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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Nel collegio composto da: Dott. Diego Rosario Pinto Presidente Dott.ssa Ludovica Dotti Consigliere relatore Dott.ssa Elena Gelato Consigliere
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1671/2022 del Ruolo generale affari contenziosi, trattenuta in decisione il 19.09.2024 e vertente
TRA
1. 2. Email_1 C.F._1 CP_1
[...] C.F._2 Controparte_2
C.F._3 CP_3 C.F._4
DA CC NA 6. C.F._5 [...]
CP_4 C.F._6 Controparte_5
C.F._7 Controparte_6
9. DE C.F._8 CP_7
10. (CF C.F._9 CP_8 Parte_1
), C.F._10 Parte_2 C.F._11
el Parte_3 C.F._12
, deceduto il Persona_1 C.F._13
02/06/2020 11. DELVA PIETRO 12. DI C.F._14 [...]
DI Parte_4 C.F._15 [...]
FILIPPO CP_9 C.F._16 CP_10
TEFANIA C.F._17 C.F._18
16. DI 17. CP_11 C.F._19 CP_12
OR
[...] C.F._20 CP_13
C.F._21 CP_14 C.F._22
CP_15 C.F._23 CP_16
22. 23. C.F._24 CP_17 C.F._25
Controparte_18 C.F._26 Parte_5
C.F._27 Parte_6
1 ), (CF C.F._28 Parte_7
in C.F._29 Persona_2
), deceduto il
[...] C.F._30
26. Controparte_19 C.F._31 [...]
CP_20 C.F._32 Parte_8
C.F._33 CP_21 C.F._34
CP_22 C.F._35 Email_2
31. UN NC
[...] C.F._36
C.F._37 CP_23 C.F._38
CP_24 C.F._39 CP_25
[...] C.F._40 Parte_9
tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._41
ed elett.te domiciliati nel suo C.F._42 studio in Roma, Via uste procure in atti Appellanti E
Controparte_26
( P.IVA_1 Controparte_27
( ),
[...] P.IVA_2 Controparte_28
[...] P.IVA_3 Controparte_29
P.IVA_4
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 14326/2021 del Tribunale civile di Roma pubblicata il 15.09.2021 – risarcimento danno da ritardato adeguamento dello Stato italiano alle direttive europee
Motivi della decisione
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza che deve intendersi qui integralmente riportata.
I soggetti in epigrafe, medici specializzatisi con l'ordinamento ante D.lgs. n. 257/1991, convenivano, innanzi al Tribunale di Roma, le Amministrazioni in epigrafe indicate, lamentando il mancato tempestivo recepimento delle Direttive CEE n. 275/363 del 16.6.1975 e n. 82/76 del 26.1.1982 e la mancata fruizione della borsa di studio ex D.lgs. n. 257/1991.
Le Amministrazioni statali non si costituivano in giudizio.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente la domanda e solo per i medici che avevano frequentato un corso di specializzazione conforme alle Direttive e documentato la
2 frequentazione del relativo corso. Il Tribunale, per le posizioni accolte, condannava le Amministrazioni a corrispondere la somma di € 6713,94 per ogni singolo anno accademico a partire dal 1° gennaio 1983, oltre interessi legali dalla notificazione della citazione originaria del giudizio.
I soggetti in epigrafe hanno proposto appello avverso la sentenza in oggetto, deducendo al riguardo che: 1. il Tribunale avrebbe errato escludendo il diritto alla remunerazione dei Dottori d' e di pronto soccorso Parte_10 Pt_11
1992/1 ica 1992/1996 - Parte_12 [...]
Malattie del fegato e del ricambio 1987/1990 - CP_5 [...]
1980/1983 - Parte_13 [...] dirizzo epidemiol Parte_14
Clinica Controparte_12 dermosifilopatica 1989 1991 - Medicina dello CP_15 sport 1988/1992 -FABBRI cina preventiva 1987/1991, FONDA AURELIA
[...]
Controparte_30
Medicina del lavoro 1985/1989, Pt_8 [...]
1982/1985, affermando c Controparte_31 risultano ricompresi negli elenchi di cui alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE e che tali elenchi non siano da considerare esaustivi e tassativi e che, contrariamente a quanto affermato, i corsi frequentati dai predetti appellanti siano da ritenersi equivalenti a quelli elencati nelle direttive comunitarie. A detta degli appellanti, l'impugnata sentenza sarebbe invalida per violazione dell'articolo 112 c.p.c, avendo il giudice operato un rilievo d'ufficio superando, così, i limiti tra il chiesto ed il pronunciato. 2. Il Tribunale con riferimento ai Dottori: - Controparte_2
- Controparte_2 CP_32 [...]
