CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4738 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. sas Caterina Molfino - Presidente -
- dr. sas Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, n. 1031/2023, pubblicata il 14 marzo 2023, iscritto al n. 4428/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 30 settembre 2025 e pendente
T R A
(c.f.: nato il [...] a Parte_1 C.F._1
OC (CE), rappresentato e difeso dall'avv. Bartolomeo Spaziano (c.f.:
), - APPELLANTE - C.F._2
E
l' (c.f.: ), con sede legale in Roma Controparte_1 P.IVA_1
alla via Giuseppe Grezar n° 14, ente pubblico economico subentrato a titolo universale nei rapporti attivi e passivi di ed il Controparte_2
(c.f.: ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2
- APPELLATI CONTUMACI -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione alla cartella di pagamento n. 02820190030302039000, proposta da ed a quest'ultimo notificata dall' Parte_1 Controparte_1
per conto del – Corte d'Appello di Reggio
[...] Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Calabria il 27 novembre 2019, contenente la richiesta di pagamento di 119.060,29
€, relativa al ruolo n. 2019/004145 “atti giudiziari 2015”, per spese d'intercettazione cui era stato condannato il a seguito di sentenza penale Pt_1
emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 16 luglio 2015, divenuta irrevocabile in data 18 maggio 2017.
Nello specifico, il Tribunale, qualificata la detta opposizione come opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione, riteneva infondate tutte le doglianze sollevate dall'opponente:
I) quella relativa alla mancata preventiva notifica degli atti presupposti alla notifica della cartella, tra cui a) l'intimazione a pagare l'importo dovuto entro un mese dalla formazione del titolo, come previsto dal nuovo testo dell'art. 227 ter del d.P.R. n. 115/2002 (cd. testo unico delle spese di giustizia, d'ora in poi anche solo t.u.s.g.), modificato dalla legge 69/2009, secondo cui “Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società
procede all'iscrizione a ruolo”, nonché b) il titolo esecutivo, Controparte_4
nella specie rappresentato, non dal decreto di liquidazione delle spese, ma dalla sola sentenza penale di condanna;
II) quella relativa all'assenza di motivazione della citata cartella di pagamento, che, al contrario, conteneva tutti i dati utili all'identificazione del titolo esecutivo, rappresentato, nella specie, dalla citata sentenza penale di condanna, in relazione alla quale, peraltro, l'opponente si era potuto anche difendere adeguatamente;
III) quella relativa al quantum della pretesa creditoria, formulata in modo generico, e comunque, superata dalla produzione in giudizio da parte dell'opposto della partita di credito dell' Corte d'Appello CP_3 Controparte_5
di Reggio Calabria, da cui si evincevano le varie voci che componevano l'intimata
Proc. n.4428/2023 r.g.a.c. Pagina 2 di 6
c. + 1 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
somma, alla quale non si applica(va) più il regime della solidarietà - come sostenuto dall'opponente - ma il diverso regime della parziarietà, previsto dal nuovo regime dell'art. 227 ter del t.u.s.g., come modificato dalla legge n. 69/2009, per cui l'importo delle spese per le intercettazioni (costituenti la quasi totalità delle voci contenute nella cartella impugnata), era stato diviso tra i 23 condannati, in parti eguali tra di loro, senza nessuna specificazione a seconda della gravità dei reati cui ciascun imputato era stato condannato;
né l'importo contenuto nella cartella impugnata poteva essere smentito da quello contenuto in una diversa cartella, notificata al nell'anno 2021, e da lui prodotta in con la sua Pt_1
comparsa conclusionale che faceva riferimento alla stessa sentenza penale di condanna ma relativa ad una diversa partita di credito.
2. Avverso tale sentenza, , con una citazione notificata il 13 Parte_1
ottobre 2023 tramite messaggio di posta elettronica certificata all'
[...]
e al , come costituiti nel primo grado Controparte_1 Controparte_3
del giudizio, ha proposto appello sulla base di un unico motivo, col quale si è lamentato del fatto che il primo Giudice aveva errato nel ritenere provato l'importo oggetto della cartella di pagamento impugnata, giacché il non aveva CP_3
prodotto in giudizio l'unico titolo, idoneo a supportare la pretesa dell'
[...]
, cioè il decreto del magistrato, nello specifico quello del Controparte_1
Pubblico Ministero, che ai sensi degli artt. 168 e 70 t.u.s.g., avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione delle spese straordinarie, quali quelle d'intercettazione del processo penale, mentre nessun valore aveva ai fini probatori la partita di credito dell' recupero crediti della Corte d'Appello di CP_5
Reggio Calabria, che aveva imputato pro quota a tutti i condannati le spese d'intercettazione, per un importo di 119.060,29 €.
Infatti, a tal riguardo, dalla successiva cartella di pagamento notificatagli nel
2021, la n. 02820210006877628000, fondata sulla medesima sentenza della Corte
d'Appello calabrese, risultava il solo importo di 416,99 €, molto lontano da quello preteso con la cartella impugnata.
Ha concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello, di accogliere l'opposizione alla cartella di pagamento n. 02820190030302039000, notificata in
Proc. n.4428/2023 r.g.a.c. Pagina 3 di 6
c. + 1 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
data 27 novembre 2019, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
3. Dichiarata la contumacia degli appellati, all'udienza del 30 settembre
2025 la causa è stata discussa e la Corte si è riservata la decisione senza termini, come previsto dagli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile ratione temporis, secondo cui
“…L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilita', in modo chiaro, sintetico e specifico:1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Difatti, l'appellante, pur specificando le parti della sentenza impugnata, non indica le censure alla stessa, e comunque, riproduce le medesime doglianze già proposte, sia pure genericamente, nel primo grado del giudizio nel suo atto di opposizione, lamentandosi: a) del fatto che non era ben chiaro il presupposto della cartella di pagamento, individuandolo poi, inammissibilmente (per la prima volta) in sede d'appello, nel decreto di liquidazione delle spese d'intercettazione da parte del Pubblico Ministero, secondo quanto prescritto dagli artt. 168 e 70 del t.u.s.g.; b) del fatto che la cartella di pagamento impugnata era sconfessata da altra cartella di pagamento notificatagli nel 2021, che, per la medesima partita di credito (sentenza penale di condanna della Corte d'Appello di Reggio Calabria), gli intimava il pagamento di un importo inferiore.
A ben vedere, però, l'appellante non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha chiarito che il titolo esecutivo alla base della cartella impugnata era rappresentato dalla sola sentenza penale di condanna, non essendo previsto per il recupero delle spese penali, anche un decreto di liquidazione del giudice penale che procedeva alla quantificazione delle stesse, riservata, di regola, all'Ufficio recupero crediti, che, nella specie (per le spese
Proc. n.4428/2023 r.g.a.c. Pagina 4 di 6
c. + 1 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
d'intercettazione), richiedeva all'Ufficio spese di giustizia della Procura della
Repubblica di procedere alla loro quantificazione.
Tanto risulta dal numero della partita di credito n. 380/2019, prodotta in giudizio dal unitamente alle partite di credito degli altri debitori CP_3
condannati, da cui risulta(va)no le spese processuali recuperate in misura fissa e per intero (spese d'intercettazione, cassa ammende etc..).
Non ha invece nessun fondamento il riferimento fatto dall'appellante agli artt. 168 e 70 del t.u.s.g., che riguardano il decreto di liquidazione dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice, tra i quali non sono ricompresi - come peraltro sottolineato dal medesimo appellante - i gestori di telefonia e le ditte che noleggiano apparati funzionali alle operazioni di intercettazione.
Né ha rilievo il riferimento alla cartella notificata al nel 2021, perché Pt_1
come già riferito dal primo Giudice, essa riguardava una diversa partita di credito
(le spese processuali anche a favore delle parti civili), non recuperata con la cartella di pagamento impugnata, e l'appellante non specifica nel suo appello le censure mosse a tale parte della sentenza .
II. Ne consegue che l'appello va dichiarato inammissibile.
III. Nulla deve disporsi sulle spese del presente giudizio, che restano a carico della parte appellante, stante la contumacia degli appellati.
IV. Infine, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello in esame impone – ai sensi dell'art. 13, co 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – di dare atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P .Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro Parte_1
l' ed il avverso la Controparte_1 Controparte_3
sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 1031/2023, pubblicata il 14 marzo 2023, così provvede:
Proc. n.4428/2023 r.g.a.c. Pagina 5 di 6
c. + 1 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
A) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
B) nulla dispone sulle spese del grado stante la contumacia degli appellati;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 30 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(IU D'NV) (CA IN)
Proc. n.4428/2023 r.g.a.c. Pagina 6 di 6
c. + 1 Parte_1 Controparte_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. sas Caterina Molfino - Presidente -
- dr. sas Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, n. 1031/2023, pubblicata il 14 marzo 2023, iscritto al n. 4428/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 30 settembre 2025 e pendente
T R A
(c.f.: nato il [...] a Parte_1 C.F._1
OC (CE), rappresentato e difeso dall'avv. Bartolomeo Spaziano (c.f.:
), - APPELLANTE - C.F._2
E
l' (c.f.: ), con sede legale in Roma Controparte_1 P.IVA_1
alla via Giuseppe Grezar n° 14, ente pubblico economico subentrato a titolo universale nei rapporti attivi e passivi di ed il Controparte_2
(c.f.: ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2
- APPELLATI CONTUMACI -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione alla cartella di pagamento n. 02820190030302039000, proposta da ed a quest'ultimo notificata dall' Parte_1 Controparte_1
per conto del – Corte d'Appello di Reggio
[...] Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Calabria il 27 novembre 2019, contenente la richiesta di pagamento di 119.060,29
€, relativa al ruolo n. 2019/004145 “atti giudiziari 2015”, per spese d'intercettazione cui era stato condannato il a seguito di sentenza penale Pt_1
emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 16 luglio 2015, divenuta irrevocabile in data 18 maggio 2017.
Nello specifico, il Tribunale, qualificata la detta opposizione come opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione, riteneva infondate tutte le doglianze sollevate dall'opponente:
I) quella relativa alla mancata preventiva notifica degli atti presupposti alla notifica della cartella, tra cui a) l'intimazione a pagare l'importo dovuto entro un mese dalla formazione del titolo, come previsto dal nuovo testo dell'art. 227 ter del d.P.R. n. 115/2002 (cd. testo unico delle spese di giustizia, d'ora in poi anche solo t.u.s.g.), modificato dalla legge 69/2009, secondo cui “Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società
procede all'iscrizione a ruolo”, nonché b) il titolo esecutivo, Controparte_4
nella specie rappresentato, non dal decreto di liquidazione delle spese, ma dalla sola sentenza penale di condanna;
II) quella relativa all'assenza di motivazione della citata cartella di pagamento, che, al contrario, conteneva tutti i dati utili all'identificazione del titolo esecutivo, rappresentato, nella specie, dalla citata sentenza penale di condanna, in relazione alla quale, peraltro, l'opponente si era potuto anche difendere adeguatamente;
III) quella relativa al quantum della pretesa creditoria, formulata in modo generico, e comunque, superata dalla produzione in giudizio da parte dell'opposto della partita di credito dell' Corte d'Appello CP_3 Controparte_5
di Reggio Calabria, da cui si evincevano le varie voci che componevano l'intimata
Proc. n.4428/2023 r.g.a.c. Pagina 2 di 6
c. + 1 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
somma, alla quale non si applica(va) più il regime della solidarietà - come sostenuto dall'opponente - ma il diverso regime della parziarietà, previsto dal nuovo regime dell'art. 227 ter del t.u.s.g., come modificato dalla legge n. 69/2009, per cui l'importo delle spese per le intercettazioni (costituenti la quasi totalità delle voci contenute nella cartella impugnata), era stato diviso tra i 23 condannati, in parti eguali tra di loro, senza nessuna specificazione a seconda della gravità dei reati cui ciascun imputato era stato condannato;
né l'importo contenuto nella cartella impugnata poteva essere smentito da quello contenuto in una diversa cartella, notificata al nell'anno 2021, e da lui prodotta in con la sua Pt_1
comparsa conclusionale che faceva riferimento alla stessa sentenza penale di condanna ma relativa ad una diversa partita di credito.
2. Avverso tale sentenza, , con una citazione notificata il 13 Parte_1
ottobre 2023 tramite messaggio di posta elettronica certificata all'
[...]
e al , come costituiti nel primo grado Controparte_1 Controparte_3
del giudizio, ha proposto appello sulla base di un unico motivo, col quale si è lamentato del fatto che il primo Giudice aveva errato nel ritenere provato l'importo oggetto della cartella di pagamento impugnata, giacché il non aveva CP_3
prodotto in giudizio l'unico titolo, idoneo a supportare la pretesa dell'
[...]
