Sentenza 6 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 06/05/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. NR. 93/2026/R
Giudizio 46537
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA composta dai Magistrati Massimo PERIN Presidente relatore Riccardo PATUMI Consigliere Khelena AR Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei confronti di
· TR Società cooperativa, sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 83 - Palanord - Parco Nord, indirizzo di posta elettronica certificata estragon.bo@pec.it, codice fiscale/partita Iva 01797551205, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, ER LE, nato a [...] il [...] e ivi residente, via Ramello n. 1, codice fiscale [...]ambedue rappresentati e difesi dagli Avvocati Michele Di Chio e Salvatore Manfredi, presso il cui studio in Bologna, Via Giacomo Leopardi n. 6, e indirizzi di posta elettronica certificata: micheledichio@ordineavvocatibopec.it e salvatoremanfredi@ordineavvocatibopec.it si sono elettivamente domiciliati;
· NA TO VA, nato in [...] l’[...] e residente in [...], codice fiscale [...], rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Foschini, presso il cui studio in Bologna in via San Vitale n. 40/3A, e indirizzo di posta elettronica certificata, paolofoschini@ordineavvocatibopec.it si è elettivamente domiciliato;
· RI dott.ssa GI, nata a [...] il [...] e residente in [...], codice fiscale [...], rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Ferlini, presso il cui studio in San Pietro in Casale (BO), Vicolo del Parco Nord n. 15, e indirizzo di posta elettronica certificata, maurizio.ferlini@ordineavvocatibopec.it si è elettivamente domiciliata.
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del’8 ottobre 2025, con l’assistenza del Segretario d’udienza dott. Salvatore Castelli, il relatore Presidente Massimo Perin, il pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. Antonio Senatore e i seguenti legali dei convenuti: per OV LE e per TR Società Cooperativa, gli avv.ti Manfredi Salvatore Mattia e Di Chio Michele; per PA VA l’avv. Foschini Paolo; per LD GI l’avv. Ferlini Maurizio.
Ritenuto in fatto 1. In data 9 marzo 2023 la Procura regionale era interessata da un esposto a firma di alcuni consiglieri comunali di Bologna nel quale si rappresentava un danno all’erario conseguente a compensazioni illegittimamente assentite dagli uffici dell’amministrazione comunale, intese a conguagliare pregressi debiti per tributi locali di privati con crediti dei medesimi rivenienti dal riconoscimento a loro favore, in assenza delle prescritte condizioni, di contributi pubblici.
2. A seguito del menzionato esposto, la Procura regionale delegava gli approfondimenti del caso alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna, che riferiva in merito con una propria relazione.
3. Dall’attività istruttoria della polizia erariale emergevano condotte causative di pregiudizio erariale a carico, rispettivamente, di TR e del suo amministratore e legale rappresentante, ER LE, in relazione alle false o omesse comunicazioni di insussistenza di debiti tributari a carico della menzionata cooperativa ai fini della partecipazione ai bandi comunali che subordinavano il riconoscimento dei contributi pubblici a tale specifica condizione.
Inoltre, emergevano delle responsabilità a carico di due funzionari comunali, dott. NA e dott.ssa RI, avvicendati nella qualità di responsabile dei settori preposti alla erogazione dei contributi nonché Rup dei bandi presentati dal Comune, nonché per le omesse verifiche delle dichiarazioni in parola e, specificatamente per la dott.ssa RI, anche per l’assenso espresso alla compensazione volontaria dei debiti tributari in discorso con i crediti per i contributi pubblici alla medesima TR, riconosciuti in assenza delle prescritte condizioni di partecipazione ai bandi.
L’Ufficio di Procura notificava alle persone intimate l’informativa prevista dall’art. 67 del codice di giustizia contabile, contestando a TR S.a.s. e a ER LE, a titolo di responsabilità principale dolosa, un danno di complessivi € 66.385,97 e ai TOi NA VA e RI GI, a titolo di responsabilità sussidiaria gravemente colposa, un danno pari, rispettivamente, a un terzo e a due terzi di quello contestato a titolo di responsabilità principale, invitandoli a presentare deduzioni scritte e la documentazione a propria discolpa, entro il termine di giorni 45 dalla notifica, avvertendoli della facoltà di chiedere, nello stesso termine, l’audizione difensiva.
4. Nessuno degli invitati avanzava richiesta di personale audizione difensiva; tuttavia, TR e ER LE, assistiti dai difensori Avv. Di Chio e Manfredi, e la dott.ssa RI, assistita dall’Avv. Ferlini - a differenza del TO NA - depositavano articolate deduzioni scritte, dove affermavano, a giustificazione della propria condotta, la piena legittimità del rispettivo operato.
La S.a.s. TR rappresentava che anteriormente alla presentazione delle domande di contributo, comunicava di avere avuto dei piani di rientro rateali per la regolarizzazione delle posizioni debitorie pregresse nei confronti dell’amministrazione comunale bolognese e il successivo regolare adempimento degli stessi, per l’effetto che nessuna preclusiva situazione di morosità della Cooperativa nei confronti di detta amministrazione si sarebbe verificata.
5. La Guardia di finanza doveva accertare quali tributi arretrati formarono effettivamente oggetto dei predetti piani di rientro in relazione alle singole domande e quali invece rimasero estranei a tali piani e se i piani di rientro furono onorati a scadenza o meno.
6. Gli esiti dell’attività delegata alla Polizia erariale confermavano e rafforzavano la fondatezza della contestazione di responsabilità da parte dell’Ufficio requirente.
L’Ufficio di Procura nell’occasione ribadiva la sussistenza della giurisdizione contabile sulla vicenda oggetto per tutti gli odierni convenuti, perché i TOi NA e RI, al tempo dei fatti di causa, erano legati da rapporto di servizio al Comune di Bologna, quali funzionari preposti alle strutture competenti per i bandi e le assegnazioni di contributi pubblici di competenza del Dipartimento Cultura e Promozione e del Settore Cultura - ovvero, del Settore Industrie Creative e Turismo.
Nel caso della S.a.s. TR l’Ufficio di Procura rammentava come, per giurisprudenza unanime, l’irregolare conseguimento da parte di privati di risorse pubbliche finalizzate alla realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, al pari del loro irregolare impiego, causa un danno all’ente pubblico che tali risorse ha erogato, in relazione al concreto andamento del programma al quale il contributo stesso era funzionalizzato; inoltre, allorquando l’erogazione di fondi pubblici a privati avviene in forza dell’adesione ad un programma di attività varato dall’ente erogatore, il privato medesimo diventa compartecipe fattivo di quell’attività pubblica, contribuendo a realizzare le finalità perseguite con il programma stesso ed instaurando, per ciò stesso, con il predetto ente un rapporto funzionale di servizio (ex multis, Corte conti, Sezione I centrale n. 20/2011).
D’altra parte, si rammenta che l’orientamento della Corte di cassazione prevede che il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, (così, per tutte, Cass., SS. UU., n. 4511/2006; id. n. 14825/2008; id. n. 5019/2010).
Per quanto attiene al convenuto ER, per l’organo requirente nessun dubbio sussiste circa l’estensione del rapporto di servizio (e, conseguentemente, della soggezione alla giurisdizione contabile) anche alle persone fisiche che agiscono in nome e per conto delle società partecipi del procedimento di riconoscimento dei contributi pubblici.
A tal proposito si richiamava la numerosa giurisprudenza in materia (ex multis, Cass. SS.UU. nn. 18991 e 21297 del 2017; id. n. 26555 del 2021; Corte dei conti, Sezione giur. Lombardia n. 112/2017; id. Sezione giur. Lazio n. 461/2014; id. Sezione giur. Emilia-Romagna n. 186/2017; da ultimo, id. Sezione giur. Emilia-Romagna n. 31/2023).
Per quanto atteneva alle condotte illecite l’Ufficio requirente si riportava a quanto segue:
Con la determinazione prot. gen. n. 248019/2019 del 5.6.2019, a firma del Direttore del Settore Industrie Creative e Turismo del Comune di Bologna, TO NA VA, nel medesimo atto indicato anche come responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990, veniva approvato l’avviso pubblico per la selezione di progetti di internalizzazione delle industrie culturali e creative dell’Emilia-Romagna, Progetto IICC, impegnando la spesa di € 50.000 a titolo di contributi per il finanziamento degli stessi.
Nella domanda di ammissione alla selezione era richiesto agli interessati di dichiarare, sotto la propria responsabilità, tra le varie condizioni di ammissione, di non versare in situazione di morosità nei confronti della pubblica amministrazione.
In data 17.9.2019 la società TR, nella persona del suo legale rappresentante, ER LE, presentava domanda di partecipazione alla selezione, indicando le attività che avrebbe svolto, con i relativi costi, richiedendo per le stesse un contributo di € 3.000 e attestando espressamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti e, in particolare, di non versare in una situazione di morosità nei confronti dell’amministrazione comunale.
Invero, la S.a.s. TR, come accertato nell’indagine, si trovava in una situazione debitoria verso il Comune di Bologna per non avere versato una somma di tributi comunali pari ad € 44.000 (relativa a TARI, TARSU e TARES), somma per la quale l’ente locale si era mosso per il recupero con atti ingiuntivi ed esecutivi.
Nonostante questa situazione, con la determinazione prot. gen. n. 568741/2019 del 20.12.2019, a firma del medesimo Direttore del Settore Industrie Creative e Turismo, TO NA, successivamente all’istruttoria tecnica di valutazione dei progetti da parte del Dipartimento Cultura e Promozione del Comune di Bologna, diretto dalla dott.ssa RI GI, conclusasi in data 13.12.2019 senza rilievi sulla regolarità della documentazione pervenuta e sul possesso da parte dei partecipanti dei requisiti previsti ai fini dell’ammissione dei progetti, era approvata la graduatoria per l’assegnazione dei contributi pubblici di cui al richiamato avviso di selezione e si riconosceva alla S.a.s.. TR un contributo di € 3.000.
In data 12.12.2021, dopo l’esecuzione della progettata attività, la società TR richiedeva il pagamento del contributo come sopra riconosciutole che, peraltro, non veniva immediatamente erogato alla Cooperativa, bensì impiegato in parte, per l’importo di € 1.690,53 - unitamente ad altri crediti per pregressi contributi pubblici alla medesima Cooperativa riconosciuti dal Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna - nella compensazione dei debiti tributari consolidati di TR nei confronti dell’amministrazione comunale disposta con determinazione dirigenziale prot. gen. n. 476424/2022 del 4.8.2022, a firma congiunta del Direttore del Settore Cultura e Creatività, dott.ssa RI GI, divenuta tale dall’1.1.2021 per atto di nomina del Sindaco prot. gen. n. 542149/2020, e della dott.ssa PALMONARI Roberta (delegata dalla Dirigente dell’Unità Intermedia Entrate, dott.ssa Emilia AMMIRATI).
Con la determinazione dirigenziale prot. gen. n. 37366/2020 del 26.1.2020, anch’essa a firma del Direttore del Settore Cultura e Creatività, TO NA, nel medesimo atto indicato anche quale responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990, era approvato un nuovo avviso pubblico per le definizioni di proposte progettuali da inserire nel cartellone Bologna Estate 2020 relativo alle iniziative estive promosse e coordinate dal Comune di Bologna.
Anche questo avviso indicava espressamente, tra i requisiti per la partecipazione al bando, quello del non trovarsi gli interessati in situazione di morosità nei confronti dell’amministrazione comunale bolognese.
In sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando, avvenuta in data 5.3.2020, omettendo le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, TR, in persona del suo legale rappresentante, ER LE, dichiarava di aver preso visione dell’avviso pubblico; alla detta data, peraltro, la Cooperativa versava ancora in situazione di grave morosità nei confronti del Comune di Bologna per tributi comunali insoluti pari a oltre € 40.000 oggetto di ingiunzioni di pagamento e di avvisi di accertamento.
