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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7831 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Luigi Ruoppolo, all'esito dell'udienza di discussione del 29 ottobre 2025 , ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21903 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023 avente ad oggetto spettanze retributive, responsabilità solidale committente TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Sara Coltellacci, da cui è rappresentato e difeso come in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Barone, elettivamente domiciliato presso la Direzione Affari legali Area MacroSud di P.zza Matteotti n. 2, 80133 Napoli, Controparte_1 come da atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO Il ricorrente in epigrafe indicato deduce di aver prestato la propria attività lavorativa nell'esecuzione dell'appalto concesso da alla Express Speedy, alle CP_1 dipendenze di quest'ultima dal 01.03.2017 al 30.11.2021 con inquadramento al livello 4 S del CCNL Servizi Postali in appalto ed orario di lavoro pari a 20 ore settimanali, e adibito al servizio di vuotatura delle cassette, smistamento e ritiro presso i vari uffici postali del CMP di Fiumicino, sotto le direttive dei referenti aziendali ( giro UPO 29 così articolato: R, 10 Via Arenula – RM 178 Via Latina – RM 125 Via Antoniotto Usodimare – RM 83 Via Luca Tarigo dal lunedì al venerdì; presso il CMP di Fiumicino per il carico di raccomandate assicurate e Contr giornali, con distribuzione presso i quali Anzio e di sabato). Per_1 Per_2
Deduce, in particolare, di aver sempre osservato orario di lavoro dalle ore 11,30 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì, nonché nella giornata del sabato, dalle ore 07.00 alle ore 12.30, superiore a quello del contratto di assunzione formale e che tale circostanza era stata accertata in seguito ad accertamento ispettivo Inps per il periodo sino al 31.1.2019, con conseguente diffida per le differenze retributive maturate. Asserisce di aver diritto per tutto il periodo di lavoro alle differenze per la retribuzione diretta, indiretta e differita, per la maggiore quantità di lavoro espletato.
Asserisce inoltre la sussistenza della responsabilità solidale della committente convenuta ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003. CP_1 Chiede accertare e dichiarare accertare e dichiarare lo svolgimento del rapporto di lavoro con le modalità di cui sopra, con la condanna di ex art. 29 del d. lgs. n. Controparte_1 276 del 2003, al pagamento delle differenze retributive nella misura indicate nei conteggi facenti parte del ricorso introduttivo.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA
si è costituita, resistendo al ricorso con diversi argomenti in fatti e in Controparte_1 diritto. Deduce di aver costantemente vigilato sulla corretta esecuzione dell'appalto, assicurando l'intervento in favore dei lavoratori per il pagamento delle retribuzioni non erogate dalla datrice di lavoro. Richiama il contenuto della responsabilità solidale e deduce che la stessa deve essere limitata ai soli crediti strettamente retributivi maturati dal lavoratore in forza delle sole prestazioni rese nell'ambito dell'appalto, con esclusione di quelle non rientranti in tale ambito e prive di ogni autorizzazione della committente, quale quelle per lavoro straordinario. Contesta i conteggi formulati dalla controparte, evidenziando la mancanza di adeguata prova delle somme pretese e asserendo in ogni caso che l'eventuale pagamento di somme a titolo di retribuzione deve avvenire al netto delle ritenute obbligatorie erariali in ragione della normativa fiscale applicabile al caso in argomento.
