Sentenza 27 febbraio 2003
Massime • 1
Il rapporto di lavoro "interinale", disciplinato dalla legge 24 giugno 1997 n. 196, ha luogo attraverso due distinti contratti, quello di fornitura di lavoro temporaneo ad un'impresa utilizzatrice e quello di prestazione di tale lavoro, con la scissione fra la gestione normativa e quella tecnico - produttiva del lavoratore; in tale ambito, peraltro, il contratto di lavoro temporaneo costituisce per il lavoratore la fonte esclusiva della disciplina normativa del suo rapporto di lavoro (cosiddetto contratto - base) ed al suo contenuto va fatto riferimento per accertare l'assoggettamento dell'impresa utilizzatrice alla sanzione - prevista dall'art. 10, terzo comma, della citata legge - della trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, in caso di superamento del termine convenuto; ne consegue che, nell'ipotesi di contrasto fra il termine finale contenuto nel contratto di prestazione di lavoro e quello contenuto nel contratto di fornitura, ha rilievo, ai fini predetti, unicamente il termine di cui al primo contratto, il cui contenuto è rilevante anche nei confronti dell'impresa utilizzatrice perché ad essa si estende per effetto di una fattispecie caratterizzata da due autonomi negozi - ontologicamente fra loro collegati - che danno luogo ad un rapporto - indivisibile - trilaterale, mentre sul lavoratore, attesa la sua posizione nel rapporto di fornitura, non incombe alcun obbligo di conoscenza del contenuto dello stesso.
Commentario • 1
- 1. SomministrazioneMauro · https://www.wikilabour.it/ · 29 gennaio 2021
Scheda sintetica La somministrazione di lavoro è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 276/2003. Prima di allora, la Legge 1369/1960 vietava, come regola generale, che il lavoratore potesse intrattenere rapporti di lavoro con un soggetto diverso da quello che, organizzando il suo lavoro ed esercitando su di lui il potere direttivo, utilizzava la sua prestazione. Una prima, significativa deroga a tale divieto si è avuta con la Legge 196/1997, che ha introdotto il lavoro interinale, che era tuttavia consentito solo a termine e solo in presenza di ben circoscritte ipotesi previste dalla contrattazione collettiva. Il D.Lgs. 276/2003 ha completamente rinnovato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2003, n. 3020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3020 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO BONETTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PLASET S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE DELLE BELLE ARTI 6, presso lo studio dell'avvocato FRANCO LA GIOIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONELLO SAVASTA FIORE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
MANPOWER S.P.A.;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/3613 proposto da:
MANPOWER S.P.A. - SOCIETÀ DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO ABIGNENTE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
VE CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO BONETTO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
PLASET S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE DELLE BELLE ARTI 6, presso lo studio dell'avvocato FRANCO LA GIOIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONELLO SAVASTA FIORE, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 5449/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 31/10/00 R.G.N. 1065/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito l1Avvocato PANINI per delega LA GIOIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il sign. OS VE ha stipulato, l'8.6.98, un contratto per prestazione di lavoro temporaneo con la ER spa, con durata da tale data sino al 26.6.98, prestando la sua attività presso la spa AS sino al 31.7.98, con cui la ER aveva concluso un contratto di fornitura per sostituzione di lavoratore assente, nominativamente indicato con durata sino al rientro del lavoratore stesso.
2 - Nel mese di agosto, fra le medesime parti, era intervenuto altro contratto di prestazione d'opera per sostituzione di lavoratore assente presso la AS, non nominativamente indicato, con durata sino al rientro dello stesso;
tale termine era indicato anche nel contratto di fornitura.
3 - Il sign. VE ha quindi chiesto al OR di Torino di accertare che il rapporto di lavoro fra lui e la AS si era trasformato - per superamento del termine convenuto nel contratto di prestazione di lavoro temporaneo - in rapporto a tempo indeterminato - ai sensi dell'art. 10 c. 3 l. 196/97 - o, in alternativa, di accertare che il detto effetto era avvenuto - ai sensi del c. 2 della norma stessa - nei confronti della ER, per effetto del secondo contratto con la stessa intervenuto, nel quale non era stato indicato il lavoratore sostituito.
4 - Il 1.11.99 la ER gli ha comunicato la cessazione del rapporto di lavoro ed egli, con ricorso ai sensi dell'art.700 cpc, ha adito il OR perché fosse accertata la illegittimità del licenziamento e disposta la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti della ER o, in alternativa, nei confronti della AS.
5 - Il OR, riuniti i ricorsi, ha dichiarato che la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato aveva avuto luogo nei confronti della AS, cui ha ordinato la reintegrazione del lavoratore con corresponsione della retribuzione sino alla effettiva reintegra.
6 - La AS ha proposto appello al Tribunale di Torino innanzi a cui ha proposto appello incidentale il lavoratore lamentando che la AS non fosse stata condannata a corrispondergli cinque mensilità per il risarcimento del danno, ed appello incidentale condizionato inteso ad ottenere la reintegrazione nei confronti della ER nel caso di accoglimento dell'appello principale della AS.
7 - Il Tribunale di Torino, con sentenza del 31.10.00, ha accolto l'appello principale, ha dichiarato che fra il sign VE e la ER si era costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 24.8.98; che il licenziamento a questi intimato dalla stessa era illegittimo ed ha disposto la reintegrazione nel rapporto di lavoro presso di essa.
8 - L'asserzione centrale che sorregge la decisione si fonda sulla ritenuta - completa autonomia fra il contratto intervenuto fra il lavoratore e l'impresa fornitrice di lavoro temporaneo - e quello stipulato fra quest'ultima e la impresa utilizzatrice dell'attività del lavoratore;
secondo il Tribunale nei confronti della AS, attenutasi a tutte le prescrizioni di legge nella stipulazione del contratto di fornitura - nel quale era indicato il termine finale della prestazione lavorativa, non poteva, per il principio espresso dall'art. 1372 c. 2 cc, avere alcuna efficacia il termine finale della prestazione indicato nel contratto di prestazione temporanea;
essa si era attenuta al termine apposto nel contratto stipulato con l'impresa fornitrice nell'inconsapevolezza del termine esistente nel contratto intervenuto fra il lavoratore e la stessa. Sicché, essendosi protratta la prestazione lavorativa sino all'unico termine che la vincolava (il rientro del lavoratore sostituito) non si era verificata l'ipotesi prevista dal predetto comma 3 dell'art. 10, di protrazione della prestazione oltre il termine stabilito, sanzionata con la trasformazione del rapporto esistente fra impresa fornitrice e lavoratore in rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice: per carenza del presupposto di detto effetto giuridico individuabile nella inconfigurabilità di un rapporto di lavoro temporaneo.
9 - Il Tribunale ha anche affermato che sulla domanda di reintegra nel posto di lavoro introdotta dal lavoratore con ricorso ai sensi dell'art. 700 cpc, v'era stata accettazione del contraddittorio da parte di entrambe le imprese.
10 - Il sign. VE chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo cui resiste la AS con controricorso;
anche la ER avanza analoga richiesta con ricorso sostenuto da due motivi cui, con controricorso resiste il sign. VE. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso proposto dal sign. VE, e quello proposto dalla spa ER, vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 cpc, attenendo alla medesima decisione.
2 - In ordine logico-giuridico va esaminato, per primo, quello proposto dal sign. VE, fondato sulla protrazione della prestazione lavorativa, oggetto del primo contratto per prestazione di manodopera temporanea intervenuto con la spa ER, con durata 8.6.89 - 26.6.98, oltre il termine previsto nel contratto stesso (sino al 31.7.98).
3 - Esso, contrariamente a quanto sostiene la AS nel controricorso non è inammissibile per carenza d'interesse derivante dall'aver proposto il ricorrente, in maniera alternativa e non subordinata, le proprie domande nei confronti di entrambe le imprese:
sicché, conseguito il bene oggetto delle sue pretese nei confronti della ER, egli aveva raggiunto il suo obiettivo di essere assunto a tempo indeterminato da una delle due imprese.
4 - Ed infatti, l'interesse ad agire del sign. VE, nei confronti sia dell'impresa fornitrice che di quella utilizzatrice, si sostanzia in quello ad una stabile occupazione: la richiesta di condanna in via alternativa dell'una o dell'altra impresa rappresenta che egli intende, comunque, conseguire tale bene;
con la conseguenza che esso permane allorché la situazione giuridico-processuale si sia evoluta in maniera tale da poterne compromettere la realizzazione. Ed infatti l'impugnativa della sentenza d'appello da parte della ER, se accolta, gli farebbe perdere, definitivamente, il bene della vita che egli intende conseguire attraverso il processo.
