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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4555 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
Benedetta TA UN de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5140 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Monica Iacoviello e Marco Guastadisegni che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTE
E
3 ( (C.F. ) in fallimento CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Francesco Grieco che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
( C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_1
APPELLATI CONTUMACI
1 Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese n. 12844/2023 resa nel procedimento R.G. n. 58218/2019 – cessione di azienda -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 58219/2019 ) la curatela fallimentare di conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, Parte_2 [...]
e esponendo quanto segue. CP_2 Parte_1 Controparte_3
Il ventisei maggio 2014 aveva ceduto a con rogito del notaio Controparte_2 CP_3
, l'azienda di distribuzione stradale carburanti sita in Guidonia Montecelio, Via F.lli
[...]
Gualandi n. 207, per la somma di € 1.100.000,00 di cui € 244.000,00 da corrispondere al gestore dell'epoca a estinzione di un credito da quest'ultimo vantato per anticipazione provvigioni e il resto entro il trentuno dicembre 2015 con preventiva rinunzia alla risoluzione del contratto in caso di inadempimento della cessionaria.
L'efficacia era soggetta alla condizione sospensiva della voltura delle licenze in capo alla cessionaria entro sessanta giorni dalla data di stipula.
Con scrittura privata autenticata e registrata il trenta giugno 2014 le parti davano atto dell'avveramento della condizione con efficacia retroattiva.
In pari data con scrittura privata autenticata dal notaio Persona_1 cedeva a al prezzo di € 1.140.000,00 con le seguenti modalità: € 244.000,00 Parte_1 corrisposti con assegno circolare all'ordine della a pagamento dell'originario Controparte_4 debito con il gestore e i restanti € 896.000,00 da versare entro il trentuno dicembre 2014 a per pagare la prima cessione;
la cedente dava atto della possibilità CP_5 Controparte_2 per la cessionaria di cedere a terzi l'azienda anche prima del pagamento Parte_1 integrale del prezzo.
Il quindici dicembre 2017 il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento di CP_5
La curatela evidenziava come entrambi gli atti di cessione difettavano della preventiva autorizzazione dell'assemblea e che il notaio rogante aveva omesso di accertare detto presupposto, necessario per consentire al legale rappresentante di cedere l'azienda.
2 L'attrice sosteneva quindi la nullità della cessione per violazione degli artt. 1418 comma 1 e
2479, comma 2 n. 5 c.c., nonché degli artt. 10 e 24 dello statuto sociale in quanto con la cessione l'attività di impresa era radicalmente mutata da produttiva a finanziaria per cui la aveva cessato di perseguire il proprio oggetto sociale e non vi era stata ratifica CP_5 dell'assemblea.
Affermava di conseguenza l'invalidità derivata della seconda cessione ( in aggiunta al vizio derivante dalla mancanza anche in questo caso della delibera autorizzatoria della seconda cedente ) e la configurabilità di un collegamento negoziale volto a depauperare la società prima del fallimento.
Chiedeva che fosse accertata la nullità delle cessioni con condanna alle conseguenti restituzioni oltre al risarcimento del danno a carico del notaio rogante.
Si costituiva eccependo la prescrizione dell'azione e sostenendo Controparte_2
l'infondatezza nel merito.
Si costituiva eccependo parimenti la prescrizione dell'azione, affermando Controparte_6
l'inopponibilità nei propri confronti di eventuali irregolarità della prima cessione, comunque affermando l'infondatezza nel merito della domanda e deducendo di aver pagato il corrispettivo;
depositava documentazione riguardo detto ultimo aspetto.