Chiede pertanto accertare l'infondatezza della pretesa con rigetto del ricorso e, in subordine all'accertamento della denegata responsabilità della deducente, decurtare da quanto richiesto le somme già pagate in attuazione del vincolo solidale e disporre il pagamento delle somme al netto delle ritenute erariali e limitato ai soli trattamenti retributivi. In via ulteriormente subordinata chiede di essere manlevata per eventuale condanna dalla società appaltatrice e, infine, chiede l'applicazione del beneficio di preventiva escussione previsto dall'art. 29 del D. lgs. n. 276 del 2003.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituito il contraddittorio, sentite le parti, è stata disposta, su istanza della difesa di parte ricorrente, l'acquisizione dei verbali di causa contenenti le dichiarazioni testimoniali rese in giudizi con analogo oggetto – RG 6529\2022 e 6558\2022- ed è stata ammessa la prova per testi articolata ed espletata la stessa alle udienze successive. Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza, sentite le parti, la causa viene infine decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti dettati dalla seguente motivazione. Dalla documentazione in atti ( vedi docc. Da 2 a 5 del fascicolo di ) e, invero, dalle CP_1 stesse allegazioni della società resistente risulta accertata la stipula di un contratto di appalto per il servizio affidato da quale committente, alla società Controparte_1 appaltatrice Express Speedy, per la fornitura del servizio di trasporto dei prodotti postali ed attività collegate per la zona della città di Roma, con oggetto precipuo la vuotatura di cassette di impostazione e ritiri da Uffici Postali [12 servizi basati presso il CD ROMA RECAPITO BRAVETTA] e alimentazione CD e ritiri da Uffici Postali [7 servizi giornalieri da e per CS ROMA AEROPORTO). Risulta, altresì, non contestato e confermato dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni testimoniali acquisite che il ricorrente è stato assunto dalla Express Speedy e assegnata all'espletamento di mansioni lavorative nell'ambito e per l'esecuzione del predetto appalto, nei limiti e con le precisazioni che seguono. Le dichiarazioni dei testi escussi inducono a ritenere raggiunta la prova dello svolgimento delle mansioni dedotte, secondo le modalità indicate in ricorso e pedissequamente confermate dai testi. Per lo svolgimento di tale attività i testi hanno dichiarato che il ricorrente ha osservato orario di lavoro per l'intero orario di servizio del ritiro e consegna dei prodotti postali dai siti CP_1 interessati, dalle ore 11,30 alle ore 18,30 dal lunedì' al venerdì, nonché dalle ore 7,00 alle ore 12,30 di sabato. Ritiene il Tribunale che, in base alle risultanze istruttorie di cui sopra, deve ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento di un orario di lavoro settimanali integrante un tempo pieno, evidentemente superiore a quello oggetto del contratto pari al part time al 50%. Per le suddette causali di orario superiore a quello retribuito deve ritenersi sussistere la pretesa creditoria azionata nei confronti del responsabile solidale. La quantificazione delle somme dovute può essere fatta sulla base delle risultanze dei conteggi di parte ricorrente, con le precisazioni che seguono. Deve invero tenersi conto della limitazione della domanda formulata dal difensore del ricorrente all'udienza di discussione odierna. Tale limitazione è, del resto, conseguenza della proposizione di precedente azione monitoria proposta per ottenere il pagamento di somme a titolo di differenze retributive, per le medesime causali e per il periodo coperto dall'accertamento ispettivo e dal Verbale di Diffida Accertativa n. RM00001/2020-020, convalidato con decreto del Capo dell'Ispettorato in data 25.06.2020, che sono stati riproposti anche con il ricorso in esame. Per tale parte della domanda, relativa al periodo da marzo 2017 a gennaio 2019, la riproposizione della pretesa comporterebbe una violazione del principio del ne bis in idem, in mancanza della predetta limitazione della domanda. Deve pertanto escludersi dalla quantificazione in esame, l'importo richiesto in ricorso per la causale di cui sopra che risulta essere pari a euro 8.908,20 - vedi diffida in atti-
