Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 596/2024 promossa da
MA AR, elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti TOMASSOLI
FILIPPO e GARATTONI GIANFRANCESCO che lo rappresentano e difendono come da procura in atti ricorrente contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli MA
AR e ON CO che la rappresentano e difendono come da procura resistente
OGGETTO: contributo di solidarietà
All'udienza del 11/03/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 10.07.2024, RI AN ha convenuto in giudizio la SS Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori
OM (C.N.P.A.D.C.) dinanzi al Tribunale di Varese, chiedendo al Giudice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. RI AN per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto
Ministeriale del 14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della CNPADC;
Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013; Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di SSzione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la SS Nazionale di Previdenza
e Assistenza a favore dei Dottori OM è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà.
In conseguenza
CONDANNARE
Spese rifuse.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto: di essersi iscritto alla
C.N.P.A.D.C. e di aver effettuato domanda di pensione una volta raggiunti i requisiti di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia, pensione deliberata dalla SS
(data decorrenza: 1.05.2003, doc. 1 ric.); che del tutto illegittimamente la SS operava sui ratei di pensione la ritenuta per il contributo di solidarietà.
Si è costituita la CNPADC, concludendo come segue:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettare il ricorso ex adverso promosso in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti.
In subordine, nella denegata ipotesi in cui il ricorso dovesse essere accolto, limitare l'accertamento alle sole Delibere espressamente impugnate nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio (Delibera del 28.10.2008 e del 27.6.2013) con ogni conseguente effetto anche ai fini del pronunciamento richiesto.
In subordine, dichiarare prescritta la pretesa avanzata dalla parte ricorrente di vedersi corrispondere le quote trattenute a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico anteriore al 3.10.2019 (quinquennio anteriore alla notifica del ricorso), ovvero, in via di ulteriore subordine anteriore al 3.10.2014 (decennio anteriore alla notifica del ricorso).
Dichiarare, in ogni caso, inammissibile la domanda volta a rendere non più operabile
(per il futuro) il contributo di solidarietà sui ratei di pensione successivi al ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
All'udienza dell'11.03.2025 le parti hanno discusso la causa, i procuratori del ricorrente chiedendo la distrazione delle spese dichiarandosi anticipatari, e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
3.Le questioni di diritto oggetto della presente controversia sono già state ripetutamente trattate dalla Corte d'Appello di Milano e dalla Corte di SSzione, con progressivo consolidamento di un orientamento giurisprudenziale divenuto ormai costante.
3.1Di seguito si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ex multis, la recente sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 147 del 18.02.2025, le cui argomentazioni sono integralmente condivise e fatte proprie da questo Giudice:
“Le argomentazioni sostenute dall'appellante non appaiono invero innovative né modificative rispetto a quelle già esaminate da questa Corte, e da questo stesso
Collegio, nei numerosi precedenti cui lo stesso appellante fa riferimento.
Pag. 2 di 8 Al contrario, sono state compiutamente esaminate con numerosi precedenti, da cui questo Collegio non vede motivo di discostarsi.
Si riporta di seguito la sentenza n 879/2022, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. Cpc.
“La presente vertenza fa parte di un contenzioso che si potrebbe definire seriale, nell'ambito del quale questa Corte si è già pronunciata numerose volte, in applicazione di pacifica giurisprudenza di Corte di SSzione.
Non si ravvisano motivi per discostarsi dal consolidato orientamento assunto, ed anzi si richiamano i precedenti ( n. 845/2020, n. 1135/2021, n 900/2021;n. 1300/2021).
In particolare, si rimanda a quanto statuito, dalla sentenza n. 879/2022, emessa proprio a carico di , che si riporta ai sensi dell'art. 118 disp att cpc.”“Il nucleo del ragionamento dell'appellante si basa sulle necessità della SS e sulla generosità del trattamento in godimento da parte dell'appellato, in relazione alla modestia del sacrificio che gli viene imposto. Come è palese, si tratta di argomentazioni prive di valore giuridico. In relazione, invece, al fondamento normativo su cui l'appellante sviluppa il proprio ragionamento, la Corte , nella citata sentenza 945/2020, si è così espressa: “Occorre in primo luogo focalizzare l'attenzione sulle questioni effettivamente rilevanti e cioè 1) se la SS sia, ovvero no, dotata del potere che ha esercitato con il contestato art 22 del Regolamento e 2) se, posto che ne sia titolare, se lo abbia esercitato secondo i parametri previsti dalle varie fonti normative richiamate dall'appellante…... Ugualmente irrilevante ( entro determinati limiti) l'ammontare della pensione percepita dal pensionato. Su questi specifici punti questa Corte, uniformandosi ai pacifici precedenti di SSzione, si è già espressa ripetute volte....
