Art. 3. (( 1. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non puo' essere inferiore ai 15 anni compiuti ))
Versione
21 novembre 1967
21 novembre 1967
>
Versione
23 ottobre 1999
23 ottobre 1999
Commentari • 4
- 1. L’età dell’autore ai sensi della legge sul diritto d’autoreValentina Ertola · https://www.iusinitinere.it/
[…] Proprio nell'esercizio di tale facoltà costituzionalmente garantita, quindi, il legislatore ha stabilito tale limite con l'art. 3 della legge n. 977 del 17/10/1967 [7], il quale prevede che l'età minima di ammissione al lavoro coincide col momento della conclusione del periodo di istruzione obbligatoria e, comunque, non meno di quindici anni. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 34
- 1. TAR Venezia, sez. III, sentenza 17/03/2010, n. 840Provvedimento: […] Infatti l'art. 3 della legge n° 977 del 1967, così come sostituito dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n° 345 del 1999, stabilisce che l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- art. 1 della legge n° 977 del 1967·
- D.Lgs. n° 345 del 1999·
- art. 2 della legge n° 977 del 1967·
- legge n° 977 del 1967·
- età minima per l'ammissione al lavoro·
- art. 3 della legge n° 977 del 1967·
- obbligo scolastico·
- art. 5 del D.Lgs. n° 345 del 1999·
- regolarizzazione del rapporto di lavoro