Si costituiva sostenendo la piena legittimità del proprio operato e Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale con sentenza 12844 del 2023 così statuiva:
“ dichiara la nullità del contratto di cessione dell'azienda corrente in Guidonia Montecelio (RM), via F.lli Gualandi n. 207, stipulato il 26/5/2014 tra le società e CP_5 CP_2
e l'inefficacia del contratto di cessione dell'azienda sopra descritta stipulato il 30/6/2014
[...] tra le societ b) dichiara tenute e, per l'effetto, condanna Controparte_2 Parte_1 le società e alla restituzione in favore del Controparte_2 Parte_1 Parte_3 dell'azienda corrente in Guidonia Montecelio, via F.lli Gualandi n. 207; c) rigetta la
[...] domanda proposta dal avverso;
d) condanna le Parte_3 Controparte_3 societ in solido tra loro, a rifondere a Controparte_2 Parte_1 Parte_3 le spese di giudizio, che liquida in € 1.686,00 per spese ed € 20.000,00 per compenso
[...] professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
e) compensa le spese di lite tra i . “ Parte_3 Controparte_3
proponeva appello, chiedeva la sospensione degli effetti esecutivi della Parte_1 sentenza e concludeva nel merito :
3 “in accoglimento dei primo motivo di appello, dichiarare la prescrizione delle domande proposte da nei confronti d e d per Parte_3 Controparte_2 Parte_1 il decorso del termine di 5 anni dal compimento degli atti impugnati, di cui all'art. 2903 c.c. ed all'art. 69-bis L. Fall.; − in subordine, sempre in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o l'infondatezza delle domande proposte dal nei confronti d e d per l'insussistenza Parte_3 Controparte_2 Parte_1 delle condizioni di revocabilità dei contratti impugnati, di cui all'art. 67 L. Fall. ed all'art. 2901, comma 4, c.c.; nel merito: − in accoglimento del secondo motivo di appello, rigettare le domande proposte dal sia nei confronti di sia nei Parte_3 Controparte_2 confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto perché non sussistono Controparte_6 fondate ragioni di invalidità e/o inefficacia dei contratti impugnati, con ogni conseguente statuizione e provvedimento;
− in subordine, in accoglimento del terzo motivo di appello, rigettare la domanda di restituzione in forma specifica dell'azienda proposta dal
[...] nei confronti d in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed Parte_3 Controparte_6 in diritto perché viola la disciplina in materia di ripetizione dell'indebito; in ogni caso: − con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori e rimborso spese generali come per legge”.
Si costituiva solo la curatela fallimentare che affermava l'infondatezza della domanda di inibitoria e concludeva nel merito chiedendo :
“rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, il proposto appello, poiché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto b) confermare quanto statuito dalla sentenza n. 12844/2023 del 05.09.2023 pubblicata l'11.09.2023, nel procedimento r.g. 58218/2019 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVI civile – Sezione specializzata in materia di impresa;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore della comparente appellata. “
La Corte con ordinanza depositata il sei maggio 2024 respingeva l'istanza di inibitoria e dichiarava la contumacia degli appellati non costituiti.
Era fissata per la decisione l'udienza del nove giugno 2025 trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025.
All'esito la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello –
“Il Tribunale ha errato nel respingere l'eccezione di prescrizione e, in subordine, di inammissibilità, improcedibilità e/o infondatezza delle domande proposte da ” Parte_3
4 Si sostiene in primo luogo che il Tribunale, a fronte della proposizione di un'azione revocatoria soggetta a prescrizione quinquennale ormai decorsa, avrebbe erroneamente e in violazione dell'art. 112 c.p.c. qualificato la domanda come azione di nullità, al di fuori peraltro della stessa prospettazione della curatela che aveva ripetutamente indicato l'operazione come asseritamente volta a depauperare il patrimonio della e richiesto CP_5 al Tribunale un provvedimento che reintegrasse il patrimonio stesso.
Il profilo di doglianza è infondato.
La qualificazione della domanda è demandata al Giudice che deve inquadrare i fatti per come indicati da chi agisce e comunque la curatela in primo grado aveva testualmente dato la seguente definizione della propria richiesta:
“nullita' per illegalita' dell'atto di cessione del 26.05.2014 tra in bonis e CP_5 CP_2 in considerazione di quanto esposto in narrativa, si evidenzia che la cessione di azienda
[...] del 26.05.2014 tra l in bonis e l deve ritenersi nulla per violazione CP_5 Controparte_2 del combinato disposto di cui all'art. 1418 comma 1 c.c. e all'art. 2479, comma 2 n. 5 c.c., nonché degli artt. 10 e 24 dello statuto sociale , che richiedono il pronunciamento dei soci per le decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci……2.nullita' del successivo atto di cessione del 30.06.2014 tr per illegalita'. Controparte_7
La superiore censura di nullità non può che valere anche per il successivo atto di cessione del 30.06.14, parimenti affetto di nullità in se e per sé….”,.
Si sostiene poi che l'azione di nullità sarebbe stata comunque inammissibile poiché il curatore avrebbe avuto a disposizione l'azione revocatoria ordinaria o fallimentare;
essendo dette azioni prescritte e comunque non essendo esperibili nei confronti dell'appellante in quanto terzo acquirente di buona fede, il fallimento non avrebbe potuto “ripiegare” sulla domanda di nullità.
Anche detto profilo è infondato poiché non vi è alcuna gerarchia tra le azioni esperibili dalla curatela;
il curatore di conseguenza ben può agire solo per la nullità a prescindere dall'astratta o concreta esperibilità di altre azioni che hanno comunque, si ribadisce, presupposti del tutto diversi.
********
Secondo motivo di appello
5 “Il Tribunale ha errato nel ritenere nullo il contratto di cessione d'azienda in favore d CP_2 per difetto della deliberazione assembleare dei soci d
[...] Pt_3
Si contestano i passaggi motivazionali con cui il Tribunale ha ritenuto che la cessione avrebbe modificato radicalmente l'oggetto sociale ( da commerciale a finanziario ) per cui sarebbe stata necessaria un'autorizzazione dei soci con conseguente nullità della prima cessione;
trattandosi di nullità gli effetti sarebbero ricaduti anche sulla seconda cessione da ritenere parimenti nulla.
Afferma che non vi sarebbe il mutamento attesa la seguente descrizione Parte_1 dell'oggetto sociale risultante dall'atto costitutivo che prevede anche :
“l'acquisto e la vendita [...], anche per il tramite di contratti aventi ad oggetto aziende o rami di azienda, [...] la realizzazione l'affitto la gestione la conduzione in conto proprio e in conto terzi ….di impianti stradali di distribuzione carburanti e stazioni di rifornimento, di distribuzione ed erogazione di carburanti per autotrazione di ogni tipo e genere [...] e prodotti affini e svolgimento, in detti impianti delle attività e servizi connessi;
il deposito e il commercio di prodotti petroliferi, affini e derivati… lo svolgimento in detti impianti, anche mediante affidamento a terzi … dei servizi connessi…..il deposito e il commercio di prodotti petroliferi…”.
Avendo la cessione avuto ad oggetto un'azienda costituita da un impianto stradale di distribuzione di carburante l'atto sarebbe pienamente rientrante nell'oggetto sociale per cui non vi sarebbe stata alcuna necessità di preventiva autorizzazione .
Il profilo di doglianza è fondato.
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la vendita dell'impianto abbia comportato la cessione di tutto l'asset patrimoniale della cedente che da tale momento in poi avrebbe cessato di operare sul mercato mutando l'oggetto da commerciale a finanziario.
Rileva in Collegio, in linea con la doglianza, come in realtà la vendita di impianti di carburanti
( nel caso di specie insistente su terreno intestato a terzi ) sia pienamente rientrante nell'oggetto sociale che espressamente prevede detta eventualità.
A prescindere quindi dall'essere o meno detto impianto l'unico gestito dalla al CP_5 momento della cessione a il negozio non ha comportato alcuna deviazione Controparte_2 dall'attività precipua per cui era stata costituita. CP_5
6 La cedente comunque ben avrebbe potuto acquistare successivamente un altro impianto anche solo ottenendo in banca un'anticipazione sul corrispettivo pattuito oppure attendendone il pagamento da parte della cessionaria.
La prospettiva con cui deve essere analizzata la fattispecie ragionando esclusivamente in termini di nullità per assenza di autorizzazione dei soci, deve essere infatti effettuata con riferimento al momento della stipula del contratto.
Esula quindi dall'indagine relativa alla nullità negoziale l'affermazione del curatore, pur contenuta in atti, di non aver reperito il pagamento di corrispettivi nelle casse aziendali, costituendo questo un dato rilevante eventualmente in una fase successiva ossia quella della verifica dell'adempimento.
Il collegio rileva comunque a tale ultimo proposito quanto segue.
L'appellante contesta il punto di motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto non provata la percezione da parte della del corrispettivo. CP_5
La seconda cessione prevedeva infatti il pagamento della somma pattuita, da parte di Pt_1 non alla seconda cedente ma direttamente in parte alla prima cedente e in parte al comodatario esercente l'impianto, a sua volta già creditore della prima cedente.
ha prodotto in copia un assegno circolare intestato al comodatario Pt_1 Controparte_4
( € 244.000,00 ) e copia di bonifici in favore di ( uno da € 60.000,00 e uno da CP_5
€720.000,00 ) .
Il curatore nelle prime difese utili ( verbali di udienza ) ha contestato solo genericamente e globalmente le difese di controparte specificando solo nella memoria ex art. 186 terzo comma n. 2 c.p.c. di non aver reperito alcun pagamento in contabilità e affermando che le somme non sarebbero state reimpiegate per l'attività sociale.
Ebbene, a fronte della produzione dei documenti bancari e della difesa della curatela nei meri termini sopra indicati l'affermazione del Tribunale dell'insufficienza della produzione rispetto alla prova del pagamento è errata in quanto un conto è la percezione delle somme e un conto è la registrazione in contabilità di detta entrata o il riutilizzo in modo utile per la società delle somme in questione.
7 Gli altri profili di doglianza, riguardanti l'assenza di comportamenti fraudolenti,
l'insussistenza altre cause di nullità, l'inesistenza di nullità derivata della seconda cessione attesa la correttezza di quanto dedotto con il primo profilo risultano assorbiti.
*********
Terzo motivo di appello.
“Terzo motivo di appello: il Tribunale ha erroneamente condannato alla restituzione Pt_1 in forma specifica dell'azienda perché viola la disciplina in materia di ripetizione dell'indebito”
Il motivo è proposto in via subordinata rispetto ai primi due e rimane assorbito.
********
All'esito deve ritenersi che la validità della prima cessione comporti in sintesi la validità della seconda cessione per cui deve essere respinta la domanda di restituzione dell'azienda avanzata dalla curatela nei confronti dell'appellante.
Osserva ad abundantiam il collegio come anche la seconda cedente ossia Controparte_2 come risulta dalla visura depositata in atti, aveva tra l'altro ad oggetto l'acquisto e la vendita di impianti stradali di distribuzione carburanti anche tramite contratti aventi a oggetto aziende o rami di azienda per cui anche sotto questo profilo la titolarità dei beni in capo all'appellante risulta provata.
*******
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria per il grado di appello in quanto non tenuta, con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate e considerando in aggiunta il rigetto del primo motivo di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, accertato che l'appellante è divenuta titolare dell'azienda di cui è causa in forza del contratto di cessione del trenta giugno 2014 indicato in sentenza, respinge tutte le domande di nei confronti dell'appellante stessa. Controparte_8
8 Condanna a pagare a le spese di entrambi i gradi di Controparte_9 Parte_1 giudizio liquidate per il primo grado in € 20.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e CA e per il secondo grado in € 13.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Roma, camera di consiglio del quattordici luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta TA UN de Courtelary
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
Benedetta TA UN de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5140 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Monica Iacoviello e Marco Guastadisegni che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTE
E
3 ( (C.F. ) in fallimento CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Francesco Grieco che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
( C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_1
APPELLATI CONTUMACI
1 Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese n. 12844/2023 resa nel procedimento R.G. n. 58218/2019 – cessione di azienda -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 58219/2019 ) la curatela fallimentare di conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, Parte_2 [...]
e esponendo quanto segue. CP_2 Parte_1 Controparte_3
Il ventisei maggio 2014 aveva ceduto a con rogito del notaio Controparte_2 CP_3
, l'azienda di distribuzione stradale carburanti sita in Guidonia Montecelio, Via F.lli
[...]
Gualandi n. 207, per la somma di € 1.100.000,00 di cui € 244.000,00 da corrispondere al gestore dell'epoca a estinzione di un credito da quest'ultimo vantato per anticipazione provvigioni e il resto entro il trentuno dicembre 2015 con preventiva rinunzia alla risoluzione del contratto in caso di inadempimento della cessionaria.
L'efficacia era soggetta alla condizione sospensiva della voltura delle licenze in capo alla cessionaria entro sessanta giorni dalla data di stipula.
Con scrittura privata autenticata e registrata il trenta giugno 2014 le parti davano atto dell'avveramento della condizione con efficacia retroattiva.
In pari data con scrittura privata autenticata dal notaio Persona_1 cedeva a al prezzo di € 1.140.000,00 con le seguenti modalità: € 244.000,00 Parte_1 corrisposti con assegno circolare all'ordine della a pagamento dell'originario Controparte_4 debito con il gestore e i restanti € 896.000,00 da versare entro il trentuno dicembre 2014 a per pagare la prima cessione;
la cedente dava atto della possibilità CP_5 Controparte_2 per la cessionaria di cedere a terzi l'azienda anche prima del pagamento Parte_1 integrale del prezzo.
Il quindici dicembre 2017 il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento di CP_5
La curatela evidenziava come entrambi gli atti di cessione difettavano della preventiva autorizzazione dell'assemblea e che il notaio rogante aveva omesso di accertare detto presupposto, necessario per consentire al legale rappresentante di cedere l'azienda.
2 L'attrice sosteneva quindi la nullità della cessione per violazione degli artt. 1418 comma 1 e
2479, comma 2 n. 5 c.c., nonché degli artt. 10 e 24 dello statuto sociale in quanto con la cessione l'attività di impresa era radicalmente mutata da produttiva a finanziaria per cui la aveva cessato di perseguire il proprio oggetto sociale e non vi era stata ratifica CP_5 dell'assemblea.
Affermava di conseguenza l'invalidità derivata della seconda cessione ( in aggiunta al vizio derivante dalla mancanza anche in questo caso della delibera autorizzatoria della seconda cedente ) e la configurabilità di un collegamento negoziale volto a depauperare la società prima del fallimento.
Chiedeva che fosse accertata la nullità delle cessioni con condanna alle conseguenti restituzioni oltre al risarcimento del danno a carico del notaio rogante.
Si costituiva eccependo la prescrizione dell'azione e sostenendo Controparte_2
l'infondatezza nel merito.
Si costituiva eccependo parimenti la prescrizione dell'azione, affermando Controparte_6
l'inopponibilità nei propri confronti di eventuali irregolarità della prima cessione, comunque affermando l'infondatezza nel merito della domanda e deducendo di aver pagato il corrispettivo;
depositava documentazione riguardo detto ultimo aspetto.