- - - CP_4 Controparte_5 CP_33 Pt_14
- -
[...] Controparte_34 CP_35 CP_16
[...] CP_16 CP_17 Parte_5
- tà Parte_6 Parte_7 di eredi del Dott. - Persona_2 Controparte_19
-
[...] Controparte_20 CP_22
Controparte_36
[...]
l'assenza di idonea documentazione attestante l'effettiva frequentazione dei corsi di specializzazione;
e ciò nonostante fosse stata articolata una prova per testi su tali circostanze, non ammessa dal giudice di primo grado. 3. Per quanto riguarda, invece, gli appellanti, nei cui confronti la domanda è stata accolta, il Tribunale avrebbe errato nell'escludere l'applicabilità del D.lgs. n. 257/1991 che, se correttamente applicato, avrebbe portato al riconoscimento
3 in loro favore della borsa di studio ivi prevista pari a £ 21.500.000 annui (€ 11.103,83 annui) oltre al riconoscimento degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria. Da ultimo, il giudice di primo grado avrebbe errato anche con riferimento all'omesso riconoscimento dei titoli comunitari e degli specifici maggiori punteggi.
4. Con riferimento alle spese di lite, il Giudice di primo grado, nel compensare integralmente le spese sulla base di un quadro giurisprudenziale non ancora definito per buona parte delle domande proposte (specializzazioni iniziate prima del 1.1.1983), avrebbe violato/ falsamente applicato l'art. 92 c.p.c., avendo disposto la compensazione anche per le posizioni che non mostravano alcuna problematica circa l'anno di immatricolazione.
5. Infine, la difesa degli appellanti ha avanzato richiesta di interpello della CGUE affinché chiarisca:
- se da una direttiva che detta una disciplina destinata a durare nel tempo discenda o meno l'obbligo dello Stato membro non solo di non dettare nuove normative in contrasto con la direttiva recepita, ma anche di preservare, ai fini dell'attuazione del diritto dell'Unione, gli effetti sostanziali, e non solo formali, della disciplina di recepimento esposti ad un cambiamento per un mutamento delle situazioni di fatto;
- se la direttiva comunitaria 82/76/CEE oltre a stabilire l'obbligo di determinare discrezionalmente l'importo dell'adeguata remunerazione implichi per lo Stato membro anche l'obbligo di mantenere nel tempo tale adeguatezza, discrezionalmente determinata, quando la remunerazione abbia visto il suo potere di acquisto sostanzialmente eroso dalla svalutazione monetaria e sia stata esclusa dal generalizzato aumento dei redditi collegato all'aumento del PIL reale.
Nell'odierno giudizio si è costituita la Controparte_26
instando per il rigetto dell'appello.
[...]
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione il 19.09.2024 con il riconoscimento del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti gironi per il deposito delle memorie di replica.
L'appello è parzialmente fondato.
In via preliminare si deve osservare che, quanto alla richiesta di interpello, la natura consolidata dell'orientamento giurisprudenziale sulle questioni controverse, rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Con riguardo alla prima doglianza si rileva che la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C- 617/16), rispondendo ad alcuni quesiti posti dalla Corte di cassazione a
4 Sezioni Unite, ha chiarito che il diritto ad una adeguata remunerazione non può essere limitato temporalmente ai soli medici specializzandi iscritti a partire dal 1° gennaio 1983. Successivamente è stata posta alle Sezioni Unite la specifica questione della sussistenza del diritto alla retribuzione in capo ai medici che abbiano iniziato il corso di specializzazione anteriormente all'anno accademico 1982/1983, nella specie iscrittisi nel 1980 e nel 1981, con riguardo alla frazione temporale successiva al 1982. Le Sezioni Unite hanno quindi di nuovo pronunciato ordinanza interlocutoria di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di Giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par.
1-2 e l'allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore della direttiva del 1982 (il 29 gennaio 1982) e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione, e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della direttiva 75/363/CEE. Le Sezioni Unite, conseguentemente, con sentenza n. 20278/2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE». Non sussiste, pertanto, motivo di discostarsi dalla citata giurisprudenza, tenuto conto della natura ormai consolidata di tale orientamento.
In considerazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 20303/2019; Cass. 25363/2022, Cass. 18736/2023), la domanda va accolta per i medici iscritti ai corsi di specializzazione previsti dall'elenco di cui all'art. 5, co. 3 della direttiva 75/362/CEE, nonché per coloro che abbiano frequentato un corso ritenuto equipollente in almeno due Stati membri ed inserito nell'elenco di cui all'art. 7, comma 2 della medesima direttiva, sebbene risulti avere una denominazione differente a quella prevista dalla normativa comunitaria.
Ai fini della liquidazione del danno occorre tenere conto: a) della durata del corso frequentato;
b) del fatto che nessun risarcimento del danno spetta fino al mese di
5 dicembre 1982 (avuto riguardo al termine concesso agli Stati membri per il recepimento della direttiva), sì che l'indennizzo relativo all'anno accademico 1982 - 1983 va calcolato a decorrere dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione dell'anno accademico (ottobre 1983); c) a decorrere dall'anno accademico 1983-1984 in poi l'indennizzo va liquidato per intero nella misura di 6.713,94 € in base al criterio previsto dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999.
