TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15383 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 14876 dell'anno 2024, vertente t r a
- nata a [...] [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Simone Paolini, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- , nato a [...] il [...] ( , CP_1 C.F._2 residente in [...] c.a.p. 09121;
-resistente contumace-
Nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUIONI: all'udienza del 21.10.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisone
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, unitamente a decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo che aveva contratto Pt_1 con il sig. matrimonio concordatario nel Comune di Monte Compatri CP_1
(RM) in data 10/06/2000 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2000, atto n. 25, Parte II, serie A, Ufficio 1), dal quale era nata la figlia (29/11/2000). Per_1
Successivamente, venuto meno l'affectio coniugalis, le parti decidevano di separarsi con la procedura di negoziazione assistita depositata in data 31.08.2016 (nulla osta del PM del 7 settembre 2016), il cui accordo prevedeva che ciascun coniuge avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento, l'affido condiviso della figlia e il suo collocamento presso la madre alla quale veniva Per_1 assegnata l'abitazione familiare, sita in Roma Via Buscemi 36, di sua proprietà esclusiva, un contributo paterno per il mantenimento della figlia di € 250 mensili e la metà delle spese straordinarie.
1 Decorsi i termini di legge parte ricorrente, chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, evidenziava che il , una volta allontanatosi dalla casa CP_1 familiare, si era sempre disinteressato alla figlia non provvedendo a corrispondere alcunché per il suo mantenimento. Di talché, chiedeva che il contributo paterno per la figlia maggiorenne fosse rideterminato nell'importo di € 300 mensili oltre alla metà delle spese straordinarie.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
All'udienza del 21.10.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, ai sensi dell'art. 143 cpc, letti gli atti e sentita la parte ricorrente, prendeva atto della rinuncia alla domanda di riconoscimento di un contributo per il mantenimento della figlia e riservava la causa al Collegio per la decisione. Per_1
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sul solo status divorzile, attesa l'assenza di determinazioni di natura economica e riguardanti i figli. La figlia lavora. Per_1
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Status divorzile
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione da questa prodotta, in assenza della controparte rimasta contumace per l'intero procedimento,
è effettivamente emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati a decorrere dall'accordo raggiunto per il tramite di convenzione di negoziazione assistita depositata in data 31.08.2016 (nulla osta del PM del 7 settembre 2016), e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale.
Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ordine all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Con riguardo alla domanda di mantenimento della figlia , alla udienza di Per_1 comparizione, parte ricorrente, atteso il perdurante inadempimento del sig. nel CP_1 pagare il mantenimento per la figlia, nonché la circostanza che la figlia aveva iniziato a lavorare come impiegata in un negozio di abbigliamento, ha rinunciato alla domanda di assegno di € 300 mensili.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RGAC
14876/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di
Monte Compatri (RM) in data 10/06/2000 tra nata a Parte_1
Roma 25/09/1976 ( ), e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
28/02/1976 ; C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte Compatri (RM) di annotare la presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio (anno 2000, atto n. 25, Parte II, serie A, Ufficio 1);
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 14876 dell'anno 2024, vertente t r a
- nata a [...] [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Simone Paolini, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- , nato a [...] il [...] ( , CP_1 C.F._2 residente in [...] c.a.p. 09121;
-resistente contumace-
Nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUIONI: all'udienza del 21.10.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisone
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, unitamente a decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo che aveva contratto Pt_1 con il sig. matrimonio concordatario nel Comune di Monte Compatri CP_1
(RM) in data 10/06/2000 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2000, atto n. 25, Parte II, serie A, Ufficio 1), dal quale era nata la figlia (29/11/2000). Per_1
Successivamente, venuto meno l'affectio coniugalis, le parti decidevano di separarsi con la procedura di negoziazione assistita depositata in data 31.08.2016 (nulla osta del PM del 7 settembre 2016), il cui accordo prevedeva che ciascun coniuge avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento, l'affido condiviso della figlia e il suo collocamento presso la madre alla quale veniva Per_1 assegnata l'abitazione familiare, sita in Roma Via Buscemi 36, di sua proprietà esclusiva, un contributo paterno per il mantenimento della figlia di € 250 mensili e la metà delle spese straordinarie.
1 Decorsi i termini di legge parte ricorrente, chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, evidenziava che il , una volta allontanatosi dalla casa CP_1 familiare, si era sempre disinteressato alla figlia non provvedendo a corrispondere alcunché per il suo mantenimento. Di talché, chiedeva che il contributo paterno per la figlia maggiorenne fosse rideterminato nell'importo di € 300 mensili oltre alla metà delle spese straordinarie.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
All'udienza del 21.10.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, ai sensi dell'art. 143 cpc, letti gli atti e sentita la parte ricorrente, prendeva atto della rinuncia alla domanda di riconoscimento di un contributo per il mantenimento della figlia e riservava la causa al Collegio per la decisione. Per_1
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sul solo status divorzile, attesa l'assenza di determinazioni di natura economica e riguardanti i figli. La figlia lavora. Per_1
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Status divorzile
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione da questa prodotta, in assenza della controparte rimasta contumace per l'intero procedimento,
è effettivamente emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati a decorrere dall'accordo raggiunto per il tramite di convenzione di negoziazione assistita depositata in data 31.08.2016 (nulla osta del PM del 7 settembre 2016), e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale.
Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ordine all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Con riguardo alla domanda di mantenimento della figlia , alla udienza di Per_1 comparizione, parte ricorrente, atteso il perdurante inadempimento del sig. nel CP_1 pagare il mantenimento per la figlia, nonché la circostanza che la figlia aveva iniziato a lavorare come impiegata in un negozio di abbigliamento, ha rinunciato alla domanda di assegno di € 300 mensili.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RGAC
14876/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di
Monte Compatri (RM) in data 10/06/2000 tra nata a Parte_1
Roma 25/09/1976 ( ), e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
28/02/1976 ; C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte Compatri (RM) di annotare la presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio (anno 2000, atto n. 25, Parte II, serie A, Ufficio 1);
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
3