Al termine dell’istruttoria tecnica relativa alla valutazione dei progetti artistici da parte del Dipartimento Cultura e Promozione, la dott.ssa RI dava atto del possesso da parte di tutti i proponenti - dunque, anche di TR - dei requisiti di partecipazione previsti dall’avviso.
Pertanto, con la determina dirigenziale prot. gen. n. 262761/2020 del 3.7.2020, a firma del TO NA, era approvata la graduatoria finale e disposta una prima assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione delle iniziative relative ai progetti di Bologna Estate 2020.
Con la successiva determinazione dirigenziale prot. gen. n. 316687/2020 del 10.8.2020, firmata sempre del TO NA, Direttore del Settore Cultura e Creatività, era disposta una seconda assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione delle iniziative relative a Bologna Estate 2020, nell’ambito della quale veniva liquidato a TR un contributo di € 13.000 in seguito alla presentazione, in data 28.10.2020, da parte del suo legale rappresentante, ER LE, al Dipartimento Cultura e Promozione, della documentazione relativa alla rendicontazione del progetto eseguito.
A seguito di ciò, il TO NA VA, nella qualità di Direttore del Settore Cultura e Creatività del Comune e di responsabile del procedimento, con determinazione dirigenziale a sua firma, prot. gen. n. 446724/2020 del 3.11.2020, liquidava a favore di TR il contributo nella misura prevista, che veniva accreditato alla Cooperativa con mandato di pagamento di pari importo (€ 13.000) n. 18107 del 3.11.2020.
Ancora con la determinazione dirigenziale prot. gen. n. 288687 del 20.7.2020, sempre a firma del TO VA NA, Direttore del Settore Cultura e Creatività, nel medesimo atto indicato anche quale responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, era approvato un nuovo avviso pubblico avente ad oggetto la presentazione di progetti di impresa in campo artistico, culturale, creativo e musicale, nell’ambito del progetto denominato INCREDIBOL - L’innovazione creativa di Bologna.
Questo medesimo avviso prevedeva che non sarebbero stati ammessi a parteciparvi gli interessati che si fossero trovati in una delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente per la stipulazione dei contratti pubblici o che avessero presentato una situazione di morosità nei confronti della pubblica amministrazione.
Sempre in data 29.9.2020 la società TR, per il tramite del suo legale rappresentante, ER LE, per aderire all’iniziativa in parola, presentava in via telematica il modulo di partecipazione all’avviso pubblico dichiarando, tra l’altro, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel medesimo avviso e di non presentare una situazione di morosità nei confronti della pubblica amministrazione, nonostante la medesima Cooperativa fosse ancora in una situazione di morosità nei confronti del Comune di Bologna per tributi comunali insoluti per oltre € 31.000.
Terminata l’istruttoria tecnica relativa alla valutazione dei progetti artistici da parte del Dipartimento Cultura e Promozione del Comune di Bologna, diretto dalla dott.ssa RI, conclusasi ancora una volta con l’acquisizione di tutti i progetti e la verifica di insussistenza di cause di esclusione o di incompatibilità in capo ai partecipanti - tra cui TR - con la determina dirigenziale prot. gen. n. 543610/2020, in data 24.12.2020, il TO NA, quale Direttore del Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna e responsabile del procedimento ex legge n. 241/1990, approvava la graduatoria finale dei progetti presentati e impegnava la somma complessiva di € 500.000,00 per l’erogazione dei contributi pubblici ad alcuni beneficiari, tra cui la medesima TR, alla quale era riconosciuto un contributo di € 18.385,97.
Con la nota in data 1.3.2021, a firma del suo legale rappresentante, ER LE, la Cooperativa presentava al Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna la documentazione relativa alla rendicontazione dell’attività svolta, richiedendo l’erogazione dell’importo di € 18.385,97 a saldo del contributo riconosciutole.
A seguito di ciò, con la determinazione dirigenziale prot. gen. n. 243277/2021 in data 26.5.2021, a firma della dott.ssa GI RI, subentrata al TO NA, a partire dall’1.1.2021, nella carica di Direttore del Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna e nelle funzioni di responsabile del procedimento per la legge n. 241/1990, erano liquidati a favore della società TR contributi pari ad € 18.385,97.
Con la determinazione dirigenziale prot. gen. n. 72935 del 16.2.2021 a firma del Direttore del Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna, dott.ssa RI GI, indicata in tale atto anche responsabile del procedimento per la legge n. 241 del 1990, era approvato un nuovo avviso pubblico per la definizione di proposte progettuali da inserire nel cartellone Bologna Estate 2021 relativo alle iniziative estive promosse e coordinate dal Comune di Bologna.
Nonostante il medesimo avviso prevedesse che non sarebbero stati ammessi a parteciparvi gli interessati che si fossero trovati in una delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente per la stipulazione dei contratti pubblici o che avessero presentato una situazione di morosità nei confronti della pubblica amministrazione, in data 16.3.2021 la società TR, in persona del suo legale rappresentante, ER LE, per aderire alla predetta iniziativa, presentava in via telematica il modulo di partecipazione all’avviso pubblico, privo peraltro di dichiarazioni ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, nonostante alla detta data la società Cooperativa in parola versasse ancora in una chiara situazione di morosità nei confronti del Comune di Bologna per tributi comunali insoluti ammontanti a oltre 38.000 € oggetto di ingiunzioni di pagamento, solleciti e avvisi di accertamento.
In data 6.5.2021 il Settore Cultura e Creatività, diretto dalla dott.ssa RI, all’esito dell’istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti artistici pervenuti, accertava in capo a tutti i proponenti, compresa la società cooperativa TR, la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dall’avviso e l’assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente per la stipulazione dei contratti con le pubbliche amministrazioni.
Di conseguenza la dott.ssa RI GI, quale responsabile del procedimento, con la determinazione dirigenziale prot. gen. n. 209297/2021 del 7.5.2021, approvava la prima parte della graduatoria dei progetti presentati nell’ambito del già menzionato avviso pubblico, all’interno della quale era collocata la società TR; con la successiva determinazione dirigenziale prot. gen. n. 258709/2021 del 7.6.2021 impegnava la spesa complessiva di € 497.800 e riconosceva i contributi pubblici ai singoli beneficiari, tra cui TR, cui era assegnato un contributo di € 20.000 relativo al progetto presentato.
Nel corso delle verifiche sulle posizioni debitorie dei beneficiari dei contributi relativi al bando Bologna Estate 2021, l’U.O. Riscossioni e Controlli dell’Unità Intermedia Entrate accertavano e comunicavano al Settore Cultura e Creatività che la Cooperativa TR era in una posizione totalmente irregolare, perché si trovava in una situazione debitoria pregressa e, dunque, anteriore alla presentazione della domanda di partecipazione al bando in parola.
La posizione debitoria riguardava i mancati versamenti per TARI, TARES e TARSU pari a € 42.388,23.
In conseguenza di ciò allorquando, in data 5.10.2021, TR inoltrava al Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna la documentazione afferente alla rendicontazione del progetto realizzato, per ottenere l’erogazione del contributo assegnato di € 20.000, non si procedeva alla liquidazione e al pagamento del relativo importo, bensì al suo accantonamento al fine dell’impiego, per effetto della già richiamata determinazione dirigenziale prot. gen. n. 476424/2022 del 4.8.2022, in compensazione (unitamente ad altri crediti per contributi pubblici riconosciuti, ma non pagati, alla Cooperativa dal medesimo Settore Cultura e Creatività del Comune) con il debito consolidato definitivo pari a € 30.422,91 della medesima Cooperativa; compensazione resa medio tempore astrattamente possibile per effetto di una modifica apportata al regolamento comunale sulle entrate del Comune di Bologna.
La dott.ssa Palmonari interveniva nella determinazione prot. gen. n. 476424/2022 in sostituzione della dirigente dell’Unità Intermedia Entrate, dott.ssa Emilia Ammirati, giusta determinazione dirigenziale prot. gen. n. 107189/2022 del 4.3.2022 di delega di funzioni per assenza o impedimento della titolare; la determinazione prot. n. 476424/2022 dava espressamente atto che l’intervento della dirigente Unità Intermedia Entrate concerneva unicamente il profilo del recupero delle entrate di competenza vantate nei confronti di TR.
Resta inteso che, come i precedenti avvisi di selezione era previsto, tra l’altro, che non sarebbero stati ammessi a parteciparvi gli interessati che avessero commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e che non fossero stati in regola con il pagamento di canoni, tributi e imposte locali nei confronti del Comune di Bologna al momento della domanda.
In data 29.3.2022 la società TR, sempre per il tramite del legale rappresentante ER LE, per aderire alle iniziative del Comune, presentava in via telematica il modulo di partecipazione all’avviso pubblico dichiarando, tra l’altro, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, che la Cooperativa non si trovava in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente per la stipulazione di contratti con pubbliche amministrazioni e/o in situazioni di morosità nei confronti dell'Amministrazione comunale; in realtà, contrariamente a quanto dichiarato, alla data della domanda di partecipazione la predetta Cooperativa versava ancora in situazione di morosità nei confronti del Comune di Bologna per tributi comunali insoluti pari a oltre € 39.000,00.
Al termine dell’istruttoria tecnica, relativa alla valutazione dei progetti pervenuti presso il Settore Cultura e Creatività, ancora una volta, la dott.ssa RI GI, quale Direttore del Settore Cultura e Creatività, non rilevava nulla di irregolare.
La situazione di morosità della società TR, conosciuta dalla dott.ssa RI, in quanto oggetto di specifica segnalazione al Settore Cultura e Creatività da parte di altro ufficio dell’amministrazione comunale, era ritenuta non preclusiva dell’ammissione della Cooperativa al contributo pubblico sul presupposto che di lì a breve sarebbe stata perfezionata la compensazione dei debiti di TR verso il Comune di Bologna con i crediti verso il medesimo Comune della Cooperativa.
La società TR, in persona del suo legale rappresentante, ER LE, presentava in data 6.9.2022 al Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna la documentazione relativa alla rendicontazione del progetto eseguito, richiedendo l’erogazione del contributo di € 12.000 precedentemente riconosciutole.
A seguito di tale richiesta, la dott.ssa RI, con determinazione dirigenziale a sua firma, prot. gen. n. 593560/2022 del 15.9.2022, liquidava l’importo complessivo di € 12.000 a favore di TR; il pagamento, di pari importo, veniva disposto dalla dott.ssa RI con mandato di pagamento n. 17439 del 15.9.2022 in favore della Cooperativa.
Pertanto, nei termini che precedono le condotte realizzate dalla società TR e dal suo legale rappresentante, ER LE, risultano evidentemente contra legem, dolose e foriere di pregiudizio erariale, non essendo dubitabile che:
- tanto le false attestazioni rese dal ER nelle domande di partecipazione del 17.9.2019, 29.9.2020 e 29.3.2020, relative agli avvisi di selezione indetti dal Dipartimento Cultura e Creatività del Comune di Bologna (nelle varie edizioni dallo stesso assunte) per Progetto IICC, INCREDIBOL e Bologna Estate 2022 circa l’insussistenza a carico di TR di situazioni di morosità nei confronti dell’amministrazione comunale;
- quanto, alternativamente, gli intenzionali e maliziosi silenzi dello stesso ER, in ordine alla medesima situazione di morosità, serbati in occasione delle altre due domande di partecipazione, in data 5.3.2020 e in data 16.3.2021, relative agli avvisi di selezione del medesimo Settore per Bologna Estate 2020 e Bologna Estate 2021 abbiano permesso a TR di prendere parte, in modo del tutto illegittimo, alle procedure selettive pubbliche di cui ai ridetti avvisi e, nello stesso tempo, ad esito delle medesime, di illecitamente conseguire contributi a carico del bilancio comunale, dunque pubblici, ai quali non avrebbe avuto titolo ad accedere dal momento che, all’atto di presentazione di tutte le domande di partecipazione agli avvisi di selezione, TR difettava di uno dei requisiti di partecipazione dagli stessi richiesti: essere, cioè, in regola con il pagamento dei tributi comunali.