Si costituiva sostenendo la piena legittimità del proprio operato e Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale con sentenza 12844 del 2023 così statuiva:
“ dichiara la nullità del contratto di cessione dell'azienda corrente in Guidonia Montecelio (RM), via F.lli Gualandi n. 207, stipulato il 26/5/2014 tra le società e CP_5 CP_2
e l'inefficacia del contratto di cessione dell'azienda sopra descritta stipulato il 30/6/2014
[...] tra le societ b) dichiara tenute e, per l'effetto, condanna Controparte_2 Parte_1 le società e alla restituzione in favore del Controparte_2 Parte_1 Parte_3 dell'azienda corrente in Guidonia Montecelio, via F.lli Gualandi n. 207; c) rigetta la
[...] domanda proposta dal avverso;
d) condanna le Parte_3 Controparte_3 societ in solido tra loro, a rifondere a Controparte_2 Parte_1 Parte_3 le spese di giudizio, che liquida in € 1.686,00 per spese ed € 20.000,00 per compenso
[...] professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
e) compensa le spese di lite tra i . “ Parte_3 Controparte_3
proponeva appello, chiedeva la sospensione degli effetti esecutivi della Parte_1 sentenza e concludeva nel merito :
3 “in accoglimento dei primo motivo di appello, dichiarare la prescrizione delle domande proposte da nei confronti d e d per Parte_3 Controparte_2 Parte_1 il decorso del termine di 5 anni dal compimento degli atti impugnati, di cui all'art. 2903 c.c. ed all'art. 69-bis L. Fall.; − in subordine, sempre in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o l'infondatezza delle domande proposte dal nei confronti d e d per l'insussistenza Parte_3 Controparte_2 Parte_1 delle condizioni di revocabilità dei contratti impugnati, di cui all'art. 67 L. Fall. ed all'art. 2901, comma 4, c.c.; nel merito: − in accoglimento del secondo motivo di appello, rigettare le domande proposte dal sia nei confronti di sia nei Parte_3 Controparte_2 confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto perché non sussistono Controparte_6 fondate ragioni di invalidità e/o inefficacia dei contratti impugnati, con ogni conseguente statuizione e provvedimento;
− in subordine, in accoglimento del terzo motivo di appello, rigettare la domanda di restituzione in forma specifica dell'azienda proposta dal
[...] nei confronti d in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed Parte_3 Controparte_6 in diritto perché viola la disciplina in materia di ripetizione dell'indebito; in ogni caso: − con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori e rimborso spese generali come per legge”.
Si costituiva solo la curatela fallimentare che affermava l'infondatezza della domanda di inibitoria e concludeva nel merito chiedendo :
“rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, il proposto appello, poiché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto b) confermare quanto statuito dalla sentenza n. 12844/2023 del 05.09.2023 pubblicata l'11.09.2023, nel procedimento r.g. 58218/2019 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVI civile – Sezione specializzata in materia di impresa;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore della comparente appellata. “
La Corte con ordinanza depositata il sei maggio 2024 respingeva l'istanza di inibitoria e dichiarava la contumacia degli appellati non costituiti.
Era fissata per la decisione l'udienza del nove giugno 2025 trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025.
All'esito la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello –
“Il Tribunale ha errato nel respingere l'eccezione di prescrizione e, in subordine, di inammissibilità, improcedibilità e/o infondatezza delle domande proposte da ” Parte_3
4 Si sostiene in primo luogo che il Tribunale, a fronte della proposizione di un'azione revocatoria soggetta a prescrizione quinquennale ormai decorsa, avrebbe erroneamente e in violazione dell'art. 112 c.p.c. qualificato la domanda come azione di nullità, al di fuori peraltro della stessa prospettazione della curatela che aveva ripetutamente indicato l'operazione come asseritamente volta a depauperare il patrimonio della e richiesto CP_5 al Tribunale un provvedimento che reintegrasse il patrimonio stesso.
Il profilo di doglianza è infondato.
La qualificazione della domanda è demandata al Giudice che deve inquadrare i fatti per come indicati da chi agisce e comunque la curatela in primo grado aveva testualmente dato la seguente definizione della propria richiesta:
“nullita' per illegalita' dell'atto di cessione del 26.05.2014 tra in bonis e CP_5 CP_2 in considerazione di quanto esposto in narrativa, si evidenzia che la cessione di azienda
[...] del 26.05.2014 tra l in bonis e l deve ritenersi nulla per violazione CP_5 Controparte_2 del combinato disposto di cui all'art. 1418 comma 1 c.c. e all'art. 2479, comma 2 n. 5 c.c., nonché degli artt. 10 e 24 dello statuto sociale , che richiedono il pronunciamento dei soci per le decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci……2.nullita' del successivo atto di cessione del 30.06.2014 tr per illegalita'. Controparte_7
La superiore censura di nullità non può che valere anche per il successivo atto di cessione del 30.06.14, parimenti affetto di nullità in se e per sé….”,.
Si sostiene poi che l'azione di nullità sarebbe stata comunque inammissibile poiché il curatore avrebbe avuto a disposizione l'azione revocatoria ordinaria o fallimentare;
essendo dette azioni prescritte e comunque non essendo esperibili nei confronti dell'appellante in quanto terzo acquirente di buona fede, il fallimento non avrebbe potuto “ripiegare” sulla domanda di nullità.
Anche detto profilo è infondato poiché non vi è alcuna gerarchia tra le azioni esperibili dalla curatela;
il curatore di conseguenza ben può agire solo per la nullità a prescindere dall'astratta o concreta esperibilità di altre azioni che hanno comunque, si ribadisce, presupposti del tutto diversi.
********
Secondo motivo di appello
5 “Il Tribunale ha errato nel ritenere nullo il contratto di cessione d'azienda in favore d CP_2 per difetto della deliberazione assembleare dei soci d
[...] Pt_3
Si contestano i passaggi motivazionali con cui il Tribunale ha ritenuto che la cessione avrebbe modificato radicalmente l'oggetto sociale ( da commerciale a finanziario ) per cui sarebbe stata necessaria un'autorizzazione dei soci con conseguente nullità della prima cessione;
trattandosi di nullità gli effetti sarebbero ricaduti anche sulla seconda cessione da ritenere parimenti nulla.
Afferma che non vi sarebbe il mutamento attesa la seguente descrizione Parte_1 dell'oggetto sociale risultante dall'atto costitutivo che prevede anche :
“l'acquisto e la vendita [...], anche per il tramite di contratti aventi ad oggetto aziende o rami di azienda, [...] la realizzazione l'affitto la gestione la conduzione in conto proprio e in conto terzi ….di impianti stradali di distribuzione carburanti e stazioni di rifornimento, di distribuzione ed erogazione di carburanti per autotrazione di ogni tipo e genere [...] e prodotti affini e svolgimento, in detti impianti delle attività e servizi connessi;
il deposito e il commercio di prodotti petroliferi, affini e derivati… lo svolgimento in detti impianti, anche mediante affidamento a terzi … dei servizi connessi…..il deposito e il commercio di prodotti petroliferi…”.
Avendo la cessione avuto ad oggetto un'azienda costituita da un impianto stradale di distribuzione di carburante l'atto sarebbe pienamente rientrante nell'oggetto sociale per cui non vi sarebbe stata alcuna necessità di preventiva autorizzazione .
Il profilo di doglianza è fondato.
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la vendita dell'impianto abbia comportato la cessione di tutto l'asset patrimoniale della cedente che da tale momento in poi avrebbe cessato di operare sul mercato mutando l'oggetto da commerciale a finanziario.
Rileva in Collegio, in linea con la doglianza, come in realtà la vendita di impianti di carburanti
( nel caso di specie insistente su terreno intestato a terzi ) sia pienamente rientrante nell'oggetto sociale che espressamente prevede detta eventualità.
A prescindere quindi dall'essere o meno detto impianto l'unico gestito dalla al CP_5 momento della cessione a il negozio non ha comportato alcuna deviazione Controparte_2 dall'attività precipua per cui era stata costituita. CP_5
6 La cedente comunque ben avrebbe potuto acquistare successivamente un altro impianto anche solo ottenendo in banca un'anticipazione sul corrispettivo pattuito oppure attendendone il pagamento da parte della cessionaria.
