Sentenza 22 giugno 1999
Massime • 1
Poiché la legge 26 ottobre 1957 n. 1047, che ha esteso l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, non ha fissato alcun requisito di età minima (avendo richiamato la legge 4 aprile 1952 n. 218 - che vieta il versamento dei contributi previdenziali prima del quattordicesimo anno di età per i giornalieri agricoli lavoratori subordinati - esclusivamente in relazione alla misura dei contributi base da versare), e poiché gli artt. 3 e 5 della stessa legge n. 1047 del 1957 regolano l'obbligo contributivo con riferimento al "nucleo familiare" senza alcuna specifica esclusione dei minori degli anni 14 , viene legittimamente instaurato il rapporto assicurativo del lavoratore autonomo componente, quale coltivatore diretto, della famiglia colonica anche per il periodo anteriore al compimento del quattordicesimo anno di età, per cui è inammissibile l'azione di rivalsa spiegata dell'Inps ex art. 24 della legge 17 ottobre 1967 n. 977 ed i contributi versati devono essere computati ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/1999, n. 6371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6371 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
HI IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9/97 del Tribunale di PARMA, depositata il 11/3/97 R.G.N. 79/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/2/99 dal Consigliere Dott. Marino Donato SANTOJANNI;
udito l'Avvocato PONTURO per delega DE ANGELIS;
udito l'Avvocato RINALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termine LI RA, titolare di pensione di anzianità liquidatagli dall'I.N.P.S., con esclusione dei contributi versati relativamente al periodo anteriore al suo quattordicesimo anno di età, chiedeva al Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, la condanna dello stesso Istituto a rideterminargli la pensione a far tempo dal primo gennaio 1992 e, conseguentemente, a corrispondergli i ratei della stessa da tale data al 31 luglio 1992, oltre accessori;
e ciò perché per l'anzidetto periodo egli era stato iscritto presso lo S.C.A.U.
nell'elenco nominativo dei coltivatori diretti.
L'Inps, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, e proponeva altresì domanda riconvenzionale esercitando l'azione di rivalsa ex art. 24, comma secondo, della legge n. 977 del 1967.
Il Pretore, con sentenza in data 16 gennaio 1996, accoglieva la domanda principale e per l'effetto condannava l'Ente resistente alla corresponsione dei ratei arretrati e degli interessi legali;
rigettava la riconvenzionale.
Proposto appello da parte dell'I.N.P.S., al quale aveva resistito l'appellato, il Tribunale di Parma, Sez. Lavoro, con sentenza depositata l'11 marzo 1997, rigettava l'impugnazione così motivando:
"risulta in punto di fatto che l'odierno appellato venne iscritto nell'elenco nominativo dei coltivatori diretti, per l'intero anno 1957, con accredito dell'intera contribuzione, ammissibile anche per il periodo anteriore al compimento del quattordicesimo anno;
ai sensi del quinto comma dell'art. 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, gli accreditamenti dei contributi previsti nel presente articolo sono effettuati, a norma dell'art. 3 della presente legge sulla base della composizione della famiglia, quale risulta al 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono"; per conseguenza, l'accreditamento dei contributi non era affatto condizionato all'età ed all'accertamento dell'effettiva misura individuale della prestazione lavorativa, ma avveniva secondo le citate regole forfettarie. Inoltre, l'art. 24, secondo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 stabilisce un inscindibile collegamento fra azione di rivalsa e omissione contributiva, con la conseguenza che ove tale omissione non si sia verificata, non può esserci rivalsa. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Inps, deducendo un unico motivo.
Resiste l'intimato con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente denunzia: violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, tabella B n. 3; degli artt. 3, 4 e 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047;
della legge 9 gennaio 1963 n. 9; della legge 22 luglio 1966 n. 613;
degli artt. 1 e 24, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967 n.977 (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.).
Deduce al riguardo quanto segue.
Il punto essenziale dell'intera questione s'identifica con la necessità di accertare se l'iscrizione della controparte negli elenchi dei coltivatori diretti, nel tempo anteriore al compimento del 14 anno di età, sia stata legittimamente richiesta dal titolare d'impresa e se, altrettanto validamente, siano stati versati i relativi contributi ai fini del conseguenziale accreditamento previdenziale.
