Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2001, n. 4842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4842 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Aula B 0484 2 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.14077/98 Dott. Paolino Dell'Anno - Presidente -Cron. 10323 Battimiello Rel.- Consigliere -Rep. " Bruno -Ud.
5.2.2001 Florindo Minichiello " Stefano M. Evangelista -Oggetto: " Gabriella Coletti - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, giusta procura speciale in calce al controricorso, da- gli avv.ti. Carlo De Angelis e Giovanni Mulas, con domicilio eletto in Roma in via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto ricorrente 570
contro
EL CC, elett.te dom.to in Roma in via Martiri di Belfiore n. 2 presso l'avv. Domenico Concetti che lo rappre- 1 senta e difende in virtù di procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Piacenza n° 231/98 in data 3/13 giugno 1998 (R.G. 732/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 febbraio 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Clementina Pulli per delega dell'avv. Carlo De Angelis;
udito l'avv. Domenico Concetti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo Il Tribunale di Piacenza, respingendo l'appello, ha confermato la sentenza del Pretore del luogo con la quale era stata dichiarata la illegittimità dell'azione di rivalsa esercitata dall'INPS sulla pensione (di vecchiaia) di LL CC e pronunciata condanna dell'Istituto alla restituzione della somma di £ 7.199.915 illegittimamente ritenuta in sede di pagamento di arretrati. Il Tribunale ha osservato che nella specie non ricorrono le condizioni per l'esercizio del diritto di rivalsa dell'INPS previsto dall'art. 24 1. n. 977/1967 perché, da un lato, risultava che il LL fu addetto al lavoro in agricoltura quale componente di una famiglia colonica prima del compimento del 14° anno di età e che per tale periodo fu iscritto alla SCAU nella qualità predetta;
e perché, dall'altro, legittimato passivo dell'azione di rivalsa è non il lavoratore ma il datore di lavoro, e pertanto nella specie detta azione avrebbe dovuto essere esercitata nei confronti del capo famiglia, da equipararsi al datore di lavoro. Avverso questa decisione l'INPS ricorre per cassazione, deducendo un unico motivo. LL CC si è costituto con sola procura al difensore. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente denunzia: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047; dell'art. 12 della legge 22 luglio 1966 n. 613; dell'art. 11 della legge 2 agosto 1990 n. 233; dell'art. 13 della legge 1° giugno 1991 n. 166; dell'art. 2126 cod.civ. (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.). Premesso che nella famiglia colonica il titolare non opera come datore di lavoro dei componenti la famiglia, la cui collaborazione si svolge senza vincolo di subordinazione, l'INPS aggiunge quanto segue. 3 Il punto essenziale dell'intera questione s'identifica con la necessità di accertare se l'iscrizione della controparte negli elenchi nominativi, nel tempo anteriore al compimento del 14° anno di età, sia stata legittimamente richiesta dal titolare d'impresa e se, altrettanto validamente, siano stati versati i relativi contributi ai fini del consequenziale accreditamento previdenziale. Orbene, l'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, costantemente richiamato dall'art. 4 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, all'allegata tabella B indica con assoluta chiarezza che l'attribuzione dei contributi previdenziali dev'essere operata, nei confronti dei ragazzi, al compimento del 14° anno di età e non prima di tale età; pertanto l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori dei giovani di età inferiore ai 14 anni, indebitamente richiesta ed erroneamente avvenuta, è stata illegittimamente posta in essere e, come tale, non suscettibile di produrre l'effetto invocato;
tanto si evince limpidamente dall'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, per disposizione del quale i contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse. Se ne deduce che è incontestabile il diritto di rivalsa dell'INPS ai sensi degli artt. 1 e 24 della legge 17 ottobre 1967 n. 977, sugli emolumenti pensionistici. Il ricorso è infondato. Sulla questione con esso proposta la Corte si è già più volte pronunciata, esprimendo un costante orientamento, secondo il quale: a) con riferimento alla disciplina vigente anteriormente alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 che, dopo aver fissato (con l'art. 3) il limite (15 anni;
mentre la minore età di 14 anni in agricoltura è condizionata all'adempimento dell'obbligo scolastico) di età dei lavoratori, ai fini della capacità di costituire validi rapporti di lavoro, riconosce tuttavia ai fanciulli di qualsiasi età (anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme determinatrici di tale capacità) il 4 diritto alle prestazioni assicurative (art. 24 primo comma) ed il conseguente diritto degli istituti assicuratori alla rivalsa nei confronti del datore di lavoro (art. 24 secondo comma) -, il disposto dell'art. 1, lettera b, del d.lgs. 9 aprile 1946 n. 212, nel prevedere la contribuzione per i coloni ed i mezzadri di età superiore a dodici anni, presupponeva la legittima ammissione degli infraquattordicenni al lavoro della famiglia colonica;
b) la legge 26 ottobre 1957 n. 1047, nell'estendere l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, da un lato, non ha fissato alcun requisito di età minima (avendo richiamato la legge 4 aprile 1952 n. 218 esclusivamente in relazione alla misura dei contributi base da versare, non anche in relazione al divieto - posto soltanto per i giornalieri agricoli lavoratori subordinati - di versamento dei contributi stessi prima del quattordicesimo anno di età), mentre, dall'altro lato, con gli artt. 3 e 5, ha regolato l'obbligo contributivo con riferimento al nucleo familiare>> senza alcuna specifica esclusione dei minori degli anni 14; c) viene, pertanto, legittimamente instaurato il rapporto assicurativo del lavoratore autonomo componente, quale coltivatore diretto, del detto nucleo familiare, anche per il periodo anteriore al compimento del quattordicesimo anno di età, per cui, dovendo i contributi afferenti al medesimo periodo essere computati ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico, è inammissibile l'azione di rivalsa spiegata dell'INPS ai sensi del citato art. 24 della n. 977 del 1967; d) tale azione, invero, presuppone l'inosservanza delle disposizioni relative ai requisiti prescritti per l'adibizione al lavoro di un soggetto di età minore e comporta la responsabilità dei datori di lavoro (figure, peraltro, tecnicamente non identificabili nell'ambito della famiglia complessivamente assicurata, non essendo configurabili, fra i componenti della medesima rapporti di lavoro subordinato), sicché, per la sua natura sanzionatoria, risulta, comunque, non riferibile a situazioni esauritesi, come nella specie, prima dell'entrata in vigore della legge del 1967 (cfr., fra le prime sentenze che hanno 5 1 determinato il richiamato indirizzo giurisprudenziale, Cass. 22 giugno 1999, n. 6371; Id., 8 settembre 1999, n. 9532; Id., 3 novembre 1999, n. 12247). Da quest'orientamento non v'è ragione di discostarsi, considerata la persuasività delle ragioni che lo sostengono e tenuto conto dell'assenza, nelle difese del ricorrente, di rilievi o di argomenti che non siano già stati confutati nelle precedenti occasioni e che giustifichino una nuova e diversa soluzione della questione interpretativa della sopra richiamata normativa. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nonché dei relativi onorari, liquidati in complessive lire 2.000.000 (duemilioni).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 20.000, oltre a lire 2.000.000 (duemilioni) per onorari. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2001. IL PRESIDENTE P lin. мисии IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Всто Воложини Dill IL CANCELLIERE. Depositato in Cancelleria oggi, 2. APR. 2001 IL CANCELLIERE I , D LLO SA S 10 BO , TA . I 3 T ESA D 3 R 5 STA L'A SP . I EL M PO N D G 3 IM SI O -7 9 A A SEN D D - , E 1 TE I O A E ESEN R G IST O IRITT G E G L E R D A L O L E D 3