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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 718/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Luciano GUAGLIONE Presidente
dott. Paolo RIZZI Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Parte_1 CodiceFiscale_1
D'Agosto (c.f. ), con domicilio eletto in Bari alla via Putignani CodiceFiscale_2
n. 56,
pec: Email_1
Appellante
Contro
:
(c.f. ), rappresentata da (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Tommaso Ruccia (c.f. ), con domicilio eletto in CodiceFiscale_3
Modugno alla via Ostuni n. 5,
pec: Email_2
Appellata
Controparte_3
Appellata contumace Oggetto: appello avverso la sentenza n. 846/2022, pubblicata il 7 marzo 2022, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 5578/2017, non notificata. Appello del 13 maggio 2022
Conclusioni: All'udienza del 24 novembre 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., – odierno appellante – conveniva Parte_1 innanzi al Tribunale di Bari la ed Controparte_3 Controparte_4 al fine di sentir accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi
[...] pattuiti nel contratto di mutuo ipotecario stipulato tra le parti, con conseguenziale gratuità del contratto e, per l'effetto, la rideterminazione dei rapporti di dare/avere, con ogni altra necessaria e conseguente pronuncia di merito.
Si costituivano le convenute contestando la domanda. La Controparte_4
quale cessionaria del credito, in subordine rispetto al rigetto della
[...] domanda principale e solo in caso di suo accoglimento, spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento del debito residuo.
La causa veniva istruita attraverso CTU contabile e la causa veniva trattenuta in decisione. Tuttavia, successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, interveniva volontariamente in giudizio rappresentata da Controparte_1 [...]
quale cessionaria del credito oggetto di giudizio. CP_2
2: la sentenza appellata.
Il Giudice riteneva la domanda infondata e la rigettava.
In via preliminare, rilevato che la costituzione in giudizio del terzo cessionario era avvenuta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e la riserva della CP_1 causa in decisione, pur se nella medesima data, pronunciava la sentenza nei confronti delle parti originarie.
Ripercorse le vicende del mutuo fondiario erogato da in Controparte_3 data 1 febbraio 2006, riteneva non potersi cumulare gli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la loro diversa funzione;
rilevava come all'esito delle verifiche contabili eseguite dal CTU, correttamente espletate e integralmente pag. 2/12 condivise, fosse emerso come alla data di stipula del contratto il tasso corrispettivo pattuito non fosse superiore al tasso soglia vigente, includendo spese ed oneri immediatamente connessi all'erogazione (escluse imposte e tasse e spese meramente eventuali), ossia considerando le spese iniziali pattuite in contratto, ad eccezione della copertura assicurativa facoltativa “Intesa Proteggi mutuo”, avente – per l'appunto- natura facoltativa. Il TEG così calcolato era risultato pari al 4,4251%, inferiore al tasso soglia del 5,7750%, escludendosi anche nel conteggio la commissione per estinzione anticipata, stante la pacifica inconciliabilità ontologica dell'interesse di mora con la già menzionata commissione.
Con riferimento, infine, al tasso di mora effettivamente applicato, il CTU lo aveva ritenuto rispettoso del tasso soglia vigente nella categoria di riferimento dei mutui con garanzia reale a tasso variabile.
Da ultimo, il finanziamento prevedeva un rimborso del capitale e dei relativi interessi secondo il c.d. metodo “alla francese”, il cui piano di ammortamento prevedeva che al decrescere progressivo della parte di interessi dovuta si accompagnasse un progressivo aumento della quota di capitale restituito. Ritenuta tale modalità legittima, la domanda veniva rigettata.
3: secondo grado di giudizio
Proponeva appello il soccombente, chiedendo la riforma della sentenza, ritenuta viziata per i seguenti motivi:
Errores in iudicando.