, cioè il decreto del magistrato, nello specifico quello del Controparte_1
Pubblico Ministero, che ai sensi degli artt. 168 e 70 t.u.s.g., avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione delle spese straordinarie, quali quelle d'intercettazione del processo penale, mentre nessun valore aveva ai fini probatori la partita di credito dell' recupero crediti della Corte d'Appello di CP_5
Reggio Calabria, che aveva imputato pro quota a tutti i condannati le spese d'intercettazione, per un importo di 119.060,29 €.
Infatti, a tal riguardo, dalla successiva cartella di pagamento notificatagli nel
2021, la n. 02820210006877628000, fondata sulla medesima sentenza della Corte
d'Appello calabrese, risultava il solo importo di 416,99 €, molto lontano da quello preteso con la cartella impugnata.
Ha concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello, di accogliere l'opposizione alla cartella di pagamento n. 02820190030302039000, notificata in
Proc. n.4428/2023 r.g.a.c. Pagina 3 di 6
c. + 1 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
data 27 novembre 2019, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
3. Dichiarata la contumacia degli appellati, all'udienza del 30 settembre
2025 la causa è stata discussa e la Corte si è riservata la decisione senza termini, come previsto dagli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile ratione temporis, secondo cui
“…L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilita', in modo chiaro, sintetico e specifico:1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Difatti, l'appellante, pur specificando le parti della sentenza impugnata, non indica le censure alla stessa, e comunque, riproduce le medesime doglianze già proposte, sia pure genericamente, nel primo grado del giudizio nel suo atto di opposizione, lamentandosi: a) del fatto che non era ben chiaro il presupposto della cartella di pagamento, individuandolo poi, inammissibilmente (per la prima volta) in sede d'appello, nel decreto di liquidazione delle spese d'intercettazione da parte del Pubblico Ministero, secondo quanto prescritto dagli artt. 168 e 70 del t.u.s.g.; b) del fatto che la cartella di pagamento impugnata era sconfessata da altra cartella di pagamento notificatagli nel 2021, che, per la medesima partita di credito (sentenza penale di condanna della Corte d'Appello di Reggio Calabria), gli intimava il pagamento di un importo inferiore.
A ben vedere, però, l'appellante non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha chiarito che il titolo esecutivo alla base della cartella impugnata era rappresentato dalla sola sentenza penale di condanna, non essendo previsto per il recupero delle spese penali, anche un decreto di liquidazione del giudice penale che procedeva alla quantificazione delle stesse, riservata, di regola, all'Ufficio recupero crediti, che, nella specie (per le spese
Proc. n.4428/2023 r.g.a.c. Pagina 4 di 6
c. + 1 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
d'intercettazione), richiedeva all'Ufficio spese di giustizia della Procura della
Repubblica di procedere alla loro quantificazione.
Tanto risulta dal numero della partita di credito n. 380/2019, prodotta in giudizio dal unitamente alle partite di credito degli altri debitori CP_3
condannati, da cui risulta(va)no le spese processuali recuperate in misura fissa e per intero (spese d'intercettazione, cassa ammende etc..).
Non ha invece nessun fondamento il riferimento fatto dall'appellante agli artt. 168 e 70 del t.u.s.g., che riguardano il decreto di liquidazione dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice, tra i quali non sono ricompresi - come peraltro sottolineato dal medesimo appellante - i gestori di telefonia e le ditte che noleggiano apparati funzionali alle operazioni di intercettazione.
Né ha rilievo il riferimento alla cartella notificata al nel 2021, perché Pt_1
come già riferito dal primo Giudice, essa riguardava una diversa partita di credito
(le spese processuali anche a favore delle parti civili), non recuperata con la cartella di pagamento impugnata, e l'appellante non specifica nel suo appello le censure mosse a tale parte della sentenza .
II. Ne consegue che l'appello va dichiarato inammissibile.
III. Nulla deve disporsi sulle spese del presente giudizio, che restano a carico della parte appellante, stante la contumacia degli appellati.
IV. Infine, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello in esame impone – ai sensi dell'art. 13, co 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – di dare atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P .Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro Parte_1
l' ed il avverso la Controparte_1 Controparte_3
sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 1031/2023, pubblicata il 14 marzo 2023, così provvede:
Proc. n.4428/2023 r.g.a.c. Pagina 5 di 6
c. + 1 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
A) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
B) nulla dispone sulle spese del grado stante la contumacia degli appellati;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 30 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(IU D'NV) (CA IN)
Proc. n.4428/2023 r.g.a.c. Pagina 6 di 6
c. + 1 Parte_1 Controparte_1