Ordinanza cautelare 21 marzo 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00402/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00125/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 125 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Gili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Groscavallo, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione Montana Alpi Graie, non costituita in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Torino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’atto prot. n. -OMISSIS- del Comune di Groscavallo, relativo al vincolo idrogeologico, recante l’autorizzazione n. -OMISSIS- ad effettuare, ai sensi dell’art. 1 l.r. n. 45/1989, le modificazioni e le trasformazioni del suolo necessarie all’esecuzione dei lavori di viabilità secondaria minore di accesso all'alpeggio -OMISSIS- nel vallone di -OMISSIS-, ubicato nel territorio del predetto Comune, pubblicata sull’albo pretorio il -OMISSIS-;
- degli atti e autorizzazioni del Comune di Groscavallo e dell’Unione Montana Alpi Graie, nonché degli atti, pareri, autorizzazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, relativi all’autorizzazione afferente al vincolo paesaggistico e ambientale, in merito al tracciato stradale;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi inclusi, per quanto occorra: la determinazione del Comune di Groscavallo n. -OMISSIS- (ad oggetto “incarico per redazione studio di comparazione del rischio tra versante sinistro e destro idrografico del vallone di -OMISSIS- – determina incarico a dott. geol. -OMISSIS- e dott. geol. -OMISSIS- CIG: -OMISSIS-”), pubblicata sull’albo pretorio il -OMISSIS-, nonché la determinazione del Comune di Groscavallo n.-OMISSIS- (ad oggetto “incarico per la redazione studio e relazione tecnica in merito alle condizioni di pericolosità geomorfologica del versante sinistro del Vallone di -OMISSIS- - determina prenotazione impegno di spesa per incarico a dott. geol. - CIG: -OMISSIS-”), pubblicata sull’Albo pretorio il -OMISSIS-; la deliberazione dell’Unione Montana Alpi Graie -OMISSIS-di approvazione del progetto esecutivo, relativamente al tracciato stradale di cui si tratta, nonché della deliberazione della Giunta del Comune di Groscavallo -OMISSIS-, di presa d’atto della citata deliberazione dell’Unione Montana Alpi Graie, nelle parti ritenute lesive, in relazione ai motivi di illegittimità fatti valere dalla ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della deliberazione “ai sensi della l.r. 32/2008 e s.m.i.” dell’Unione Montana Alpi Graie - Commissione locale per il Paesaggio -OMISSIS-, del parere vincolante rilasciato in data -OMISSIS-dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, nell’ambito del procedimento per l’autorizzazione paesaggistica “per interventi di lieve entità (art. 146 d.lgs. 42/2004 e s.m.i.; d.P.R. 31/2017)”, dell’autorizzazione rilasciata dall’Unione Montana Alpi Graie il successivo -OMISSIS-;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Groscavallo e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. VI NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente -OMISSIS- opera stabilmente nei territori delle Valli di Lanzo, Valli Ceronda e Casternone e del Basso Canavese, costituita nel 1984 ed iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ha come scopo riconosciuto quello di difesa e di valorizzazione della natura, del territorio e dell’ambiente (art. 2 dello statuto - doc. 2).
Impugna gli atti in epigrafe, ed in particolare:
con il ricorso originario, l’atto prot. -OMISSIS- del Comune di Groscavallo, avente ad oggetto il nulla osta idrogeologico, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 45 del 1989, per le modificazioni e le trasformazioni del suolo necessarie all’esecuzione dei lavori di viabilità secondaria di accesso all'alpeggio -OMISSIS-, nel vallone di -OMISSIS-;
con i motivi aggiunti, la deliberazione della Commissione locale per il paesaggio dell’Unione montana Alpi Graie n. -OMISSIS-, il parere in data -OMISSIS- della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, l’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- rilasciata dall’Unione montana Alpi Graie, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.
La controversia riguarda il progetto del Comune di Groscavallo per la realizzazione di un tracciato stradale largo 2,5 metri sul fronte destro del vallone di -OMISSIS-, oltre il sentiero esistente sul fronte sinistro, di collegamento (anche motorizzato e veicolare) del fondo valle con l’alpeggio -OMISSIS-, al momento non utilizzato e di proprietà comunale.
Il Comune è proprietario di quasi la totalità dei terreni e dei fabbricati nel vallone di -OMISSIS-, che si sviluppa per circa 10 km, a partire dalla frazione -OMISSIS-, posta a 1.219 metri di altitudine, sino al colle di -OMISSIS-, che segna il confine di Stato con la Francia, posto a 3.100 metri di altitudine. Lungo il vallone sono presenti tre nuclei di alpeggio, in ordine salendo: -OMISSIS-, -OMISSIS-- e -OMISSIS-.
Nella primavera del 2023, il tratto iniziale del sentiero n. 308, che conduce all’alpeggio -OMISSIS- salendo sulla sinistra del Vallone, è stato interessato da fenomeni di frana e distacchi di roccia che ne hanno causato il danneggiamento, al punto da rendere il sentiero impraticabile per le mandrie nei periodi estivi e pericoloso per gli escursionisti. Perciò il Comune ha progettato un nuovo tracciato in sostituzione di quello soggetto a frane, ripristinando il vecchio tracciato di risalita, posto sulla destra orografica del vallone di -OMISSIS- e dismesso da molti decenni, in seguito alla realizzazione delle vasche dell’acquedotto delle Valli di Lanzo. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova viabilità di accesso agli alpeggi -OMISSIS-, mediante un nuovo tracciato che, dal termine della strada sterrata esistente, appena prima delle vasche dell’acquedotto, sale lungo la destra orografica del torrente Stura di -OMISSIS- fino alle aree a pascolo poste più a monte. L’intervento è stato finanziato nell’ambito del bando regionale di contributo -OMISSIS-.
La viabilità progettata dal Comune ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico.
Nel corso nel procedimento, è entrata in vigore la riforma introdotta con legge regionale n. 10 del 2024, che ha trasferito le competenze al rilascio del nulla osta idrogeologico: trattandosi di intervento su superficie inferiore ai diecimila metri quadri (7.741 mq.) e comportante uno scavo non superiore ai cinquemila metri cubi (3.010 mc.), la competenza al rilascio dell’autorizzazione è transitata al Comune di Groscavallo. La Regione ha comunque trasmesso al Comune il parere geologico prot. -OMISSIS-, redatto dal proprio ufficio tecnico e contenente rilievi critici in merito alla realizzazione della nuova viabilità di collegamento con l’alpeggio -OMISSIS-.
In seguito, lo studio geologico commissionato dal Comune ha confermato la preferenza per il tracciato in progetto. Pertanto, il Comune ha autorizzato l’opera anche per i profili di sicurezza idraulica e geologica.
L’associazione ricorrente deduce censure così riassumibili:
1. Incompetenza e violazione dell’art. 3, primo comma, della legge regionale n. 45 del 1989, in quanto la competenza al rilascio del nulla osta idrogeologico sarebbe del Sindaco, non del dirigente dell’ente locale delegato;
2. Violazione degli artt. 1, 3 e 7 della legge regionale n. 45 del 1989, violazione della circolare della Regione Piemonte del 31 agosto 2018 n. 3/AMB, violazione della delibera della Giunta regionale del 7 dicembre 2012 n. 41-6101, violazione del principio di tipicità ed eccesso di potere per carente istruttoria, difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà e sviamento, in quanto l’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico sarebbe erroneamente giustificata non per l’esame del progetto in sé considerato, ma per un’indebita valutazione comparativa tra il versante sinistro del vallone, dove c’è il sentiero, ed il versante destro, dove si intende realizzare il tratto stradale, rimandando sul punto alle perizia tecnica dei professionisti (dott. -OMISSIS- e dott. -OMISSIS-), senza esaminare le indicazioni critiche contenute nel parere della Regione;
3. Violazione dell’art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, difetto di motivazione e violazione delle norme tecniche del piano paesaggistico regionale (per l’ambito 34 – Val d’Ala e Val Grande di Lanzo) e del piano d’ambito dell’Autorità di Bacino del fiume Po, in quanto l’obiettivo di far raggiungere più agilmente una superficie di alpeggio, non significativa e da molto tempo dismessa, si porrebbe in contraddizione con le prescrizioni di tutela dell’area; in poche righe la Soprintendenza si sarebbe limitata ad indicare l’utilizzo di specifici materiali per la strada, senza considerare l’impatto dell’opera sulle aree boschive e sulle specie floreali protette.