A) Il Giudice aveva errato nel determinare le spese collegate all'erogazione ai fini del calcolo del TEG previsto dal 4° comma dell'art. 644 cod. pen. In particolare, non aveva tenuto conto di uno degli esiti della CTU, che sarebbe stato favorevole all'attore e avrebbe determinato il pieno accoglimento della domanda principale agli effetti di gratuità del rapporto finanziario ai sensi del 2° comma dell'art. 1815 cod. civ., ovvero il calcolo del TEG nell'ipotesi della considerazione della spesa assicurativa
"Intesa Proteggi mutuo", stipulata in sede di erogazione di un finanziamento, sicché vigeva una presunzione iuris tantum di collegamento, da vincersi provando che il mutuo avesse rappresentato solo l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi ovvero dimostrando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma voluta dal soggetto finanziato. Il vizio evidenziato determinava pag. 3/12 l'accertamento dell'usurarietà pattizia originaria del contratto in parola e agli effetti del combinato disposto degli artt. 644 cod. pen., 1815 e 2033 cod. civ.
B) Inoltre il Giudice non aveva considerato la invalidità dell' agli effetti Pt_2 degli artt. 117 TUB, 1346 e 1284 cod. civ.: anche nell'ipotesi che aveva considerato alcune delle spese iniziali, escludendo quella assicurativa "facoltativa" Intesa Proteggi mutuo, il TEG era pari al tasso del 4,4251% ben superiore all'ISC/TAEG indicato in contratto del 4,29%, ritenendo erroneamente che l'ISC/TAEG non costituisse un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolgesse unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, ritenendo pertanto infondata la tesi della nullità quale conseguenza della mancata o erronea indicazione dell' e Pt_2 dell'applicabilità, in detti casi, dell'art. 117 TUB.
C) Parimenti errata era stata la statuizione del Giudice in merito al sistema di rimborso del capitale e degli interessi definito “alla francese”, non avendo considerato che nel contratto mancava la indicazione del TAE, con il conseguente effetto della inefficacia della clausola e l'accoglimento della nullità ai sensi e per gli effetti degli artt. 1325, 1346 e 1419 cod. civ. Inoltre pur se si volesse considerare valida e possibile l'applicazione del regime composto, nel caso di specie in carenza del piano di ammortamento lo stesso sarebbe del tutto indeterminato ed indeterminabile e conseguentemente nullo: dalla lettura del contratto emergeva come nulla fosse stato previsto in relazione sia all'importo della quota di capitale per ogni scadenza e sia ai criteri da applicare al tipo di ammortamento e al sistema finanziario, ovvero in che modo determinare quale fosse la somma liquida ed esigibile di capitale per ogni rata su cui maturavano gli interessi e questo secondo le regole previste dagli artt. 820,
821, 1282 e 1819 cod. civ., mancando anche accordo sulle regole per produrre interessi, dato che ne mancavano gli elementi essenziali individuati per rendere liquida ed esigibile la prestazione pecuniaria. In via gradata, chiedeva, in caso di nullità parziale ex art. 1419 cod. civ., di sostituire gli elementi carenti applicando il tasso legale ex art. 117 TUB o ex art. 1284 cod. civ., con regime finanziario di capitalizzazione semplice, tanto più che l'attore era un consumatore. Inoltre, trattandosi di nullità, la stessa ben poteva essere rilevata d'ufficio.
pag. 4/12 D) Infine, alla declaratoria di inammissibilità dell'intervento di Controparte_1 non era conseguita una condanna della stessa alle spese di lite, ovvero in ragione della sua soccombenza.
Concludeva affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, venisse accolto il gravame, anche rinnovandosi la consulenza tecnica d'ufficio1.
Si costituiva in giudizio la sola argomentando a contrariis sui motivi di CP_1 gravame e opponendosi alla avversa richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della decisione di primo grado, non sussistendo i presupposti di legge per la relativa concessione. Nel merito, affinché venisse dichiarato il difetto di titolarità e di legittimazione passiva in capo ad del rapporto sostanziale Controparte_3 dedotto in causa e, dunque, dichiarata la estromissione di Controparte_3 dal giudizio, con rigetto delle domande proposte nei confronti della stessa e per il rigetto dell'appello, stante la sua assoluta infondatezza in fatto ed in diritto.
Così definita la posizione delle parti, con ordinanza del 16 settembre 2022 la
Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione.
All'udienza del 22 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4: motivi della decisione
Le questioni sottoposte al vaglio della Corte involgono l'approfondimento di alcuni aspetti del contratto di mutuo oggetto del giudizio.
4.1: primo motivo di appello
Con il primo motivo, parte appellante lamenta la mancata inclusione nel conteggio del tasso di interesse del costo della polizza.
Sul punto, osserva la Corte come di recente con sentenza n. 15114 del 29 maggio 2025, la Corte di legittimità sia tornata ad occuparsi del tema della inclusione, nel calcolo del Taeg, del costo della polizza assicurativa facoltativa,
1 Al fine di verificare: a) se l'ammortamento a rata costante (c.d. alla francese) applicato al contratto sia stato costruito in regime composto (in luogo di quello semplice, art. 821 co. 3 c. c.) e se ciò sia stato esplicitato in contratto;
b) procedere alla quantificazione della somma complessivamente versata alla banca, determinando, sulla base di calcoli alternativi (relativi cioè al regime semplice ovvero composto degli interessi di cui al punto che precede) secondo le previsioni contrattuali, l'eventuale somma dovuta in restituzione dalla banca;
c) calcolare la differenza di dare e avere nell'ipotesi alternative che alle singole scadenze contrattuali dovesse essere pagato sul capitale finanziato l'interesse legale o l'interesse a tasso BOT come previsto dall'art. 117 e 125 bis TUB, applicando il regime di capitalizzazione semplice, con maturazione sulle differenze pagate degli interessi legali e rivalutazione dalle rispettive singole scadenze. pag. 5/12 stipulata contestualmente al contratto di mutuo, ai fini della valutazione della legittimità del mutuo stesso, affermando il principio per il quale il costo di detta polizza assicurativa deve necessariamente essere considerato nella valutazione dell'eventuale superamento del tasso soglia. In altri termini, la Suprema Corte ha ritenuto che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, debbano essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
Ciò vale a dire che quando il TAEG annuo degli interessi corrispettivi, comprese le spese della polizza assicurativa facoltativa, risulti superiore a quello soglia in vigore nel periodo della vigenza contrattuale, la relativa clausola contrattuale è da considerarsi nulla con conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., ovvero l'escussione degli interessi.
Rileva allo scopo richiamare le vicende del mutuo e le successive conclusioni del
CTU, al quale venne chiesto di elaborare più ipotesi di calcolo2.
Al Sig. venne concesso un mutuo fondiario in data 1° febbraio 2006 di € Pt_1
259.680,00 garantito da ipoteca. L'importo di complessivi € 259.680,00 includeva le seguenti spese: - Spese tecnico legali € 200,00; - Imposta sostitutiva € 649,20; -
Premio assicurazione € 1.216,56; - Premio assic. Multirischi € 19.680,42; per Pt_3 un totale di € 21.746,18; Con un netto ricavo di € 237.933,82.
In risposta ai quesiti conferiti, il CTU procedeva al calcolo del TEG ed al suo raffronto con il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del contratto pari al 5,775% per la categoria “Mutui con garanzia reale” a tasso variabile. Il TEG venne calcolato “includendo tutte le spese e gli oneri (escluse solo imposte e tasse)”, e quindi considerando le spese pattuite in contratto e come sotto riportate, per 2 Calcoli al momento della pattuizione contrattuale del mutuo il Tasso effettivamente applicato in contratto alternativamente secondo i seguenti criteri 1) includendo tutte le spese e gli oneri (escluse solo imposte e tasse) 2) includendo spese ed oneri immediatamente connessi alle erogazione (escluse imposte e tasse e spese meramente eventuali) 3) secondo le istruzioni della banca d'Italia all'epoca vigenti 2) Nell'ipotesi in cui il tasso corrispettivo calcolato sub 1 risulti maggiore del tasso soglia, effettui il ricalcolo dell'intero mutuo espungendo tutti gli interessi (art. 1815 comma 3 c.c.) , competenze bancarie e oneri vari, ed imputando tutto quanto corrisposto alternativamente 1) a sorte capitale 2) a sorte capitale e spese e così ricostruendo l'intero piano di ammortamento (mutuo gratuito); 3) Nell'ipotesi in cui il tasso moratorio calcolato sub. 2) (escludendo il cumulo con il tasso corrispettivo) risulti superiore al tasso soglia esegua un doppio calcolo procedendo come previsto sub 3 nella prima ipotesi (mutuo gratuito) ed applicando comunque gli interessi corrispettivi nella seconda ipotesi e così imputando tutto quanto corrisposto prima agli interessi e poi alle spese ed al capitale (nullità della sola clausola relativa agli interessi moratori) 4) Verifichi il rispetto dell'art. 125 bis comma 6 t.u.b e, nel caso di violazione, ricalcoli il mutuo secondo quanto previsto dal comma 7”. pag. 6/12 complessivi € 21.278,08, spese tecnico legali € 200,00; premio assicurazione € Pt_3
1.216,56; Premio assic. Multirischi € 19.680,42 Ripartizione del mutuo € 52,00;
Svincolo di ipoteca € 51,64; Cancellazione ipotecaria € 77,46 Totale oneri €
21.278,08 (ad esclusione quindi della imposta sostitutiva). Dovendo verificare il TEG con l'inclusione anche della commissione di risoluzione anticipata e poiché le relative basi di calcolo erano differenti (gli interessi corrispettivi si calcolano sul capitale mutuato in funzione del tempo e la commissione di risoluzione anticipata si calcola in percentuale sul capitale residuo e restituito anticipatamente) sviluppava diversi conteggi per determinare l'effetto contemporaneo di queste variabili sul TEG, pervenendo a diverse soluzioni che prevedevano la risoluzione del mutuo in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata, calcolando il corrispondente TEG con l'inclusione della commissione di anticipata, sicché qualora la risoluzione anticipata fosse stata effettuata fino alla rata n. 106, si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia.
Tuttavia, nel ricorso introduttivo del giudizio, il dava atto di avere Pt_1 esattamente adempiuto sino alla rata n. 85, scadente il 28.02.2013, corrispondendo il complessivo importo di euro 107.817,38, oltre spese collegate all'erogazione per euro 21.296,98 - e così complessivamente la somma di euro 129.114,3 e pertanto nel caso di specie il conteggio effettuato dal CTU non può essere preso in considerazione, atteso che non si è verificata la estinzione anticipata del mutuo.
La commissione di estinzione anticipata, infatti, è una penale che il mutuatario può dover pagare se decide di estinguere il mutuo prima della scadenza naturale e non va considerata nel calcolo del tasso usurario (Cassazione n. 7352 del 2022)3, non essendo un costo collegato all'erogazione del credito, ma piuttosto una penale per il recesso anticipato dal contratto. Tale conclusione è conforme alla logica della legge n. 108 del 1996, per la quale il tasso effettivo globale medio (TEGM) deve essere 3 La Corte, nel pervenire alla decisione richiamata, affermò “il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni” con la conseguenza che “ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori”. La penale di estinzione anticipata rappresenta quindi una “clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio”. Da ciò la Corte ha fatto discendere la conseguenza che “la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito” poiché “non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (arg. ex art. bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella (all'erogazione del credito)”. pag. 7/12 calcolato senza includere oneri come la commissione di estinzione anticipata, perché meramente eventuali per cui non rappresentano un costo certo per il mutuatario.
In altro conteggio, il CTU ha calcolato il TEG al momento della pattuizione contrattuale del mutuo “includendo spese ed oneri immediatamente connessi all'erogazione (escluse imposte e tasse e spese meramente eventuali)”, e quindi nel caso specifico considerando, solo le spese iniziali pattuite in contratto, ad eccezione della “copertura assicurativa facoltativa Intesa Proteggi mutuo” di € 19.680,42, pervenendo ad un risultato del TEG pari al 4,4251%, quindi inferiore al tasso soglia del 5,7750%. Tuttavia, in risposta ad una richiesta del CTP del sig. , che Parte_1 chiese di inserire nel calcolo del TEG la polizza Proteggi Mutuo di €19.680,42, le spese di cancellazione ipotecaria di € 77,46 e le spese per comunicazioni di € 1,54 per anno, l'Ausiliario effettuò il conteggio così come richiesto, procedendo al calcolo del TEG al momento della pattuizione contrattuale, considerando le spese indicate dal
CTP (Spese tecnico legali € 200,00; Premio assicurazione € 1.216,56; Premio Pt_3 assic. Multirischi € 19.680,42; Spese di cancellazione ipotecaria € 77,46; Spese per comunicazioni € 46,20: Totale oneri € 21.174,44), pervenendo ad un TEG pari al
5,1271%, sempre inferiore al tasso soglia del 5,7750%.
La doglianza espressa dall'appellante non è pertanto fondata, atteso che il mutuo, anche nell'ipotesi ventilata, era assistito da un tasso sempre inferiore al tasso soglia.
Il primo motivo di appello viene pertanto rigettato.
4.2: Secondo motivo di appello.
Con il secondo motivo di appello il denuncia i vizi della sentenza riferiti Pt_1
Part alla indicazione dell' , affermando la propria qualità di consumatore.
Con l'ordinanza 4597, pubblicata il 14 febbraio 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla mancata o corretta indicazione nei contratti di mutuo bancari dell'ISC (indicatore sintetico di costo), meglio conosciuto come TAEG (Tasso annuo effettivo globale). La sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del Pt_2 credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, TUB
(comunque entrato in vigore successivamente alla stipula del contratto di mutuo oggetto della controversia esaminata) e prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto pag. 8/12 previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Secondo il pronunciamento della S.C.,
L'indice sintetico di costo (ISC), qualificabile anche quale tasso annuo effettivo globale (TAEG), è un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni, la mancata indicazione per iscritto dei quali è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (Cass., n. 4597/2023; Cass., n. 39169/2021).
Si verte, nella sostanza, in tema di documento di sintesi, il quale assolve una funzione meramente informativa, senza rientrare nel contenuto strutturale delle obbligazioni contrattuali (Cass., n. 14000/2023).
Per quanto riguarda la qualifica di consumatore del nel contratto di Pt_1 mutuo a garanzia variabile egli si presenta quale Agente di commercio: in questa sede, non è possibile dare rilievo alla dedotta qualità di consumatore del ricorrente, in quanto aspecifica. Inoltre, dal contesto dell'atto non si desume detta qualità, né nelle conclusioni del ricorso introduttivo la richiesta di nullità del contratto per mancanza di validità dei tassi effettivamente applicati al rapporto di finanziamento risulta motivata dal possedere il la qualifica di consumatore. Pt_1
L'importo della somma mutuata;
l'espressa esclusione che l'impiego della stessa fosse finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze,4 anche se effettuata ai fini fiscali, sono elementi tali non far presumere che lo scopo dello stesso fosse la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana ed in ogni caso non connesse all'attività imprenditoriale o professionale. E la qualità di consumatore non può essere presunta né dedotta dagli atti ma doveva essere oggetto di specifica prova: sul punto, Cassazione civile sez. I,
28/02/2024, n. 53125 Part
In ogni caso, l'omessa o erronea indicazione dell' non incide sulla determinabilità dei tassi di interesse, se regolarmente pattuiti per iscritto, né tanto meno sulla validità dell'intero contratto. L'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB, è, infatti, prevista solo in caso di omessa pattuizione del tasso debitore, quale non può considerarsi l'ISC, che rappresenta un mero indicatore sintetico previsto dalla normativa secondaria (art. 9 delibera CICR del 4.3.2003) ai soli fini di pubblicità e trasparenza, svolgendo unicamente una funzione informativa, ovvero quella di permettere al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e così di più agevolmente individuare – tra le diverse offerte di finanziamento - quella più conveniente. La violazione del dovere informativo, pertanto, avrebbe potuto costituire fonte di responsabilità per l'istituto di credito in caso di suo mancato o inesatto adempimento, a condizione - è evidente - che concorressero anche gli altri elementi dell'illecito, tra cui il pregiudizio subìto per Part effetto dell'omessa o inesatta indicazione dell' , in linea con l'ormai acquisita distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, in forza della quale la violazione dei doveri di informazione dà luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza impattare sulla validità del contratto.
Il secondo motivo di appello è rigettato.
4.3: terzo motivo di appello.
Quanto al regime finanziario applicato all'ammortamento, osserva la Corte che a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130/2024 ed i seguenti interventi della S.C. sez. I, 19/03/2025 n. 7382 e Cassazione civile sez. I,
10/07/2025, n. 18835, è da ritenersi escluso l'anatocismo nel regime di capitalizzazione composta. In particolare, il Giudice di legittimità ha stabilito che nel sistema cd. alla francese, il regime di capitalizzazione composta del rimborso non comporta l'effetto anatocistico, in quanto la capitalizzazione composta è considerata un modo per calcolare la somma dovuta in base al contratto, e non genera interessi sul periodo precedente o successivo.
Non solo: la S.C. ha anche sottolineato come la mancanza di indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi in un contratto di mutuo bancario non comporta la nullità parziale del contratto.
Inoltre, la contestata mancata allegazione nel contratto di mutuo a tasso fisso del piano di ammortamento " alla francese" del regime di capitalizzazione composto pag. 10/12 degli interessi non determina nullità né difetto di determinatezza o trasparenza del contratto, purché quest' ultimo contenga gli elementi essenziali previsti dall' art. 1813 c.c. (importo erogato, durata, periodicità delle rate, tasso di interesse) e consenta al mutuatario, anche tramite ausilio contabile, di conoscere in modo chiaro e univoco la composizione delle rate e l' ammontare complessivo da restituire.
Nel caso di specie, il contratto di mutuo del 1° febbraio 2006 conteneva tutti gli elementi necessari e sufficienti a sostenere la validità del mutuo, sia nel contratto che nel cd. Capitolato allegato al contratto.
Anche il terzo motivo non merita accoglimento.
4.4: quarto motivo di appello
Il quarto motivo di gravame ha ad oggetto l'inammissibile intervento di
[...]
e la mancata condanna per soccombenza. CP_1
Quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'intervento di va Controparte_1 confermata la decisione del primo Giudice.
Quanto alle spese di lite, l'appello non può essere accolto. Da un punto di vista tecnico, infatti, la inammissibilità dell'intervento – tardivo – non integra una ipotesi di soccombenza, lì dove da un punto di vista sostanziale è risultato soccombente l'appellante, che avrebbe avuto motivo di dolersi ove il Giudice lo avesse condannato a pagare le spese di lite in favore della società intervenuta, il che non è stato.
L'appello viene pertanto rigettato.
Quanto alla posizione processuale della la stessa – interveniente nel CP_1 giudizio di primo grado – ha in questa sede esplicitato la propria qualità di parte, avendo anche ricevuto la notifica del gravame: a nulla rileva la mancata impugnazione della sentenza di primo grado lì dove stabilì la inammissibilità dell'intervento, che sul punto la sentenza non può essere riformata, nemmeno per quanto riguarda il regime delle spese di lite;
né, infine, nel presente giudizio, può disporsi la estromissione della Banca, pur se restata contumace, senza il consenso delle parti.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite del presente grado vengono poste a carico dell'appellante, soccombente. Le stesse vengono liquidate secondo la tariffa vigente, ai valori medi di tariffa. pag. 11/12 6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 718/2022, proposto da contro Parte_1
e avverso la sentenza n. 846/2022, Controparte_1 Controparte_3 pubblicata il 7 marzo 2022, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio
RG 5578/2017, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_3
b) Rigetta l'appello;
c) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
che, come da motivazione, liquida in €uro 14.317,00, oltre rimborso forf.,
[...]
