Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2003, n. 3020
CASS
Sentenza 27 febbraio 2003

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Massime1

Il rapporto di lavoro "interinale", disciplinato dalla legge 24 giugno 1997 n. 196, ha luogo attraverso due distinti contratti, quello di fornitura di lavoro temporaneo ad un'impresa utilizzatrice e quello di prestazione di tale lavoro, con la scissione fra la gestione normativa e quella tecnico - produttiva del lavoratore; in tale ambito, peraltro, il contratto di lavoro temporaneo costituisce per il lavoratore la fonte esclusiva della disciplina normativa del suo rapporto di lavoro (cosiddetto contratto - base) ed al suo contenuto va fatto riferimento per accertare l'assoggettamento dell'impresa utilizzatrice alla sanzione - prevista dall'art. 10, terzo comma, della citata legge - della trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, in caso di superamento del termine convenuto; ne consegue che, nell'ipotesi di contrasto fra il termine finale contenuto nel contratto di prestazione di lavoro e quello contenuto nel contratto di fornitura, ha rilievo, ai fini predetti, unicamente il termine di cui al primo contratto, il cui contenuto è rilevante anche nei confronti dell'impresa utilizzatrice perché ad essa si estende per effetto di una fattispecie caratterizzata da due autonomi negozi - ontologicamente fra loro collegati - che danno luogo ad un rapporto - indivisibile - trilaterale, mentre sul lavoratore, attesa la sua posizione nel rapporto di fornitura, non incombe alcun obbligo di conoscenza del contenuto dello stesso.

Commentario1

  • 1Somministrazione
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 29 gennaio 2021

    Scheda sintetica La somministrazione di lavoro è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 276/2003. Prima di allora, la Legge 1369/1960 vietava, come regola generale, che il lavoratore potesse intrattenere rapporti di lavoro con un soggetto diverso da quello che, organizzando il suo lavoro ed esercitando su di lui il potere direttivo, utilizzava la sua prestazione. Una prima, significativa deroga a tale divieto si è avuta con la Legge 196/1997, che ha introdotto il lavoro interinale, che era tuttavia consentito solo a termine e solo in presenza di ben circoscritte ipotesi previste dalla contrattazione collettiva. Il D.Lgs. 276/2003 ha completamente rinnovato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2003, n. 3020
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3020
Data del deposito : 27 febbraio 2003

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