5 - Il sign. VE, con il ricorso da lui proposto, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, 2, 3, 4, 10, 12 l. n. 196/97; conseguente violazione e falsa applicazione degli art. 1372 cc. e 2697, nonché vizi di motivazione;
con tale censura egli sostiene che le pattuizioni rilevanti per il lavoratore, dalla cui violazione derivano le sanzioni previste dall'art. 10 comma 2 e 3 l. 196/97 sono solo quelle contenute nel contratto di prestazione di lavoro temporaneo concluso con l'impresa fornitrice di tale lavoro.
6 - Esso, secondo il ricorrente, costituisce l'unica fonte regolamentare del proprio rapporto di lavoro per il lavoratore: per il quale non ha alcun rilevo, contrariamente a quanto sostiene il Tribunale, il contenuto del contratto di fornitura;
ha, pertanto, errato il Tribunale nell'individuare come termine finale della prestazione lavorativa - il cui superamento è sanzionato con la conversione del rapporto - fra lavoratore ed impresa fornitrice - in lavoro a tempo indeterminato nei confronti dell'impresa utilizzatrice, il termine apposto nel contratto di fornitura di lavoro temporaneo intervenuto fra la ER e la AS:
costituente una fonte regolamentare dei rapporti fra le due imprese non in grado di incidere su quella del rapporto fra lavoratore ed impresa fornitrice.
7 - La censura è fondata.
7.1. - Come si è detto, la controversia fra il ricorrente e la spa AS, presso la quale egli prestò lavoro temporaneo, una prima volta, dall'8.6.89 al 31.7.98, trae origine dalla non coincidenza del termine finale della prestazione lavorativa indicato nel contratto di fornitura (rientro del lavoratore sostituito) con quello indicato nel contratto per prestazione di lavoro temporaneo (26.6.98).
7.2. - Tale "anomalia" (ed infatti la legge prevede all'art.3 comma 1 lett. a) per il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo un contratto a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice) ha innescato la questione su quale sia - fra le due che caratterizzano la fattispecie regolata dalla l. n. 197/96 - la fonte regolamentare valevole per individuare il termine finale che sia stato ecceduto;
evento cui consegue il predetto effetto sanzionatorio ai sensi dell'alt. 10 comma 3 della legge stessa.
7.3 - L'opzione del Tribunale è stata per il contratto di fornitura, che, come è noto interviene, fra impresa fornitrice di lavoro temporaneo ed impresa utilizzatrice della stessa è ciò in quanto:
a - il contratto intervenuto fra l'impresa fornitrice ed il lavoratore è per l'impresa utilizzatrice res inter alios acta giusta il principio, in materia di efficacia del contratto, previsto dall'art. 1372 c. 2 secondo cui il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge;
b - l'impresa utilizzatrice in quanto inconsapevole della regolamentazione intervenuta nel contratto per prestazione temporanea non può subire effetti sanzionatori che trovino origine nello stesso;
c - non essendovi stata protrazione del rapporto oltre il termine previsto nel contratto di fornitura viene meno la giustificazione della sanzione che presuppone l'esistenza di non temporaneità del lavoro, comprovata dal superamento del termine.
8 - L'opzione del Tribunale postula, impropriamente, una completa e perfetta autonomia ed indifferenza fra le due fonti regolamentari, oggetto, consequenzialmente, da parte dello stesso, di parcellizzazione, degradando a res inter alios acta, indifferente per la impresa utilizzatrice, per una fattispecie che è, invece, complessa, caratterizzata da un ontologico collegamento negoziale fra contratto di prestazione di lavoro temporaneo e contratto di fornitura del lavoro stesso.
8.1. È noto che l'introduzione del c.d. lavoro interinale risponde a molteplici esigenze fra cui come preponderanti si pongono il bisogno per le imprese di poter contare, su una forza lavoro idonea a fronteggiare esigenze temporanee, non tipicizzate, lasciando la gestione normativa (retributiva e previdenziale) del rapporto di lavoro ad altra impresa professionalizzata nel reclutamento di personale idoneo a sopperire ad esigenze temporanee;
nonché l'incentivazione di sbocchi occupazionali per le fasce giovanili nella prospettiva di un loro ingresso nel mondo del lavoro ai fini anche di una formazione professionale plurivalente. Il tutto nella prospettiva del superamento di strumenti risalenti ad epoche da considerarsi remote nell'ambito delle relazioni industriali - come la l. n. 1369/60 - e della introduzione di una cultura della flessibilità del rapporto di lavoro;
in un contesto in cui si intrecciano l'interesse dell'impresa a disporre di nuclei mobili, dei quali abbia la sola gestione tecnico-produttiva, e quello del lavoratore ad un accesso rapido nel mondo del lavoro con possibilità di formazione pluriprofessionale.
