Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2010, n. 24430
CASS
Sentenza 16 febbraio 2010

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Massime1

Il mancato esercizio del potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria.

Commentari2

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    Il pericolo da prevenire oggetto della posizione di garanzia del gestore delle piste, non è solo quello interno alla pista: ed invero l'obbligo di protezione che è proiezione della posizione di garanzia riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi, quindi, da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito nell'attività. Deve escludersi che un l'obbligo di protezione gravante sul gestore di una pista da sci si possa dilatare sino a comprendervi i c.d. pericoli esterni, ma, nondimeno, il gestore deve prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma cui si può andare incontro in caso di uscita di pista, quando la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2010, n. 24430
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24430
Data del deposito : 16 febbraio 2010

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