Sentenza 8 settembre 1999
Massime • 1
È valido ai fini pensionistici il versamento per l'intero anno dei contributi previdenziali dell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti relativa ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore di un minorenne appartenente alla famiglia coltivatrice che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età entro il 31 dicembre, che sia avvenuto in conformità del (previgente) art. 5, comma quinto, della legge 26 ottobre 1957 n. 1047 (abrogato dall'art. 33 della legge 9 gennaio 1963 n. 9). (La S.C. ha peraltro escluso nella specie la configurabilità del diritto dell'ente assicuratore alla rivalsa prevista dall'art. 24 della legge 17 ottobre 1967 n. 977 nei confronti del datore di lavoro in caso di prestazioni assicurative a favore di fanciulli adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima, in considerazione, oltre che dell'insussistenza di un "datore di lavoro" in senso tecnico - giuridico, del carattere non retroattivo della disposizione, avente funzione recuperatoria e sanzionatoria e contenuta nella stesso testo legislativo che, con l'art. 3, secondo comma, ha esteso al lavoro agricolo il limite di età dei quattordici anni).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/1999, n. 9532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9532 |
| Data del deposito : | 8 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO Presidente
Dott. Marino Donato SANTOJANNI Consigliere
Dott. Fernando LUPI Cons. relatore
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. Guido VIDIRI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente Prof. Giovanni Billia , rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dagli avv. Giovanni Mulas e Carlo De Angelis e con essi elettivamente domiciliato in Roma alla Via della Frezza n.17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto
- ricorrente -
contro
CA DE, elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Martiri di Belfiore,2 presso l'avv. Domenico Concetti che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Parma n.63 del 10.6.1997, R.G. 151/96;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.2.99 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Domenico Ponturo per delega avv. De Angelis;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sede di Parma, sospendeva nel 1994 la erogazione della pensione di anzianità di CA CE considerando invalida la contribuzione versata per i periodi di lavoro prestato in età inferiore ai 14 anni ed indebitamente erogata la pensione ed intendendo altresì esercitare l'azione di rivalsa prevista dall'art.24, comma secondo, della legge n.977 del 1967 nei confronti del capo famiglia per i coltivatori diretti.
CE CA adiva il Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro chiedendo che accertasse la illegittimità dell'operato e delle pretese dell'INPS. Quest'ultimo, costituitosi, contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto;
proponeva domanda riconvenzionale per la condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalsa, o, in caso che queste non fossero dovute, per la condanna della ricorrente alla restituzione dei ratei di pensione percepiti in anticipo per effetto della invalida contribuzione in età minore.
Il Pretore, con sentenza in data 24.1.1996, accoglieva la domanda , rigettava la riconvenzionale.
Proposto appello da parte dell'INPS, al quale aveva resistito l'appellata, il Tribunale di Parma, con sentenza depositata il 10.6.1997, respingeva l'appello, osservando che non era condivisibile la tesi sostenuta dal'INPS, secondo cui il rapporto di lavoro si era illegalmente costituito prima del compimento del 14^ anno di età, atteso che la ricorrente prima del compimento del 140 anno di età era iscritta allo S.C.A.U., quale componente della famiglia diretto coltivatrice;
detta iscrizione era all'epoca legittima, come era stato riconosciuto dallo stesso INPS nella circolare n.509 del 5 aprile 1994, nella quale appunto è stato riconosciuto legittimo l'operato dello S.C.A.U. con i conseguenti accrediti contributivi sulla base della composizione della famiglia quale risultava al 31 dicembre dell'anno di riferimento. In tale situazione, concludeva, era di tutta evidenza che essendosi instaurato un normale e valido rapporto assicurativo ed essendo stati versati i contributi non vi era spazio per l'applicazione dell'art.24, comma secondo, della legge n.977 del 1967 e, quindi, non poteva trovare ingresso l'azione di rivalsa -di carattere recuperatorio- che presuppone l'omissione contributiva.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'INPS, deducendo un unico motivo. Resiste l'intimata con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.2 della legge 4 aprile 1952 n.218, tabella B n.3; degli artt. 3,4 e 5 della legge 26 ottobre 1957 n.1047, della legge 9 gennaio 1963 n.9, della legge 22 luglio 1966 n.613; degli artt.1 e 24, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967 n.977 (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) Deduce al riguardo quanto segue.
Il punto essenziale dell'intera questione s'identifica con la necessità di accertare se l'iscrizione della minore infra quattordicenne negli elenchi dei coltivatori diretti sia stata legittimamente richiesta dal titolare dell'impresa e se, altrettanto validamente, siano stati versati i contributi assicurativi ai fini del consequenziale accreditamento previdenziale. Orbene, l'art.2 della legge 4 aprile 1952, n.218 costantemente richiamato dall'art.4 della legge 26 ottobre 1957 n.1047 e dall'art.5 della legge 9 gennaio 1963 n.9, istitutive dell'assicurazione d'invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, indica con assoluta chiarezza che l'attribuzione dei contributi previdenziali deve essere operata nei confronti dei ragazzi, al compimento del 14^ anno di età e non prima;
pertanto l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori dei giovani di età inferiore ai 14 anni, indebitamente richiesta ed erroneamente avvenuta, è stata illegittimamente posta in essere e, come tale, non suscettibile di operare l'effetto invocato. Tanto si evince limpidamente dall'art.12 della legge 22 luglio 1966, n.613 per disposizione del quale i contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazione ed alla misura di esse. Se ne deduce che è incontestabile il diritto di rivalsa dell'INPS ai sensi degli artt.1 e 24 della legge 17 ottobre 1967 n.977, sugli emolumenti pensionistici.
È altresi innegabile che il successore a titolo universale è tenuto a rispondere delle obbligazioni contratte dal suo dante causa. Il ricorso è infondato.
La tabella B, allegata al regio decreto allegata al regio decreto legge 14 aprile 1939 n.636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939 n.1272, come sostituita dall'art.1 della legge n.218 del 1952 ed allegata all'art.2 della stessa legge, sulla quale si fonda principalmente il ricorso, al n.3 recita: Per i giornalieri agricoli, per ogni giornata di lavoro - Uomini- Donne e Giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18. Indica, quindi, i contributi base dovuti per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e tubercolosi.
Trattasi, all'evidenza, di tabella che riguarda i giornalieri agricoli ossia, come è noto, i lavoratori subordinati ma non i lavoratori autonomi componenti, quali coltivatori diretti, della famiglia colonica, la quale è stata costantemente definita dalla giurisprudenza come "organismo economico a base associativa formato da tutti quei soggetti che, pur non avendo comunione di tetto e di mensa, siano legati da parentela o affinità con il coltivatore e risultino associati nella coltivazione del fondo, anche se in parte dediti ad altre attività. (cfr., tra le tante, Cass. 2 agosto 1995 n. 8444; 4 febbraio 1993 n. 1382; 2 febbraio 1983 n. 9179). Il ricorrente inoltre non indica precise disposizioni di legge che richiedano il requisito dell'età minima al fine della costituzione del rapporto assicurativo per i suddetti coltivatori diretti. In particolare non giova all'INPS neppure il disposto dell'art. 4, comma primo, legge 26 ottobre 1957 n.1047 (estensione della assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni). Esso, statuendo che la misura dei contributi base è quella prevista dalla tabella B n.3 allegata alla legge 4 aprile 1952 n.218 non fissa in modo chiaro ed univoco il suindicato requisito di età minima, palesando piuttosto la volontà del legislatore di ritenere applicabile detta tabella soltanto per quanto riguarda la misura dei contributi.
Peraltro gli artt.3 e 5 della stessa legge regolano l'obbligo contributivo con esclusivo riferimento al nucleo familiare (primo comma dell'art.5), nell'ambito del quale le giornate sono ripartite in una determinata misura.