Deve pertanto essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ai seguenti medici, a cui competono le somme di seguito indicate (6.713,94 € x 10/12 = 5.594,95 €, per l'a.a. 1982/1983) + (6.713,94 € x il restante numero di anni frequentati sino alla conclusione del corso) oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
infatti, la determinazione in misura fissa dell'indennizzo riconosciuto comporta la necessità di considerare l'obbligazione risarcitoria un'obbligazione di valuta (v. Cass. n. 1917/2012 e ss.):
Nome e Corso di a.a. di Durata Euro cognome specializzazione iscrizione al legale frequentato corso DI UR 1980/1983 3 anni 5.594,95
gia
Pt_13
[...]
e 1989/1993 4 anni 26.855,76 CP_37
AURELIA Medicina Preventiva
Orientamento Igiene e Tecnica Ospedaliera
FONTENO Medicina del 1985/1989 4 anni 26.855,76
lavoro
Pt_15
3 anni 19.022,83 Parte_16
VIN 1982/1985
Per quanto riguarda le posizioni dei seguenti medici, pur avendo frequentato un corso che darebbe diritto, in base al criterio previsto dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999, al risarcimento del danno, la domanda non può trovare accoglimento in ragione del mancato deposito dei documenti attestanti l'avvenuto conseguimento del titolo :
DI AI Igiene e medicina 1987/991 4 anni IA preventiva indirizzo epidemiologia e sanita' pubblica
FABBRI Igiene e medicina 4 anni
6 CA preventiva 1987 /1991
Devono invece essere respinte, le domande dei medici i cui corsi di specializzazione non risultano inseriti nell'elenco di cui all'art. 5, co. 3, né è possibile il riconoscimento per mezzo del giudizio di equipollenza con i corsi elencati all'art. 7, co. 2 della nota direttiva. Pertanto, non avendo essi fornito alcuna prova dell'equipollenza, devono essere rigettate le domande dei seguenti medici:
5 anni Parte_10 1992/1997 GIU pronto soccorso
Psicologia clinica 4 anni CP_1
1992/1996
CP_1
Malattie del
3 anni CP_5 1987/1990 VIT egato e del ricambio DOMANES Clinica 1989/ 1991 3 anni CHI dermosifilopatica ELISABETTA
Medicina dello
4 anni CP_15 1988/1992 sport
CP_15
Con riferimento all'ulteriore censura mossa dai ricorrenti volta a sostenere che il Tribunale non avrebbe potuto rilevare ex officio, la non conformità ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria, stante la mancata e specifica contestazione da parte delle Amministrazioni oggi convenute e contumaci in primo grado, occorre osservare quanto segue.
Nel caso di specializzazioni non ricomprese – al tempo della loro frequenza – negli elenchi allegati alle direttive, la domanda di indennizzo va rigettata, anche in assenza di contestazione, attenendo la mancata inclusione negli elenchi alla qualificazione giuridica dei fatti allegati e non alla loro esistenza (Cass. Civ. Sez. lav., 10.4.2013 n. 8764). L'inclusione della specializzazione negli elenchi in oggetto integra, dunque, un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria e, in quanto tale, è anche rilevabile di ufficio.
L'elencazione è tassativa, con conseguente esclusione del ricorso all'applicazione estensiva o analogica. Tale censura va, dunque, respinta.
7 Con l'ulteriore motivo di appello, i Dottori Controparte_2
-D' -D' -
[...] Controparte_2 CP_3
-DE - - Controparte_4 CP_5 CP_33 [...]
- - - Parte_14 Controparte_34 CP_35
- -FABBRI - CP_16 CP_16 CP_17 Pt_5
- e
[...] Parte_6 Parte_7
- in qualità di eredi del Dott. -FLORIDI
[...] Persona_2
- Controparte_19 Controparte_20 CP_22
- -
[...] Controparte_36
lamentano che, erroneamente, il giudice Parte_9
di primo grado avrebbe rigettato la domanda per l'assenza di idonea documentazione attestante l'effettiva frequentazione dei corsi di specializzazione;
e ciò nonostante fosse stata articolata una prova per testi su tali circostanze, non ammessa dal giudice di primo grado.
La doglianza non ha fondamento in quanto la prova di frequentazione del corso di specializzazione non può che essere documentale e la relativa documentazione risultata assente.
