Sentenza 14 novembre 2006
Massime • 1
Le formazioni sociali ambientaliste portatrici di interessi superindividuali possono costituirsi parte civile, quando ne sussistano i presupposti, o intervenire nel processo ai sensi dell'art. 91 cod. proc. pen. previo consenso della persona offesa, atteso che ai sensi dell'art. 212 norme di att. cod. proc. pen. le forme atipiche di intervento nel processo sono possibili nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 91 e segg. cod. proc. pen., tra cui il consenso della persona offesa previsto dall'art. 92 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2006, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 14/11/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 01098
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 000773/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ ONLUS - ASSOC.;
avverso DECRETO del 22/09/2004 G.I.P. TRIBUNALE di FOGGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del P.G. annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Decreto 22 settembre 2004, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha disposto l'archiviazione di un procedimento instaurato a carico di ignoti per il reato previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51. L'archiviazione non è stata preceduta dall'avviso ex art. 408 c.p.p. alla associazione "Verdi Ambiente e società Onlus". Secondo la tesi del Pubblico Ministero, condivisa dal Giudice, il sodalizio poteva solo, a sensi della L. n. 349 del 1986, art. 18, costituirsi parte civile o, a sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 9, comma 3, proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettano al Comune o alla Provincia;
l'associazione non era facoltizzata ad intervenire nel procedimento con la procedura dell'art. 91 c.p.p. e, di conseguenza, non poteva esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa anche per mancanza del consenso della stessa richiesto dall'art. 92 c.p.p., comma 1. Per l'annullamento del decreto, ricorre in Cassazione il legale rappresentante della associazione "Verdi Ambiente e società Onlus" (riconosciuta a sensi della L. n. 349 del 1986, art. 13) deducendo violazione dell'art. 408 c.p.p. e formulando censure inerenti alla possibilità del sodalizio di partecipare al processo secondo il disposto dell'art. 91 c.p.p.; tali deduzioni sono fondate. Deve, innanzi tutto, premettersi come non sia pertinente al caso il richiamo al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 9 che mira a disciplinare la ed sostituzione processuale delle associazioni ambientaliste nei giudizi di danno di competenza del Giudice ordinario che spettano al Comune o alla Provincia.
Ciò in quanto la problematica che il ricorso pone concerne la verifica dello assunto del Pubblico Ministero, fatto proprio dal Giudice, secondo il quale la L. n. 349 del 1986 riconosce alle associazioni ambientaliste la unica possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale, ma non di esercitare le facoltà della persona offesa.
La conclusione non è condivisibile.
Le associazioni ecologiste, secondo la giurisprudenza prevalente, ancorché non riconosciute L. n. 349 del 1986, ex art. 13, sono legittimate in via autonoma e principale all'azione di risarcimento per il danno ambientale - e, quindi, a costituirsi parte civile nel processo penale - quando siano, in base al loro statuto, portatrici di interessi ambientali, territorialmente delimitati, in modo concreto lesi dalla attività illecita (ex plurimis Cass. Sezione terza, sentenza 33887/2006). Inoltre, la L. n. 349 del 1986, art. 18, comma 5 recita che "Le associazioni individuate in base all'art. 13
della presente legge possono intervenire nei giudizi di danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa......".
La previsione legislativa, introdotta in epoca anteriore alla entrata in vigore del codice di rito 1989, deve essere armonizzata sistematicamente con gli attuali istituti processuali alla luce dell'art. 212 delle norme di coordinamento;
quando una legge, in epoca antecedente al 24 ottobre 1989, permette l'intervento nel processo anche al di fuori della costituzione di parte civile, è consentito solo l'intervento nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 91 c.p.p. e ss.. Di conseguenza, si deve ritenere che sussistono due differenti istituti che consentono l'accesso al giudizio penale di formazioni sociali ambientaliste portatrici di interessi superindividuali;
tali sodalizi, quando sussistano i presupposti di legge, possano costituirsi parti civili oppure possono intervenire nel processo a sensi dell'art. 91 c.p.p., con poteri identici a quelli della persona offesa al cui consenso è subordinato l'esercizio dello intervento stesso. Il "costante consenso della persona offesa" è un requisito per la legittimazione processuale degli enti e delle associazioni. Sul punto, non può condividersi la tesi sostenuta dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta (confortata da una sentenza della Cassazione - Sezione quinta, sentenza 2361/1996 - che, tuttavia, non affrontava un caso sovrapponibile a quello in esame);
secondo questa prospettazione, la L. n. 349 del 1986 ha offerto un generale e preventivo consenso alle associazioni, che assecondano l'attività ecologista dello Stato, ad intervenire nel processo per cui quello delle persone offese, previsto dall'art. 92 c.p.p., comma 1, non è necessario in quanto presunto di diritto.
Ora è vero che la L. n. 349 del 1986 consentiva l'ingresso nel processo senza la necessità del consenso delle persone offese. Tuttavia, come si è accennato, l'art. 212 delle norme di coordinamento ha espressamente enunciato che tutte le forme atipiche di intervento nel processo siano ricondotte nei "limiti ed alle condizioni" di cui all'art. 91 c.p.p. e ss.; ne' la L. n. 349 del 1986 poteva introdurre, con un consenso generalizzato prestato una tantum, una eccezione relativa ai requisiti di accesso nel giudizio penale per una figura processale all'epoca inesistente. In ragione delle, inequivoca enunciazione dell'art. 92 c.p.p., comma 1, la Corte ritiene che anche le associazioni ambientaliste, al fine che rileva, necessitino del consenso da parte della persona offesa, se individuabile, o da parte dell'ente territoriale competente. Nel caso concreto, la associazione "Verdi Ambiente e società Onlus" non era legittimamente intervenuta nel procedimento in carenza del necessario consenso della persona offesa per cui l'avviso della richiesta di archiviazione non le era dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2007