Il quinto comma dello stesso articolo stabilisce che "gli accreditamenti sono effettuati sulla base della composizione della famiglia colonica sulla base della composizione della famiglia quale risulta al 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono. Da questa disposizione risulta che correttamente sono stati accreditati i contributi per l'intero anno nel corso del quale la lavoratrice compì i quattordici anni. Infatti secondo la univoca lettera della disposizione l'appartenenza alla impresa familiare coltivatrice in quel giorno determina il diritto a partecipare al riparto dei contributi per l'intero anno non rilevando quando il componente, per il compimento dell'età minima ovvero per matrimonio, abbia fatto ingresso nell'impresa, Così simmetricamente non ha diritto all'accredito chi in qualunque momento anteriore al 31 dicembre abbia lasciato l'impresa familiare. Trattasi di norma coerente con una gestione estremamente semplice della assicurazione, come conferma il criterio del riparto dei contributi collegato solo al ruolo nella famiglia coltivatrice e non all'effettivo apporto lavorativo del componente.
Privo di fondamento è pure il richiamo dell'art.24 della legge 17 ottobre 1967 n.977 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti) il quale al primo comma stabilisce che "i fanciulli di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie".
Così prosegue il secondo comma: "Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi".
Il primo comma deroga in favore dei minori al principio di cui all'art.12 della legge n.613 del 1966 stabilendo la validità della contribuzione effettuata in violazione dei limiti di età di ammissione al lavoro . Consegue l'assoluta infondatezza della pretesa dell'INPS di non computare la contribuzione accreditata in età minore di 14 anni e di richiedere in restituzione i ratei di pensione di anzianità che si assumono maturati in anticipo, perché, anche se vi fosse stato all'epoca tale limite di età, la contribuzione in questione va comunque computata in favore dell'assicurata. Quanto all'azione di rivalsa ha deciso più volte questa Corte Suprema che essa è riconosciuta all'Istituto assicuratore in tutti i casi vi sia inosservanza dei requisiti prescritti per l'adibizione al lavoro di un soggetto in ragione dell'età (cfr. Cass. nn. 4658 e 12193 del 1993). Da ciò consegue che l'azione in argomento, presupponendo il fatto della illegittima costituzione del rapporto assicurativo e quindi la responsabilità del datore di lavoro (derivante dalla violazione di un obbligo giuridico), considerato altresi il carattere recuperativo e sanzionatorio (v. per questo carattere Cass.n. 4372/1982) è attribuita all'Istituto assicuratore anche indipendentemente dal versamento dei contributi, della cui omissione o meno deve tenersi conto solo al fine di determinare la somma complessiva da restituire all'Istituto (secondo comma art.24 sopra trascritto).
Dal carattere sanzionatorio derivano due conseguenze:
a) l'azione di rivalsa non può essere legittimamente esercitata dall'INPS nella fattispecie perché, non essendovi un rapporto di lavoro subordinato fra i componenti della famiglia coltivatrice non è configurabile una violazione di norme sull'età minima di ammissione a carico di un "datore di lavoro" in senso tecnico giuridico vedasi anche l'art.1 della legge n.977 del 1967);
b) non essendovi ragione di ritenere retroattiva la norma di cui all'art.24 della legge n.977 del 1967(art.11 delle disposizioni della legge in generale) essa non è applicabile a fattispecie concrete verificatesi prima dell'estensione al lavoro agricolo del limite minimo di età di 14 anni introdotto dall'art.3, comma secondo, della medesima legge.
Il ricorso va, pertanto, rigettato confermandosi la sentenza impugnata il cui dispositivo è conforme a diritto, mentre va corretta la motivazione ex art.384 c.p.c. nei sensi delle svolte considerazioni.
L'Istituto soccombente va condannato alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in lire 15.000 oltre lire due milioni di onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 1999