La prospettiva con cui deve essere analizzata la fattispecie ragionando esclusivamente in termini di nullità per assenza di autorizzazione dei soci, deve essere infatti effettuata con riferimento al momento della stipula del contratto.
Esula quindi dall'indagine relativa alla nullità negoziale l'affermazione del curatore, pur contenuta in atti, di non aver reperito il pagamento di corrispettivi nelle casse aziendali, costituendo questo un dato rilevante eventualmente in una fase successiva ossia quella della verifica dell'adempimento.
Il collegio rileva comunque a tale ultimo proposito quanto segue.
L'appellante contesta il punto di motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto non provata la percezione da parte della del corrispettivo. CP_5
La seconda cessione prevedeva infatti il pagamento della somma pattuita, da parte di Pt_1 non alla seconda cedente ma direttamente in parte alla prima cedente e in parte al comodatario esercente l'impianto, a sua volta già creditore della prima cedente.
ha prodotto in copia un assegno circolare intestato al comodatario Pt_1 Controparte_4
( € 244.000,00 ) e copia di bonifici in favore di ( uno da € 60.000,00 e uno da CP_5
€720.000,00 ) .
Il curatore nelle prime difese utili ( verbali di udienza ) ha contestato solo genericamente e globalmente le difese di controparte specificando solo nella memoria ex art. 186 terzo comma n. 2 c.p.c. di non aver reperito alcun pagamento in contabilità e affermando che le somme non sarebbero state reimpiegate per l'attività sociale.
Ebbene, a fronte della produzione dei documenti bancari e della difesa della curatela nei meri termini sopra indicati l'affermazione del Tribunale dell'insufficienza della produzione rispetto alla prova del pagamento è errata in quanto un conto è la percezione delle somme e un conto è la registrazione in contabilità di detta entrata o il riutilizzo in modo utile per la società delle somme in questione.
7 Gli altri profili di doglianza, riguardanti l'assenza di comportamenti fraudolenti,
l'insussistenza altre cause di nullità, l'inesistenza di nullità derivata della seconda cessione attesa la correttezza di quanto dedotto con il primo profilo risultano assorbiti.
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Terzo motivo di appello.
“Terzo motivo di appello: il Tribunale ha erroneamente condannato alla restituzione Pt_1 in forma specifica dell'azienda perché viola la disciplina in materia di ripetizione dell'indebito”
Il motivo è proposto in via subordinata rispetto ai primi due e rimane assorbito.
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All'esito deve ritenersi che la validità della prima cessione comporti in sintesi la validità della seconda cessione per cui deve essere respinta la domanda di restituzione dell'azienda avanzata dalla curatela nei confronti dell'appellante.
Osserva ad abundantiam il collegio come anche la seconda cedente ossia Controparte_2 come risulta dalla visura depositata in atti, aveva tra l'altro ad oggetto l'acquisto e la vendita di impianti stradali di distribuzione carburanti anche tramite contratti aventi a oggetto aziende o rami di azienda per cui anche sotto questo profilo la titolarità dei beni in capo all'appellante risulta provata.
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Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria per il grado di appello in quanto non tenuta, con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate e considerando in aggiunta il rigetto del primo motivo di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, accertato che l'appellante è divenuta titolare dell'azienda di cui è causa in forza del contratto di cessione del trenta giugno 2014 indicato in sentenza, respinge tutte le domande di nei confronti dell'appellante stessa. Controparte_8
8 Condanna a pagare a le spese di entrambi i gradi di Controparte_9 Parte_1 giudizio liquidate per il primo grado in € 20.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e CA e per il secondo grado in € 13.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Roma, camera di consiglio del quattordici luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta TA UN de Courtelary
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