Versione
21 novembre 1967
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23 ottobre 1999
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Art. 3. (( 1. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non puo' essere inferiore ai 15 anni compiuti ))
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- 1. Assunzione di minore e certificato penale del datore di lavoro: Scheda informativahttps://www.fiscoetasse.com/ · 1
Dettagli prodotto Il D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 attua la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. Detto provvedimento, pur mantenendo l'impianto generale della normativa contenuta nella L. 17 ottobre 1967, n. 977, ha carattere profondamente innovativo, proponendosi di adeguare gradualmente la realtà lavorativa dei giovani di età inferiore ai diciotto anni agli standards europei. Privilegiare l'istruzione, assicurare l'inserimento professionale mediante la formazione, considerando che un'esperienza di lavoro appropriata può contribuire all'obiettivo di preparare i giovani alla vita professionale e sociale di adulti, promuovere il miglioramento dell'ambiente …
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Giurisprudenza • 34
- 1. TAR Venezia, sez. III, sentenza 17/03/2010, n. 840Provvedimento: […] Infatti l'art. 3 della legge n° 977 del 1967, così come sostituito dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n° 345 del 1999, stabilisce che l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- art. 1 della legge n° 977 del 1967·
- D.Lgs. n° 345 del 1999·
- art. 2 della legge n° 977 del 1967·
- legge n° 977 del 1967·
- età minima per l'ammissione al lavoro·
- art. 3 della legge n° 977 del 1967·
- obbligo scolastico·
- art. 5 del D.Lgs. n° 345 del 1999·
- regolarizzazione del rapporto di lavoro