Con sentenza n. 1875/2018 ha infatti stabilito “ La tesi della cassa, premesso che nel nostro sistema non sia vigente un principio di intangibilità del trattamento pensionistico, si fonda sulla considerazione che l'art.22 del regolamento, approvato con D.I. 14 luglio 2004 e prorogato con delibera 28 ottobre 2008, e ritenuto illegittimo dal tribunale, non sarebbe un mero provvedimento amministrativo unilaterale dell'ente previdenziale, bensì una norma giuridica, idonea a derogare e ad abrogare disposizioni di rango legislativo, essendo stata emanata dopo la sostanziale delegificazione di cui al
D.Lgs.509/94. Nella prospettazione dell'appellante incidentale ( ndr la SS nel caso specifico ), il limite imposto dal legislatore all'autonomia degli enti previdenziali privatizzati sarebbe l'equilibrio finanziario degli stessi, in relazione al quale il contributo di solidarietà di cui si controverte sarebbe legittimo in quanto proporzionale e ragionevole. … Inoltre la difesa della SS invoca, ai fini della modifica dell'orientamento giurisprudenziale seguito dal tribunale - e da questa corte - due ordinanze interlocutorie della Corte di SSzione da cui si ricaverebbe la necessità di rimeditare la natura del contributo di solidarietà, alla luce della decisione della Corte
Costituzionale n.173/16.
Si tratta di argomentazioni non condivisibili : come rilevato in particolare dalle più recenti decisioni della Corte di SSzione, in relazione al processo di delegificazione e
Pag. 3 di 8 dei conseguenti poteri regolamentari della cassa, le disposizioni del D.Lgs.30 giugno
2004 n. 509 - e precisamente in particolare l'art. 1 IV comma in combinato disposto con l'art.2 II comma e l'art.3 II comma - non hanno attribuito ai regolamenti delle
Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui all'art.17 II comma
L.400/88 - che indica i regolamenti di delegificazione come quelli destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostitutive - sicchè ad essi non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse prima tra tutte l'art.3 XII comma L.335/95 che ha natura di norma imperativa inderogabile. Non solo:
l'autonomia di questi enti - e quindi dell'odierno appellante incidentale - in relazione allo scopo fondamentale di assicurare l'equilibrio di bilancio, incontra altresì “un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n.509 del 1994 n.2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto (...). Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti (...) qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale nella specie l'art.22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal 'criterio di determinazione del trattamento di solidarietà'- la previsione di una trattenuta a titolo di 'contributo di solidarietà' sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un
“contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una 'variazione delle aliquote contributive' né una 'riparametrazione dei coefficienti di rendimento'. Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi (...) con riferimento ad 'ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (...) - incidano su 'ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico'. Ne esula, quindi qualsiasi provvedimento che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione (...) e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n.296 del 2006 di modifica della L.335 del 1995, art.3 comma 12, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta norma non può, pertanto essere intesa nel senso preteso dalla cassa di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui alla L.n.147 del 2013, art.1, comma 488, qualificata di interpretazione autentica (...) quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla
Pag. 4 di 8 soluzione della presente questione, dal momento che la norma in questione pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo (...). .296, art.1, comma 763, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla cassa e non già la materia che esula dai poteri delle casse, quale quella in esame. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n.173/16 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L.n.147 del 2013, art. 1 comma 486, ha affermato che si è in presenza di un ' prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art.23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n.178 del 2000; ordinanza n.22 del
2003)'. Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può pagina essere ricondotto ad un 'criterio di determinazione del trattamento pensionistico', ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
Le ragioni che hanno indotto questa corte a ritenere che tra i poteri della cassa non vi sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art.1 comma 486 della legge finanziaria del 2014 possa incidere sulle conclusioni qui assunte”(così: Cass. 10 dicembre 2018 n.31875 cit.).”La stessa decisione, per motivazioni pressochè identiche, è stata assunta con sentenza n. 506 del 6. 5. 2019 e, con sentenza n. 361 del 13 maggio 2020, su questione analoga ( contributo di solidarietà operato con trattenute su trattamenti pensionistici già in essere, in virtù di regolamenti dell'Istituto previdenziale, da parte della cassa di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali .( Cfr anche sentenza n. 382/2019; ed ancora n. 801/2015 e 11/2018) In effetti, le questioni relative alla legittimità dei contributi di solidarietà imposti dalle Casse private è stata oggetto di precedenti anche di Corte di SSzione, come si ricordava dianzi. Precedenti che appaiono perfettamente applicabili alla fattispecie oggi in esame, nonostante le poco convincenti argomentazioni di parte appellante. La Corte di SSzione, infatti ( cfr sentenza n. 53/2015; sentenza n. 12388/2016) muove dal principio per cui gli enti previdenziali non possono adottare atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, modificano l'importo di quelli già concessi. Nessuna norma di legge può essere invocata per difendere l'esistenza di questo potere;
in particolare, nessuna norma di legge ha “ delegificato” la materia,