Come rappresentato dall’istruttoria la situazione di morosità di TR non era né occasionale, né transitoria, né temporanea, bensì ampiamente consolidata sotto il profilo temporale, trattandosi di tributi (TARI, TARES, TARSU) non pagati per più anni, per la maggior parte dei quali, al momento di presentazione delle singole istanze di partecipazione alle selezioni, erano già in corso le procedure di riscossione coattiva e di esecuzione.
Inoltre, la situazione di morosità in cui versava la Cooperativa era oggettivamente grave, dal momento che gli importi dovuti erano elevati (nel corso del tempo oscillavano tra i trenta e quarantamila euro).
L’illiceità delle condotte rappresentate dimostra quanto fosse carente di un presupposto essenziale per il conseguimento del contributo pubblico, oltre la circostanza che la società cooperativa TR non poteva portare in compensazione i suoi debiti verso l’amministrazione comunale danneggiata con i fondi da percepire per scopi e funzioni diversi.
Infatti, non era consentito alla Cooperativa di conseguire contributi per essere successivamente impiegati per pagare i tributi pregressi non versati all’erario comunale.
Pertanto, come affermato dalla Procura regionale sussiste a tutti gli effetti un danno all’erario comunale, il pagamento disposto dal Settore Cultura del Comune di Bologna a favore della medesima Cooperativa, pari a complessivi € 44.695,44.
Ebbene, trattasi dei contributi pubblici oggetto dei mandati di pagamento n. 15057 del 5.8.2022 (€ 1.309,47); n. 18107 del 3.11.2020 (€ 13.000); n. 10041 del 26.5.2021 (€ 18.385,97); n. 17439 del 15.9.2022 (€ 12.000): tutti, effettivamente incamerati da TR.
Per tali ragioni la Procura imputa il danno erariale cagionato dolosamente agli odierni convenuti TR e ER LE.
In particolare questi ultimi devono rispondere a titolo principale e con il vincolo solidale nei confronti della danneggiata amministrazione comunale di Bologna – per un importo pari a € 66.385,97, cioè, alla somma di tutti i crediti indebitamente riconosciuti dal Settore Cultura del Comune di Bologna a favore della medesima Cooperativa, sia quelli successivamente portati in compensazione con i suoi debiti tributari (€ 21.690,53), sia quelli fatti oggetto di pagamenti diretti indebiti a suo favore (€ 44.695,44).
Nelle deduzioni difensive seguite all’invito, TR ha eccepito l’insussistenza di una reale situazione di morosità a suo carico, in quanto anteriormente alla presentazione delle varie domande di contributo la medesima Cooperativa avrebbe provveduto a regolarizzare la propria esposizione debitoria nei confronti dell’amministrazione comunale bolognese, presentando appositi piani di rientro rateizzati, onorati alle varie scadenze.
Queste affermazioni sono smentite dalla Procura regionale; perché dagli esiti delle verifiche contabili eseguite dalla Guardia di Finanza presso gli uffici comunali competenti la cooperativa TR non si è mai trovata in una posizione di regolarità tributaria necessaria per la partecipazione agli avvisi sopra ricordati.
A giudizio della Procura e degli organi d’indagine la Cooperativa TR aveva tributi insoluti fuori da qualsivoglia piano di rateizzazione.
Inoltre, nonostante i piani di rientro accordati alla Cooperativa dall’amministrazione comunale nel corso degli anni precedenti, questi non sono mai stati onorati alle previste scadenze.
Per la Procura regionale appariva priva di valore giustificativo la difensiva deduzione circa l’affidamento incolpevole del convenuto AN ER sulla possibile entrata in vigore del regolamento comunale che avrebbe permesso la compensazione tra crediti nei confronti del comune e debiti verso lo stesso, perché tale circostanza non poteva vanificare retroattivamente quanto era chiaramente previsto dai singoli avvisi di selezione già pubblicati sulla necessità di una situazione di regolarità tributaria in atto al momento di presentazione della domanda.
Per l’organo requirente sul danno all’erario comunale di cui all’odierno giudizio concorrono, a titolo di colpa grave, e in diversa misura, anche il TO NA VA e la dott.ssa RI GI, dirigenti succedutisi nella carica di Direttore del Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna e nelle funzioni di responsabile dei procedimenti amministrativi esitati negli indebiti riconoscimenti e pagamenti a TR di contributi pubblici di cui la medesima Cooperativa non avrebbe potuto beneficiare, attesa la situazione di grave e consolidata morosità in cui essa versava.
L’apporto causale del TO NA emerge dall’aver omesso di verificare, accertare e rilevare, nella qualità di responsabile del procedimento amministrativo, la situazione di grave e consolidata morosità nel pagamento dei tributi comunali in cui si trovava TR.
Per quanto attiene all’apporto causale della TOessa RI, costei subentrando dall’inizio del 2021 al TO NA nella carica di Direttore del Settore Cultura e Creatività e nelle funzioni di responsabile di procedimento, sia rispetto alle procedure indette dal predecessore e ancora in corso (Progetto ICC, Bologna Estate 2020 e INCREDIBOL), sia rispetto a quelle da lei stessa indette (Bologna Estate 2021 e Bologna Estate 2022) aveva del pari omesso di far valere la predetta morosità al fine di escludere TR dalle procedure in corso e comunque, di impedirle di fruire - in ogni possibile forma - dei contributi comunali, ancora una volta disattendendo quanto espressamente previsto dagli avvisi di selezione e venendo meno ai compiti propri del responsabile del procedimento.
La Procura regionale non ha ritenuto persuasive le deduzioni difensive della dott.ssa GI RI, intese a far ricadere esclusivamente sul predecessore, cioè sul TO VA NA, le omesse verifiche che condussero all’indebito riconoscimento a TR dei contributi pubblici.
L’Ufficio di Procura ritiene che le condotte illecite contestate al TO NA e alla dott.ssa RI sussistano, perché competevano a loro, quali dirigenti del Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna, i poteri di spesa, da esercitare attraverso il relativo procedimento di cui agli artt. 182 e segg. TUEL.
Pertanto, di conseguenza, spettava loro anche procedere, nell’ambito dei medesimi procedimenti, quantomeno alle ulteriori verifiche di cui al 2° comma dell’ art. 184 TUEL, a termini del quale la liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito della regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.
A questo punto, nella vicenda in oggetto, le condotte illecite e causative di danno tenute dai predetti funzionari pubblici sono connotate da carattere omissivo, da non considerare mere e occasionali sviste nell’esecuzione dei controlli di competenza.
La Procura regionale considera che trattandosi per il TO NA VA e per la dott.ssa RI GI di concorso causale gravemente colposo, rispetto a condotte dolose ascritte, in via principale e in solido, agli altri evocandi, si configura per loro una responsabilità amministrativa sussidiaria nei termini che seguono: un terzo (NA) e due terzi (RI) di quanto contestato, in via principale, a titolo di dolo, a TR e a ER LE.
La Procura, infine, considerando la condotta della Società TR e del suo legale rappresentante OV LE connotata da dolo e da cui è scaturito un illecito arricchimento, ha espresso parere negativo alla loro richiesta di rito abbreviato.
Nella stessa camera di consiglio del 8 ottobre 2025, il Collegio ha deciso di non accogliere la richiesta di rito abbreviato e di continuare il giudizio, con il rito ordinario, per tutti i convenuti con trattazione in pubblica udienza.
TT
Il Collegio è chiamato a pronunciarsi su una ipotesi di responsabilità erariale ai danni del Comune di Bologna a carico della Società cooperativa TR e del suo legale rappresentante OV LE per aver percepito contributi pubblici per la realizzazione di progetti comunali di interesse sociale, erogati a seguito di bandi, senza, tuttavia, averne i requisiti di partecipazione e attestando il falso.
Inoltre, il Collegio è chiamato anche a vagliare la responsabilità, in via sussidiaria, di due dipendenti del Comune, il dott. PA VA e la dott.ssa LD GI, per omissioni di controllo nella loro qualità di RUP dei progetti e di liquidazione delle somme a seguito della rendicontazione dei progetti.
In particolare, la Procura attrice chiede la condanna, a titolo di dolo, al risarcimento dell’intera somma, pari a € 66.385,97, come totale di tutti i crediti indebitamente riconosciuti dal Dipartimento Cultura del Comune di Bologna per la partecipazione ai progetti comunali a seguito degli avvisi pubblici, comprensiva sia di quella liquidata (€ 44.695,44) che di quella accantonata (€ 21.690,53), per il ripianamento di parte dei debiti tributari pregressi. Inoltre, chiede in via sussidiaria la stessa condanna per i due dipendenti comunali, nella misura di un terzo a PA VA e due terzi a LD GI per il diverso apporto causale alla realizzazione del danno.
La richiesta attorea principale va accolta per i motivi che seguono.
In primo luogo, si deve esaminare la condotta causativa del danno della cooperativa TR e del suo legale rappresentante LE OV.
Il fatto dannoso si deve ricercare nelle reiterate istanze di partecipazione, presentate dal OV, per l’erogazione di contributi pubblici a seguito di pubblicazione di avvisi per la presentazione e realizzazione di progetti a favore della collettività, in mancanza del possesso dei requisiti previsti nel bando di partecipazione.
In particolare, la contestazione riguarda la pendenza di debiti tributari pregressi in capo alla Società TR che rendevano la stessa domanda di partecipazione irricevibile.
Il fatto è documentalmente provato e non contestato dallo stesso convenuto OV, il quale ammette di aver presentato le domande, in virtù di ipotetiche prassi amministrative consolidate negli anni di valorizzare l’elemento della progettualità, della loro realizzabilità a scapito degli altri requisiti anche a causa della, a suo dire «presunta» peculiarità ed elasticità della disciplina contabile: in sintesi un buon progetto, secondo la prassi del Comune citata dal convenuto, veniva ritenuto meritevole di contributo senza necessità di soffermare su gli altri requisiti di partecipazione, considerati aspetti meramente burocratici, quali, appunto, quelli della regolarità contabile, considerata in secondo piano.
Orbene, tale difesa non si ritiene condivisibile.
In primo luogo, ci si deve soffermare sulla natura del bando pubblico o degli avvisi, come nel caso di specie, finalizzate ad erogare denaro pubblico.
Il bando pubblico è un atto amministrativo che si rivolge ad una platea di destinatari non individuabili ex ante, ossia a coloro che possono essere interessati a parteciparvi. I requisiti per la partecipazione previsti nel bando sono elementi che vengono valutati dalla amministrazione come primo strumento di selezione. In particolare, il possesso degli stessi è una condizione imprescindibile che deve avere colui che ha interesse ad aderire al programma pubblicistico, di cui il bando è manifestazione di espressione all’esterno per la sua attuazione.
La indicazione di alcuni requisiti, da possedere per la presentazione della domanda, anche se risponde a criteri di matrice discrezionale della PA, non può mai essere arbitraria ma deve essere improntata comunque a criteri di buona amministrazione e trasparenza per consentire la corretta selezione dei partecipanti.
Si deve considerare, infatti, che all’esito della procedura di selezione, i vincitori saranno i beneficiari di denaro pubblico frutto, principalmente, dei contributi che, a vario titolo, versano i cittadini e a cui si deve dare il conto della gestione.
Orbene, nel caso di specie, erano stati diramati avvisi pubblici, approvati con delibere del settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna, per la presentazione di progetti ed eventi a favore della cittadinanza, al fine di ottenere dei contributi per la loro realizzazione.
L’erogazione di tali contributi, ovviamente, è soggetta ad una preventiva selezione tra i progetti presentati e fino alla concorrenza del budget impegnato per la realizzazione del programma pubblicistico.
Tale programma, come preventivamente individuato, impone un vincolo di destinazione sulle somme destinate per la sua realizzazione.