Orbene, l'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, costantemente richiamato dall'art. 4 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047 e dall'art. 4 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, istitutive dell'assicurazione d'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, all'allegata tabella B, indica con assoluta chiarezza che l'attribuzione dei contributi previdenziali dev'essere operata, nei confronti dei ragazzi, al compimento del 14 anno di età e non prima di tale età; pertanto l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori dei giovani di età inferiore ai 14 anni, indebitamente richiesta ed erroneamente avvenuta, è stata illegittimamente posta in essere e, come tale, non suscettibile di produrre l'effetto invocato;
tanto si evince limpidamente dall'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, per disposizione del quale i contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse.
Se ne deduce che è incontestabile il diritto di rivalsa dell'Inps ai sensi degli artt. 1 e 24 della legge 17 ottobre 1967 n. 977, sugli emolumenti pensionistici.
È altresì innegabile che il successore a titolo universale è tenuto a rispondere delle obbligazioni contratte dal suo dante causa. Il ricorso è infondato.
A - In primo luogo, non ha pregio il richiamo dell'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, tabella B n. 3, di cui al motivo in esame. La suddetta tabella, così come sostituita dall'art. 1 della legge 4 aprile 1952 n. 218, e allegata al regio decreto legge 14 aprile 1939 n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939 n. 1272, ha il seguente contenuto:
"Per i giornalieri agricoli, per ogni giornata di lavoro" ---------------------------------------------------- Ass. inv. e vecch. tuberc Uomini 2 0,20 Donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18 1,50 0,20
---------------------------------------------------- Trattasi, all'evidenza, di tabella che riguarda i "giornalieri agricoli" per ogni giornata di lavoro, ossia, com'è noto, "lavoratori subordinati", ma non i lavoratori autonomi componenti, quali coltivatori diretti, della famiglia colonica, la quale è stata costantemente definita dalla giurisprudenza come "organismo economico a base associativa formato da tutti quei soggetti che, pur non avendo comunione di tetto e di mensa, siano legati da parentela od affinità con il coltivatore e risultino associati nella coltivazione del fondo, anche se in parte dediti ad altre attività (cfr. fra le tante Cass. 2 agosto 1995, n. 844, 4 febbraio 1993 n. 1382; 2 febbraio 1983 n. 917). Il ricorrente, inoltre, non indica precise disposizioni di legge che richiedano il requisito dell'età minima al fine della costituzione del rapporto assicurativo per i suddetti coltivatori diretti. In particolare, non giova all'I.N.P.S. neppure il disposto dell'art. 4, comma primo, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (estensione dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni).
Esso, statuendo che "la misura dei contributi base è quella prevista dalla tabella B n. 3 allegata alla legge 4 aprile 1952 n. 218, non fissa, in modo chiaro e univoco, il suindicato requisito di età minima, palesando piuttosto la volontà del legislatore di ritenere applicabile detta tabella soltanto per quanto concerne la "misura" dei contributi.
Peraltro, gli artt. 3 e 5 della stessa legge n. 1047 del 1957 regolano l'obbligo contributivo con esclusivo riferimento al "nucleo familiare" (primo comma dell'art. 5), nell'ambito del quale le giornate sono ripartite in una determinata misura.
Ribadisce il quinto comma dello stesso articolo che "gli accreditamenti dei contributi previsti nel presente articolo sono effettuati, a norma dell'art. 3 della presente legge, sulla base della composizione della famiglia quale risulta al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono", senza alcuna specifica esclusione dei minori degli anni 14 dal novero dei familiari.
