Sentenza 1 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di estradizione concessa in base alla Convenzione europea di estradizione, la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7, L. 12 luglio 1991, n. 203 non viola il principio di specialità che risulta rispettato quando gli elementi costitutivi del fatto storico per cui è stata concessa l'estradizione risultano corrispondenti a quelli per cui è intervenuta la condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2015, n. 8945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8945 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2015 |
Testo completo
8 9 4 5/ 1 6 تنا REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 2483 Dott. ANTONIO ESPOSITO Dott. MATILDE CAMMINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 26483/2014Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - - Rel. Dott. SERGIO BELTRANI Consigliere - ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI - Consigliere - Dott. MONTRONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA RE TI NC N. IL 08/10/1959 avverso la sentenza n. 10868/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 07/01/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Jelie Cardie che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lariberete le regolarità degli avvisi dirito;
Udito, per la parte civile, l'Avv Udit difensor Avv. RITENUTO IN FATTO - che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con la quale, in data 21.2.2012, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva dichiarato NC TI LARE, in atti generalizzato, colpevole dei reati di estorsione consumata (capi D.O.) e tentata (capo E), oltre che di cui agli artt. 611 c.p. (capo B) e 610 c.p. (capo C), tutti aggravati ex art. 7 1. n. 203 del 1991, unificati dal vincolo della continuazione tra sé, oltre che con reati separatamente giudicati;
che, contro tale provvedimento, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge;
- che, all'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza;
CONSIDERATO IN DIRITTO -che il ricorso è inammissibile;
che, in particolare, il primo motivo (con il quale il ricorrente lamenta violazione dell'art. 721 c.p.p. e dell'art. 14 Conv. eur. Estradizione, nonché vizio di motivazione, poiché il provvedimento concessivo di estradizione non faceva cenno all'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, cionondimeno contestata e ritenuta) è, in diritto, manifestamente infondato, poiché va condiviso e ribadito l'orientamento per il quale, in tema di estradizione concessa in base alla Convenzione europea di estradizione, non è necessario, ai fini della successiva contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit. (che non dà luogo a un titolo di reato autonomo e diverso), richiedere l'estensione dell'estradizione, atteso che il rispetto del principio di specialità non impedisce l'integrazione dell'imputazione con elementi circostanziali che non immutino il fatto nel nucleo essenziale della sua configurazione materiale e giuridica (Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 27684 del 26.6.2007, C.E.D. Cass. n. 236932); ed invero,il principio di specialità sancito dall'art. 14, comma primo, della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300, è da ritenere osservato quando l'accadimento storico con riguardo al quale sia stata concessa l'estradizione dall'estero risulti nei suoi elementi costitutivi (a prescindere da quelli accessori, meramente eventuali) corrispondente a quello per il quale è intervenuta condanna, con la conseguenza che solo la condanna per fatto diverso vale a far ritenere violata la predetta disposizione convenzionale;
d'altro canto, la circostanza aggravante de qua non altera nè modifica l'accadimento storico nei suoi elementi costitutivi, non incide sulla struttura del fatto, e ciò conferma che nel caso di specie non può ritenersi violato il principio di specialità, che limita la cognizione del giudice dello Stato richiedente ai soli fatti per cui l'estradizione sia statą concessa, per essere stata contestata, in riferimento a tali fatti, successivamente 1 all'estradizione, contestata la predetta aggravante, che non incide sulla struttura del fatto;
che il secondo motivo (con il quale il ricorrente lamenta violazione dell'art. 7 1. n. 203 del 1991, nonché vizio di motivazione, non essendo la predetta circostanza aggravante configurabile), è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, - manifestamente infondato, poiché la Corte di appello (f. 3 s.) con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie (che riprendono quelle, condivise, del primo giudice, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha valorizzato, ai fini della contestata statuizione, il fatto che l'imputato TI LA RE, noto esponente della omonima organizzazione e parente del capoclan, attraverso le condotte accertate, ha contribuito al rafforzamento della presenza del clan sul territorio e, benché egli abbia, talvolta, intascato in proprio i proventi delle estorsioni, ha fatto in modo che si accrescesse il potere dell'organizzazione sul territorio e la condizione di assoggettamento delle vittime del reato. Risulta poi evidente la sussistenza del metodo mafioso, avendo l'imputato sfruttato la forte carica intimidatoria che gli proveniva dalla sua storica appartenenza al clan LA RE, egemone sul territorio. Questa sua condizione gli consentiva di taglieggiare i commercianti del luogo senza avere neppure la necessità di spendere il nome del clan o di esercitare una vera e propria forma di violenza. Nel caso in esame è evidente come ricorra una ipotesi di intimidazione c.d. "ambientale", generata dalla consapevolezza nella comunità del territorio in cui era radicata l'organizzazione, di trovarsi al cospetto di un noto e temuto esponente di essa. (...). Lo stesso imputato, nel descrivere questo stato di cose, ha ammesso che per la sua posizione nel clan, nel territorio di Mondragone non era necessario esercitare sulle vittime dei reati alcuna forma di minaccia o violenza>>; - che, con tali argomentazioni, il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti;
- che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica 1° dicembre 2015 Il componente estensore Il Presidente Sergio Beltrani ' Antonio Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 4 MAR 2016 IL "CANCELLIERE E R P Claudia Pianelli O E N I Z A *