Si sono costituiti il Comune di Groscavallo ed il Ministero della Cultura, depositando documenti e memorie per il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata accolta, con ordinanza di questa Sezione n. 121 del 2025, così motivata: “(…) il Collegio ritiene sussistere il presupposto del fumus bonis iuris con riferimento alla compatibilità dell’opera con il vincolo idrogeologico che contraddistingue l’area, anche alla luce dell’argomentato parere dell’ufficio tecnico regionale, che oltre a dar conto delle plurime criticità emergenti dall’istruttoria ne desume anche una ‘non adeguata valutazione’ da parte del Comune nella progettazione per la realizzazione dell’opera (cfr all.10b, depositato in giudizio dalla ricorrente); (…) stando alle relazioni tecniche commissionate dal Comune, pare sussistere una situazione di instabilità idrogeologica della zona interessata dall’opera progettata (cfr all. 9, Relazione del dott. -OMISSIS-, depositata in giudizio dal Comune, con particolare riferimento alle conclusioni di cui alla pag. 12 e ss.), talché non sembrano sussistere i presupposti della contestata autorizzazione idrogeologica”.
Le parti hanno depositato memorie e repliche in vista dell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Non può accogliersi l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa sul Comune, secondo cui molte delle censure introdotte dalla ricorrente sconfinerebbero nella sfera del merito insindacabile dal giudice amministrativo.
Il ricorso si incentra su vizi della motivazione e dell’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni, sull’erroneità e contraddittorietà delle valutazioni tecniche condotte dall’amministrazione, sulla violazione delle norme in materia di rischio idrogeologico e di tutela del paesaggio.
Nel merito, seguendo l’ordine di prospettazione della parte ricorrente, il primo motivo è infondato.
L’art. 3 della legge regionale n. 45 del 1989 prevede che il Sindaco rilascia l’autorizzazione agli interventi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.
È tuttavia indubitabile che, nel riparto di competenze introdotto, in via generale, dagli artt. 50, 54 e 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, spetta ai dirigenti l’adozione provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi e, più in generale, degli atti di gestione, residuando in capo al Sindaco la competenza ad adottare solo gli atti espressamente previsti dal Testo unico ovvero dalla normativa statale derogatoria sopravvenuta (cfr., da ultimo: TAR Piemonte, sez. II, n. 939 del 2024; Id. sez. II, n. 418 del 2023).
Il secondo e più articolato motivo, che attiene alla verifica di compatibilità del progetto con il vincolo idrogeologico, è fondato.
Come già anticipato da questa Sezione nella fase cautelare, il nulla osta idrogeologico è stato rilasciato dal Comune senza tenere conto del parere negativo formulato dalla Regione Piemonte, che aveva preso in carico l’istruttoria prima che la sopravvenuta legge regionale trasferisse la competenza autorizzatoria agli enti locali, per interventi di minore impatto ed estensione.
Nel comunicare al Comune di Groscavallo il passaggio di competenza, con nota del -OMISSIS-, la Regione Piemonte aveva espressamente scritto: “(…) In un’ottica di leale collaborazione tra enti e in ossequio ai principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, richiamate le previsioni dell’articolo 3, comma 1, della l.r 45/1989, si trasmette in allegato il parere geologico formulato dal Settore Tecnico regionale (…) pervenuto con nota prot. n. -OMISSIS-, che esprime una valutazione non positiva sotto l’aspetto geologico e geomorfologico alla realizzazione dell’intervento, valutato il quadro del dissesto, degli aspetti di criticità e dell’impossibilità del loro superamento”.
Secondo le verifiche cartografiche richiamate dalla Regione nel parere, il tracciato in progetto risulta “interferente con le delimitazioni di diverse tipologie di dissesto, riportate nelle cartografie del PAI, del SIFraP, dell’IFFI e del SIVA" ed “interferente, nel settore settentrionale in prossimità dell’unico tornante in progetto, con un’area di conoide attiva non protetta, che si sviluppa in corrispondenza della terminazione di un impluvio classificato a pericolosità molto elevata per fenomeni di valanga. Nel prosieguo verso monte del tracciato, quest’ultimo intercetta le perimetrazioni di due aree considerate in frana attiva (Fa)". Inoltre, il tracciato della viabilità attraversa alcuni impluvi presenti sul versante destro, che nella relazione geologica di progetto vengono così rappresentati: "(…) La continuità laterale dei versanti e delle pareti rocciose è interrotta dalle incisioni del reticolato idrografico secondario (ad es. dal Rio di Prima), i quali risultano sede sia di attività torrentizia, che di processi valanghivi, con mobilitazione di massi anche di dimensioni notevoli (da pluridecimetriche a metriche); in corrispondenza dello sbocco degli impluvi nel fondovalle si sono prodotti, pertanto, conoidi di origine mista alimentati da crolli, colate detritiche e valanghe. Per quanto riguarda questi stessi tre siti valanghivi direttamente interferenti con il tracciato in progetto, e che sono riportati nel Sistema Informativo Valanghe (SIVa), la relazione geologica di progetto afferma che sebbene esistano servizi di allerta affidabili che emettono avvisi per il pubblico sulla probabilità di occorrenza di valanghe in una data regione, attualmente non risulta possibile prevedere l’occorrenza di singoli fenomeni nello spazio e nel tempo; ciò è principalmente dovuto alla complessa interazione tra i diversi fattori (morfologici, nivologici, meteorologici) che concorrono alla formazione delle valanghe, nonché al loro innesco. Viene inoltre rilevato come ampi settori dei versanti a monte del tracciato in progetto presentino pendenze spesso notevolmente superiori a 30° - 35° e risultino, pertanto, suscettibili all’innesco di valanghe, tenuto conto inoltre delle quote superiori a 2000 m s.l.m. dei settori elevati di versante, favorevoli alle precipitazioni nevose in periodo invernale".
