Articolo 3 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 novembre 1967
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Versione
23 ottobre 1999
Art. 3. (( 1. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non puo' essere inferiore ai 15 anni compiuti ))
Entrata in vigore il 23 ottobre 1999
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