, 2613 ex 193, per un totale di mq. 3243), che fu occupata dall’Amministrazione “in epoca precedente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione”;
-la pacifica, e incontestata, occupazione senza titolo da parte del Comune delle aree di proprietà degli appellanti integrava una condotta illecita ai sensi dell’art. 2043 c.c., non rilevando affatto la possibilità di produrre alcun effetto acquisitivo della proprietà senza l’adozione di un formale atto legittimante, quale il decreto di esproprio e/o l’atto di cessione volontaria, in conformità al disposto di cui all’art. 42 Cost.
Conseguentemente con la richiamata sentenza n. 2717/2024, il Consiglio di Stato ha disposto:
- la restituzione dell’area occupata, previa riduzione in pristino;
- in alternativa, la facoltà per l’Amministrazione di emanare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis D.P.R. 327/2001;
- la condanna del Comune al risarcimento dei danni per la perdita del godimento dell’area sino alla restituzione o formale acquisizione.
Quanto al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 34, c. 4 c.p.a., è stato demandato al Comune appellato di formulare una proposta di liquidazione del danno entro 60 giorni dalla pubblicazione della suddetta sentenza, alla luce dei criteri indicati in motivazione, quali il tasso legale annuo sul valore attuale del bene occupato, previo accertamento della superficie nel contraddittorio delle parti.
4.Con ricorso depositato in data 1° agosto 2025, i ricorrenti OV GI, NN AR GI e ER GI chiedono l’ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza n. 2717/2024.
In particolare i ricorrenti rilevano che, in data 7 maggio 2024, con lo scopo di eseguire la statuizione del Consiglio di Stato qui da ottemperare, l’Amministrazione comunale ha invitato gli eredi ricorrenti a un sopralluogo nell’area in contestazione, allo scopo di delimitare, nel contraddittorio delle parti, le superfici effettivamente occupate.
Con nota dirigenziale del 7 ottobre 2024 il Comune di Iglesias ha trasmesso una proposta di indennizzo e si è riservato l’acquisto di ulteriori aree.
Tale proposta è stata respinta dai Sig.ri GI in quanto:
- la delimitazione delle aree occupate prospettata dal Comune escludeva dal computo parti che, invece, in concreto erano state occupate e trasformate;
- non vi è accordo sui criteri individuati dalla stessa amministrazione per la liquidazione del danno dell’eventuale indennità per l’acquisizione sanante.
A tal fine gli odierni appellanti fanno presente di aver consegnato, nell’aprile 2025, una relazione tecnica elaborata dai tecnici di fiducia dei ricorrenti, alla quale l’amministrazione non ha fornito riscontro; hanno anche inviato un nuovo sollecito, in data 10 luglio 2025 e pertanto in questa sede chiedono:
“ 1) ordinare al Comune di Iglesias di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2717/2024, pubblicata il 20 marzo 2024, e quindi a restituire l’area occupata e a indicare la somma offerta per il risarcimento del danno per l’occupazione senza titolo dal momento iniziale dell’occupazione stessa sino alla restituzione, fatta salva la facoltà di emanare, in alternativa, il provvedimento previsto dall’art. 42-bis del D.P.R. 327/2001;
2) indicare il termine entro il quale il Comune dovrà ottemperare e nominare, fin d’ora, il commissario ad acta per il caso in cui detto termine dovesse spirare inutilmente, per il compimento di tutti gli atti necessari per dare esecuzione alla sentenza in epigrafe;
3) con ogni consequenziale pronunzia, anche in ordine alle spese del presente giudizio d’ottemperanza ”.
5. La questione in esame viene prospettata, come emerge dagli atti di causa, anche in relazione alla natura del vincolo imposto dallo strumento urbanistico in relazione al verde pubblico previsto per una parte delle superficie.
Per il Comune nulla sarebbe dovuto per le aree destinate a verde pubblico in quanto non utilizzate e non trasformate dall’Amministrazione.
Ai fini dell’ottemperanza al giudicato, a giudizio del Collegio, il parametro non può che essere quello della sentenza ottemperanda per la quale è intervenuto il passaggio in giudicato e quindi la superficie da questa individuata con la precisazione che le questioni poste dal Comune appellato circa la non indennizzabilità delle aree a verde pubblico non possono essere rilevate in sede di ottemperanza; se del caso, dovevano essere rilevate nel corso del giudizio di cognizione ma il giudicato si è formato anche per queste con i conseguenti obblighi di restituzione e risarcimento o di adozione del provvedimento ex art. 42 - bis d.P.R. 327/2001.
6. Tutto ciò chiarito, va ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza di questo Consiglio nel termine perentorio di novanta giorni. Nel caso di inadempimento da parte dell’amministrazione si dispone la nomina del Commissario ad acta nella persona del preposto all’Agenzia delle entrate - Territorio, Direzione Provinciale di Cagliari - Ufficio Territoriale Iglesias con facoltà di delega ad un qualificato dirigente, affinché provveda a dare esecuzione alla sentenza.
A detti adempimenti il Commissario ad acta dovrà ottemperare entro ulteriori giorni novanta dalla scadenza del termine prima assegnato con oneri a carico dell’amministrazione resistente che saranno liquidati non appena ultimato l’incarico.
7. Quanto alle spese di giudizio, queste seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie il ricorso per l’ottemperanza e condanna l’amministrazione a dare esecuzione alla sentenza di questo Consiglio n. 2717/2024.
Nomina, per il caso di ulteriore inerzia, commissario ad acta il preposto all’Agenzia delle entrate - Territorio, Direzione Provinciale di Cagliari - Ufficio Territoriale Iglesias, con facoltà di delega.
Condanna il Comune di Iglesias al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di questo giudizio, spese che liquida in complessivi €. 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge .
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN RI, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
GI Furno, Consigliere
RI PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI PI | IN RI |
IL SEGRETARIO