Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 novembre 1967 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 marzo 2016 |
Commentari • 64
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TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA 1. L'esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro. Come noto, l'assicurazione contro gli infortuni nasce per garantire una sorta di transazione sociale, che prevede appunto che, con il pagamento dei contributi, il datore di lavoro si libera dalla responsabilità risarcitoria nei confronti dei propri dipendenti; il lavoratore, da parte sua, a fronte del sacrificio relativo appunto alla deroga alle norme civilistiche sulla responsabilità civile, ha in cambio la possibilità di ottenere rapidamente e automaticamente un indennizzo dall'INAIL, anche quando l'infortunio sia avvenuto per caso fortuito, forza maggiore …
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Giurisprudenza • 122
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Versioni del testo
- Chp i
- Art. 1. (( 1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta' o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico;
b) adolescente: il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni di eta' e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico;
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e' al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni;
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro )) - Art. 2. (( 1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:
a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
b) prestazioni di lavoro non nocivo, ne' pregiudizievole, ne' pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;
2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 , ove assicurino un trattamento piu' favorevole di quello previsto dalla presente legge.
3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale ))