Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 587
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ritiene che le intimazioni di pagamento notificate in data successiva agli atti presupposti abbiano interrotto i termini di prescrizione e decadenza, e che la notifica degli atti presupposti sia avvenuta regolarmente.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza dei crediti

    La Corte rileva che le intimazioni di pagamento successive, unitamente alla sospensione dei termini per l'emergenza COVID, hanno impedito la maturazione della prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità richiesta per doppia imposizione

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepisce la carenza di legittimazione passiva, poiché il ruolo è stato formato dall'ente impositore, e che i ruoli sono distinti per data di formazione.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale interessi e sanzioni

    La Corte ritiene che le intimazioni di pagamento e la sospensione dei termini per COVID abbiano impedito la maturazione della prescrizione.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata impugnazione avviso di accertamento

    La Corte condivide le argomentazioni dell'Agenzia, dichiarando inammissibile il motivo per mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 587
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 587
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo