Sentenza 21 febbraio 2006
Massime • 1
È onere dell'imputato farsi carico di indicare al giudice elementi e circostanze tendenti a dimostrare la tardività della querela. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza in quanto, a fronte dell'allegazione da parte dell'imputato di una serie di elementi volti a dimostrare la intempestività della querela, i giudici di merito si era sottratti ad ogni doverosa indagine al riguardo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2006, n. 15853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15853 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 21/02/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 343
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 021973/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE AR RE, N. IL 29/10/1961;
2) MA ZI, N. IL 24/10/1948;
avverso SENTENZA del 10/02/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. CORRIAS Lucente Giovanna.
OSSERVA
La Corte d'appello di Roma, con sentenza 10/02/2005, confermava la decisione del Tribunale della stessa città, in data 15/05/2002, con la quale De NG RE - redattrice di un articolo dal titolo MB scompare a 11 anni, me lo hanno rapito i clan", pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 20/11/1998 e MA IO, direttore responsabile del giornale - erano stati condannati, rispettivamente, per il reato di diffamazione commessa col mezzo della stampa, in danno di IN OS e IA MA e per il reato di omesso controllo sul contenuto dello stampato.
Era stato contestato che nell'articolo si affermava che la IN aveva dovuto scontare, a decorrere dall'agosto precedente, una pena in carcere per fatti connessi ai suoi rapporti con la camorra e che il figlio della stessa, IA MA, defunto, aveva "un passato non limpido", offendendo, così, la reputazione dei predetti. L'episodio concerneva la scomparsa del giovane IA MA, poi trovato ucciso, ed il brano giornalistico era stato redatto prima della scoperta della morte, quando la IN, intervistata da vari giornalisti, aveva avanzato il sospetto che il ragazzo fosse stato rapito da un clan camorristico, ovvero ad opera del padre. La Corte territoriale rigettava, anzitutto, un'eccezione di tardi vita della querela, osservando che la prova dell'intempestività deve essere fornita dal querelato. Argomentava al riguardo che, nella specie, ciò non era avvenuto in quanto non poteva considerarsi prova della tardività la deduzione difensiva secondo cui la querelante doveva necessariamente aver preso conoscenza del contenuto dell'articolo nel termine di legge, tenuto conto della diffusione del quotidiano su cui era stato pubblicato e dell'esigenza della stessa di tenersi al corrente delle notizie di stampa, per venire a conoscenza, quanto più possibile, della situazione del figlio, che, in quel momento, risultava sequestrato. Concludeva sul punto la sentenza che trattavasi di illazioni, inidonee a far ritenere dimostrato l'assunto difensivo.
Nel merito veniva osservato che non rispondeva al vero l'affermazione secondo cui la IN era stata condannata a pena detentiva per reati connessi con il locale clan camorristico;
la stessa, invece, aveva subito un periodo di detenzione, a seguito di ordinanza cautelare del G.I.P. del 31/07/1998, per un reato dal quale era stata, in seguito, prosciolta. Da ciò la profonda differenza tra le due posizioni processuali e la portata diffamatoria dell'asserzione, risultata non vera, secondo cui la donna sarebbe stata riconosciuta colpevole di gravi reati e sottoposta ad esecuzione della pena. Quanto poi all'attribuzione allo IA di "un passato non limpido", l'espressione costituiva un giudizio non fondato su elementi concreti ma solo su dicerie, il cui contenuto non era stato dimostrato. Ed appariva insufficiente l'affermazione della giornalista di avere appreso le notizie, sulla cui base era stato espresso il riferito giudizio, in ambienti frequentati dallo IA: le voci raccolte, infatti, provenivano da persone non identificate, rendendo in tal modo impossibile qualsiasi riscontro in sede giurisdizionale. Conclusivamente, il collegio riteneva non sussistente il requisito della verità del fatto riferito, necessario per l'integrazione della scriminante del diritto di cronaca. Propone ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, denunciando, nel primo motivo, violazione della disposizione di cui all'art. 124 c.p. ("termine per proporre la querela"). Premesso che l'articolo era stato pubblicato il 20/11/1998 mentre la querela risultava proposta in data 11/05/1999, sostiene che le argomentazioni della Corte, per affermare la puntualità della querela, si rivelavano "errate in diritto e fondate su un'inesistente massima di esperienza".
Deduce quindi che erroneamente la sentenza afferma che non spetta al querelante l'onere di dimostrare la tempestività dell'atto, incombendo, invece, sull'imputato l'onere inverso. Con tale affermazione, infatti, la Corte recepisce acriticamente una massima tralaticia, contrastata da più parti e "priva di fondamento se confrontata con il sistema processuale penale". Invero nel vigente codice è stata inserita specifica disposizione che, contraddicendo l'esistenza di un favor querelae, è imperniata sull'opposto principio del favor rei. L'art. 529 cpv. c.p.p. impone infatti la declaratoria di non doversi procedere "quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria". Sostiene poi che, tenuto conto delle circostanze del fatto, risulta inverosimile che la IN non avesse letto ed appreso il contenuto della cronaca locale di "Repubblica", che riproduceva le sue dichiarazioni, nel termine prescritto. Precisa quindi che, per altra querela, proposta sempre tardivamente dalla stessa parte civile, il G.U.P. di Roma, con sentenza 07/06/2002, era giunto ad una conclusione opposta;
il decidente aveva infatti osservato che, in considerazione del rilievo dato dal quotidiano alla notizia, della diffusione ed autorevolezza del giornale, della rilevanza che i media davano all'epoca della vicenda, dell'attenzione con la quale i familiari del bambino seguivano, anche a mezzo dei propri legali, gli sviluppi del caso, non era possibile accettare la tesi di una ritardata conoscenza della pubblicazione da parte della IN.
Conclude che, proprio attraverso il rigoroso apprezzamento di detto magistrato, si ricava la prova della tardività della querela in esame: la Corte infatti avrebbe dovuto ritenere valide le notazioni difensive circa la diffusione ed autorevolezza del quotidiano, l'innegabile interesse della querelante per l'argomento trattato e la genericità dell'assunto della stessa, che, in sede dibattimentale, aveva anche riferito circa la ritardata presentazione della querela in attesa del parere dei propri legali.
Con un secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'esclusione della scriminante del diritto di critica per difetto del requisito della verità della notizia. Assume il ricorrente che il nucleo della notizia concernente la IN era corrispondente al vero, essendo stata la donna effettivamente arrestata per i rapporti con un clan camorristico. Quanto, poi, alla espressione concernente MA IA, erroneamente la sentenza affermava che la giornalista non si fosse documentata al riguardo.
Al contrario, era stato interpellato il preside della scuola dove il ragazzo studiava e la cronista aveva anche svolto personali indagini. Negli altri motivi si lamenta difetto di motivazione in ordine alla misura della pena, all'entità della provvisionale ed all'ammontare della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria. Il primo motivo è fondato ed assorbente e la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.
Va premesso, che ai sensi dell'art. 124 c.p., comma 1, il diritto di querela deve essere esercitato nel termine di decadenza di "tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato", intendendosi per notizia del fatto la conoscenza certa dell'episodio delittuoso e quindi la piena cognizione che dello stesso si siano realizzati i requisiti costitutivi, nel senso cioè che l'interessato sia venuto in possesso degli elementi necessari per proporre fondatamente l'istanza punitiva.
In tale contesto è frequente l'incertezza circa la tempestività della querela ed il dubbio al riguardo investe, in particolare, il dies a quo. L'indirizzo giurisprudenziale prevalente è nel senso che l'onere della prova dell'intempestività della querela è a carico di chi allega l'inutile decorso del termine e la decadenza dal diritto di proporla va accertata con criteri rigorosi, non potendosi ritenere verificata in base a semplici supposizioni prive di valore probatorio (Cass. 23/09/1998 Restano). In tale linea è stato quindi affermato che "ove manchi la prova del momento in cui l'offeso del reato ha avuto notizia del fatto lesivo, la querela deve considerarsi tempestiva" (Cass. Sez. 3^ 22/12/1969 Marciano). Ciò premesso, va osservato che se è esatto il principio riportato nella sentenza secondo cui la prova della tardività della querela non può basarsi su semplici presunzioni o mere supposizioni, non suffragate in alcun modo, è però erronea l'applicazione che di tali criteri hanno fatto i giudici d'appello.
Non va infatti dimenticato che "non esistendo una presunzione generale di tempestività della querela, nel caso di querela presentata dopo tre mesi dal fatto è compito de giudice accertare se il termine sia o meno decorso" (Cass. 26/01/1962 Fanari). Ed inoltre, se in passato era già stato affermato che "il dies a quo, stabilito dall'art. 124 c.p., non può essere rimesso all'autonoma ed incontrollata affermazione implicita del querelante, ma deve costituire oggetto di preliminare accertamento da parte del giudice" (Cass. Sez. 2^, 12/10/1955, Calatabiano), recentemente è stato puntualizzato che, in linea con la ratio che presiede alla disposizione di cui all'art. 124 c.p., deve escludersi "che il dies a quo di un termine decadenziale, posto a tutela del cittadino querelabile (che non potrebbe rimanere esposto all'infinito ad azioni giudiziarie penali) possa esser fissato ad libitum del singolo... come accadrebbe ove fosse lasciato alla libera iniziativa della parte, facultata a proporre l'istanza di punizione la scelta del momento in cui venire a conoscenza del fatto che costituisce reato" (Cass. Sez. 4^ 30/01/1988, Ferracin). E proprio nel quadro degli indicati doveri accertativi del giudice deve, però, affermarsi che grava sull'imputato un onere di allegazione. Lo stesso, infatti, in quanto portatore di un interesse opposto a quello del querelante, deve farsi carico di indicare elementi e circostanze funzionali alla sua tesi, che il decidente è tenuto ad esplorare ed adeguatamente valutare.
Nella specie, benché la difesa avesse segnalato una serie di elementi dai quali, secondo i ricorrenti, si evinceva l'intempestività della querela, la Corte, esimendosi da ogni doverosa indagine al riguardo, ha affermato la puntualità dell'istanza punitiva con la mera affermazione che trattavasi "di illazioni che non possono indurre a ritenere provato l'assunto difensivo".
Trattasi di chiaro vizio di motivazione non essendosi fornita risposta di sorta alle deduzioni difensive.
Il giudice di rinvio dovrà, alla luce dei principi enunciati, colmare, nella pienezza dei propri poteri, le lacune segnalate.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2006