Pag. 5 di 8 consentendo interventi autonomi dei singoli istituti previdenziali. La più recente sentenza (n. 20 del 3. 1 2019) ha confermato esulare dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di previdenza di imporre contributi di solidarietà che costituiscono un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore . Né varrebbe invocare alcun principio di “ autonomia” della cassa . In disparte quanto già osservato, la gerarchia delle fonti non consente certamente l'equiparazione tra un atto amministrativo, la cui legittimità dipende dall'osservanza della legge che lo disciplina, ad una fonte di rango legislativo;
né certamente elide il fondamentale principio per cui qualsiasi provvedimento amministrativo ( quale il regolamento di una SS privata) debba appunto rispettare i principi fondamentali della legge;
là dove il concetto di “ autos nomos” implica solo che all'ente viene concesso di autorganizzarsi e autodeterminarsi, ma, appunto, mediante disposizioni coerenti con la legge, non in contrasto. Si ribadisce quindi il principio espresso da tutta la giurisprudenza suindicata:il contributo in questione rientra tra le materie riservate dalla Costituzione, art. 23, alla competenza del legislatore. Né, infine, può darsi credito alla tesi secondo cui il contributo imposto dall'art. 22 più volte citato sia conforme ai parametri di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016. Ribadito che il problema, come diffusamente illustrato, è a monte, cioè nella insussistenza del relativo potere impositivo in capo all'Ente, neanche questa posizione può essere condivisa. Il Giudice delle Leggi ha, sì, dichiarato inammissibili e/o infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine alla L 147/2013, art 1, commi 483, 486 e 487. Però, nel farlo, ha chiarito quali sono i parametri cui un prelievo forzoso sulle pensioni, comunque denominato, deve rispettare, per essere ritenuto legittimo ( da parte del legislatore).Tra questi, che non può essere ripetitivo e che non deve tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema previdenziale ( cfr punti 11.1 terz'ultimo e ultimo capoverso della sentenza in esame). Concetti ribaditi anche dalla recente sentenza n 234 del 9. 11.
2020 , che infatti ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della l 145/2018, nella parte in cui estendeva le riduzioni dei trattamenti pensionistici da questa previsti ad un periodo di 5 anni anziché di 3. Nel caso di specie, come si legge praticamente nell'appello, e come allegato anche dall'appellato ( il quale lamenta che il regime sia stato oggetto di ulteriore proroga fino al 2023, tanto che vi sono altri contenziosi in corso) , la trattenuta contestata, lungi dall'essere una tantum, è al contrario divenuta parte integrante ed ordinaria del sistema.”
Anche la questione della prescrizione è stata affrontata da questa Corte con la sentenza n. 838/2023 che ha statuito “Come si legge nella citata sentenza della Corte n. 1300/2021 “Occorre infatti distinguere tra due diverse fattispecie: quella rappresentata dalla esistenza di rate di pensione poste a disposizione del creditore , ma non riscosse,
e quella afferente rate di cui è contestato l'ammontare , i cui ratei non liquidi ( quindi non ancora esigibili) rappresentano un quid che non è ancora a disposizione del creditore.
Pag. 6 di 8 Alla prima fattispecie è applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc, in quanto somma da pagarsi periodicamente ad anno o in termine più breve;
la seconda ricade nella prescrizione ordinaria, che appunto è decennale. “ Sul punto, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 689 /2023 ha ribadito che” A tale riguardo, la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. n. 603 e 982 del 2019; n.
28054 del 2020, n. 6897 del 2022, n. 31642/22), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la SS) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore
(così, da ult.,Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020) ed in merito all' l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2984 c.c., formulata dalla cassa ha ribadito che “
“Questa Corte di legittimità (Cass. n.41320 del 2021 e n.31642/22) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte n. 17742 del
2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n.509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. n. 1827 del
1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere
«pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi
«pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale, ma quella decennale ordinaria.” Alla luce dei suindicati principi il diritto azionato dall'odierna appellata deve, dunque, ritenersi assoggettato alla prescrizione decennale, con conseguente rigetto del motivo di appello esaminato”.
4.Sulla scorta delle argomentazioni ora richiamate e di quanto complessivamente osservato, va pertanto dichiarata l'illegittimità delle ritenute operate dalla convenuta a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione del ricorrente, con conseguente
Pag. 7 di 8 diritto di quest'ultimo di ottenere la restituzione delle somme a tale titolo ritenute sui ratei di pensione a far tempo dal 3.10.2014 - avuto riguardo alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio (3.10.2024), in considerazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale formulata dalla SS.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda accolta e dell'attività difensiva svolta in concreto, avuto riguardo alla natura documentale e seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.dichiara l'illegittimità delle ritenute a titolo di contributo di solidarietà operate dalla resistente sulle rate di pensione liquidate al ricorrente;
2.per l'effetto, condanna la convenuta a restituire al ricorrente le ritenute a tale titolo operate sulle rate di pensione a decorrere dal 3.10.2014;
3.condanna la resistente a rifondere il ricorrente delle spese di lite, liquidate in
€3.300,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, oltre rimborso del c.u. se versato, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Varese, 11.03.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
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