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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/07/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 547/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
composta dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Davide Capizzello Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 547/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare”
PROMOSSA DA
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Caltagirone (CT), V.le Sicilia n. 25, presso C.F._1
lo studio degli avv.ti Umberto e Orazio Papale, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata ad [...] in data [...], cod. fisc.: Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Catania, Via G. D'Annunzio n. 25, presso C.F._2
lo studio dell'avv. Maria Francesca Cardillo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ha convenuto in giudizio Controparte_1 CP_2
e ha chiesto la riforma della sentenza n. 131/2023 pronunciata dal Tribunale di
[...]
Caltagirone in data 22.3.2023, nel procedimento di opposizione all'esecuzione n. 308/2018 R.G.
Giova premettere che la causa trae origine da tali vicende: in sede di separazione personale tra le odierne parti in giudizio (proc. n. 379/2015 R.g. Trib. Caltagirone), con ordinanza ex art. 708 c.p.c. è stato posto a carico dell'appellante il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli e della odierna appellata dell'importo complessivo di Euro
1.500,00, somma poi aumentata nel maggiore importo di Euro 1.700,00 (nello specifico, Euro
1.200,00 per i due figli e Euro 500,00 per l'appellata) nella sentenza n. 140/2018 del 24.2.2018,
in sede di definizione del procedimento.
L'appellata ha, pertanto, notificato un atto di precetto, dell'importo di Euro 7.537,63,
inerente alle maggiori somme e agli arretrati, che ha fatto decorrere dalla domanda introduttiva del procedimento della separazione, al quale l'appellante ha proposto opposizione;
il Tribunale
di Caltagirone, con la sentenza in questa sede gravata, ha rigettato l'opposizione a precetto.
Con un unico motivo di appello, in particolare, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto, quale dies a quo della mutata somma, quello della pubblicazione della sentenza, anziché quello della domanda, non avendo considerato le mutate esigenze della prole e le differenti condizioni reddituali, tutte condizioni non ancora esistenti al momento della domanda;
ha pertanto chiesto, in riforma della sentenza gravata, di dichiarare la nullità dell'atto di precetto.
2 Si è costituita in giudizio , lamentando l'inammissibilità dell'appello Controparte_2
per carenza di specificità dei motivi e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione dell'appellata di inammissibilità dell'appello, in quanto lo stesso appare adeguatamente motivato.
Nel merito, il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Va anzitutto considerato che la decorrenza della statuizione in ordine all'assegno mensile di mantenimento, modificato in sede di sentenza che definisce il giudizio della separazione,
decorre normalmente dalla domanda, salvi i casi di diversa e specifica previsione da parte del
Tribunale.
L'appellante ha censurato il titolo, ma avrebbe dovuto semmai appellare la sentenza che ha definito il giudizio della separazione, al fine di ottenere la modifica del titolo ivi contenuto,
potendo solamente in tale sede dolersi della decorrenza della statuizione contenuta nella sentenza che ha definito il giudizio della separazione, modificativa della precedente statuizione contenuta nell'ordinanza ex art. 708 c.p.c.
Invece, l'appellante ha mosso le sue censure nei confronti del titolo nel giudizio di opposizione a precetto, definito con la sentenza in questa sede gravata, esponendo profili di censura in questa sede inammissibili.
Infatti, nel caso di specie, il titolo sotteso al precetto, il cui procedimento di opposizione è
stato definito con la sentenza in questa sede gravata, non avrebbe potuto essere modificato dal
Giudice di primo grado, essendo allo stesso preclusa la possibilità di incidere su quel titolo stesso, apparendo anzi corretta la ricostruzione in fatto e in diritto della vicenda complessivamente intesa.
Le spese vanno poste a carico dell'appellante, soccombente in giudizio, e vanno liquidate direttamente in favore dell'Erario, essendo l'appellata ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
3 Si rammenta che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, l'appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
rigetta il motivo di appello;
condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Controparte_1
dell'Erario, che liquida in Euro 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a.,
rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso e spese riportate nel c.d.
foglio notizie;
pone a carico di il pagamento di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione, ai sensi dell'art. 13,
comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 29 Maggio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
composta dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Davide Capizzello Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 547/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare”
PROMOSSA DA
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Caltagirone (CT), V.le Sicilia n. 25, presso C.F._1
lo studio degli avv.ti Umberto e Orazio Papale, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata ad [...] in data [...], cod. fisc.: Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Catania, Via G. D'Annunzio n. 25, presso C.F._2
lo studio dell'avv. Maria Francesca Cardillo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ha convenuto in giudizio Controparte_1 CP_2
e ha chiesto la riforma della sentenza n. 131/2023 pronunciata dal Tribunale di
[...]
Caltagirone in data 22.3.2023, nel procedimento di opposizione all'esecuzione n. 308/2018 R.G.
Giova premettere che la causa trae origine da tali vicende: in sede di separazione personale tra le odierne parti in giudizio (proc. n. 379/2015 R.g. Trib. Caltagirone), con ordinanza ex art. 708 c.p.c. è stato posto a carico dell'appellante il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli e della odierna appellata dell'importo complessivo di Euro
1.500,00, somma poi aumentata nel maggiore importo di Euro 1.700,00 (nello specifico, Euro
1.200,00 per i due figli e Euro 500,00 per l'appellata) nella sentenza n. 140/2018 del 24.2.2018,
in sede di definizione del procedimento.
L'appellata ha, pertanto, notificato un atto di precetto, dell'importo di Euro 7.537,63,
inerente alle maggiori somme e agli arretrati, che ha fatto decorrere dalla domanda introduttiva del procedimento della separazione, al quale l'appellante ha proposto opposizione;
il Tribunale
di Caltagirone, con la sentenza in questa sede gravata, ha rigettato l'opposizione a precetto.
Con un unico motivo di appello, in particolare, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto, quale dies a quo della mutata somma, quello della pubblicazione della sentenza, anziché quello della domanda, non avendo considerato le mutate esigenze della prole e le differenti condizioni reddituali, tutte condizioni non ancora esistenti al momento della domanda;
ha pertanto chiesto, in riforma della sentenza gravata, di dichiarare la nullità dell'atto di precetto.
2 Si è costituita in giudizio , lamentando l'inammissibilità dell'appello Controparte_2
per carenza di specificità dei motivi e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione dell'appellata di inammissibilità dell'appello, in quanto lo stesso appare adeguatamente motivato.
Nel merito, il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Va anzitutto considerato che la decorrenza della statuizione in ordine all'assegno mensile di mantenimento, modificato in sede di sentenza che definisce il giudizio della separazione,
decorre normalmente dalla domanda, salvi i casi di diversa e specifica previsione da parte del
Tribunale.
L'appellante ha censurato il titolo, ma avrebbe dovuto semmai appellare la sentenza che ha definito il giudizio della separazione, al fine di ottenere la modifica del titolo ivi contenuto,
potendo solamente in tale sede dolersi della decorrenza della statuizione contenuta nella sentenza che ha definito il giudizio della separazione, modificativa della precedente statuizione contenuta nell'ordinanza ex art. 708 c.p.c.
Invece, l'appellante ha mosso le sue censure nei confronti del titolo nel giudizio di opposizione a precetto, definito con la sentenza in questa sede gravata, esponendo profili di censura in questa sede inammissibili.
Infatti, nel caso di specie, il titolo sotteso al precetto, il cui procedimento di opposizione è
stato definito con la sentenza in questa sede gravata, non avrebbe potuto essere modificato dal
Giudice di primo grado, essendo allo stesso preclusa la possibilità di incidere su quel titolo stesso, apparendo anzi corretta la ricostruzione in fatto e in diritto della vicenda complessivamente intesa.
Le spese vanno poste a carico dell'appellante, soccombente in giudizio, e vanno liquidate direttamente in favore dell'Erario, essendo l'appellata ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
3 Si rammenta che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, l'appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
rigetta il motivo di appello;
condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Controparte_1
dell'Erario, che liquida in Euro 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a.,
rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso e spese riportate nel c.d.
foglio notizie;
pone a carico di il pagamento di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione, ai sensi dell'art. 13,
comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 29 Maggio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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