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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/10/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8510/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Padova, Volontaria Giurisdizione, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente rel.
BA De Munari CE
Luisa Bettio CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 8510/2025 V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 20.08.2025 da:
e con il patrocinio dell'avv. Zodio Elisa Parte_1 CP_1
-ricorrenti- con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“CONDIZIONI
In punto di regolamentazione patrimoniale tra i coniugi
1 1) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, né a titolo di contribuzione assistenziale, né a titolo perequativo compensativo.
In punto di affidamento e mantenimento dei figli
2) La figlia maggiorenne e non autosufficiente, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento presso la residenza materna e con il più ampio diritto di visita del padre, previo avviso telefonico, compatibilmente con i propri impegni e con gli impegni e le esigenze della figlia che, vista la maggiore età, si accorderà direttamente con il padre circa i modi e tempi di visita.
3) Il sig. corrisponderà in favore della sig.ra , a titolo di contributo CP_1 Parte_1
al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne non autosufficiente, l'importo mensile onnicomprensivo di euro 400,00 (diconsi euro quattrocento//00) entro il giorno 24 di ogni mese con adeguamento ISTAT.
4) Le spese di mantenimento straordinario, come da Protocollo dell'Ill.mo Tribunale intestato, verranno sostenute da ciascuno dei genitori nella quota parte del 50% cadauno.
5) L'A.U.U., e/o ogni altro contributo di natura equipollente, sarà percepito integralmente dalla sig.ra .” Parte_1
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il CP_1 Parte_1
4.12.1975, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 27.09.2003 nel Comune di Vigonza
(PD), trascritto nel registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 37, parte II, serie A, anno 2003.
Dalla loro unione nasceva l'08.02.2007 la figlia Per_1
Con decreto di omologa n. 13273/2012 del 30.11.2012, il Tribunale di Padova omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni di cui al verbale dell'8.11.2012.
In data 20.08.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le note scritte depositate per l'udienza del 16.9.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
2 Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1,2,3,4 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della figlia nche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 Per_1
bis e ss. c.c.; pertanto, si prende atto delle stesse.
Quanto al punto 5 delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che, trattandosi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti e vertendo su diritti disponibili, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Alla luce della natura del procedimento e dell'accordo tra le parti, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 27.09.2003 da Pt_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigonza, al n.
[...] CP_1
37, parte II, serie A, anno 2003;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. prende atto dei punti nn. 1, 2, 3 e 4 delle condizioni di cui in premessa, da aversi qui integralmente riprodotti;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 13.10.25
Il Presidente relatore
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
3 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Padova, Volontaria Giurisdizione, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente rel.
BA De Munari CE
Luisa Bettio CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 8510/2025 V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 20.08.2025 da:
e con il patrocinio dell'avv. Zodio Elisa Parte_1 CP_1
-ricorrenti- con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“CONDIZIONI
In punto di regolamentazione patrimoniale tra i coniugi
1 1) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, né a titolo di contribuzione assistenziale, né a titolo perequativo compensativo.
In punto di affidamento e mantenimento dei figli
2) La figlia maggiorenne e non autosufficiente, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento presso la residenza materna e con il più ampio diritto di visita del padre, previo avviso telefonico, compatibilmente con i propri impegni e con gli impegni e le esigenze della figlia che, vista la maggiore età, si accorderà direttamente con il padre circa i modi e tempi di visita.
3) Il sig. corrisponderà in favore della sig.ra , a titolo di contributo CP_1 Parte_1
al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne non autosufficiente, l'importo mensile onnicomprensivo di euro 400,00 (diconsi euro quattrocento//00) entro il giorno 24 di ogni mese con adeguamento ISTAT.
4) Le spese di mantenimento straordinario, come da Protocollo dell'Ill.mo Tribunale intestato, verranno sostenute da ciascuno dei genitori nella quota parte del 50% cadauno.
5) L'A.U.U., e/o ogni altro contributo di natura equipollente, sarà percepito integralmente dalla sig.ra .” Parte_1
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il CP_1 Parte_1
4.12.1975, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 27.09.2003 nel Comune di Vigonza
(PD), trascritto nel registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 37, parte II, serie A, anno 2003.
Dalla loro unione nasceva l'08.02.2007 la figlia Per_1
Con decreto di omologa n. 13273/2012 del 30.11.2012, il Tribunale di Padova omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni di cui al verbale dell'8.11.2012.
In data 20.08.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le note scritte depositate per l'udienza del 16.9.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
2 Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1,2,3,4 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della figlia nche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 Per_1
bis e ss. c.c.; pertanto, si prende atto delle stesse.
Quanto al punto 5 delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che, trattandosi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti e vertendo su diritti disponibili, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Alla luce della natura del procedimento e dell'accordo tra le parti, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 27.09.2003 da Pt_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigonza, al n.
[...] CP_1
37, parte II, serie A, anno 2003;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. prende atto dei punti nn. 1, 2, 3 e 4 delle condizioni di cui in premessa, da aversi qui integralmente riprodotti;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 13.10.25
Il Presidente relatore
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
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