Le norme tecniche del piano d’ambito approvato dall’Autorità di Bacino consentono, per le aree in frana attiva, esclusivamente la ristrutturazione dei manufatti esistenti e “la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente, validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere”.
Il parere della Regione, a firma del dirigente ing. -OMISSIS-, conclude in termini inequivoci che l’intervento non è compatibile con il vincolo idrogeologico: “Dalla relazione geologica di progetto emergono numerose criticità relativamente alle condizioni di pericolosità e rischio dei luoghi interessati dalla pista in progetto. Sulla base dell'istruttoria eseguita, per quanto attiene agli aspetti geologici e geomorfologici, si confermano tali criticità e inoltre si ritiene che esse non siano state adeguatamente valutate nella progettazione per la realizzazione dell'opera in oggetto. In particolare il sito in questione presenta condizioni di instabilità per dinamica gravitativa, torrentizia e valanghiva nell'area vasta, da considerare sia nel loro insieme sia nel dettaglio del tracciato della pista. (…) Si riscontra inoltre che in merito ai diversi aspetti considerati, in base a quanto descritto relativamente alla coltre detritica instabile presente nell'area in cui si intende impostare la pista, le caratteristiche della stessa e le condizioni di pericolosità che possono interessare il tracciato riguardano crolli anche di grossi blocchi in un’area molto estesa, per la quale non si ritengono sufficienti le sole verifiche di stabilità globale del versante né uno studio traiettografico. (…) Pertanto, sulla scorta del quadro del dissesto riportato sopra, degli aspetti di criticità e dell’impossibilità del loro superamento, si ritiene che non sussistano le condizioni per esprime una valutazione positiva dal punto di vista geologico-geomorfologico”.
L’autorizzazione rilasciata dal Comune di Groscavallo, pur richiamando la valutazione geomorfologica comparativa tra il versante sinistro ed il versante destro del vallone, effettuata dai professionisti incaricati (dott. -OMISSIS- e dott. -OMISSIS-), non dà conto del parere negativo trasmesso dalla Regione Piemonte in merito alla compatibilità del nuovo tracciato stradale con il vincolo idrogeologico e con le condizioni di rischio attestate dagli studi cartografici e dal piano di bacino vigente. Ed invero, come denunciato dalla difesa della ricorrente, nella premessa della relazione redatta dai geologi incaricati dal Comune (pag. 2) si afferma che: “(…) La relazione che segue non è funzionale alla verifica del tracciato stradale ed alla valutazione del suo impatto con la componente geologica (valutazione già trattata dal dott. -OMISSIS-e oggetto di un parere non vincolante emesso dalla Regione Piemonte – Direzione OO.PP), né, tanto meno, alla sua compatibilità con l’ambiente, ma semplicemente alla verifica che il tracciato proposto rappresenti l’alternativa migliore tra la possibile sistemazione del sentiero / mulattiera esistente sul versante sinistro e la realizzazione, per buona parte ex novo, di un tracciato carrabile sul versante destro”.
Ad avviso del Collegio, il Comune avrebbe dovuto approfondire le puntuali indicazioni critiche espresse dalla Regione Piemonte, nel parere a firma del dirigente ing. -OMISSIS-, ed avrebbe dovuto adeguatamente motivare circa la decisione di superare il giudizio negativo in merito alla compatibilità con il vincolo idrogeologico. Per tale decisivo profilo, nell’autorizzazione impugnata non vi è traccia dell’approfondimento istruttorio che il Comune avrebbe dovuto compiere. Ricevuto il parere negativo della Regione, il Comune ha commissionato ed acquisito una relazione tecnica che, per esplicita ammissione dei professionisti geologi incaricati, non affronta le criticità del progetto sul piano idrogeologico e, pertanto, non può essere utilmente considerata ai fini dell’autorizzazione alla costruzione della nuova strada di collegamento con l’alpeggio.
Ne discende la fondatezza del ricorso, in relazione all’autorizzazione prot. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 45 del 1989, per i lavori di viabilità secondaria di accesso all'alpeggio -OMISSIS-, nel vallone di -OMISSIS-, rilasciata del Comune di Groscavallo in difetto d’istruttoria e di motivazione, nonché in manifesta ed estrinseca contraddittorietà con il parere negativo espresso dalla Regione Piemonte.
Le censure riferite all’autorizzazione paesaggistica, sviluppate con i motivi aggiunti, sono viceversa infondate.
La Soprintendenza di Torino, con parere prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, “verificata la conformità dell’intervento con le prescrizioni contenute nelle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n.-OMISSIS- e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte in relazione alla conservazione delle caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche dell'area di intervento”, confermando il giudizio della Commissione locale per il paesaggio, ha espresso il proprio parere favorevole, con la prescrizione che “il materiale inerte da utilizzare per la sistemazione della sede viabile venga reperito in loco, al fine di migliorare l'integrazione ambientale dell'opera”.
Come osservato dalle amministrazioni resistenti, la nuova viabilità avrebbe una tipica funzione agro-pastorale, progettata per agevolare l’accesso ai fabbricati di alpeggio dei proprietari delle mandrie che in estate portano il bestiame alle malghe, nonché degli escursionisti che attraversano il vallone di -OMISSIS-, in particolare nei mesi estivi.
Le norme di attuazione del Piano paesaggistico, nel tutelare gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica per l’ambito di paesaggio 34 – Val d’Ala e Val Grande di Lanzo, consentono espressamente il potenziamento dei sistemi di accessibilità ai territori, mirati al consolidamento delle tradizionali attività agricole e forestali ed alla fruizione compatibile delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche, individuando la rete di accessibilità locale riservata alle attività agricole, zootecniche e forestali.
L’impatto ambientale dell’opera appare modesto (larghezza di soli 2,50 mt., pendenza media del 15% con breve tratto al 20%, modeste opere di scavo e riporto del terreno esistente) e giustifica l’assoggettamento a procedura autorizzativa semplificata, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 31 del 2017.
Il prospettato rischio di danneggiamento delle specie di piante protette non appare direttamente connesso alla realizzazione della pista, che prevede, su area prevalentemente pietrosa, “modeste opere di scavo e riporto del terreno esistente, con limitate opere di ingegneria naturalistica quali la formazione di limitate massicciate in pietra poste a valle, opere di drenaggio delle acque presenti nelle zone di impluvio e alcune scogliere di contenimento del tracciato”.
L’asserito stato di abbandono degli alpeggi varrebbe, al contrario di quanto affermato dalla ricorrente, a rafforzare le ragioni di compatibilità paesaggistica dell’intervento, considerando la finalità perseguita di “contrasto all’abbandono del territorio”, in piena conformità con gli indirizzi desumibili dal Piano paesaggistico per l’ambito 34 e con gli obiettivi del bando regionale di contributo -OMISSIS-, tra i quali la “qualificazione e valorizzazione della produzione lattiero-casearia, delle altre produzioni zootecniche e delle produzioni agricole minori” e la realizzazione di “infrastrutture per gli alpeggi” al fine di promuoverne l’utilizzo, il recupero la conservazione.
In materia di autorizzazione paesaggistica, come è noto, il giudizio affidato all’amministrazione preposta alla tutela del vincolo è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, che implica l’applicazione di cognizioni specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, delle scienze ambientali, dell’arte e dell’architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità. L’apprezzamento così compiuto è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche. In sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata, pertanto, la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile (così Cons. Stato, sez. IV, n. 3892 del 2023 ed i precedenti ivi richiamati).
Ne discende, per gli anzidetti profili, il rigetto dei motivi aggiunti.
In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto, essendo fondata la seconda censura, con conseguente annullamento del nulla osta idrogeologico prot. -OMISSIS-, rilasciato dal Comune di Groscavallo per l’esecuzione dei lavori di viabilità secondaria di accesso all'alpeggio -OMISSIS-, nel vallone di -OMISSIS-; i motivi aggiunti devono invece essere respinti.
Le spese processuali sono compensate, tenuto conto della parziale soccombenza e della complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso principale e respinge i motivi aggiunti.
Per l’effetto, annulla l’impugnata autorizzazione prot. -OMISSIS- rilasciata dal Comune di Groscavallo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta della ricorrente e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN BE, Presidente
VI NE, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI NE | AN BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.