Per il periodo successivo i predetti conteggi, pur congrui nel loro ammontare, vanno tuttavia ridotti, dovendosi escludere quanto preteso per il mese di gennaio, pari a euro 190,41, in quanto già ricompreso nella diffida e dovendosi evitare la duplicazione della pretesa per la medesima voce. Vanno, altresì, esclusi gli importi fondati su causali non ricomprese nella garanzia della responsabilità solidale in quanto non aventi natura prettamente retributiva, quali ferie- per un importo di euro 2.285,42 –, permessi – per euro 960,95 -, festività – per euro 759,42 -, festività soppresse – per euro 298,75 -. Per tali ultimi rimborsi e per le festività va evidenziato che nelle allegazioni di parte ricorrente neppure è stato adeguatamente specificato la fonte degli emolumenti né la natura e il titolo degli stessi, ai fini della qualificazione di essi come aventi natura retributiva. Per tali ragioni si ritiene di non poter accogliere la domanda in parte qua. Tale importo va quindi rideterminato in euro 16.606,29, ottenuto detraendo dalla somma originariamente richiesta di euro 21.114,67, gli importi di cui sopra, ritenuti non ricompresi nella garanzia solidale a carico del committente. Deve infine ritenersi che i predetti conteggi non contengono la richiesta dell'intera retribuzione dovuta per i mesi da agosto 2021 a novembre 2021, per i quali risulta il pagamento da parte della odierna convenuta, stante l'inerzia della datrice di lavoro, ma solo delle differenze per la maggior quota oraria di lavoro effettivamente prestato per quanto sopra, sicché priva di pregio è la richiesta della convenuta di detrarre quanto erogato da quanto richiesto in questa sede, trattandosi di poste fondate su causali diverse. Deve quindi ritenersi dovuto per le causali predette un importo complessivo di euro 17.836,38 (euro 16.606,29 da febbraio 2019 a novembre 2021 + euro 1.230,09 a titolo di differenze sul TFR calcolato sugli importi precedenti), per il cui pagamento deve ritenersi sussistere la responsabilità della convenuta, quale committente responsabile in solido, tenuto conto che le predette spettanze retributive costituiscono corrispettivo delle prestazioni lavorative rese dal ricorrente nell'ambito e nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto, così superando anche le argomentazioni difensive della convenuta volte a limitare la propria responsabilità entro i suddetti termini. In conclusione, deve accogliersi parzialmente il ricorso, con la condanna della convenuta, quale responsabile solidale, al pagamento delle somme indicate sopra e in dispositivo. Le predette somme vanno indicate al lordo delle ritenute obbligatorie per contributi e tasse, gravando il relativo onere di versamento agli enti previdenziali e all'Erario sulla convenuta, anche quale sostituto d'imposta, in fase di esecuzione della presente sentenza. Sulla sorte capitale va applicata la maggiorazione per rivalutazione e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato. Le spese di lite seguono infine la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo ai sensi del DM 147\2022, tenuto conto del valore del credito riconosciuto in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al Controparte_1 pagamento della somma di euro 17.836,38, in favore del ricorrente , Parte_1 al lordo delle ritenute obbligatorie di legge, oltre alla maggiorazione per rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna la resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 2.700,00 , oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione ex art. 93 c.p.c.; Napoli, 29.10.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Luigi Ruoppolo, all'esito dell'udienza di discussione del 29 ottobre 2025 , ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21903 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023 avente ad oggetto spettanze retributive, responsabilità solidale committente TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Sara Coltellacci, da cui è rappresentato e difeso come in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Barone, elettivamente domiciliato presso la Direzione Affari legali Area MacroSud di P.zza Matteotti n. 2, 80133 Napoli, Controparte_1 come da atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO Il ricorrente in epigrafe indicato deduce di aver prestato la propria attività lavorativa nell'esecuzione dell'appalto concesso da alla Express Speedy, alle CP_1 dipendenze di quest'ultima dal 01.03.2017 al 30.11.2021 con inquadramento al livello 4 S del CCNL Servizi Postali in appalto ed orario di lavoro pari a 20 ore settimanali, e adibito al servizio di vuotatura delle cassette, smistamento e ritiro presso i vari uffici postali del CMP di Fiumicino, sotto le direttive dei referenti aziendali ( giro UPO 29 così articolato: R, 10 Via Arenula – RM 178 Via Latina – RM 125 Via Antoniotto Usodimare – RM 83 Via Luca Tarigo dal lunedì al venerdì; presso il CMP di Fiumicino per il carico di raccomandate assicurate e Contr giornali, con distribuzione presso i quali Anzio e di sabato). Per_1 Per_2
Deduce, in particolare, di aver sempre osservato orario di lavoro dalle ore 11,30 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì, nonché nella giornata del sabato, dalle ore 07.00 alle ore 12.30, superiore a quello del contratto di assunzione formale e che tale circostanza era stata accertata in seguito ad accertamento ispettivo Inps per il periodo sino al 31.1.2019, con conseguente diffida per le differenze retributive maturate. Asserisce di aver diritto per tutto il periodo di lavoro alle differenze per la retribuzione diretta, indiretta e differita, per la maggiore quantità di lavoro espletato.
Asserisce inoltre la sussistenza della responsabilità solidale della committente convenuta ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003. CP_1 Chiede accertare e dichiarare accertare e dichiarare lo svolgimento del rapporto di lavoro con le modalità di cui sopra, con la condanna di ex art. 29 del d. lgs. n. Controparte_1 276 del 2003, al pagamento delle differenze retributive nella misura indicate nei conteggi facenti parte del ricorso introduttivo.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA
si è costituita, resistendo al ricorso con diversi argomenti in fatti e in Controparte_1 diritto. Deduce di aver costantemente vigilato sulla corretta esecuzione dell'appalto, assicurando l'intervento in favore dei lavoratori per il pagamento delle retribuzioni non erogate dalla datrice di lavoro. Richiama il contenuto della responsabilità solidale e deduce che la stessa deve essere limitata ai soli crediti strettamente retributivi maturati dal lavoratore in forza delle sole prestazioni rese nell'ambito dell'appalto, con esclusione di quelle non rientranti in tale ambito e prive di ogni autorizzazione della committente, quale quelle per lavoro straordinario. Contesta i conteggi formulati dalla controparte, evidenziando la mancanza di adeguata prova delle somme pretese e asserendo in ogni caso che l'eventuale pagamento di somme a titolo di retribuzione deve avvenire al netto delle ritenute obbligatorie erariali in ragione della normativa fiscale applicabile al caso in argomento.
Chiede pertanto accertare l'infondatezza della pretesa con rigetto del ricorso e, in subordine all'accertamento della denegata responsabilità della deducente, decurtare da quanto richiesto le somme già pagate in attuazione del vincolo solidale e disporre il pagamento delle somme al netto delle ritenute erariali e limitato ai soli trattamenti retributivi. In via ulteriormente subordinata chiede di essere manlevata per eventuale condanna dalla società appaltatrice e, infine, chiede l'applicazione del beneficio di preventiva escussione previsto dall'art. 29 del D. lgs. n. 276 del 2003.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituito il contraddittorio, sentite le parti, è stata disposta, su istanza della difesa di parte ricorrente, l'acquisizione dei verbali di causa contenenti le dichiarazioni testimoniali rese in giudizi con analogo oggetto – RG 6529\2022 e 6558\2022- ed è stata ammessa la prova per testi articolata ed espletata la stessa alle udienze successive. Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza, sentite le parti, la causa viene infine decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti dettati dalla seguente motivazione. Dalla documentazione in atti ( vedi docc. Da 2 a 5 del fascicolo di ) e, invero, dalle CP_1 stesse allegazioni della società resistente risulta accertata la stipula di un contratto di appalto per il servizio affidato da quale committente, alla società Controparte_1 appaltatrice Express Speedy, per la fornitura del servizio di trasporto dei prodotti postali ed attività collegate per la zona della città di Roma, con oggetto precipuo la vuotatura di cassette di impostazione e ritiri da Uffici Postali [12 servizi basati presso il CD ROMA RECAPITO BRAVETTA] e alimentazione CD e ritiri da Uffici Postali [7 servizi giornalieri da e per CS ROMA AEROPORTO). Risulta, altresì, non contestato e confermato dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni testimoniali acquisite che il ricorrente è stato assunto dalla Express Speedy e assegnata all'espletamento di mansioni lavorative nell'ambito e per l'esecuzione del predetto appalto, nei limiti e con le precisazioni che seguono. Le dichiarazioni dei testi escussi inducono a ritenere raggiunta la prova dello svolgimento delle mansioni dedotte, secondo le modalità indicate in ricorso e pedissequamente confermate dai testi. Per lo svolgimento di tale attività i testi hanno dichiarato che il ricorrente ha osservato orario di lavoro per l'intero orario di servizio del ritiro e consegna dei prodotti postali dai siti CP_1 interessati, dalle ore 11,30 alle ore 18,30 dal lunedì' al venerdì, nonché dalle ore 7,00 alle ore 12,30 di sabato. Ritiene il Tribunale che, in base alle risultanze istruttorie di cui sopra, deve ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento di un orario di lavoro settimanali integrante un tempo pieno, evidentemente superiore a quello oggetto del contratto pari al part time al 50%. Per le suddette causali di orario superiore a quello retribuito deve ritenersi sussistere la pretesa creditoria azionata nei confronti del responsabile solidale. La quantificazione delle somme dovute può essere fatta sulla base delle risultanze dei conteggi di parte ricorrente, con le precisazioni che seguono. Deve invero tenersi conto della limitazione della domanda formulata dal difensore del ricorrente all'udienza di discussione odierna. Tale limitazione è, del resto, conseguenza della proposizione di precedente azione monitoria proposta per ottenere il pagamento di somme a titolo di differenze retributive, per le medesime causali e per il periodo coperto dall'accertamento ispettivo e dal Verbale di Diffida Accertativa n. RM00001/2020-020, convalidato con decreto del Capo dell'Ispettorato in data 25.06.2020, che sono stati riproposti anche con il ricorso in esame. Per tale parte della domanda, relativa al periodo da marzo 2017 a gennaio 2019, la riproposizione della pretesa comporterebbe una violazione del principio del ne bis in idem, in mancanza della predetta limitazione della domanda. Deve pertanto escludersi dalla quantificazione in esame, l'importo richiesto in ricorso per la causale di cui sopra che risulta essere pari a euro 8.908,20 - vedi diffida in atti-
Per il periodo successivo i predetti conteggi, pur congrui nel loro ammontare, vanno tuttavia ridotti, dovendosi escludere quanto preteso per il mese di gennaio, pari a euro 190,41, in quanto già ricompreso nella diffida e dovendosi evitare la duplicazione della pretesa per la medesima voce. Vanno, altresì, esclusi gli importi fondati su causali non ricomprese nella garanzia della responsabilità solidale in quanto non aventi natura prettamente retributiva, quali ferie- per un importo di euro 2.285,42 –, permessi – per euro 960,95 -, festività – per euro 759,42 -, festività soppresse – per euro 298,75 -. Per tali ultimi rimborsi e per le festività va evidenziato che nelle allegazioni di parte ricorrente neppure è stato adeguatamente specificato la fonte degli emolumenti né la natura e il titolo degli stessi, ai fini della qualificazione di essi come aventi natura retributiva. Per tali ragioni si ritiene di non poter accogliere la domanda in parte qua. Tale importo va quindi rideterminato in euro 16.606,29, ottenuto detraendo dalla somma originariamente richiesta di euro 21.114,67, gli importi di cui sopra, ritenuti non ricompresi nella garanzia solidale a carico del committente. Deve infine ritenersi che i predetti conteggi non contengono la richiesta dell'intera retribuzione dovuta per i mesi da agosto 2021 a novembre 2021, per i quali risulta il pagamento da parte della odierna convenuta, stante l'inerzia della datrice di lavoro, ma solo delle differenze per la maggior quota oraria di lavoro effettivamente prestato per quanto sopra, sicché priva di pregio è la richiesta della convenuta di detrarre quanto erogato da quanto richiesto in questa sede, trattandosi di poste fondate su causali diverse. Deve quindi ritenersi dovuto per le causali predette un importo complessivo di euro 17.836,38 (euro 16.606,29 da febbraio 2019 a novembre 2021 + euro 1.230,09 a titolo di differenze sul TFR calcolato sugli importi precedenti), per il cui pagamento deve ritenersi sussistere la responsabilità della convenuta, quale committente responsabile in solido, tenuto conto che le predette spettanze retributive costituiscono corrispettivo delle prestazioni lavorative rese dal ricorrente nell'ambito e nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto, così superando anche le argomentazioni difensive della convenuta volte a limitare la propria responsabilità entro i suddetti termini. In conclusione, deve accogliersi parzialmente il ricorso, con la condanna della convenuta, quale responsabile solidale, al pagamento delle somme indicate sopra e in dispositivo. Le predette somme vanno indicate al lordo delle ritenute obbligatorie per contributi e tasse, gravando il relativo onere di versamento agli enti previdenziali e all'Erario sulla convenuta, anche quale sostituto d'imposta, in fase di esecuzione della presente sentenza. Sulla sorte capitale va applicata la maggiorazione per rivalutazione e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato. Le spese di lite seguono infine la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo ai sensi del DM 147\2022, tenuto conto del valore del credito riconosciuto in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al Controparte_1 pagamento della somma di euro 17.836,38, in favore del ricorrente , Parte_1 al lordo delle ritenute obbligatorie di legge, oltre alla maggiorazione per rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna la resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 2.700,00 , oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione ex art. 93 c.p.c.; Napoli, 29.10.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo