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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1233/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. R.G. 1233/2025, promossa
da
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'avv. TOTARO ALESSIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bologna, Via D'Azeglio n. 19;
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura, dall'avv. BONVISSUTO ENNIO ANDREA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Lodi, Piazza Della Vittoria n. 47;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 2200/2025, pubblicata il 18 marzo 2025 dal Tribunale di Milano pagina 1 di 15 OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo)
Conclusioni per Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- In via preliminare: in accoglimento del primo motivo d'appello riformare la sentenza n. 2200/2025 pubblicata in data 17.03.2025 dal Tribunale di Milano nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da e per l'effetto accertare e dichiarare la prescrizione di tutti i diritti Pt_1 nascenti dal trasporto oggetto del presente giudizio ai sensi dell'art. 32 della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce del 1956 (CMR), per tutti i motivi richiamati in narrativa;
- Nel merito: in accoglimento del secondo motivo d'appello riformare la sentenza n. 2200/2025 pubblicata in data 17.03.2025 dal Tribunale di Milano nella parte in cui, in violazione degli articoli 6,
7, 8 e 17 della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce del 1956
(CMR), ha ritenuto responsabile del danno lamentato per non aver richiesto ad le Pt_1 CP_1 informazioni sulla natura della merce, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile a per i danni per cui è causa e per l'effetto rigettare qualsivoglia Pt_1 domanda svolta nei confronti della stessa, per tutti i motivi richiamati in narrativa;
- Nel merito: in accoglimento del terzo motivo d'appello riformare la sentenza n. 2200/2025 pubblicata in data 17.03.2025 dal Tribunale di Milano nella parte in cui ha accertato la verificazione del danno, sia dal punto di vista dell'an che del quantum, e la imputazione di esso a e, per l'effetto, Pt_1 respingere qualsivoglia domanda avanzata nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in Pt_1 diritto e non provata sia nell'an che nel quantum, per tutti i motivi richiamati in narrativa;
- Nel merito: in accoglimento del quarto motivo d'appello riformare la sentenza n. 2200/2025 pubblicata in data 17.03.2025 dal Tribunale di Milano nella parte in cui ha escluso l'applicabilità del limite di responsabilità vettoriale previsto dall'art. 23 della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce del 1956 (CMR) e, per l'effetto, in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui sia ritenuta responsabile, condannare la stessa al pagamento della minor somma Pt_1 dovuta in applicazione del limite di responsabilità dettato dalla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce del 1956 (CMR) e previsto dalle condizioni generali di contratto.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si ribadiscono in questa sede le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado qui impugnata:
- in via preliminare ed in rito pagina 2 di 15 - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in quanto del Parte_1 tutto estranea ai fatti che, secondo la prospettazione di controparte, avrebbero causato
l'avaria/danneggiamento della merce;
- accertare e dichiarare la prescrizione di tutti i diritti nascenti dal trasporto oggetto del presente giudizio ai sensi dell'art. 32 della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce del 1956 (CMR);
- nel merito:
- accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile a per i danni per cui è causa e Pt_1 per l'effetto rigettare qualsivoglia domanda svolta nei confronti della stessa;
- respingere qualsivoglia domanda avanzata nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in Pt_1 diritto e non provata sia nell'an che nel quantum;
- in via subordinata, nel merito per la denegata ipotesi in cui sia ritenuta responsabile, condannare la stessa Parte_1 al pagamento della minor somma dovuta in applicazione del limite di responsabilità dettato dalla
Convenzione di Ginevra in materia di trasporti internazionali di merci su strada e previsto dalle condizioni generali di contratto.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Con ogni riserva, anche istruttoria, consentita dal rito”.
Conclusioni per : Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano ill.ma così giudicare: in via preliminare, in procedendo, dichiarare con ordinanza ex artt.348-bis e 348-ter c.p.c.
l'inammissibilità dell'appello promosso da nella causa R.G. APP 2689/2022, Parte_1 avendo l'appellante proposto genericamente tutte le domande ed eccezioni da lui già proposte in primo grado, ed avendo altresì omesso di indicare specificatamente i punti e le statuizioni della sentenza che intendeva impugnare, nonchè di allegare i motivi specifici a sostegno di essi, in relazione ai punti della sentenza che egli intendeva appellare;
in via preliminare ancora, in iudicando, dichiarare con ordinanza ex artt.. 348-bis e 348-ter c.p.c.,
l'inammissibilità dell'appello, perchè l'appello non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto, stante l'ir-ritualità nonchè l'illogicità di esso, oltre che per la sua manifesta infondatezza nel merito;
pagina 3 di 15 Subordinatamente, nel merito, e salvo gravame rigettare l'appello proposto da Parte_1 avverso l'impugnata sentenza, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della stessa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche di questo secondo grado di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di citazione ritualmente notificati il 28.6-10.7.2023 (di Controparte_1
Contro seguito anche – ed in precedenza denominata ha convenuto in Parte_2
giudizio la e poi, in riassunzione (a seguito di fusione Controparte_2
Contr per incorporazione della nella e contestuale cambio di denominazione di Pt_1
quest'ultima), la al fine di sentirne accertare e Parte_1
dichiarare la responsabilità in via contrattuale ex art 1693 cc e seguenti, e/o ai sensi dell'art 1891 cc, nonché – in subordine – ex art. 2043 c.c., per essersi resa responsabile dell'avaria della merce presa in carico con la spedizione internazionale (dalla Spagna) avente lettera di vettura n. 298027399, ed assicurata per il valore di € 13.270,00, destinata per la consegna alla (nuova ragione sociale di Controparte_1 Parte_2
; ed ottenerne la correlativa condanna al risarcimento dei danni patiti. In
[...]
particolare, il bene consegnato al vettore per il trasporto era un contenitore di seme bovino congelato immerso nell'azoto liquido;
quest'ultimo sarebbe fuoriuscito, determinando così il deterioramento del liquido seminale, giunto a destinazione ormai a temperatura ambiente.
La convenuta si è costituita, deducendo la propria estraneità ai fatti a giudizio, nonché comunque l'infondatezza nel merito delle avverse pretese e, in subordine, la loro eccessiva quantificazione, in ragione del limite di responsabilità dettato dalla
Convenzione di Ginevra sui trasporti internazionali su strada e richiamato dalle condizioni generali di contratto.
La causa è giunta in decisione senza svolgimento di attività istruttoria.
pagina 4 di 15 Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha quasi integralmente accolto la domanda di e condannato a Controparte_1 Parte_1
pagare alla prima l'importo di euro 12.770, con la rivalutazione e gli interessi specificati in motivazione, oltre alle spese di lite.
Ha in primo luogo il Tribunale respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della , deducendone la partecipazione al rapporto contrattuale dedotto in giudizio Pt_1
in qualità di vettrice dalle interlocuzioni anteriori al giudizio e dalla fattura del corrispettivo del trasporto, emessa dalla stessa parte vettrice, allora CP_2
, poi incorporata nella convenuta.
[...]
Ha in secondo luogo respinto l'eccezione di prescrizione, essendo il compimento della fattispecie estintiva di durata annuale (ai sensi della convenzione di Ginevra del 1956, applicabile al caso di specie trattandosi di trasporto internazionale dalla Spagna all'Italia, aderenti alla convenzione) interrotto ripetutamente dalle richieste risarcitorie indirizzate alla convenuta dopo il sinistro. In particolare, dal 10 maggio 2021, data del trasporto, rilevava l'atto interruttivo del 5 gennaio 2022, ossia la compilazione e l'inoltro Contro a di un reclamo in cui si domandava il risarcimento del danno (doc. 13 di . Pt_1
Nel merito del credito risarcitorio, ha rigettato l'eccezione di circa la mancata Pt_1
segnalazione della delicatezza del carico da parte del cliente, ritenendo che la conoscenza della natura del bene trasportato sia precipuo dovere del vettore, che si deve premurare di informarsene al momento in cui si impegna ad effettuare il trasporto, al fine di corrispondentemente adeguare il livello di perizia e diligenza. Quanto alla prova che il danno si sia verificato durante il trasporto e alla imputazione di esso alla responsabilità del vettore, ha osservato il Tribunale che, sebbene non sia stata apposta una riserva al momento della ricezione del collo da parte della destinataria, era verosimile la giustificazione fornita dall'attrice circa l'apparente integrità dell'imballaggio (l'azoto si disperde senza lasciare tracce) che rendeva occulto il danneggiamento del contenuto;
inoltre, la contestazione al vettore (che è avvenuta comunque nella medesima giornata della ricezione – di talché era inverosimile che la pagina 5 di 15 dispersione dell'azoto sia avvenuta in seguito ad un'errata manipolazione del collo da parte del destinatario nel breve lasso di tempo tra l'arrivo del bene e l'apertura del sinistro) poteva essere fatta solo dopo l'apertura e la constatazione del danno.
In definitiva, ha ritenuto il Tribunale che non abbia vinto la presunzione di Pt_1
responsabilità in capo al vettore per i danni alle cose trasportate, posta sia dalla convenzione internazionale (art. 17) che dal codice civile (art. 1693), poiché “sono rimaste del tutto ignote le circostanze relative al trasporto del bene per cui è causa. Tale lacuna conoscitiva è del tutto incompatibile con la minima diligenza richiesta al vettore professionale, tanto più in relazione al valore non minimale del carico, ciò che quindi porta ad affermare la colpa grave del vettore, che rende inapplicabili i limiti risarcitori previsti dalle normative di cui sopra”.
Il danno è poi stato quantificato alla luce della fattura di vendita emessa dalla venditrice spagnola del bene (doc. 11 di ABC), escludendo la debenza del maggiore importo preteso dall'attrice, comprendente il nolo “che semmai avrebbe dovuto essere domandato a titolo di ripetizione dell'indebito, non rilevando a tal fine che esso sia stato compreso nella copertura assicurativa”. Sull'importo riconosciuto, costituente debito di valore, è stata anche riconosciuta la rivalutazione monetaria dal sinistro alla sentenza, e gli interessi legali dalla liquidazione al saldo.
Avverso tale sentenza ha interposto appello , svolgendo quattro motivi di censura. Pt_1
Con il primo, si duole dell'erronea valutazione in punto di prescrizione annuale.
Rispetto al trasporto del 30 aprile 2021 ed alla successiva pec di apertura del sinistro in data 10 maggio 2021, il primo atto successivo con efficacia interruttiva sarebbe solo la convocazione avanti l'organismo di mediazione di novembre 2022, quindi oltre l'anno rilevante. Il Tribunale avrebbe scorrettamente valorizzato il reclamo del 5 gennaio 2022, Contro che è stato prodotto da senza prova di effettivo inoltro a (che ne contesta la Pt_1
ricezione); inoltre il modulo prodotto è standard e non ha alcun contenuto specifico tale da comportare l'effetto di cui all'art. 2943 c.c.
pagina 6 di 15 Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erronea considerazione (con cui il
Tribunale ha anzi ritenuto speculare obbligo in capo al vettore) della responsabilità del mittente, su cui invece grava l'obbligo, secondo la convenzione sul trasporto internazionale (CMR) nonché l'art. 1683 c.c., di indicare esattamente la tipologia del bene e le esigenze connesse di trasporto, obbligo nel caso di specie inadempiuto.
Con il terzo motivo, si afferma la carente prova nell'an e nel quantum del danno. Dal Contro primo punto di vista, non ha fornito alcuna documentazione comprovante l'esatta composizione della merce al momento della consegna al vettore, indi la sua integrità, né ha dimostrato di aver adottato tutte le opportune cautele nelle dodici ore intercorrenti tra la consegna (con accettazione della merce senza riserve) e la segnalazione di danno (indi non si potrebbe neppure escludere una scorretta manipolazione del contenitore da parte dei suoi dipendenti). Dal secondo punto di vista, la fattura citata non ha valore probatorio e non è comunque a lei direttamente opponibile.
Con il quarto motivo, si lamenta – in via subordinata – la mancata applicazione dei limiti risarcitori di cui all'art. 23.3 della CMR alla luce della ritenuta colpa grave del vettore, ciò che ha determinato inversione dell'onere probatorio relativo gravante sul mittente.
Si è costituita , sostenendo l'inammissibilità e infondatezza dell'appello CP_1
e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado (di fatto, invero, articolando difese sostanziali solo in punto di prescrizione).
All'udienza di comparizione del 23 settembre 2025, le parti hanno dato atto dell'intervenuto pagamento di di quanto dovuto alla stregua della sentenza Pt_1
appellata, così rinunciando la stessa all'istanza di sospensiva formulata con Pt_1
l'appello.
La causa è giunta in decisione, previe difese conclusionali e repliche, all'udienza cartolare del 2 dicembre 2025.
pagina 7 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa la deduzione di inammissibilità dell'appello che svolge parte appellata. Le doglianze sono, infatti, chiaramente delineate, tanto nell'oggetto, quanto negli argomenti correlati.
1. Il primo motivo risulta infondato.
Correttamente il Tribunale ha valorizzato, quale interruttivo della prescrizione annuale rilevante, il reclamo di gennaio 2022; i cui contenuti sono, certamente, generici e standardizzati – corrispondendo alle indicazioni stesse della , in generale e con Pt_1
esplicita richiesta nel caso concreto: vd. mail sub doc. 8 dell'attore in primo grado – ma sufficientemente tali da consentire l'individuazione del trasporto in concreto contestato
(di cui fornisce tutti i dati) e, in correlazione con la pregressa corrispondenza fra le parti documentata (pec di denuncia del sinistro del 10 maggio 2021, pec di Pt_2
sollecito del 15 giugno 2021, diffida del legale 13 agosto 2021, scambio di email tra il legale rappresentante di agosto-settembre 2021 e, da ultimo, diffida via CP_3
Contro mail del legale in data 14 ottobre 2021 – doc. 8 ma anche docc. 3 e 4 ), i Pt_1
termini della contestazione.
Quanto alla contestata mancata ricezione del modulo di gennaio 2022 – e, prima ancora, al contestato mancato invio, per come desumibile dalla stampata prodotta, in cui compare il tasto virtuale “invia” – si osserva che, dalla fitta e specifica corrispondenza dei mesi pregressi da un lato, e dalla puntuale compilazione del form dall'altro, si ricavano plurimi e convergenti elementi presuntivi che consentono di ritenere provato l'invio (e dunque – anche secondo criteri di buona fede nell'esecuzione del contratto, trattandosi del mezzo di reclamo appositamente predisposto da e da questa Pt_1
caldeggiato anche nel caso concreto – la ricezione) del modulo (del tutto inverosimile essendo, fra l'altro, una così accurata compilazione – provata con la data della stampa – senza poi infine procedere ad inoltro con un semplice “click”). D'altro canto, a fronte pagina 8 di 15 sempre di tali elementi documentali e considerazioni, le citate eccezioni di Pt_1
risultano del tutto generiche, poiché non offrono elementi di verosimile ricostruzione alternativa, a cominciare dall'indicazione della generabilità, nel proprio sistema operativo dedicato ai reclami, di apposite ricevute di invio e/o addirittura consegna che l'appellata avrebbe dovuto produrre.
2. Risulta invece fondato il secondo motivo di impugnazione, così come parzialmente il terzo, con riferimento alla prova dell'an del danno, per i quali si procede a trattazione unitaria stante la relativa connessione.
Occorre in primo luogo premettere in fatto – poiché l'odierna appellata ha anche dedotto sin dal primo grado un avvenuto riconoscimento di responsabilità da parte di ante Pt_1
causam (con riferimento alla già citata corrispondenza) – che nessun riconoscimento di tal tipo, tantomeno con efficacia vincolante, è stato effettuato dall'appellante. Invero risulta dalle varie comunicazioni prodotte da entrambe le parti che nell'estate 2021 vi era stata una prima sommaria contestazione da parte dalla referente a seguito Pt_1
dell'apertura di sinistro, dovuta principalmente al fatto che la merce era stata accettata Contro senza riserve da questa aveva – d'altronde ragionevolmente, così come annotato nella sentenza impugnata – replicato di non aver notato nulla di sospetto nelle condizioni del collo al momento della riconsegna (trattandosi di dedotta fuoriuscita di azoto liquido, ossia di gas liquefatto, nessuna traccia umida poteva essere presente, come evidenziato in giudizio) e di non aver voluto rallentare le operazioni per verificare l'interno. Era poi seguito ulteriore scambio, con cui , senza però alcun espresso riconoscimento (e Pt_1
neppure senza alcuna indicazione di importo), e comunque senza mai entrare nel merito delle reciproche ragioni, si era di fatto resa disponibile ad una soluzione bonaria, invitando il cliente ad inoltrare richiesta di risarcimento con le modalità standard previste, ossia il format on line (con la modalità risarcitoria "sconto su ordini futuri"); la pagina 9 di 15 ipotizzata modalità di risarcimento/rimborso (nota di accredito su successive Contro prestazioni) non veniva però accettata da ed i contatti erano interrotti.
Nel merito, nonostante la cornice normativa interna e sovranazionale configuri in sostanza responsabilità generale e pressoché oggettiva del vettore, le peculiarità del caso a giudizio conducono ad opposto esito.
La fattispecie è pacificamente regolata – con prevalenza su quelle interne del codice civile – dalle norme della Convenzione sul trasporto internazionale su strada di merce del 1956 (c.d. CMR), di cui vengono in rilievo soprattutto l'art. 17 e l'art. 181, il cui 1 Articolo 17
1. Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna.
2. Il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare.
3. Per liberarsi dalla sua responsabilità, il vettore non può eccepire né l'imperfezione del veicolo di cui si serve per effettuare il trasporto, né la colpa della persona dalla quale ebbe a nolo il veicolo o dei dipendenti di quest'ultima.
4. Fermo restando l'articolo 18 paragrafi da 2 a 5, il vettore è esonerato dalla sua responsabilità quando la perdita o l'avaria derivi dai rischi particolari inerenti a uno o a più dei fatti seguenti:
• a. impiego di veicoli aperti e senza tendone, quando tale impiego è stato previsto espressamente e menzionato nella lettera di vettura;
• b. mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette per loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente;
• c. trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario;
• d. natura di talune merci che, per cause inerenti alla loro stessa natura, sono soggette a perdita totale o parziale, ad avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, colatura, calo normale o azione dei parassiti e dei roditori;
• e. insufficienza o imperfezione dei contrassegni o dei numeri dei colli;
• f. trasporto di animali vivi.
5. Se, in virtù del presente articolo, il vettore non risponde di taluni fattori che hanno provocato il danno, egli è responsabile solo nella misura in cui i fattori, per i quali egli risponde in virtù del presente articolo, hanno contribuito al danno.
Articolo 18
1. La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo abbiano avuto per causa uno dei fatti previsti nell'articolo 17 paragrafo 2 incombe al vettore.
2. Qualora il vettore dimostri che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, la perdita o l'avaria ha potuto risultare da uno o più dei rischi particolari previsti nell'articolo 17 paragrafo 4 si presume che la perdita o l'avaria sia stata così causata. L'avente diritto ha tuttavia la facoltà di provare che il danno non è stato causato, totalmente o parzialmente, da uno di tali rischi.
3. La presunzione di cui sopra non è applicabile nel caso previsto nell'articolo 17 paragrafo 4 a quando vi sia un ammanco rilevante o perdita di colli.
4. Se il trasporto è eseguito con un veicolo attrezzato in modo da proteggere le merci dal calore, dal freddo, dai cambiamenti di temperatura o dall'umidità dell'aria, il vettore non può invocare il beneficio dell'articolo 17 paragrafo 4 d a meno che egli fornisca la prova di aver adottato, per quel che concerne la scelta, il trattamento e l'impiego di tali attrezzature, tutti i provvedimenti a cui era tenuto, considerate le circostanze, e di aver osservato le istruzioni speciali impartitegli.
5. Il vettore non può invocare il beneficio dell'articolo 17 paragrafo 4f se non fornisce la prova di aver adottato tutti i provvedimenti a cui era normalmente tenuto, considerate le circostanze, e d'aver osservato le istruzioni speciali impartitegli. pagina 10 di 15 combinato disposto – per quanto rileva nel caso di specie – disegna grosso modo un duplice regime di responsabilità del vettore: uno “ordinario” ed uno “attenuato”, per casi particolari di rischio di trasporto, in sostanza, accentuato e dovuto a determinati fattori;
tra i quali rilevano sicuramente, per il caso di specie, quello di cui alla lett. d) dell'art. 17
(“natura di talune merci che, per cause inerenti alla loro stessa natura, sono soggette a perdita totale o parziale, ad avaria, specialmente per (…) deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, colatura, calo normale (…)”: trattavasi infatti di liquido seminale che è naturalmente soggetto a rapido deterioramento se non congelato) e correlativamente, ed eventualmente, quello di cui alla lett. b) sempre dell'art. 17
(“mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette per loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente”: Pt_1
deduce infatti, non irragionevolmente, quale causa del deterioramento un difetto nell'imballaggio/contenitore preparato dal venditore mittente). In questi casi il vettore è esonerato dalla responsabilità da perdita o avaria della merce se prova (anche presuntivamente: art. 18 comma 2) che la perdita o avaria è causalmente ricollegabile proprio al rischio specifico menzionato, sempre che la controparte non dimostri il contrario e che il vettore (art. 18 comma 4) non abbia utilizzato un veicolo attrezzato in modo da proteggere le merci dal rischio specifico (potendo però anche in tale ultimo caso liberarsi fornendo la “prova di aver adottato, per quel che concerne la scelta, il trattamento e l'impiego di tali attrezzature, tutti i provvedimenti a cui era tenuto, considerate le circostanze, e di aver osservato le istruzioni speciali impartitegli”).
Orbene, nel caso di specie risulta dalla lettera di vettura (che presenta i relativi campi Contro totalmente in bianco), ed è comunque pacifico, che non solo non ha fornito a alcuna speciale indicazione per il trasporto – né ha tantomeno richiesto un Pt_1
servizio dedicato che, come allegato dall'appellante, essa pure fornisce con maggiorazione di prezzo in caso di merci facilmente deteriorabili –, ma non ha mai pagina 11 di 15 neppure indicato (in violazione peraltro dell'art.10.2 delle condizioni generali di Pt_1
sottoscritte ed accettate da , il quale prevede espressamente che: “ Il CP_1
Contr Cliente dovrà prontamente fornire a prima del trasporto (i) le informazioni riguardanti la natura del contenuto della Spedizione, (ii) le modalità di movimentazione della Spedizione, (ili) le eventuali precauzioni da adottare, nonché tutte le informazioni Contr che il Cliente ritiene importanti portare all'attenzione di ) la natura stessa della peculiare merce da trasportare, ossia sperma bovino congelato con azoto liquido. Con ciò, peraltro, risulta anche (e viene dedotto sub terzo motivo di appello) che non vi è neppure prova dell'avaria lamentata, in quanto non vi è prova dello stato (iniziale oltre che finale: da quest'ultimo punto di vista annotandosi – per mera completezza in quanto profilo assorbito – l'indeterminatezza dei capitoli di prova articolati in primo grado dall'odierna appellata per dimostrare l'avaria del seme alla riconsegna) della merce stessa, rectius della sua corrispondenza fra quella consegnata e quella dedotta come riconsegnata.
Ad ogni modo – nella stessa prospettazione dell'appellata – non si verte certamente nella citata ipotesi di cui all'art. 18 quarto comma CMR, di esclusione dell'esonero da responsabilità del vettore per il caso di trasporto attrezzato a monte per scongiurare il rischio specifico di avaria: poiché il vettore è risultato, anzi, del tutto ignaro non solo delle specifiche precauzioni raccomandabili nel caso di specie ma, anzi, proprio di ciò che stava trasportando.
In secondo luogo, la mancata prova dello stato della merce alla consegna da parte del mittente non esclude, come anticipato, la difettosità dell'imballaggio eseguito da quest'ultimo: a nulla rilevando che sul vettore, ai sensi dell'art. 8 CMR, grava l'onere di verificare lo stato “apparente” della merce e del suo imballaggio al momento della consegna da parte del mittente. Valgono infatti, specularmente, le stesse argomentazioni Contro svolte da e già ritenute ragionevoli circa la mancata contestazione immediata alla riconsegna ed anzi l'avvenuta accettazione senza riserve (quest'ultima, peraltro, Contro certamente connotata da colpa, poiché – a differenza di – ben sapeva cosa ci Pt_1
pagina 12 di 15 fosse nel contenitore e quali fossero i rischi correlati di deterioramento): il contenitore Contro sembrava evidentemente “a posto” (come sostenuto dalla stessa e, comunque,
nulla sapeva della natura del collo e tantomeno della possibilità che, al suo Pt_1
interno, vi fosse merce già scongelata o in via di scongelamento. Contro Né il valore elevato del collo (indicato a fini assicurativi da nella lettera di vettura in oltre 13mila euro) poteva certo dirsi elemento sufficientemente specifico da suggerire in capo al vettore l'adozione di precauzioni tecniche particolari, diverse da quelle ordinariamente necessarie per scongiurare perdite o rotture. Del pari, l'asserita indicazione sul contenitore della posizione verticale in cui il medesimo andava tenuto non è certamente elemento dotato di per sé di contrattuale rilevanza, in assenza – lo si ribadisce – della benché minima indicazione nella lettera di vettura al riguardo o, comunque, circa la natura e delicatezza peculiare del carico.
D'altronde non è dato sapere, appunto, se il seme trasportato (sempre che non fosse già scongelato o non adeguatamente congelato in origine) si sia scongelato perché il contenitore non ha viaggiato sempre in posizione verticale (così determinandosi fuoriuscita di azoto, come dedotto da ABC), oppure perché vi sia stata inadeguatezza del contenitore, o della sua chiusura, o del gas liquido (cause, queste ultime, certamente imputabili al mittente).
Ricorre pertanto, in definitiva, una causa di esonero da responsabilità del vettore, vertendosi nelle fattispecie richiamate (art. 17 lett d) e b) ed in ipotesi – così anche prospettata dalla stessa attrice in primo grado – di avaria determinata proprio dal rischio specifico di cui alla lett. d), ossia di merce deperita a causa della fuoriuscita (o inefficienza o insufficienza) dell'azoto liquido utilizzato per il suo necessario congelamento: ciò che fonda anche la pari presunzione di cui all'art. 18 comma CMR, non vinta da prova contraria di ABC che, anzi, imputa la perdita proprio alla fuoriuscita di azoto determinata dal disattento trasporto.
Tale fattispecie ricalca d'altronde quella del diritto interno, che configura (art. 1683 c.c.)
l'esclusione della responsabilità del vettore per la perdita della merce in caso di omessa pagina 13 di 15 o inesatta indicazione da parte del mittente della natura, quantità, peso della merce od altri estremi necessari per eseguire il trasporto, purché i danni siano conseguenza di tale omissione o inesattezza (art. 1683 ult. comma); come anche chiarito uniformemente dalla S.C., che esclude tale esonero di responsabilità ove manchi ogni collegamento causale tra l'omissione o inesattezza delle indicazioni predette ed il fatto che ha determinato la perdita o danneggiamento (per tutte, Cass. sent. n. 20808/2010).
Nel caso di specie, come già evidenziato, è la stessa prospettazione della danneggiata a configurare un nesso causale tra perdita del prodotto e omessa condotta necessaria del vettore (mantenimento del contenitore sempre in posizione verticale); omissione evidentemente conseguente alla mancata consapevolezza della sua stringente necessità.
Né vengono dedotti profili ulteriori di colpa del vettore od estranei (ad esempio, un fatto doloso), tali da certamente interrompere l'asserito nesso causale.
In definitiva, in accoglimento dell'appello e considerati assorbiti gli ulteriori profili di censura, la sentenza deve essere totalmente riformata, con rigetto delle istanze di parte appellata.
3. Atteso l'esito del gravame, occorre statuire anche sulle spese di lite del primo grado.
Le spese si liquidano, ai sensi del D.M. n. 104/2022, come modificato dal D.M. n.
147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione di riferimento €
5.201,00 - € 26.000,00) e della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 5.077,00 per il primo grado e - esclusa la voce relativa alla fase istruttoria
- € 3.966,00 per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza impugnata:
I. Rigetta le domande di Controparte_1
pagina 14 di 15 II. Condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1
elle spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per il primo grado ed
[...]
€ 3.966,00 per il secondo grado, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. R.G. 1233/2025, promossa
da
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'avv. TOTARO ALESSIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bologna, Via D'Azeglio n. 19;
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura, dall'avv. BONVISSUTO ENNIO ANDREA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Lodi, Piazza Della Vittoria n. 47;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 2200/2025, pubblicata il 18 marzo 2025 dal Tribunale di Milano pagina 1 di 15 OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo)
Conclusioni per Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- In via preliminare: in accoglimento del primo motivo d'appello riformare la sentenza n. 2200/2025 pubblicata in data 17.03.2025 dal Tribunale di Milano nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da e per l'effetto accertare e dichiarare la prescrizione di tutti i diritti Pt_1 nascenti dal trasporto oggetto del presente giudizio ai sensi dell'art. 32 della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce del 1956 (CMR), per tutti i motivi richiamati in narrativa;
- Nel merito: in accoglimento del secondo motivo d'appello riformare la sentenza n. 2200/2025 pubblicata in data 17.03.2025 dal Tribunale di Milano nella parte in cui, in violazione degli articoli 6,
7, 8 e 17 della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce del 1956
(CMR), ha ritenuto responsabile del danno lamentato per non aver richiesto ad le Pt_1 CP_1 informazioni sulla natura della merce, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile a per i danni per cui è causa e per l'effetto rigettare qualsivoglia Pt_1 domanda svolta nei confronti della stessa, per tutti i motivi richiamati in narrativa;
- Nel merito: in accoglimento del terzo motivo d'appello riformare la sentenza n. 2200/2025 pubblicata in data 17.03.2025 dal Tribunale di Milano nella parte in cui ha accertato la verificazione del danno, sia dal punto di vista dell'an che del quantum, e la imputazione di esso a e, per l'effetto, Pt_1 respingere qualsivoglia domanda avanzata nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in Pt_1 diritto e non provata sia nell'an che nel quantum, per tutti i motivi richiamati in narrativa;
- Nel merito: in accoglimento del quarto motivo d'appello riformare la sentenza n. 2200/2025 pubblicata in data 17.03.2025 dal Tribunale di Milano nella parte in cui ha escluso l'applicabilità del limite di responsabilità vettoriale previsto dall'art. 23 della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce del 1956 (CMR) e, per l'effetto, in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui sia ritenuta responsabile, condannare la stessa al pagamento della minor somma Pt_1 dovuta in applicazione del limite di responsabilità dettato dalla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce del 1956 (CMR) e previsto dalle condizioni generali di contratto.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si ribadiscono in questa sede le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado qui impugnata:
- in via preliminare ed in rito pagina 2 di 15 - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in quanto del Parte_1 tutto estranea ai fatti che, secondo la prospettazione di controparte, avrebbero causato
l'avaria/danneggiamento della merce;
- accertare e dichiarare la prescrizione di tutti i diritti nascenti dal trasporto oggetto del presente giudizio ai sensi dell'art. 32 della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce del 1956 (CMR);
- nel merito:
- accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile a per i danni per cui è causa e Pt_1 per l'effetto rigettare qualsivoglia domanda svolta nei confronti della stessa;
- respingere qualsivoglia domanda avanzata nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in Pt_1 diritto e non provata sia nell'an che nel quantum;
- in via subordinata, nel merito per la denegata ipotesi in cui sia ritenuta responsabile, condannare la stessa Parte_1 al pagamento della minor somma dovuta in applicazione del limite di responsabilità dettato dalla
Convenzione di Ginevra in materia di trasporti internazionali di merci su strada e previsto dalle condizioni generali di contratto.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Con ogni riserva, anche istruttoria, consentita dal rito”.
Conclusioni per : Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano ill.ma così giudicare: in via preliminare, in procedendo, dichiarare con ordinanza ex artt.348-bis e 348-ter c.p.c.
l'inammissibilità dell'appello promosso da nella causa R.G. APP 2689/2022, Parte_1 avendo l'appellante proposto genericamente tutte le domande ed eccezioni da lui già proposte in primo grado, ed avendo altresì omesso di indicare specificatamente i punti e le statuizioni della sentenza che intendeva impugnare, nonchè di allegare i motivi specifici a sostegno di essi, in relazione ai punti della sentenza che egli intendeva appellare;
in via preliminare ancora, in iudicando, dichiarare con ordinanza ex artt.. 348-bis e 348-ter c.p.c.,
l'inammissibilità dell'appello, perchè l'appello non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto, stante l'ir-ritualità nonchè l'illogicità di esso, oltre che per la sua manifesta infondatezza nel merito;
pagina 3 di 15 Subordinatamente, nel merito, e salvo gravame rigettare l'appello proposto da Parte_1 avverso l'impugnata sentenza, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della stessa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche di questo secondo grado di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di citazione ritualmente notificati il 28.6-10.7.2023 (di Controparte_1
Contro seguito anche – ed in precedenza denominata ha convenuto in Parte_2
giudizio la e poi, in riassunzione (a seguito di fusione Controparte_2
Contr per incorporazione della nella e contestuale cambio di denominazione di Pt_1
quest'ultima), la al fine di sentirne accertare e Parte_1
dichiarare la responsabilità in via contrattuale ex art 1693 cc e seguenti, e/o ai sensi dell'art 1891 cc, nonché – in subordine – ex art. 2043 c.c., per essersi resa responsabile dell'avaria della merce presa in carico con la spedizione internazionale (dalla Spagna) avente lettera di vettura n. 298027399, ed assicurata per il valore di € 13.270,00, destinata per la consegna alla (nuova ragione sociale di Controparte_1 Parte_2
; ed ottenerne la correlativa condanna al risarcimento dei danni patiti. In
[...]
particolare, il bene consegnato al vettore per il trasporto era un contenitore di seme bovino congelato immerso nell'azoto liquido;
quest'ultimo sarebbe fuoriuscito, determinando così il deterioramento del liquido seminale, giunto a destinazione ormai a temperatura ambiente.
La convenuta si è costituita, deducendo la propria estraneità ai fatti a giudizio, nonché comunque l'infondatezza nel merito delle avverse pretese e, in subordine, la loro eccessiva quantificazione, in ragione del limite di responsabilità dettato dalla
Convenzione di Ginevra sui trasporti internazionali su strada e richiamato dalle condizioni generali di contratto.
La causa è giunta in decisione senza svolgimento di attività istruttoria.
pagina 4 di 15 Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha quasi integralmente accolto la domanda di e condannato a Controparte_1 Parte_1
pagare alla prima l'importo di euro 12.770, con la rivalutazione e gli interessi specificati in motivazione, oltre alle spese di lite.
Ha in primo luogo il Tribunale respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della , deducendone la partecipazione al rapporto contrattuale dedotto in giudizio Pt_1
in qualità di vettrice dalle interlocuzioni anteriori al giudizio e dalla fattura del corrispettivo del trasporto, emessa dalla stessa parte vettrice, allora CP_2
, poi incorporata nella convenuta.
[...]
Ha in secondo luogo respinto l'eccezione di prescrizione, essendo il compimento della fattispecie estintiva di durata annuale (ai sensi della convenzione di Ginevra del 1956, applicabile al caso di specie trattandosi di trasporto internazionale dalla Spagna all'Italia, aderenti alla convenzione) interrotto ripetutamente dalle richieste risarcitorie indirizzate alla convenuta dopo il sinistro. In particolare, dal 10 maggio 2021, data del trasporto, rilevava l'atto interruttivo del 5 gennaio 2022, ossia la compilazione e l'inoltro Contro a di un reclamo in cui si domandava il risarcimento del danno (doc. 13 di . Pt_1
Nel merito del credito risarcitorio, ha rigettato l'eccezione di circa la mancata Pt_1
segnalazione della delicatezza del carico da parte del cliente, ritenendo che la conoscenza della natura del bene trasportato sia precipuo dovere del vettore, che si deve premurare di informarsene al momento in cui si impegna ad effettuare il trasporto, al fine di corrispondentemente adeguare il livello di perizia e diligenza. Quanto alla prova che il danno si sia verificato durante il trasporto e alla imputazione di esso alla responsabilità del vettore, ha osservato il Tribunale che, sebbene non sia stata apposta una riserva al momento della ricezione del collo da parte della destinataria, era verosimile la giustificazione fornita dall'attrice circa l'apparente integrità dell'imballaggio (l'azoto si disperde senza lasciare tracce) che rendeva occulto il danneggiamento del contenuto;
inoltre, la contestazione al vettore (che è avvenuta comunque nella medesima giornata della ricezione – di talché era inverosimile che la pagina 5 di 15 dispersione dell'azoto sia avvenuta in seguito ad un'errata manipolazione del collo da parte del destinatario nel breve lasso di tempo tra l'arrivo del bene e l'apertura del sinistro) poteva essere fatta solo dopo l'apertura e la constatazione del danno.
In definitiva, ha ritenuto il Tribunale che non abbia vinto la presunzione di Pt_1
responsabilità in capo al vettore per i danni alle cose trasportate, posta sia dalla convenzione internazionale (art. 17) che dal codice civile (art. 1693), poiché “sono rimaste del tutto ignote le circostanze relative al trasporto del bene per cui è causa. Tale lacuna conoscitiva è del tutto incompatibile con la minima diligenza richiesta al vettore professionale, tanto più in relazione al valore non minimale del carico, ciò che quindi porta ad affermare la colpa grave del vettore, che rende inapplicabili i limiti risarcitori previsti dalle normative di cui sopra”.
Il danno è poi stato quantificato alla luce della fattura di vendita emessa dalla venditrice spagnola del bene (doc. 11 di ABC), escludendo la debenza del maggiore importo preteso dall'attrice, comprendente il nolo “che semmai avrebbe dovuto essere domandato a titolo di ripetizione dell'indebito, non rilevando a tal fine che esso sia stato compreso nella copertura assicurativa”. Sull'importo riconosciuto, costituente debito di valore, è stata anche riconosciuta la rivalutazione monetaria dal sinistro alla sentenza, e gli interessi legali dalla liquidazione al saldo.
Avverso tale sentenza ha interposto appello , svolgendo quattro motivi di censura. Pt_1
Con il primo, si duole dell'erronea valutazione in punto di prescrizione annuale.
Rispetto al trasporto del 30 aprile 2021 ed alla successiva pec di apertura del sinistro in data 10 maggio 2021, il primo atto successivo con efficacia interruttiva sarebbe solo la convocazione avanti l'organismo di mediazione di novembre 2022, quindi oltre l'anno rilevante. Il Tribunale avrebbe scorrettamente valorizzato il reclamo del 5 gennaio 2022, Contro che è stato prodotto da senza prova di effettivo inoltro a (che ne contesta la Pt_1
ricezione); inoltre il modulo prodotto è standard e non ha alcun contenuto specifico tale da comportare l'effetto di cui all'art. 2943 c.c.
pagina 6 di 15 Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erronea considerazione (con cui il
Tribunale ha anzi ritenuto speculare obbligo in capo al vettore) della responsabilità del mittente, su cui invece grava l'obbligo, secondo la convenzione sul trasporto internazionale (CMR) nonché l'art. 1683 c.c., di indicare esattamente la tipologia del bene e le esigenze connesse di trasporto, obbligo nel caso di specie inadempiuto.
Con il terzo motivo, si afferma la carente prova nell'an e nel quantum del danno. Dal Contro primo punto di vista, non ha fornito alcuna documentazione comprovante l'esatta composizione della merce al momento della consegna al vettore, indi la sua integrità, né ha dimostrato di aver adottato tutte le opportune cautele nelle dodici ore intercorrenti tra la consegna (con accettazione della merce senza riserve) e la segnalazione di danno (indi non si potrebbe neppure escludere una scorretta manipolazione del contenitore da parte dei suoi dipendenti). Dal secondo punto di vista, la fattura citata non ha valore probatorio e non è comunque a lei direttamente opponibile.
Con il quarto motivo, si lamenta – in via subordinata – la mancata applicazione dei limiti risarcitori di cui all'art. 23.3 della CMR alla luce della ritenuta colpa grave del vettore, ciò che ha determinato inversione dell'onere probatorio relativo gravante sul mittente.
Si è costituita , sostenendo l'inammissibilità e infondatezza dell'appello CP_1
e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado (di fatto, invero, articolando difese sostanziali solo in punto di prescrizione).
All'udienza di comparizione del 23 settembre 2025, le parti hanno dato atto dell'intervenuto pagamento di di quanto dovuto alla stregua della sentenza Pt_1
appellata, così rinunciando la stessa all'istanza di sospensiva formulata con Pt_1
l'appello.
La causa è giunta in decisione, previe difese conclusionali e repliche, all'udienza cartolare del 2 dicembre 2025.
pagina 7 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa la deduzione di inammissibilità dell'appello che svolge parte appellata. Le doglianze sono, infatti, chiaramente delineate, tanto nell'oggetto, quanto negli argomenti correlati.
1. Il primo motivo risulta infondato.
Correttamente il Tribunale ha valorizzato, quale interruttivo della prescrizione annuale rilevante, il reclamo di gennaio 2022; i cui contenuti sono, certamente, generici e standardizzati – corrispondendo alle indicazioni stesse della , in generale e con Pt_1
esplicita richiesta nel caso concreto: vd. mail sub doc. 8 dell'attore in primo grado – ma sufficientemente tali da consentire l'individuazione del trasporto in concreto contestato
(di cui fornisce tutti i dati) e, in correlazione con la pregressa corrispondenza fra le parti documentata (pec di denuncia del sinistro del 10 maggio 2021, pec di Pt_2
sollecito del 15 giugno 2021, diffida del legale 13 agosto 2021, scambio di email tra il legale rappresentante di agosto-settembre 2021 e, da ultimo, diffida via CP_3
Contro mail del legale in data 14 ottobre 2021 – doc. 8 ma anche docc. 3 e 4 ), i Pt_1
termini della contestazione.
Quanto alla contestata mancata ricezione del modulo di gennaio 2022 – e, prima ancora, al contestato mancato invio, per come desumibile dalla stampata prodotta, in cui compare il tasto virtuale “invia” – si osserva che, dalla fitta e specifica corrispondenza dei mesi pregressi da un lato, e dalla puntuale compilazione del form dall'altro, si ricavano plurimi e convergenti elementi presuntivi che consentono di ritenere provato l'invio (e dunque – anche secondo criteri di buona fede nell'esecuzione del contratto, trattandosi del mezzo di reclamo appositamente predisposto da e da questa Pt_1
caldeggiato anche nel caso concreto – la ricezione) del modulo (del tutto inverosimile essendo, fra l'altro, una così accurata compilazione – provata con la data della stampa – senza poi infine procedere ad inoltro con un semplice “click”). D'altro canto, a fronte pagina 8 di 15 sempre di tali elementi documentali e considerazioni, le citate eccezioni di Pt_1
risultano del tutto generiche, poiché non offrono elementi di verosimile ricostruzione alternativa, a cominciare dall'indicazione della generabilità, nel proprio sistema operativo dedicato ai reclami, di apposite ricevute di invio e/o addirittura consegna che l'appellata avrebbe dovuto produrre.
2. Risulta invece fondato il secondo motivo di impugnazione, così come parzialmente il terzo, con riferimento alla prova dell'an del danno, per i quali si procede a trattazione unitaria stante la relativa connessione.
Occorre in primo luogo premettere in fatto – poiché l'odierna appellata ha anche dedotto sin dal primo grado un avvenuto riconoscimento di responsabilità da parte di ante Pt_1
causam (con riferimento alla già citata corrispondenza) – che nessun riconoscimento di tal tipo, tantomeno con efficacia vincolante, è stato effettuato dall'appellante. Invero risulta dalle varie comunicazioni prodotte da entrambe le parti che nell'estate 2021 vi era stata una prima sommaria contestazione da parte dalla referente a seguito Pt_1
dell'apertura di sinistro, dovuta principalmente al fatto che la merce era stata accettata Contro senza riserve da questa aveva – d'altronde ragionevolmente, così come annotato nella sentenza impugnata – replicato di non aver notato nulla di sospetto nelle condizioni del collo al momento della riconsegna (trattandosi di dedotta fuoriuscita di azoto liquido, ossia di gas liquefatto, nessuna traccia umida poteva essere presente, come evidenziato in giudizio) e di non aver voluto rallentare le operazioni per verificare l'interno. Era poi seguito ulteriore scambio, con cui , senza però alcun espresso riconoscimento (e Pt_1
neppure senza alcuna indicazione di importo), e comunque senza mai entrare nel merito delle reciproche ragioni, si era di fatto resa disponibile ad una soluzione bonaria, invitando il cliente ad inoltrare richiesta di risarcimento con le modalità standard previste, ossia il format on line (con la modalità risarcitoria "sconto su ordini futuri"); la pagina 9 di 15 ipotizzata modalità di risarcimento/rimborso (nota di accredito su successive Contro prestazioni) non veniva però accettata da ed i contatti erano interrotti.
Nel merito, nonostante la cornice normativa interna e sovranazionale configuri in sostanza responsabilità generale e pressoché oggettiva del vettore, le peculiarità del caso a giudizio conducono ad opposto esito.
La fattispecie è pacificamente regolata – con prevalenza su quelle interne del codice civile – dalle norme della Convenzione sul trasporto internazionale su strada di merce del 1956 (c.d. CMR), di cui vengono in rilievo soprattutto l'art. 17 e l'art. 181, il cui 1 Articolo 17
1. Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna.
2. Il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare.
3. Per liberarsi dalla sua responsabilità, il vettore non può eccepire né l'imperfezione del veicolo di cui si serve per effettuare il trasporto, né la colpa della persona dalla quale ebbe a nolo il veicolo o dei dipendenti di quest'ultima.
4. Fermo restando l'articolo 18 paragrafi da 2 a 5, il vettore è esonerato dalla sua responsabilità quando la perdita o l'avaria derivi dai rischi particolari inerenti a uno o a più dei fatti seguenti:
• a. impiego di veicoli aperti e senza tendone, quando tale impiego è stato previsto espressamente e menzionato nella lettera di vettura;
• b. mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette per loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente;
• c. trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario;
• d. natura di talune merci che, per cause inerenti alla loro stessa natura, sono soggette a perdita totale o parziale, ad avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, colatura, calo normale o azione dei parassiti e dei roditori;
• e. insufficienza o imperfezione dei contrassegni o dei numeri dei colli;
• f. trasporto di animali vivi.
5. Se, in virtù del presente articolo, il vettore non risponde di taluni fattori che hanno provocato il danno, egli è responsabile solo nella misura in cui i fattori, per i quali egli risponde in virtù del presente articolo, hanno contribuito al danno.
Articolo 18
1. La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo abbiano avuto per causa uno dei fatti previsti nell'articolo 17 paragrafo 2 incombe al vettore.
2. Qualora il vettore dimostri che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, la perdita o l'avaria ha potuto risultare da uno o più dei rischi particolari previsti nell'articolo 17 paragrafo 4 si presume che la perdita o l'avaria sia stata così causata. L'avente diritto ha tuttavia la facoltà di provare che il danno non è stato causato, totalmente o parzialmente, da uno di tali rischi.
3. La presunzione di cui sopra non è applicabile nel caso previsto nell'articolo 17 paragrafo 4 a quando vi sia un ammanco rilevante o perdita di colli.
4. Se il trasporto è eseguito con un veicolo attrezzato in modo da proteggere le merci dal calore, dal freddo, dai cambiamenti di temperatura o dall'umidità dell'aria, il vettore non può invocare il beneficio dell'articolo 17 paragrafo 4 d a meno che egli fornisca la prova di aver adottato, per quel che concerne la scelta, il trattamento e l'impiego di tali attrezzature, tutti i provvedimenti a cui era tenuto, considerate le circostanze, e di aver osservato le istruzioni speciali impartitegli.
5. Il vettore non può invocare il beneficio dell'articolo 17 paragrafo 4f se non fornisce la prova di aver adottato tutti i provvedimenti a cui era normalmente tenuto, considerate le circostanze, e d'aver osservato le istruzioni speciali impartitegli. pagina 10 di 15 combinato disposto – per quanto rileva nel caso di specie – disegna grosso modo un duplice regime di responsabilità del vettore: uno “ordinario” ed uno “attenuato”, per casi particolari di rischio di trasporto, in sostanza, accentuato e dovuto a determinati fattori;
tra i quali rilevano sicuramente, per il caso di specie, quello di cui alla lett. d) dell'art. 17
(“natura di talune merci che, per cause inerenti alla loro stessa natura, sono soggette a perdita totale o parziale, ad avaria, specialmente per (…) deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, colatura, calo normale (…)”: trattavasi infatti di liquido seminale che è naturalmente soggetto a rapido deterioramento se non congelato) e correlativamente, ed eventualmente, quello di cui alla lett. b) sempre dell'art. 17
(“mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette per loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente”: Pt_1
deduce infatti, non irragionevolmente, quale causa del deterioramento un difetto nell'imballaggio/contenitore preparato dal venditore mittente). In questi casi il vettore è esonerato dalla responsabilità da perdita o avaria della merce se prova (anche presuntivamente: art. 18 comma 2) che la perdita o avaria è causalmente ricollegabile proprio al rischio specifico menzionato, sempre che la controparte non dimostri il contrario e che il vettore (art. 18 comma 4) non abbia utilizzato un veicolo attrezzato in modo da proteggere le merci dal rischio specifico (potendo però anche in tale ultimo caso liberarsi fornendo la “prova di aver adottato, per quel che concerne la scelta, il trattamento e l'impiego di tali attrezzature, tutti i provvedimenti a cui era tenuto, considerate le circostanze, e di aver osservato le istruzioni speciali impartitegli”).
Orbene, nel caso di specie risulta dalla lettera di vettura (che presenta i relativi campi Contro totalmente in bianco), ed è comunque pacifico, che non solo non ha fornito a alcuna speciale indicazione per il trasporto – né ha tantomeno richiesto un Pt_1
servizio dedicato che, come allegato dall'appellante, essa pure fornisce con maggiorazione di prezzo in caso di merci facilmente deteriorabili –, ma non ha mai pagina 11 di 15 neppure indicato (in violazione peraltro dell'art.10.2 delle condizioni generali di Pt_1
sottoscritte ed accettate da , il quale prevede espressamente che: “ Il CP_1
Contr Cliente dovrà prontamente fornire a prima del trasporto (i) le informazioni riguardanti la natura del contenuto della Spedizione, (ii) le modalità di movimentazione della Spedizione, (ili) le eventuali precauzioni da adottare, nonché tutte le informazioni Contr che il Cliente ritiene importanti portare all'attenzione di ) la natura stessa della peculiare merce da trasportare, ossia sperma bovino congelato con azoto liquido. Con ciò, peraltro, risulta anche (e viene dedotto sub terzo motivo di appello) che non vi è neppure prova dell'avaria lamentata, in quanto non vi è prova dello stato (iniziale oltre che finale: da quest'ultimo punto di vista annotandosi – per mera completezza in quanto profilo assorbito – l'indeterminatezza dei capitoli di prova articolati in primo grado dall'odierna appellata per dimostrare l'avaria del seme alla riconsegna) della merce stessa, rectius della sua corrispondenza fra quella consegnata e quella dedotta come riconsegnata.
Ad ogni modo – nella stessa prospettazione dell'appellata – non si verte certamente nella citata ipotesi di cui all'art. 18 quarto comma CMR, di esclusione dell'esonero da responsabilità del vettore per il caso di trasporto attrezzato a monte per scongiurare il rischio specifico di avaria: poiché il vettore è risultato, anzi, del tutto ignaro non solo delle specifiche precauzioni raccomandabili nel caso di specie ma, anzi, proprio di ciò che stava trasportando.
In secondo luogo, la mancata prova dello stato della merce alla consegna da parte del mittente non esclude, come anticipato, la difettosità dell'imballaggio eseguito da quest'ultimo: a nulla rilevando che sul vettore, ai sensi dell'art. 8 CMR, grava l'onere di verificare lo stato “apparente” della merce e del suo imballaggio al momento della consegna da parte del mittente. Valgono infatti, specularmente, le stesse argomentazioni Contro svolte da e già ritenute ragionevoli circa la mancata contestazione immediata alla riconsegna ed anzi l'avvenuta accettazione senza riserve (quest'ultima, peraltro, Contro certamente connotata da colpa, poiché – a differenza di – ben sapeva cosa ci Pt_1
pagina 12 di 15 fosse nel contenitore e quali fossero i rischi correlati di deterioramento): il contenitore Contro sembrava evidentemente “a posto” (come sostenuto dalla stessa e, comunque,
nulla sapeva della natura del collo e tantomeno della possibilità che, al suo Pt_1
interno, vi fosse merce già scongelata o in via di scongelamento. Contro Né il valore elevato del collo (indicato a fini assicurativi da nella lettera di vettura in oltre 13mila euro) poteva certo dirsi elemento sufficientemente specifico da suggerire in capo al vettore l'adozione di precauzioni tecniche particolari, diverse da quelle ordinariamente necessarie per scongiurare perdite o rotture. Del pari, l'asserita indicazione sul contenitore della posizione verticale in cui il medesimo andava tenuto non è certamente elemento dotato di per sé di contrattuale rilevanza, in assenza – lo si ribadisce – della benché minima indicazione nella lettera di vettura al riguardo o, comunque, circa la natura e delicatezza peculiare del carico.
D'altronde non è dato sapere, appunto, se il seme trasportato (sempre che non fosse già scongelato o non adeguatamente congelato in origine) si sia scongelato perché il contenitore non ha viaggiato sempre in posizione verticale (così determinandosi fuoriuscita di azoto, come dedotto da ABC), oppure perché vi sia stata inadeguatezza del contenitore, o della sua chiusura, o del gas liquido (cause, queste ultime, certamente imputabili al mittente).
Ricorre pertanto, in definitiva, una causa di esonero da responsabilità del vettore, vertendosi nelle fattispecie richiamate (art. 17 lett d) e b) ed in ipotesi – così anche prospettata dalla stessa attrice in primo grado – di avaria determinata proprio dal rischio specifico di cui alla lett. d), ossia di merce deperita a causa della fuoriuscita (o inefficienza o insufficienza) dell'azoto liquido utilizzato per il suo necessario congelamento: ciò che fonda anche la pari presunzione di cui all'art. 18 comma CMR, non vinta da prova contraria di ABC che, anzi, imputa la perdita proprio alla fuoriuscita di azoto determinata dal disattento trasporto.
Tale fattispecie ricalca d'altronde quella del diritto interno, che configura (art. 1683 c.c.)
l'esclusione della responsabilità del vettore per la perdita della merce in caso di omessa pagina 13 di 15 o inesatta indicazione da parte del mittente della natura, quantità, peso della merce od altri estremi necessari per eseguire il trasporto, purché i danni siano conseguenza di tale omissione o inesattezza (art. 1683 ult. comma); come anche chiarito uniformemente dalla S.C., che esclude tale esonero di responsabilità ove manchi ogni collegamento causale tra l'omissione o inesattezza delle indicazioni predette ed il fatto che ha determinato la perdita o danneggiamento (per tutte, Cass. sent. n. 20808/2010).
Nel caso di specie, come già evidenziato, è la stessa prospettazione della danneggiata a configurare un nesso causale tra perdita del prodotto e omessa condotta necessaria del vettore (mantenimento del contenitore sempre in posizione verticale); omissione evidentemente conseguente alla mancata consapevolezza della sua stringente necessità.
Né vengono dedotti profili ulteriori di colpa del vettore od estranei (ad esempio, un fatto doloso), tali da certamente interrompere l'asserito nesso causale.
In definitiva, in accoglimento dell'appello e considerati assorbiti gli ulteriori profili di censura, la sentenza deve essere totalmente riformata, con rigetto delle istanze di parte appellata.
3. Atteso l'esito del gravame, occorre statuire anche sulle spese di lite del primo grado.
Le spese si liquidano, ai sensi del D.M. n. 104/2022, come modificato dal D.M. n.
147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione di riferimento €
5.201,00 - € 26.000,00) e della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 5.077,00 per il primo grado e - esclusa la voce relativa alla fase istruttoria
- € 3.966,00 per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza impugnata:
I. Rigetta le domande di Controparte_1
pagina 14 di 15 II. Condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1
elle spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per il primo grado ed
[...]
€ 3.966,00 per il secondo grado, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
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