Passando ad esaminare il motivo di appello proposto dagli appellanti, nei cui confronti la domanda è stata accolta, ma che lamentano la mancata liquidazione del danno nella misura prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha attribuito agli iscritti alle scuole di specializzazione una borsa di studio dell'importo annuale di € 11.103,82), oltre al mancato riconoscimento degli interessi compensativi, della rivalutazione monetaria, nonché della liquidazione del danno derivante dal non riconoscimento dei titoli comunitari, si osserva quanto segue.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, gli importi da corrispondere ai medici specializzandi che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, per i danni derivanti dal tardivo
8 recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati alla borsa di studio introdotta con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che non ha efficacia retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore nazionale, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi).
L'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive non ha natura né retributiva, né risarcitoria, ma indennitaria e pararisarcitoria, con la conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione integrale fondata sull'applicazione dei criteri previsti dal d.lgs. n. 257 del 1991, ma va quantificata scegliendo un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che deve essere ricavato dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 (con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere comprese nel d.lgs. n. 257 del 1991).
Tale parametro è idoneo a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della normativa europea (e quindi anche il mancato riconoscimento dei titoli comunitari e dei maggiori punteggi), salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio (Cass. Civ. Sez.
6-3, 9.7.2015 n. 14376).
In questi termini v. ex multis Cass. 41076/2021 (che ha respinto la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia UE di una questione concernente il menzionato parametro, venendo in rilievo scelte discrezionali che l'ordinamento comunitario ha riservato agli Stati membri, con riferimento alle quali non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno
9 frequentate in precedenza); Cass. 458/2019; Cass. 19837/2014; Cass.
21498/2011.
Alla luce di quanto sopra esposto, il danno lamentato dagli odierni appellanti, in conseguenza del tardivo recepimento delle direttive in questione, in relazione alle eventuali discriminazioni o maggiori difficoltà incontrate dal medico specialista, a causa della non equipollenza del titolo professionale, non
è ex se sufficiente all'accoglimento della domanda, gravando sugli appellanti l'onere di provare le possibilità perdute, dimostrando, ad esempio, l'esclusione da un concorso pubblico ovvero l'inutile collocamento in graduatoria proprio per carenza del punteggio riconosciuto a causa della non equipollenza del titolo professionale.
Infine, per quanto riguarda le spese di giudizio di primo grado, gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza del Tribunale che, malgrado il parziale accoglimento delle domande dei dottori CP_6 [...]
, , , Per_1 CP_38 CP_39 CP_14 CP_40 CP_24 CP_41 [...]
, ha compensato le spese processuali. CP_42 CP_18
Sul punto occorre osservare che, il tribunale ha fatto corretta applicazione della norma prevista dall' art. 92, secondo comma, c.p.c., nella sua interpretazione costituzionalmente orientata (v. Corte Cost. 77/2018) attesa la grave incertezza giurisprudenziale che – al momento in cui è stata proposta la domanda – caratterizzava le questioni giuridiche oggetto del giudizio e il numero considerevole di parti coinvolte nel giudizio. Ciò premesso anche l'ultimo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite vanno compensate, per entrambi i gradi di giudizio, per gli appellanti parzialmente vittoriosi Parte_17 CP_21
in Parte_18
considerazione dei contrasti giurisprudenziali che hanno dato luogo agli
10 interventi della Corte di Giustizia ovvero per il parziale accoglimento, mentre seguono la soccombenza per gli altri appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
1. In accoglimento dell'appello proposto da – Parte_13
Parte_19
[...] Controparte_26 pagamento in favore degli appellanti vittoriosi delle somme come quantificate in parte motiva, oltre interessi legali a far data dalla domanda giudiziale.
2. Compensa le spese di lite vanno per entrambi i gradi di giudizio, per gli appellanti parzialmente vittoriosi – Parte_13 [...]
Parte_19
3.
[...]
[...]
Parte_20
[...] CP_32 Controparte_4
- CP_17 CP_33 Parte_14 [...]
- - – CP_34 CP_35 CP_16
Parte_21 [...]
Parte_6 Parte_7
Persona_2 [...]
- - Controparte_19 Controparte_20
CP_22 Controparte_36 [...]
CP_25 Parte_9 [...]
Controparte_43
[...] CP_44
d
[...] CP_45 [...]
Persona_1 Controparte_46
[...] Controparte_47
e li condanna al pagamento delle spese di lite in
[...]
in complessivi Controparte_26
40.000,00 € p
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_20
[...]
[...] Controparte_2 CP_32
- – -
[...] Controparte_4 CP_17 CP_33
-
[...] Parte_14 Controparte_34
CP_35 CP_16 CP_18
11 - Parte_21 Parte_6
[...] Parte_7
Persona_2 Controparte_19
- - -
[...] Controparte_20 CP_22
- Controparte_36 CP_25
Parte_9 [...]
Controparte_43
,
[...] CP_44 [...]
r CP_45 [...]