Orbene è indubbio che, nel caso di specie, il Comune di Bologna ha stanziato un budget a valere sui progetti di tipo sociale come individuati nelle deliberazioni citate e ha imposto dei requisiti che ha considerato essenziali per la partecipazione, tra cui l’assenza di debiti tributari.
La concessione del contributo era quindi legata ad uno specifico vincolo di destinazione pubblico finalizzato alla realizzazione dei progetti per la comunità cittadina e subordinato al requisito oggettivo di non versare in condizioni di morosità nei confronti della PA.
La ratio è chiara: il denaro pubblico per la realizzazione di programmi a favore dei cittadini, in quanto frutto delle imposte tributarie di questi ultimi, viene ridistribuito nei confronti degli stessi contribuenti. Il requisito dell’assenza di morosità premia i cittadini virtuosi, penalizzando coloro che non si sono neppure adoperati per la rateizzazione del debito.
Nella fattispecie odierna, quindi, la responsabilità della TR società cooperativa e, per suo conto e in proprio, del Sig. LE OV, discenderebbe dalla illegittima percezione dei benefici pubblici, destinati alla realizzazione di un interesse pubblico qualificato dal momento che i contributi sono parametrati al progetto, ma anche in funzione dei destinatari a cui il progetto è rivolto.
Il Comune ha valutato, come prerequisito indispensabile, la correttezza tributaria del percettore di quello stesso contributo, frutto principalmente di imposizioni fiscali dei cittadini.
L’illegittima percezione dei contributi realizza quello sviamento di risorse pubbliche che sussiste, non solo nell’ipotesi di realizzazione di un programma differente da quello originariamente inteso dalla p.a. ma è anche contemplata una ipotesi equivalente, ossia quando si realizzano i presupposti per la sua illegittima percezione (cfr. Corte dei conti, Sez. I app. n. 2 del 2020).
Non vi è dubbio, quindi che tutte le domande di partecipazione alle manifestazioni di interesse presentati dal Comune di Bologna, Dipartimento Cultura e Promozione, Settore Cultura e Creatività, sono state corredate da dichiarazioni false.
In particolare, il convenuto LE OV ha, con una condotta connotata da dolo, falsamente attestato la assenza di situazione debitoria.
Il OV, infatti, ha attestato il falso perché era pienamente cosciente e consapevole della situazione debitoria della cooperativa TR, e ciò si evince dal fatto che, per tutti i bandi era richiesto, di dichiarare sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e possedere i requisiti di partecipazione a pena di esclusione.
È provato documentalmente che il Sig. OV, in modo reiterato, ha dichiarato di aver preso visione del bando e di essere in possesso dei requisiti di partecipazione.
Nelle stesse difese, il OV ha dichiarato di aver presentato domanda di rateizzazione del debito che presuppone la consapevolezza della esistenza di una situazione di morosità.
La presunta prassi di valorizzazione «delle progettualità corrispondenti agli interessi del bando» non sorregge in quanto quest’ultimo è espressione di un programma pubblico che deve essere visto nel suo complesso a cominciare dai requisiti di partecipazione, come elementi preventivi di valutazione del soggetto richiedente.
A causa dell’illegittima percezione dei contributi, infatti, il OV ha impedito che le somme previste per i progetti potessero essere assegnate agli altri aspiranti aventi diritto, frustrando proprio quel principio di corretta gestione della spesa pubblica non solo dell’amministrazione, ma di tutti coloro che si inseriscono nel programma pubblicistico.
Non convincono, infatti, le difese della Società quando sostiene di aver diritto al compenso per l’attività svolta in quanto il fatto generatore del danno si è realizzato proprio per farsi finanziare il progetto che poteva essere, legittimamente, realizzato da altri concorrenti.
Si precisa che, questi ultimi, avrebbero pure potuto impugnare la graduatoria e causare un danno indiretto al Comune di Bologna.
Conseguentemente, la Società TR e per suo conto e in proprio anche il sig. OV LE, è tenuta al risarcimento del danno costituito dall’intera somma, pari a € 66.385,97, come totale di tutti i crediti indebitamente riconosciuti del Dipartimento Cultura e Promozione del Comune di Bologna a seguito degli avvisi pubblici, comprensiva sia di quella liquidata (€ 44.695,44), sia di quella accantonata (€ 21.690,53), per il ripianamento di parte dei debiti tributari pregressi, per la partecipazione ai progetti comunali.
Ciò posto, in questo contesto si deve inserire anche la verifica della sussistenza della responsabilità dei citati dipendenti pubblici in via sussidiaria, il dott. PA e la dott.sa LD, nella loro qualità di RUP e responsabili del Settore Cultura e Creatività, e la cui domanda attorea è solo parzialmente accoglibile.
Il dott. PA risulta essere stato colui che ha approvato le Deliberazioni comunali aventi ad oggetto gli avvisi per la realizzazione dei Progetti IICC, BOLOGNA ESTATE 2020 e INCREDIBOL di cui era contestualmente RUP, nonché responsabile della fase di liquidazione del solo Progetto BOLOGNA ESTATE 2020.
Il dott. PA, quindi, era perfettamente a conoscenza dei requisiti di partecipazione come indicati negli avvisi da lui stesso voluti e esternalizzati.
Nella sua qualità di RUP, in sede di valutazione delle domande, risultava necessario procedere con preventiva verifica del possesso dei requisiti, a pena di esclusione preventiva, per poi continuare con la specifica valutazione nel merito della selezione dei progetti che rispondessero alle finalità del bando.
La preventiva verifica dei requisiti non è mai avvenuta, neppure dopo la mancata liquidazione di parte primo progetto (Progetto IICC), alla TR in quanto portata in compensazione di pregressi crediti tributari consolidati.
La conoscenza della esistenza di debiti pregressi in capo alla TR doveva costituire, già di per sé, un segnale d’allarme, soprattutto in capo a colui che, non solo aveva stabilito i requisiti di ammissione, ma che ne doveva verificarne l’esistenza per decretarne la preventiva esclusione.