8.2 - A fronte di tale disegno, sorretto dalle anzidette esigenze legate al mutamento dei modelli produttivi, sempre più propensi ad un'organizzazione produttiva leggera, e della stessa concezione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore - non più percepito come fonte unica ed esclusiva, iniziale e finale, della esperienza lavorativa è stata introdotta una intelaiatura legislativa che pur articolandosi in negozi distinti, ciascuno dei quali funzionalizzato ad esigenze diverse, (contratto di prestazione di lavoro temporaneo - contratto di fornitura dello stesso) postula un ontologico collegamento negoziale fra le pur distinte fonti contrattuali ed un rapporto necessariamente trilaterale fra i soggetti dell'operazione:
in quanto tutti interessati - per la reciproca integrazione che avviene fra i loro interessi - all'esistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla scissione fra gestione normativa e gestione tenico-produttiva del lavoratore, affatto diverso da quello tipico che postula, invece, l'identità fra soggetto gestore della fase normativa e quello gestore della fase tecnico produttiva.
9 - In essa v'è una netta distinzione di ruoli per effetto della quale l'impresa fornitrice assume quello di datore di lavoro privo, tuttavia, di potere gestionale nei confronti delle energie lavorative postegli a disposizione del lavoratore destinate, invece, ad esser utilizzate da un diverso datore di lavoro su cui, tuttavia, non grava, se non in via di garanzia, alcuno degli oneri retributivi e previdenziali al cui adempimento è tenuta l'impresa fornitrice. 10 - Il ruolo dell'impresa utilizzatrice è, pertanto quello di mera gestione, secondo le sue esigenze, del lavoratore messogli a disposizione dall'impresa fornitrice: di conseguenza, la regolamentazione del rapporto di lavoro, nella quale elemento essenziale è la sua durata, risiede esclusivamente nel contratto di prestazione di lavoro temporaneo;
il quale, attesa la particolare struttura del rapporto giustificata dalle anzidette finalità, produce effetto - necessariamente - nei confronti del soggetto che della prestazione è mero utilizzatore;
la cui inconsapevolezza del contento del contratto di prestazione temporanea - che non è azzardato definire contratto base - rimane irrilevante rientrando la fattispecie legislativa in esame nei casi di efficacia contrattuale che necessariamente si estende a tutti i soggetti che hanno partecipato al procedimento negoziale;
che pur articolandosi in distinti negozi, ciascuno caratterizzato da una sua autonoma funzione, inerisce agli stessi - indivisibilmente - per la integrazione che, come si è detto, tale procedimento realizza fra i loro interessi.
10.1 - Non sottacendosi che il particolare collegamento esistente fra i negozi finalizzati ad esigenze diverse comporta per l'utilizzatore obblighi di correttezza e buona fede che non lasciano spazio ad alcuna incolpevolezza, essendo obbligo primario dell'utilizzatore, nell'accingersi a gestire le energie lavorative procacciategli dall'impresa fornitrice, controllare l'esatto contenuto del contratto di prestazione di lavoro temporaneo che costituisce il titolo che gli consente di gestire il lavoratore. Questi ha il quadro di riferimento del suo rapporto di lavoro esclusivamente nel contratto stipulato con l'impresa fornitrice, non diversamente da qualsiasi altro lavoratore che abbia messo a disposizione del datore di lavoro una prestazione lavorativa;
con la differenza che la gestione produttiva delle stesse avverrà da parte di altro soggetto collegato al suo datore di lavoro per il tramite del contratto di fornitura.
10.2 - Eventuali pattuizioni modificative del contenuto del c.d. contratto base intervenute nel contratto di fornitura sono per lui irrilevanti atteso che, essendo egli (rectius: le sue energie lavorative) l'oggetto del contratto di fornitura, non ha alcun ruolo che giustifichi, da parte sua, un obbligo d'informazione del contenuto del contratto in questione, non essendo per lui configurabile, attesa la sua posizione nel contratto in questione, un obbligo di correttezza e buona fede analogo a quello che incombe su gli altri due soggetti del rapporto di lavoro, atteso che, peraltro, la legge prevede che nel contratto di lavoro temporaneo (a tempo determinato) i termini di durata siano corrispondenti a quelli previsti nel contratto di fornitura (copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa fornitrice alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione ai sensi dell'art. 1 comma 7 l. 196/97, mentre il comma 3 dell'art. 3 dispone che copia del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo sia rilasciata al lavoratore entro cinque giorni dalla data di inizio dell'attività presso l'impresa utilizzatrice).
11 - La sanzione prevista dall'art.10 comma 3 l. 196/97, che comporta la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti dell'impresa utilizzatrice, contrariamente a quanto sostiene il Tribunale, non è speculare all'assenza di occasione temporanea di lavoro presso la stessa, ma assegna ad essa il lavoratore in via definitiva per la violazione di un elemento essenziale e peculiare del contratto-base costituito dalla durata del rapporto di lavoro, come conosciuta dal lavoratore, titolo esclusivo per la certezza della programmazione della sua vita lavorativa.
12 - Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto:
il rapporto di lavoro interinale che ha luogo attraverso due distinti contratti, quello di fornitura di lavoro temporaneo e quello di prestazione di tale lavoro, è caratterizzato da una scissione fra gestione normativa e gestione tecnico-produttiva del lavoratore;
in tale ambito il contratto di prestazione di lavoro temporaneo costituisce per il lavoratore la fonte esclusiva della disciplina normativa del suo rapporto di lavoro (c.d. contratto base) ed al suo contenuto va fatto riferimento per accertare l'assoggettamento della impresa utilizzatrice alla sanzione prevista dal comma 3 dell'art. 10 l. 196/97 (con la conseguenza che in caso di contrasto fra il termine finale contenuto nel contratto di prestazione di lavoro e quello contenuto nel contratto di fornitura, ai fini predetti, ha rilievo unicamente il termine contenuto nel primo contratto;
il contenuto di detto contratto è rilevante anche nei confronti dell'impresa utilizzatrice perché ad essa si estende per effetto di una fattispecie caratterizzata da due autonomi negozi - ontologicamente fra loro collegati - che danno luogo ad un rapporto - indivisibile - trilaterale;
sul lavoratore, attesa la sua posizione nel contratto di fornitura, non incombe alcun obbligo di conoscenza del contenuto dello stesso. 13 - Potendosi la causa decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 cpc. va, in base ai predetti principi, rigettato l'appello principale proposto dalla AS ed accolta la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro proposta dal sign. VE nei confronti della stessa essendosi, per effetto dell'art. 10 comma 3 l. 196/97 costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra gli stessi.
In relazione ad esso fu intimato al lavoratore il licenziamento la cui illegittimità, dichiarata in entrambi i gradi di merito, non è oggetto di alcuna censura.
Va, di conseguenza ordinato alla spa AS di reintegrare il sign. VE nel posto di lavoro corrispondendogli le retribuzioni maturate dal 21.1.99 sino alla reintegra, dedotte quelle già percepite per effetto delle sentenze di merito.
14 - L'appello incidentale non condizionato proposto dal sign. VE, relativo alla mancata condanna della AS ad un minimo di cinque mensilità (il licenziamento avvenne il 21.1.99 e la sentenza di reintegra fu emessa il 10.5.99) va dichiarato assorbito per la decisione prima adottata in ordine alla reintegra nel posto di lavoro;
per la stessa ragione eguale decisione va adottata per l'appello condizionato all'accoglimento dell'appello della AS. 15 - L'accoglimento del ricorso del sign. VE esonera la Corte dall'esame di quello proposto dalla spa ER avverso la decisione del Tribunale che, in accoglimento dell'appello incidentale, aveva ritenuto costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la stessa sulla base del secondo contratto con essa stipulato dal lavoratore.
16 - Le spese per il giudizio di primo grado si liquidano nella misura indicata nella sentenza pretorile;
sussistono giusti motivi per dichiarare compensate, fra tutte le parti, le spese della fase d'appello e quelle relative al presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso proposto dal sign. OS VE;
dichiara assorbito il ricorso proposto dalla spa ER;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta l'appello proposto dalla S.p.A. AS avverso la sentenza del OR e condanna la spa AS a reintegrare OS VE nel posto di lavoro ed a corrispondergli la retribuzione dal 21.1.99, dedotta quella percepita per effetto delle sentenze di merito;
dichiara assorbiti entrambi gli appelli incidentali proposti dal sign. VE;
liquida le spese del giudizio di primo grado nella misura indicata nella relativa sentenza;
compensa, fra tutte le parti, le spese della fase d'appello e quelle relative al presente giudizio. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2003