Persona_1 Controparte_46
[...] Controparte_47
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...] dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, addì 13.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Ludovica Dotti Dott. Diego Rosario Pinto
12
Nel collegio composto da: Dott. Diego Rosario Pinto Presidente Dott.ssa Ludovica Dotti Consigliere relatore Dott.ssa Elena Gelato Consigliere
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1671/2022 del Ruolo generale affari contenziosi, trattenuta in decisione il 19.09.2024 e vertente
TRA
1. 2. Email_1 C.F._1 CP_1
[...] C.F._2 Controparte_2
C.F._3 CP_3 C.F._4
DA CC NA 6. C.F._5 [...]
CP_4 C.F._6 Controparte_5
C.F._7 Controparte_6
9. DE C.F._8 CP_7
10. (CF C.F._9 CP_8 Parte_1
), C.F._10 Parte_2 C.F._11
el Parte_3 C.F._12
, deceduto il Persona_1 C.F._13
02/06/2020 11. DELVA PIETRO 12. DI C.F._14 [...]
DI Parte_4 C.F._15 [...]
FILIPPO CP_9 C.F._16 CP_10
TEFANIA C.F._17 C.F._18
16. DI 17. CP_11 C.F._19 CP_12
OR
[...] C.F._20 CP_13
C.F._21 CP_14 C.F._22
CP_15 C.F._23 CP_16
22. 23. C.F._24 CP_17 C.F._25
Controparte_18 C.F._26 Parte_5
C.F._27 Parte_6
1 ), (CF C.F._28 Parte_7
in C.F._29 Persona_2
), deceduto il
[...] C.F._30
26. Controparte_19 C.F._31 [...]
CP_20 C.F._32 Parte_8
C.F._33 CP_21 C.F._34
CP_22 C.F._35 Email_2
31. UN NC
[...] C.F._36
C.F._37 CP_23 C.F._38
CP_24 C.F._39 CP_25
[...] C.F._40 Parte_9
tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._41
ed elett.te domiciliati nel suo C.F._42 studio in Roma, Via uste procure in atti Appellanti E
Controparte_26
( P.IVA_1 Controparte_27
( ),
[...] P.IVA_2 Controparte_28
[...] P.IVA_3 Controparte_29
P.IVA_4
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 14326/2021 del Tribunale civile di Roma pubblicata il 15.09.2021 – risarcimento danno da ritardato adeguamento dello Stato italiano alle direttive europee
Motivi della decisione
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza che deve intendersi qui integralmente riportata.
I soggetti in epigrafe, medici specializzatisi con l'ordinamento ante D.lgs. n. 257/1991, convenivano, innanzi al Tribunale di Roma, le Amministrazioni in epigrafe indicate, lamentando il mancato tempestivo recepimento delle Direttive CEE n. 275/363 del 16.6.1975 e n. 82/76 del 26.1.1982 e la mancata fruizione della borsa di studio ex D.lgs. n. 257/1991.
Le Amministrazioni statali non si costituivano in giudizio.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente la domanda e solo per i medici che avevano frequentato un corso di specializzazione conforme alle Direttive e documentato la
2 frequentazione del relativo corso. Il Tribunale, per le posizioni accolte, condannava le Amministrazioni a corrispondere la somma di € 6713,94 per ogni singolo anno accademico a partire dal 1° gennaio 1983, oltre interessi legali dalla notificazione della citazione originaria del giudizio.
I soggetti in epigrafe hanno proposto appello avverso la sentenza in oggetto, deducendo al riguardo che: 1. il Tribunale avrebbe errato escludendo il diritto alla remunerazione dei Dottori d' e di pronto soccorso Parte_10 Pt_11
1992/1 ica 1992/1996 - Parte_12 [...]
Malattie del fegato e del ricambio 1987/1990 - CP_5 [...]
1980/1983 - Parte_13 [...] dirizzo epidemiol Parte_14
Clinica Controparte_12 dermosifilopatica 1989 1991 - Medicina dello CP_15 sport 1988/1992 -FABBRI cina preventiva 1987/1991, FONDA AURELIA
[...]
Controparte_30
Medicina del lavoro 1985/1989, Pt_8 [...]
1982/1985, affermando c Controparte_31 risultano ricompresi negli elenchi di cui alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE e che tali elenchi non siano da considerare esaustivi e tassativi e che, contrariamente a quanto affermato, i corsi frequentati dai predetti appellanti siano da ritenersi equivalenti a quelli elencati nelle direttive comunitarie. A detta degli appellanti, l'impugnata sentenza sarebbe invalida per violazione dell'articolo 112 c.p.c, avendo il giudice operato un rilievo d'ufficio superando, così, i limiti tra il chiesto ed il pronunciato. 2. Il Tribunale con riferimento ai Dottori: - Controparte_2
- Controparte_2 CP_32 [...]
- - - CP_4 Controparte_5 CP_33 Pt_14
- -
[...] Controparte_34 CP_35 CP_16
[...] CP_16 CP_17 Parte_5
- tà Parte_6 Parte_7 di eredi del Dott. - Persona_2 Controparte_19
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[...] Controparte_20 CP_22
Controparte_36
[...]
l'assenza di idonea documentazione attestante l'effettiva frequentazione dei corsi di specializzazione;
e ciò nonostante fosse stata articolata una prova per testi su tali circostanze, non ammessa dal giudice di primo grado. 3. Per quanto riguarda, invece, gli appellanti, nei cui confronti la domanda è stata accolta, il Tribunale avrebbe errato nell'escludere l'applicabilità del D.lgs. n. 257/1991 che, se correttamente applicato, avrebbe portato al riconoscimento
3 in loro favore della borsa di studio ivi prevista pari a £ 21.500.000 annui (€ 11.103,83 annui) oltre al riconoscimento degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria. Da ultimo, il giudice di primo grado avrebbe errato anche con riferimento all'omesso riconoscimento dei titoli comunitari e degli specifici maggiori punteggi.
4. Con riferimento alle spese di lite, il Giudice di primo grado, nel compensare integralmente le spese sulla base di un quadro giurisprudenziale non ancora definito per buona parte delle domande proposte (specializzazioni iniziate prima del 1.1.1983), avrebbe violato/ falsamente applicato l'art. 92 c.p.c., avendo disposto la compensazione anche per le posizioni che non mostravano alcuna problematica circa l'anno di immatricolazione.
5. Infine, la difesa degli appellanti ha avanzato richiesta di interpello della CGUE affinché chiarisca:
- se da una direttiva che detta una disciplina destinata a durare nel tempo discenda o meno l'obbligo dello Stato membro non solo di non dettare nuove normative in contrasto con la direttiva recepita, ma anche di preservare, ai fini dell'attuazione del diritto dell'Unione, gli effetti sostanziali, e non solo formali, della disciplina di recepimento esposti ad un cambiamento per un mutamento delle situazioni di fatto;
- se la direttiva comunitaria 82/76/CEE oltre a stabilire l'obbligo di determinare discrezionalmente l'importo dell'adeguata remunerazione implichi per lo Stato membro anche l'obbligo di mantenere nel tempo tale adeguatezza, discrezionalmente determinata, quando la remunerazione abbia visto il suo potere di acquisto sostanzialmente eroso dalla svalutazione monetaria e sia stata esclusa dal generalizzato aumento dei redditi collegato all'aumento del PIL reale.
Nell'odierno giudizio si è costituita la Controparte_26
instando per il rigetto dell'appello.
[...]
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione il 19.09.2024 con il riconoscimento del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti gironi per il deposito delle memorie di replica.
L'appello è parzialmente fondato.
In via preliminare si deve osservare che, quanto alla richiesta di interpello, la natura consolidata dell'orientamento giurisprudenziale sulle questioni controverse, rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Con riguardo alla prima doglianza si rileva che la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C- 617/16), rispondendo ad alcuni quesiti posti dalla Corte di cassazione a
4 Sezioni Unite, ha chiarito che il diritto ad una adeguata remunerazione non può essere limitato temporalmente ai soli medici specializzandi iscritti a partire dal 1° gennaio 1983. Successivamente è stata posta alle Sezioni Unite la specifica questione della sussistenza del diritto alla retribuzione in capo ai medici che abbiano iniziato il corso di specializzazione anteriormente all'anno accademico 1982/1983, nella specie iscrittisi nel 1980 e nel 1981, con riguardo alla frazione temporale successiva al 1982. Le Sezioni Unite hanno quindi di nuovo pronunciato ordinanza interlocutoria di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di Giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par.
1-2 e l'allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore della direttiva del 1982 (il 29 gennaio 1982) e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione, e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della direttiva 75/363/CEE. Le Sezioni Unite, conseguentemente, con sentenza n. 20278/2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE». Non sussiste, pertanto, motivo di discostarsi dalla citata giurisprudenza, tenuto conto della natura ormai consolidata di tale orientamento.
In considerazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 20303/2019; Cass. 25363/2022, Cass. 18736/2023), la domanda va accolta per i medici iscritti ai corsi di specializzazione previsti dall'elenco di cui all'art. 5, co. 3 della direttiva 75/362/CEE, nonché per coloro che abbiano frequentato un corso ritenuto equipollente in almeno due Stati membri ed inserito nell'elenco di cui all'art. 7, comma 2 della medesima direttiva, sebbene risulti avere una denominazione differente a quella prevista dalla normativa comunitaria.
Ai fini della liquidazione del danno occorre tenere conto: a) della durata del corso frequentato;
b) del fatto che nessun risarcimento del danno spetta fino al mese di
5 dicembre 1982 (avuto riguardo al termine concesso agli Stati membri per il recepimento della direttiva), sì che l'indennizzo relativo all'anno accademico 1982 - 1983 va calcolato a decorrere dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione dell'anno accademico (ottobre 1983); c) a decorrere dall'anno accademico 1983-1984 in poi l'indennizzo va liquidato per intero nella misura di 6.713,94 € in base al criterio previsto dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999.
Deve pertanto essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ai seguenti medici, a cui competono le somme di seguito indicate (6.713,94 € x 10/12 = 5.594,95 €, per l'a.a. 1982/1983) + (6.713,94 € x il restante numero di anni frequentati sino alla conclusione del corso) oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
infatti, la determinazione in misura fissa dell'indennizzo riconosciuto comporta la necessità di considerare l'obbligazione risarcitoria un'obbligazione di valuta (v. Cass. n. 1917/2012 e ss.):
Nome e Corso di a.a. di Durata Euro cognome specializzazione iscrizione al legale frequentato corso DI UR 1980/1983 3 anni 5.594,95
gia
Pt_13
[...]
e 1989/1993 4 anni 26.855,76 CP_37
AURELIA Medicina Preventiva
Orientamento Igiene e Tecnica Ospedaliera
FONTENO Medicina del 1985/1989 4 anni 26.855,76
lavoro
Pt_15
3 anni 19.022,83 Parte_16
VIN 1982/1985
Per quanto riguarda le posizioni dei seguenti medici, pur avendo frequentato un corso che darebbe diritto, in base al criterio previsto dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999, al risarcimento del danno, la domanda non può trovare accoglimento in ragione del mancato deposito dei documenti attestanti l'avvenuto conseguimento del titolo :
DI AI Igiene e medicina 1987/991 4 anni IA preventiva indirizzo epidemiologia e sanita' pubblica
FABBRI Igiene e medicina 4 anni
6 CA preventiva 1987 /1991
Devono invece essere respinte, le domande dei medici i cui corsi di specializzazione non risultano inseriti nell'elenco di cui all'art. 5, co. 3, né è possibile il riconoscimento per mezzo del giudizio di equipollenza con i corsi elencati all'art. 7, co. 2 della nota direttiva. Pertanto, non avendo essi fornito alcuna prova dell'equipollenza, devono essere rigettate le domande dei seguenti medici:
5 anni Parte_10 1992/1997 GIU pronto soccorso
Psicologia clinica 4 anni CP_1
1992/1996
CP_1
Malattie del
3 anni CP_5 1987/1990 VIT egato e del ricambio DOMANES Clinica 1989/ 1991 3 anni CHI dermosifilopatica ELISABETTA
Medicina dello
4 anni CP_15 1988/1992 sport
CP_15
Con riferimento all'ulteriore censura mossa dai ricorrenti volta a sostenere che il Tribunale non avrebbe potuto rilevare ex officio, la non conformità ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria, stante la mancata e specifica contestazione da parte delle Amministrazioni oggi convenute e contumaci in primo grado, occorre osservare quanto segue.
Nel caso di specializzazioni non ricomprese – al tempo della loro frequenza – negli elenchi allegati alle direttive, la domanda di indennizzo va rigettata, anche in assenza di contestazione, attenendo la mancata inclusione negli elenchi alla qualificazione giuridica dei fatti allegati e non alla loro esistenza (Cass. Civ. Sez. lav., 10.4.2013 n. 8764). L'inclusione della specializzazione negli elenchi in oggetto integra, dunque, un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria e, in quanto tale, è anche rilevabile di ufficio.
L'elencazione è tassativa, con conseguente esclusione del ricorso all'applicazione estensiva o analogica. Tale censura va, dunque, respinta.
7 Con l'ulteriore motivo di appello, i Dottori Controparte_2
-D' -D' -
[...] Controparte_2 CP_3
-DE - - Controparte_4 CP_5 CP_33 [...]
- - - Parte_14 Controparte_34 CP_35
- -FABBRI - CP_16 CP_16 CP_17 Pt_5
- e
[...] Parte_6 Parte_7
- in qualità di eredi del Dott. -FLORIDI
[...] Persona_2
- Controparte_19 Controparte_20 CP_22
- -
[...] Controparte_36
lamentano che, erroneamente, il giudice Parte_9
di primo grado avrebbe rigettato la domanda per l'assenza di idonea documentazione attestante l'effettiva frequentazione dei corsi di specializzazione;
e ciò nonostante fosse stata articolata una prova per testi su tali circostanze, non ammessa dal giudice di primo grado.
La doglianza non ha fondamento in quanto la prova di frequentazione del corso di specializzazione non può che essere documentale e la relativa documentazione risultata assente.
Passando ad esaminare il motivo di appello proposto dagli appellanti, nei cui confronti la domanda è stata accolta, ma che lamentano la mancata liquidazione del danno nella misura prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha attribuito agli iscritti alle scuole di specializzazione una borsa di studio dell'importo annuale di € 11.103,82), oltre al mancato riconoscimento degli interessi compensativi, della rivalutazione monetaria, nonché della liquidazione del danno derivante dal non riconoscimento dei titoli comunitari, si osserva quanto segue.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, gli importi da corrispondere ai medici specializzandi che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, per i danni derivanti dal tardivo
8 recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati alla borsa di studio introdotta con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che non ha efficacia retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore nazionale, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi).
L'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive non ha natura né retributiva, né risarcitoria, ma indennitaria e pararisarcitoria, con la conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione integrale fondata sull'applicazione dei criteri previsti dal d.lgs. n. 257 del 1991, ma va quantificata scegliendo un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che deve essere ricavato dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 (con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere comprese nel d.lgs. n. 257 del 1991).
Tale parametro è idoneo a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della normativa europea (e quindi anche il mancato riconoscimento dei titoli comunitari e dei maggiori punteggi), salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio (Cass. Civ. Sez.
6-3, 9.7.2015 n. 14376).
In questi termini v. ex multis Cass. 41076/2021 (che ha respinto la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia UE di una questione concernente il menzionato parametro, venendo in rilievo scelte discrezionali che l'ordinamento comunitario ha riservato agli Stati membri, con riferimento alle quali non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno
9 frequentate in precedenza); Cass. 458/2019; Cass. 19837/2014; Cass.
21498/2011.
Alla luce di quanto sopra esposto, il danno lamentato dagli odierni appellanti, in conseguenza del tardivo recepimento delle direttive in questione, in relazione alle eventuali discriminazioni o maggiori difficoltà incontrate dal medico specialista, a causa della non equipollenza del titolo professionale, non
è ex se sufficiente all'accoglimento della domanda, gravando sugli appellanti l'onere di provare le possibilità perdute, dimostrando, ad esempio, l'esclusione da un concorso pubblico ovvero l'inutile collocamento in graduatoria proprio per carenza del punteggio riconosciuto a causa della non equipollenza del titolo professionale.
Infine, per quanto riguarda le spese di giudizio di primo grado, gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza del Tribunale che, malgrado il parziale accoglimento delle domande dei dottori CP_6 [...]
, , , Per_1 CP_38 CP_39 CP_14 CP_40 CP_24 CP_41 [...]
, ha compensato le spese processuali. CP_42 CP_18
Sul punto occorre osservare che, il tribunale ha fatto corretta applicazione della norma prevista dall' art. 92, secondo comma, c.p.c., nella sua interpretazione costituzionalmente orientata (v. Corte Cost. 77/2018) attesa la grave incertezza giurisprudenziale che – al momento in cui è stata proposta la domanda – caratterizzava le questioni giuridiche oggetto del giudizio e il numero considerevole di parti coinvolte nel giudizio. Ciò premesso anche l'ultimo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite vanno compensate, per entrambi i gradi di giudizio, per gli appellanti parzialmente vittoriosi Parte_17 CP_21
in Parte_18
considerazione dei contrasti giurisprudenziali che hanno dato luogo agli
10 interventi della Corte di Giustizia ovvero per il parziale accoglimento, mentre seguono la soccombenza per gli altri appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
1. In accoglimento dell'appello proposto da – Parte_13
Parte_19
[...] Controparte_26 pagamento in favore degli appellanti vittoriosi delle somme come quantificate in parte motiva, oltre interessi legali a far data dalla domanda giudiziale.
2. Compensa le spese di lite vanno per entrambi i gradi di giudizio, per gli appellanti parzialmente vittoriosi – Parte_13 [...]
Parte_19
3.
[...]
[...]
Parte_20
[...] CP_32 Controparte_4
- CP_17 CP_33 Parte_14 [...]
- - – CP_34 CP_35 CP_16
Parte_21 [...]
Parte_6 Parte_7
Persona_2 [...]
- - Controparte_19 Controparte_20
CP_22 Controparte_36 [...]
CP_25 Parte_9 [...]
Controparte_43
[...] CP_44
d
[...] CP_45 [...]
Persona_1 Controparte_46
[...] Controparte_47
e li condanna al pagamento delle spese di lite in
[...]
in complessivi Controparte_26
40.000,00 € p
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_20
[...]
[...] Controparte_2 CP_32
- – -
[...] Controparte_4 CP_17 CP_33
-
[...] Parte_14 Controparte_34
CP_35 CP_16 CP_18
11 - Parte_21 Parte_6
[...] Parte_7
Persona_2 Controparte_19
- - -
[...] Controparte_20 CP_22
- Controparte_36 CP_25
Parte_9 [...]
Controparte_43
,
[...] CP_44 [...]
r CP_45 [...]
Persona_1 Controparte_46
[...] Controparte_47
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...] dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, addì 13.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Ludovica Dotti Dott. Diego Rosario Pinto
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