Il dott. PA, invece, non si è prodigato a svolgere nessuna attività propedeutica per l’esclusione delle domande inammissibili e tale omissione si è riversata inevitabilmente sulla fase successiva di selezione, alterando la concorrenza e impedendo ad alcuni partecipanti, aventi diritto, di poter essere inseriti utilmente in graduatoria per percepire i contributi comunali.
La stessa omissione si può imputare alla convenuta dott.sa LD, che risulta aver approvato le Deliberazioni comunali aventi ad oggetto gli avvisi per la realizzazione dei BOLOGNA ESTATE 2021 e BOLOGNA ESTATE 2022 di cui era contestualmente RUP nonché responsabile della fase di liquidazione dei progetti IICC, INCREDIBOL, BOLOGNA ESTATE 2021 e BOLOGNA ESTATE 2022.
Proprio la dott.sa LD si ravvede della morosità della TR in fase di liquidazione del primo progetto IICC, ma nonostante tutto non procede nella qualità di RUP dei progetti BOLOGNA ESTATE 2021 e BOLOGNA ESTATE 2022 alla preventiva esclusione della società dal novero dei partecipanti per carenza dei requisiti previsti nel bando.
L’effettuazione preventiva dei controlli avrebbe impedito alla TR, non avente titolo, di percepire i contributi non dovuti e di poter effettuare la verifica tecnica su altri progetti, altrettanto meritevoli di approvazione e contribuzione.
I mancati controlli, quindi, risultano essere espressione di grave negligenza, incuranza nello svolgimento dell’attività affidata, soprattutto in quanto già, sia il dott. PA, sia la dott.sa LD, erano a conoscenza della situazione di insolvenza tributaria della TR.
Un comportamento diligente per la preventiva verifica della morosità si sarebbe potuto realizzare con una semplice consultazione della situazione finanziaria presso gli uffici comunali competenti che i richiedenti avevano nei confronti del Comune di Bologna.
L’accertata irregolarità finanziaria della TR non doveva passare inosservata ma, nonostante tutto, le è stato consentito di presentare le domande, valutarne i progetti, di inserirla utilmente nelle graduatorie e di liquidare il contributo.
Se nello svolgimento delle suddette verifiche avessero fatto uso di quel minimo di diligenza richiesta, sia il dott. PA, sia la dott.sa LD avrebbero sicuramente fatto emergere le dolose dichiarazioni commesse dalla TR al fine di percepire i contributi non dovuti.
Si configura pertanto una responsabilità per colpa grave, a titolo sussidiario, dei due citati funzionari che, con la loro condotta non conforme al compito loro affidato, hanno di fatto agevolato l’illecito e ciò indipendentemente dall’accertamento di una responsabilità penale della TR per false dichiarazioni.
Ritenuta sussistente la colpa grave del Dott. PA e della Dott.ssa LD, tuttavia, questo Collegio ritiene di aderire solo parzialmente alla richiesta attorea e di ritenere responsabili, in via sussidiaria, per la metà circa del danno pari ad € 33.000,00.
In considerazione del loro apporto causale alla produzione del pregiudizio erariale e dei ruoli rivestiti nell’ambito dei singoli bandi pubblici sia nel loro avvicendarsi di Direttore del Settore Cultura nonché del ruolo rivestito come RUP per la valutazione dei singoli progetti, nonché considerando che una parte di contributi pari ad € 21.690,53 non è stata riversata alla Società, si ritiene congruo addebitare, a titolo di colpa grave nella ripartizione proposta dalla Procura, pari rispettivamente a un terzo (PA VA) e due terzi (LD GI), la metà del danno per i contributi assegnati alla Società TR all’esito delle procedure previste per la partecipazione ai progetti del Comune di Bologna.
Conseguentemente, l’ammontare del danno, in via sussidiaria, a ciascuno imputabile è di € 11.000,00 a carico di PA VA e di € 22.000,00 a carico di LD GI.
In accoglimento della pretesa attorea, la Società TR Società cooperativa, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, ER LE, va, quindi, CONDANNATA a titolo di dolo al risarcimento in favore del Comune di Bologna della somma di euro 66.385,97 per il pregiudizio patrimoniale arrecato da intendersi comprensiva, stanti i relativi criteri di determinazione, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT – sulla quale saranno calcolati gli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo.
Inoltre, in via sussidiaria si riconosce la sussistenza della colpa grave nella misura della metà e nelle stesse proporzioni della richiesta attorea, in capo al Dott. VA PA nella quota di un terzo e pari ad € 11.000,00 e in capo alla Dott.ssa GI LD nella quota di due terzi e pari ad € 22.000,00, per il pregiudizio patrimoniale arrecato da intendersi comprensiva, stanti i relativi criteri di determinazione, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT – sulla quale saranno calcolati gli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo.
Le spese di giustizia, da rimborsare in favore dello Stato, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale dell’Emila Romagna, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46537 del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale per l’Emilia-Romagna con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e difesa, così condanna:
1) La Società TR Società cooperativa, sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 83 - Palanord - Parco Nord, indirizzo di posta elettronica certificata estragon.bo@pec.it, codice fiscale/partita Iva 01797551205, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore;
2) ER LE, nato a [...] il [...] e ivi residente, via Ramello n. 1, codice fiscale [...];
in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di Bologna della complessiva somma di euro 66.385,97, oltre interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo.
e in via sussidiaria 3) NA TO VA, nato in [...] l’[...] e residente in [...], codice fiscale [...]al pagamento in favore del Comune di Bologna della complessiva somma di euro 11.000,00 oltre interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo;
4) RI dott.ssa GI, nata a [...] il [...] e residente in [...], codice fiscale [...], al pagamento in favore del Comune di Bologna della complessiva somma di euro 22.000,00, oltre interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo.
Le spese di giustizia, liquidate in Euro 102,25 (centodue/25), seguono la soccombenza e sono ripartite in quote uguali a carico di Società TR Società cooperativa, ER LE, NA VA e RI GI.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(dott. Massimo PERIN)
(firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno 06 maggio 2026 Il Direttore della Segreteria
(dott. Laurino Macerola)
(firmato digitalmente)