CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 587/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENICCOLA TT, Presidente
ROSI TT, EL
DE AMICIS TAMARA, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13551/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720050048383013000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060038172909000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090221383052000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180048383374000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200136770641000 TICKET SANITARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210051043931000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210236826185000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220108008030000 BOLLO 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJUTJUM001101 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043852138000 VARI TRIBUTI 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8575/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento
Resistente/Appellato: Inammissibile/rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che la sig Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.09720249043852138000, con la quale Agenzia delle Entrate – Riscossione, Concessionario della Riscossione per la provincia di Roma, intimava all'opponente il pagamento dell'importo complessivo di Euro 79.619,08 in relazione a 12 cartelle di pagamento e 1 avviso di accertamento, che impugna relativamente a 9 cartelle ed avviso di accertamento e chiede l'annullamento dell'atto per i seguenti motivi:
1) Omessa, illegittima ovvero inesistente notifica degli atti presupposti;
2) Prescrizione e decadenza ex art. 25 dpr n. 602/1973 dei crediti richiesti con le cartelle di pagamento
09720050048383013000, 09720060038172909000, 09720090221383052000, 09720180048383374000,
09720200136770641000, 09720210051043931000 e dell'avviso di accertamento
3) Nullità della richiesta per iva, irpef e addizionali relative all'annualità 1999 per violazione dell'art. 163 d.
p.r. 917/1986 – doppia imposizione – iva, irpef e addizionali 1999 richieste per due volte, con cartella
09720060038172909000 asseritamente notificata in data 23.03.2006 e con la cartella
09720090221383052000 asseritamente notificata in data 08.10.2009;
4) Prescrizione quinquennale dei crediti erariali di cui alle cartelle 09720050048383013000,
09720060038172909000, 09720090221383052000 e comunque prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni tributarie richiesti negli stessi – ex art. 20 d.lgs. n. 472/1997 e art. 2948, n. 4 c.c. – che è intervenuta anche nella denegata ipotesi di legittima notificazione della cartella alla data indicata dal concessionario della riscossione, in considerazione del termine di prescrizione quinquennale per i tributi
IVA, IRPEF, IRAP;
5) Decorrenza del termine quinquennale di prescrizione ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e art. 2948,
n. 4 c.c. relativamente alle sanzioni ed agli interessi di cui alle cartelle di pagamento sottese
09720050048383013000, 09720060038172909000, 09720090221383052000 e avviso di accertamento;
che si è costituita l'Agenzia delle Entrate- Riscossione che ha chiesto in via preliminare che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione ai ruoli di cui alle cartelle di pagamento n.ri
09720130280068307000, 09720150204475239000, 09720160217719230000 e 09720220145719833000, concernenti violazioni al CDS che esulano dalla giurisdizione tributaria;
ha inoltre eccepito l'inammissibilità del motivo di ricorso concernente la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. TJUTJUM001101 perché il ricorso non è stato proposto nei confronti dell'ente - Amministrazione finanziaria Direzione provinciale
ROMA II, alla luce del novellato art.14, comma 6.bis del D.Lgs n.546/92. Quanto all'eccepita prescrizione e decadenza la parte resistente ha chiesto l'inammissibilità/rigetto del ricorso, in considerazione della rituale notifica delle cartelle giuste allegazioni, che comprendono anche n. 6 intimazioni di pagamento successive, interruttive dei termini di prescrizione e decadenza, in considerazione per alcuni casi delle proroghe dei termini relativi alla disciplina COVID. Atti tutti mai impugnati. Si tratta inoltre di crediti erariali, ai quali si applica il termine decennale di prescrizione. Quanto al motivo relativo alla illegittimità dell'iscrizione a ruolo per duplicazione d'imposta relativamente all'anno 1999, di cui alle cartelle di pagamento n.ri
09720060038172909000, 09720090221383052000, l'ADER eccepisce carenza di legittimazione passiva, atteso che il ruolo è stato formato dall'ente al quale andava notificato il ricorso eccependo il motivo e comunque dall'allegato estratto di ruolo si evidenzia che i ruoli sono diversi: sono stati formati il primo nel
2006 ed il secondo nel 2009;
che con successiva memoria la ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità della documentazione depositata dall'agente della riscossione, effettuandone il disconoscimento della conformità all'originale ex art. 2719 c.
c. e d.lgs. 82/2005 , ritenendo indecifrabile la sottoscrizione della ricezione della notifica delle cartelle e non sicura la conformità degli allegati agli originali, nonché evidenzia la mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento;
che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con replica contenuta in successiva memoria, ha eccepito l'inammissibilità del disconoscimento effettuato dalla ricorrente e comunque l'infondatezza di quanto affermato circa il valore da attribuire alla documentazione depositata dall'Ader, infatti l'art.25-bis del decreto sul contenzioso tributario, aggiunto dall'art.16, comma 1, lett.b) del D.L. 23 ottobre 2018 n.119, espressamente all'art. 25-bis indica tutti i soggetti, incluso il difensore ed i funzionari ADER, ai quali è attribuito il potere di certificazione di conformità, come del resto affermato in giurisprudenza. Quanto alla eccepita mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento, richiama il comma 6 bis dell'art. 4 D.Lgs. 546/1992 viene introdotto il comma 6-bis, introdotto dal d.lgs. di riforma fiscale;
che per quello che attiene alla eccepita nullità di notifica della cartella 09720220108008030000 in quanto non vi sarebbe certezza sulla persona cui
è stato consegnato l'atto, la cartella è stata notificata dall'Ader direttamente a mezzo del servizio postale, per cui il richiamo all'art.160 c.p.c. è errato. Infatti, per quanto concerne la notifica delle cartelle di pagamento effettuate dall'Agente direttamente a mezzo del servizio postale come da avviso di ricevimento depositato, la stessa può essere effettuata mediante invio di raccomandata a.r. senza l'osservanza delle formalità previste dall'art.149 cpc ed in tal caso la relata di notificazione è costituita dall'avviso di ricevimento datato e sottoscritto dal ricevente e da colui che ha eseguito la notifica. l'Agenzia contesta infine la necessità di esibire in giudizio la copia originale della notifica, richiesta peraltro non avanzata con il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato, preliminarmente, che non è necessario richiedere l'esibizione degli originari degli atti notificati in udienza, secondo quanto stabilito da consolidata giurisprudenza;
che non è altresì necessario dichiarare il difetto di giurisdizione per alcune cartelle, essendo il ricorso stato espressamente limitato alle sole cartelle presupposto recanti pretese di natura tributaria;
che esaminati gli allegati il Collegio rileva che:
1) per quanto attiene alla cartella di pagamento n. 09720050048383013000, è stata notificata il 22.03.2005,
a mezzo del servizio postale ed è stata notificata dapprima l'intimazione di pagamento n.
09720099135763509000 il 9.01.2010, sempre a mezzo del servizio postale, poi l'intimazione di pagamento n. 09720199071556830000 il 7.02.2020, ex art.26 del Dpr n.602 c.p.c. e art. 60, comma 1, lettera b/bis),
DPR 600/1973, mediante consegna a mezzo ufficiale di riscossione a persona qualificatasi convivente e spedita anche la successiva raccomandata informativa;
infine l'intimazione n. 09720219027340649000 il
24.02.2022, consegnata, in assenza della destinataria, a persona qualificatasi collaboratore e spedita anche la successiva raccomandata informativa;
2) per quanto attiene alla cartella di pagamento n. 09720060038172909000 è stata notificata il 23.03.2006,
a mezzo del servizio postale ed è stata poi notificata l'intimazione di pagamento n. 09720119017588569000
l'11.03.2011, sempre a mezzo del servizio postale ed infine l'intimazione di pagamento n. 09720219044515022000 il 2.03.2022, sempre a mezzo del servizio postale (peraltro nel termine prescrizionale ordinario, considerata la sospensione dei termini per l'emergenza COVID, che hanno determinato la sospensione dell'attività di riscossione coattiva dal 8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021);
3) per quanto attiene alla cartella di pagamento n.09720090221383052000 è stata notificata l'8.10.2009, a mezzo del servizio postale ed è stata poi notificata l'intimazione di pagamento n. 09720159066917519000 il 17.10.2015, mediante consegna diretta alla destinataria a mezzo ufficiale di riscossione, nonché pignoramento presso terzi n. 09784201600007181001 il 3.03.2016, a mezzo del servizio postale;
infine è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720219027340649000 il 24.02.2022 nel termine prescrizionale ordinario, consegnandola in assenza della destinataria a persona qualificatasi collaboratore con spedizione della successiva raccomandata informativa;
4) quanto alla cartella di pagamento n. 09720180048383374000 è stata notificata il 29.01.2019, nel termine prescrizionale quinquennale, mediante affissione all'Albo comunale, ex art. 26 del dpr 602/73 e 140 c.p.c. dopo che il messo ebbe a constatare l'assenza del destinatario nel luogo di residenza (relata di notifica impugnabile solo con querela di falso) ed è stata spedita e consegnata anche la successiva raccomandata informativa;
poi è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720219027340649000 il 24.02.2022 nel termine prescrizionale ordinario, consegnandola in assenza della destinataria a persona qualificatasi collaboratore e con spedizione della raccomandata informativa;
pur trattandosi di tributi locali non è maturata la prescrizione quinquennale:
5) quanto alla cartella di pagamento n. 09720200136770641000 è stata notificata il 23.12.2021, a mezzo del servizio postale;
non è intervenuta prescrizione in conseguenza della sospensione dell'attività di riscossione coattiva disposta dalla normativa dell'emergenza COVID dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021;
6) quanto alla cartella di pagamento n. 09720210051043931000 è stata notificata l'1.03.2023, a mezzo del servizio postale, contenente omessi versamenti, ex art.5, comma 51, DL 953/82; la pretesa tributaria si prescrive con il decorso del terzo anno successivo decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento(dal 1° gennaio 2019), termine non spirato in conseguenza della citata normativa emergenza COVID.
7) quanto alla cartella di pagamento n. 09720210236826185000 è stata notificata l'1.03.2023, a mezzo del servizio postale, contenente omessi versamenti, ex art.5, comma 51, DL 953/82; la pretesa tributaria si prescrive con il decorso del terzo anno successivo decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento(dal 1° gennaio 2020), termine non spirato in conseguenza della normativa citata;
8) quanto alla cartella di pagamento n. 09720220108008030000 è stata notificata il 21.03.2023, a mezzo del servizio postale, contenente omessi versamenti, ex art.5, comma 51, DL 953/82, il credito si prescrive con il decorso del terzo anno successivo decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento e quindi dal 1° gennaio 2021, pertanto è stata notificata nei termini;
che per quanto attiene all'avviso di accertamento, vanno condivise le argomentazioni svolte dalla parte resistente, in ordine alla inammissibilità dello specifico motivo, attesa la mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore;
considerato comunque che la pretesa tributaria risulta irretrattabile per l'omessa impugnazione degli atti presupposti precedenti ritualmente notificati e che pertanto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano giusto dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITE
CHE LIQUIDA IN EURO SEIMILA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione 5 della CGT, il 22 settembre 2025.
Il Giudice EL Il Presidente
SA OS SA CE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENICCOLA TT, Presidente
ROSI TT, EL
DE AMICIS TAMARA, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13551/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720050048383013000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060038172909000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090221383052000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180048383374000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200136770641000 TICKET SANITARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210051043931000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210236826185000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220108008030000 BOLLO 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJUTJUM001101 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043852138000 VARI TRIBUTI 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8575/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento
Resistente/Appellato: Inammissibile/rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che la sig Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.09720249043852138000, con la quale Agenzia delle Entrate – Riscossione, Concessionario della Riscossione per la provincia di Roma, intimava all'opponente il pagamento dell'importo complessivo di Euro 79.619,08 in relazione a 12 cartelle di pagamento e 1 avviso di accertamento, che impugna relativamente a 9 cartelle ed avviso di accertamento e chiede l'annullamento dell'atto per i seguenti motivi:
1) Omessa, illegittima ovvero inesistente notifica degli atti presupposti;
2) Prescrizione e decadenza ex art. 25 dpr n. 602/1973 dei crediti richiesti con le cartelle di pagamento
09720050048383013000, 09720060038172909000, 09720090221383052000, 09720180048383374000,
09720200136770641000, 09720210051043931000 e dell'avviso di accertamento
3) Nullità della richiesta per iva, irpef e addizionali relative all'annualità 1999 per violazione dell'art. 163 d.
p.r. 917/1986 – doppia imposizione – iva, irpef e addizionali 1999 richieste per due volte, con cartella
09720060038172909000 asseritamente notificata in data 23.03.2006 e con la cartella
09720090221383052000 asseritamente notificata in data 08.10.2009;
4) Prescrizione quinquennale dei crediti erariali di cui alle cartelle 09720050048383013000,
09720060038172909000, 09720090221383052000 e comunque prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni tributarie richiesti negli stessi – ex art. 20 d.lgs. n. 472/1997 e art. 2948, n. 4 c.c. – che è intervenuta anche nella denegata ipotesi di legittima notificazione della cartella alla data indicata dal concessionario della riscossione, in considerazione del termine di prescrizione quinquennale per i tributi
IVA, IRPEF, IRAP;
5) Decorrenza del termine quinquennale di prescrizione ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e art. 2948,
n. 4 c.c. relativamente alle sanzioni ed agli interessi di cui alle cartelle di pagamento sottese
09720050048383013000, 09720060038172909000, 09720090221383052000 e avviso di accertamento;
che si è costituita l'Agenzia delle Entrate- Riscossione che ha chiesto in via preliminare che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione ai ruoli di cui alle cartelle di pagamento n.ri
09720130280068307000, 09720150204475239000, 09720160217719230000 e 09720220145719833000, concernenti violazioni al CDS che esulano dalla giurisdizione tributaria;
ha inoltre eccepito l'inammissibilità del motivo di ricorso concernente la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. TJUTJUM001101 perché il ricorso non è stato proposto nei confronti dell'ente - Amministrazione finanziaria Direzione provinciale
ROMA II, alla luce del novellato art.14, comma 6.bis del D.Lgs n.546/92. Quanto all'eccepita prescrizione e decadenza la parte resistente ha chiesto l'inammissibilità/rigetto del ricorso, in considerazione della rituale notifica delle cartelle giuste allegazioni, che comprendono anche n. 6 intimazioni di pagamento successive, interruttive dei termini di prescrizione e decadenza, in considerazione per alcuni casi delle proroghe dei termini relativi alla disciplina COVID. Atti tutti mai impugnati. Si tratta inoltre di crediti erariali, ai quali si applica il termine decennale di prescrizione. Quanto al motivo relativo alla illegittimità dell'iscrizione a ruolo per duplicazione d'imposta relativamente all'anno 1999, di cui alle cartelle di pagamento n.ri
09720060038172909000, 09720090221383052000, l'ADER eccepisce carenza di legittimazione passiva, atteso che il ruolo è stato formato dall'ente al quale andava notificato il ricorso eccependo il motivo e comunque dall'allegato estratto di ruolo si evidenzia che i ruoli sono diversi: sono stati formati il primo nel
2006 ed il secondo nel 2009;
che con successiva memoria la ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità della documentazione depositata dall'agente della riscossione, effettuandone il disconoscimento della conformità all'originale ex art. 2719 c.
c. e d.lgs. 82/2005 , ritenendo indecifrabile la sottoscrizione della ricezione della notifica delle cartelle e non sicura la conformità degli allegati agli originali, nonché evidenzia la mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento;
che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con replica contenuta in successiva memoria, ha eccepito l'inammissibilità del disconoscimento effettuato dalla ricorrente e comunque l'infondatezza di quanto affermato circa il valore da attribuire alla documentazione depositata dall'Ader, infatti l'art.25-bis del decreto sul contenzioso tributario, aggiunto dall'art.16, comma 1, lett.b) del D.L. 23 ottobre 2018 n.119, espressamente all'art. 25-bis indica tutti i soggetti, incluso il difensore ed i funzionari ADER, ai quali è attribuito il potere di certificazione di conformità, come del resto affermato in giurisprudenza. Quanto alla eccepita mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento, richiama il comma 6 bis dell'art. 4 D.Lgs. 546/1992 viene introdotto il comma 6-bis, introdotto dal d.lgs. di riforma fiscale;
che per quello che attiene alla eccepita nullità di notifica della cartella 09720220108008030000 in quanto non vi sarebbe certezza sulla persona cui
è stato consegnato l'atto, la cartella è stata notificata dall'Ader direttamente a mezzo del servizio postale, per cui il richiamo all'art.160 c.p.c. è errato. Infatti, per quanto concerne la notifica delle cartelle di pagamento effettuate dall'Agente direttamente a mezzo del servizio postale come da avviso di ricevimento depositato, la stessa può essere effettuata mediante invio di raccomandata a.r. senza l'osservanza delle formalità previste dall'art.149 cpc ed in tal caso la relata di notificazione è costituita dall'avviso di ricevimento datato e sottoscritto dal ricevente e da colui che ha eseguito la notifica. l'Agenzia contesta infine la necessità di esibire in giudizio la copia originale della notifica, richiesta peraltro non avanzata con il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato, preliminarmente, che non è necessario richiedere l'esibizione degli originari degli atti notificati in udienza, secondo quanto stabilito da consolidata giurisprudenza;
che non è altresì necessario dichiarare il difetto di giurisdizione per alcune cartelle, essendo il ricorso stato espressamente limitato alle sole cartelle presupposto recanti pretese di natura tributaria;
che esaminati gli allegati il Collegio rileva che:
1) per quanto attiene alla cartella di pagamento n. 09720050048383013000, è stata notificata il 22.03.2005,
a mezzo del servizio postale ed è stata notificata dapprima l'intimazione di pagamento n.
09720099135763509000 il 9.01.2010, sempre a mezzo del servizio postale, poi l'intimazione di pagamento n. 09720199071556830000 il 7.02.2020, ex art.26 del Dpr n.602 c.p.c. e art. 60, comma 1, lettera b/bis),
DPR 600/1973, mediante consegna a mezzo ufficiale di riscossione a persona qualificatasi convivente e spedita anche la successiva raccomandata informativa;
infine l'intimazione n. 09720219027340649000 il
24.02.2022, consegnata, in assenza della destinataria, a persona qualificatasi collaboratore e spedita anche la successiva raccomandata informativa;
2) per quanto attiene alla cartella di pagamento n. 09720060038172909000 è stata notificata il 23.03.2006,
a mezzo del servizio postale ed è stata poi notificata l'intimazione di pagamento n. 09720119017588569000
l'11.03.2011, sempre a mezzo del servizio postale ed infine l'intimazione di pagamento n. 09720219044515022000 il 2.03.2022, sempre a mezzo del servizio postale (peraltro nel termine prescrizionale ordinario, considerata la sospensione dei termini per l'emergenza COVID, che hanno determinato la sospensione dell'attività di riscossione coattiva dal 8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021);
3) per quanto attiene alla cartella di pagamento n.09720090221383052000 è stata notificata l'8.10.2009, a mezzo del servizio postale ed è stata poi notificata l'intimazione di pagamento n. 09720159066917519000 il 17.10.2015, mediante consegna diretta alla destinataria a mezzo ufficiale di riscossione, nonché pignoramento presso terzi n. 09784201600007181001 il 3.03.2016, a mezzo del servizio postale;
infine è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720219027340649000 il 24.02.2022 nel termine prescrizionale ordinario, consegnandola in assenza della destinataria a persona qualificatasi collaboratore con spedizione della successiva raccomandata informativa;
4) quanto alla cartella di pagamento n. 09720180048383374000 è stata notificata il 29.01.2019, nel termine prescrizionale quinquennale, mediante affissione all'Albo comunale, ex art. 26 del dpr 602/73 e 140 c.p.c. dopo che il messo ebbe a constatare l'assenza del destinatario nel luogo di residenza (relata di notifica impugnabile solo con querela di falso) ed è stata spedita e consegnata anche la successiva raccomandata informativa;
poi è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720219027340649000 il 24.02.2022 nel termine prescrizionale ordinario, consegnandola in assenza della destinataria a persona qualificatasi collaboratore e con spedizione della raccomandata informativa;
pur trattandosi di tributi locali non è maturata la prescrizione quinquennale:
5) quanto alla cartella di pagamento n. 09720200136770641000 è stata notificata il 23.12.2021, a mezzo del servizio postale;
non è intervenuta prescrizione in conseguenza della sospensione dell'attività di riscossione coattiva disposta dalla normativa dell'emergenza COVID dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021;
6) quanto alla cartella di pagamento n. 09720210051043931000 è stata notificata l'1.03.2023, a mezzo del servizio postale, contenente omessi versamenti, ex art.5, comma 51, DL 953/82; la pretesa tributaria si prescrive con il decorso del terzo anno successivo decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento(dal 1° gennaio 2019), termine non spirato in conseguenza della citata normativa emergenza COVID.
7) quanto alla cartella di pagamento n. 09720210236826185000 è stata notificata l'1.03.2023, a mezzo del servizio postale, contenente omessi versamenti, ex art.5, comma 51, DL 953/82; la pretesa tributaria si prescrive con il decorso del terzo anno successivo decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento(dal 1° gennaio 2020), termine non spirato in conseguenza della normativa citata;
8) quanto alla cartella di pagamento n. 09720220108008030000 è stata notificata il 21.03.2023, a mezzo del servizio postale, contenente omessi versamenti, ex art.5, comma 51, DL 953/82, il credito si prescrive con il decorso del terzo anno successivo decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento e quindi dal 1° gennaio 2021, pertanto è stata notificata nei termini;
che per quanto attiene all'avviso di accertamento, vanno condivise le argomentazioni svolte dalla parte resistente, in ordine alla inammissibilità dello specifico motivo, attesa la mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore;
considerato comunque che la pretesa tributaria risulta irretrattabile per l'omessa impugnazione degli atti presupposti precedenti ritualmente notificati e che pertanto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano giusto dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITE
CHE LIQUIDA IN EURO SEIMILA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione 5 della CGT, il 22 settembre 2025.
Il Giudice EL Il Presidente
SA OS SA CE