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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2460/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 febbraio 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
C.F.: CodiceFiscale_1 residente in [...] con gli Avv.ti Paola Silvia Colombo e Gabriele Scuffi presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
C.F.: CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Muzio presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso a Sotto il Monte GI XX (BG) il 12 settembre 1983 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sotto il Monte GI
XX (BG) (atto n. 58, Serie A, Parte 2, anno 1983), nonché del Comune di San Donato Milanese (atto n. 66, Serie B, Parte 2, anno 1983) del Comune di La Spezia (atto n. 122, Serie B, Parte 2, anno
1983) scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
Separati consensualmente con verbale del 9 ottobre 2017 omologato con decreto del Tribunale
Ordinario di Milano in data 7 novembre 2017;
Con i seguenti figli tutti maggiorenni ed autonomi economicamente (nato a [...] il 24 Per_1 febbraio 1984); e (nate entrambe a Monza il 2 settembre 1985). Per_2 Per_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Sotto il Monte
GI XX data 12 settembre 1983; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sotto il Monte GI XX (BG) (atto n. 58, Serie A, Parte 2, anno 1983), nonche del Comune di San Donato Milanese (atto n. 66, Serie B, Parte 2, anno 1983) del Comune di La Spezia (atto n. 122,
Serie B, Parte 2, anno 1983);
- ordinare al Comune di Sotto il Monte San GI XX di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere agli ulteriori incombenti di legge;
- dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti ulteriori condizioni:
1) Dare atto che il Signor si obbliga a versare alla Signora a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese di gennaio 2025, l'importo mensile di euro 800,00= per dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, prendendo come mese di riferimento il mese di gennaio di ogni anno.
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
1) Dare atto che la casa familiare sita in Milano, via Ponti della Priula, 2 è di proprietà esclusiva della moglie che continuerà ad abitarla con tutto quanto l'arreda.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Sotto il Monte GI
XX (BG) il 12 settembre 1983 tra e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sotto il Monte GI XX (BG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche ai Comuni di San Donato Milanese e di La Spezia dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
. Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 febbraio 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
C.F.: CodiceFiscale_1 residente in [...] con gli Avv.ti Paola Silvia Colombo e Gabriele Scuffi presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
C.F.: CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Muzio presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso a Sotto il Monte GI XX (BG) il 12 settembre 1983 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sotto il Monte GI
XX (BG) (atto n. 58, Serie A, Parte 2, anno 1983), nonché del Comune di San Donato Milanese (atto n. 66, Serie B, Parte 2, anno 1983) del Comune di La Spezia (atto n. 122, Serie B, Parte 2, anno
1983) scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
Separati consensualmente con verbale del 9 ottobre 2017 omologato con decreto del Tribunale
Ordinario di Milano in data 7 novembre 2017;
Con i seguenti figli tutti maggiorenni ed autonomi economicamente (nato a [...] il 24 Per_1 febbraio 1984); e (nate entrambe a Monza il 2 settembre 1985). Per_2 Per_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Sotto il Monte
GI XX data 12 settembre 1983; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sotto il Monte GI XX (BG) (atto n. 58, Serie A, Parte 2, anno 1983), nonche del Comune di San Donato Milanese (atto n. 66, Serie B, Parte 2, anno 1983) del Comune di La Spezia (atto n. 122,
Serie B, Parte 2, anno 1983);
- ordinare al Comune di Sotto il Monte San GI XX di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere agli ulteriori incombenti di legge;
- dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti ulteriori condizioni:
1) Dare atto che il Signor si obbliga a versare alla Signora a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese di gennaio 2025, l'importo mensile di euro 800,00= per dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, prendendo come mese di riferimento il mese di gennaio di ogni anno.
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
1) Dare atto che la casa familiare sita in Milano, via Ponti della Priula, 2 è di proprietà esclusiva della moglie che continuerà ad abitarla con tutto quanto l'arreda.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Sotto il Monte GI
XX (BG) il 12 settembre 1983 tra e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sotto il Monte GI XX (BG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche ai Comuni di San Donato Milanese e di La Spezia dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
. Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG