Sentenza 16 febbraio 2010
Massime • 1
Il mancato esercizio del potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria.
Commentari • 2
- 1. Art. 507 - Ammissione di nuove provehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Collegamento fra piste da sci senza rete e con dirupo: prevedibile uscita di poista (Cass. 37267/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 dicembre 2019
Il pericolo da prevenire oggetto della posizione di garanzia del gestore delle piste, non è solo quello interno alla pista: ed invero l'obbligo di protezione che è proiezione della posizione di garanzia riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi, quindi, da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito nell'attività. Deve escludersi che un l'obbligo di protezione gravante sul gestore di una pista da sci si possa dilatare sino a comprendervi i c.d. pericoli esterni, ma, nondimeno, il gestore deve prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma cui si può andare incontro in caso di uscita di pista, quando la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2010, n. 24430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24430 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 16/02/2010
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO RA - Consigliere - N. 331
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO RA - Consigliere - N. 30681/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI NA CO LO N. IL 18/08/1975;
avverso la sentenza n. 866/2003 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 15/02/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Lecce -sezione di Taranto-, con sentenza 15/2/2007, confermava quella in data 27/1/2003 del Tribunale di Taranto -sezione di Martina Franca-, che aveva condannato Di LI RA PA, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 372 c.p., perché, deponendo come teste dinanzi al Pretore di Martina Franca in data 10/6/1997 nella causa civile "Palazzo Antonio/Assitalia" per risarcimento danni da sinistro stradale, aveva affermato -contro il vero- che l'autovettura dell'attore, prima di essere urtata da quella dell'assicurato NA OT in una manovra di retromarcia, non presentava alcun danno nella parte anteriore.
Il Giudice distrettuale riteneva che la colpevolezza dell'imputato era conclamata: a) dalla sentenza civile irrevocabile 11/12/1999 che, decidendo la relativa controversia, aveva escluso che i danni presenti sulla vettura del Palazzo fossero riconducibili all'impatto con quella del NA;
b) dalla deposizione dibattimentale resa dal consulente tecnico, che aveva ribadito l'incompatibilità dei danni lamentati con l'accertata dinamica del modesto incidente.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: 1) vizio di motivazione sotto il profilo che la sentenza impugnata si era limitata a ribadire gli argomenti sviluppati da quella di primo grado, senza tenere conto delle doglianze articolate nell'atto di appello;
2) inosservanza dell'art. 507 c.p.p., non avendo il Giudice a quo esercitato i suoi poteri officiosi per una integrazione istruttoria finalizzata a chiarire meglio i fatti. Il ricorso è inammissibile.
Generico è il primo motivo, che si limita a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica.
Generica e comunque manifestamente infondata è anche la seconda doglianza. L'art. 507 c.p.p. conferisce al giudice un potere e non un dovere di integrazione probatoria. L'esercizio di tale potere presuppone la sussistenza dell'assoluta necessità del nuovo mezzo di prova e postula l'apprezzamento e la valutazione al riguardo da parte del giudice, il quale, ove non eserciti tale potere, non è tenuto a darne espressamente conto, evincendosi implicitamente dall'effettuata valutazione -adeguata e logica- delle risultanze probatorie già acquisite la superfluità di una eventuale integrazione istruttoria. D'altra parte, il ricorrente si limita ad evocare genericamente "l'assunzione di nuovi mezzi di prova che avrebbero potuto essere necessari ai fini della decisione", senza farsi carico di indicare il mezzo specifico che, a suo giudizio, sarebbe stato indispensabile per pervenire a una diversa decisione.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010