Sentenza 31 marzo 2010
Massime • 1
La notifica della citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia deve far ritenere, salva la prova del contrario, che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2010, n. 24707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24707 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 31/03/2010
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 376
Dott. BRUNO Paolo IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 13685/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO IO N. IL 17/10/1945;
avverso l'ordinanza n. 362/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 19/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dottor DI POPOLO LO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
LO IO, condannato con sentenza del Tribunale di Chiavari per il reato di diffamazione con sentenza del 21 marzo 2006, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 19 febbraio 2009 della Corte di Appello di Genova, con il quale era stata rigettata la istanza di remissione in termini per proporre appello non essendo mai venuto a conoscenza della suindicata sentenza.
Il ricorrente deduceva la inosservanza dell'art. 172 c.p.p., comma 1 ed il vizio di motivazione, non avendo la Corte di merito considerato che il ricorrente non era mai stato avvisato dal suo difensore fiduciario ne' della esistenza del processo a suo carico, ne' della sentenza di condanna.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da LO IO non sono fondati.
È pacifico in punto di fatto che dinanzi ai Carabinieri di Sestri Levante il LO il 29 febbraio 2000 nominò per il procedimento de quo come suo difensore di fiducia l'avvocato Munafò del foro di La Spezia ed elesse domicilio presso lo studio del suo difensore fiduciario.
Ed è altrettanto pacifico che l'avvocato Munafò ricevette tutti gli avvisi di rito concernenti il processo in oggetto, oltre alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza emessa dal Tribunale di Chiavari.
Il fatto che ne' il LO ne' il Munafò si siano presentati al processo, che venne celebrato in contumacia, è circostanza di scarso rilievo perché potrebbe trattarsi di una strategia difensiva. Ebbene il LO ha sostenuto che l'avvocato Munafò non lo avvisò nè della esistenza del processo a suo carico, ne' della sentenza di condanna.
Siffatta affermazione, in assenza di altri più probanti elementi, non consente di superare la presunzione che la notifica presso il difensore di fiducia sia equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica all'imputato personalmente. In effetti sarebbe stato onere dell'imputato mantenere i contatti con il suo difensore di fiducia al fine di conoscere l'andamento del processo ed adottare le più opportune strategie difensive. La Suprema Corte ha in proposito affermato che sussiste l'obbligo per l'imputato di tenere i contatti con il suo difensore che lo rappresenta a tutti gli effetti e che l'eventuale interruzione di tali contatti deve essere interpretata come volontaria rinuncia a partecipare al processo ed a proporre impugnazione (così Cass., Sez. 1^, 16 maggio 2006). Il Collegio condivide tale impostazione e sottolinea, ancora una volta, che la prova della conoscenza effettiva dell'iter del procedimento del LO è data dalle avvenute notifiche al difensore fiduciario;
una siffatta presunzione non risulta vinta nel caso di specie da nessuna prova contraria, risultando a favore della tesi del ricorrente la sua sola affermazione.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010