B - Privo di fondamento è pure il richiamo dell'art. 24 della legge 17 ottobre 1967 n. 977 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), il quale, al primo comma, statuisce che "i fanciulli di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie". Così prosegue il secondo comma: "Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi". Più volte ha deciso questa Corte Suprema, esattamente interpretando tali disposti, che l'azione di rivalsa è riconosciuta all'Istituto assicuratore - indipendentemente dalla legittimità dell'assunzione al lavoro - in tutti i casi in cui vi sia inosservanza delle disposizioni relative ai requisiti prescritti per l'adibizione al lavoro di un soggetto di età minore, e comporta la responsabilità dei datori di lavoro per il solo fatto di versare in tale situazione antigiuridica - indipendentemente da dolo o colpa nella determinazione dell'evento - anche quando questo derivi da atti inconsulti o imprevedibili degli stessi minori (cfr. Cass. 21 aprile 1993, n. 4658; 10 dicembre 1993, n. 12193). Da ciò consegue che l'azione in argomento, presupponendo il fatto dell'illegittima costituzione del rapporto assicurativo e quindi la responsabilità del datore di lavoro (derivante dalla violazione di un obbligo giuridico), considerato altresì che essa ha carattere recuperatorio e sanzionatorio (sul punto vedasi anche, in senso conforme, Cass. 26 agosto 1982, n. 4732), è attribuita all'Istituto assicuratore anche indipendentemente dal versamento dei contributi, della cui omissione o meno deve tenersi conto soltanto al fine di determinare la somma complessiva da restituire allo stesso Istituto (secondo comma del citato art. 24).
Ma proprio dal carattere sanzionatorio così tratteggiato, derivano due conseguenze:
a) l'azione di rivalsa non può essere legittimamente esercitata dall'INPS nella fattispecie in esame perché, non essendovi un rapporto di lavoro subordinato fra i componenti, coltivatori diretti della famiglia colonica, per quanto già osservato, non è configurabile una "violazione di norme sull'età minima di ammissione" a carico di "un datore di lavoro" in senso tecnico- giuridico (vedasi anche l'art. 1 della legge n. 977 del 1967);
b) peraltro, non essendovi ragione alcuna per ritenere "retroattivo" il costrutto normativo dell'art. 24 (art. 11 disposizioni sulla legge in generale) esso non risulterebbe, comunque, applicabile a concrete fattispecie esauritesi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, considerato altresì che commina una "sanzione" (nel caso in esame, non risulta dalla sentenza impugnata il periodo di tempo al quale andrebbe riferita la pretesa, irregolare, costituzione del rapporto assicurativo, ne' l'Inps lo indica con chiarezza).
C) Da ultimo, non può sfuggire che nella circolare n. 285 del 28 ottobre 1994, indicata nella sentenza impugnata, si legge che "l'azione di rivalsa per le somme concernenti l'erogazione di prestazioni pensionistiche, opera solo nei casi in cui i periodi di lavoro prestati in età inferiore ai 14 anni siano determinanti ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione e limitatamente al numero dei contributi necessari per il raggiungimento dei requisiti.
Il principio così enunciato, che in astratto può essere condiviso, assumerebbe concreta rilevanza qualora fosse dimostrata da parte dell'I.N.P.S. la nullità o comunque la irregolare costituzione del rapporto assicurativo;
dimostrazione non data per quanto già osservato (inesistenza del requisito dell'età minima di 14 anni). Inoltre, alla stregua di tale principio, l'Inps non ha dato la prova - ad esso incombente (art. 2697 comma primo cod. civ.) in quanto attore in riconvenzionale - che fu "determinante", secondo la sua stessa tesi, il versamento dei contributi con riferimento ai periodi di lavoro prestati in età inferiore ai 14 anni, nel senso che, senza quei contributi, le prestazioni previdenziali non sarebbero state erogate.
Tale argomentazione, ancorché "ad abundantiam", giustificherebbe, di per sè, il rigetto del ricorso.
In definitiva, sotto ogni profilo considerato, la pretesa dell'I.N.P.S. risulta essere illegittima, anche con riferimento allo stesso tenore della circolare n. 285/94 cosicché il ricorso va rigettato e la motivazione della sentenza impugnata essendo il dispositivo conforme al diritto, va corretta ex art. 384 comma secondo, cod. proc. civ., nei sensi di cui alle svolte considerazioni. Per il principio della soccombenza, il ricorrente va condannato al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo che segue (art. 93 cod. prov. civ.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dal resistente nel presente giudizio di legittimità che liquida in lire 28.000, oltre lire due milioni per onorario di avvocato;
il tutto da distrarsi in favore del difensore del resistente, dichiaratosi "antistatario". Così deciso in Roma il 24 febbraio 1999.