CPA ed IVA, in misura d legge, se dovuta;
d) Dichiara che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Luciano Guaglione)
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Pagg. 15-16 del contratto di mutuo 5 Ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. pag. 9/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Luciano GUAGLIONE Presidente
dott. Paolo RIZZI Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Parte_1 CodiceFiscale_1
D'Agosto (c.f. ), con domicilio eletto in Bari alla via Putignani CodiceFiscale_2
n. 56,
pec: Email_1
Appellante
Contro
:
(c.f. ), rappresentata da (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Tommaso Ruccia (c.f. ), con domicilio eletto in CodiceFiscale_3
Modugno alla via Ostuni n. 5,
pec: Email_2
Appellata
Controparte_3
Appellata contumace Oggetto: appello avverso la sentenza n. 846/2022, pubblicata il 7 marzo 2022, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 5578/2017, non notificata. Appello del 13 maggio 2022
Conclusioni: All'udienza del 24 novembre 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., – odierno appellante – conveniva Parte_1 innanzi al Tribunale di Bari la ed Controparte_3 Controparte_4 al fine di sentir accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi
[...] pattuiti nel contratto di mutuo ipotecario stipulato tra le parti, con conseguenziale gratuità del contratto e, per l'effetto, la rideterminazione dei rapporti di dare/avere, con ogni altra necessaria e conseguente pronuncia di merito.
Si costituivano le convenute contestando la domanda. La Controparte_4
quale cessionaria del credito, in subordine rispetto al rigetto della
[...] domanda principale e solo in caso di suo accoglimento, spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento del debito residuo.
La causa veniva istruita attraverso CTU contabile e la causa veniva trattenuta in decisione. Tuttavia, successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, interveniva volontariamente in giudizio rappresentata da Controparte_1 [...]
quale cessionaria del credito oggetto di giudizio. CP_2
2: la sentenza appellata.
Il Giudice riteneva la domanda infondata e la rigettava.
In via preliminare, rilevato che la costituzione in giudizio del terzo cessionario era avvenuta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e la riserva della CP_1 causa in decisione, pur se nella medesima data, pronunciava la sentenza nei confronti delle parti originarie.
Ripercorse le vicende del mutuo fondiario erogato da in Controparte_3 data 1 febbraio 2006, riteneva non potersi cumulare gli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la loro diversa funzione;
rilevava come all'esito delle verifiche contabili eseguite dal CTU, correttamente espletate e integralmente pag. 2/12 condivise, fosse emerso come alla data di stipula del contratto il tasso corrispettivo pattuito non fosse superiore al tasso soglia vigente, includendo spese ed oneri immediatamente connessi all'erogazione (escluse imposte e tasse e spese meramente eventuali), ossia considerando le spese iniziali pattuite in contratto, ad eccezione della copertura assicurativa facoltativa “Intesa Proteggi mutuo”, avente – per l'appunto- natura facoltativa. Il TEG così calcolato era risultato pari al 4,4251%, inferiore al tasso soglia del 5,7750%, escludendosi anche nel conteggio la commissione per estinzione anticipata, stante la pacifica inconciliabilità ontologica dell'interesse di mora con la già menzionata commissione.
Con riferimento, infine, al tasso di mora effettivamente applicato, il CTU lo aveva ritenuto rispettoso del tasso soglia vigente nella categoria di riferimento dei mutui con garanzia reale a tasso variabile.
Da ultimo, il finanziamento prevedeva un rimborso del capitale e dei relativi interessi secondo il c.d. metodo “alla francese”, il cui piano di ammortamento prevedeva che al decrescere progressivo della parte di interessi dovuta si accompagnasse un progressivo aumento della quota di capitale restituito. Ritenuta tale modalità legittima, la domanda veniva rigettata.
3: secondo grado di giudizio
Proponeva appello il soccombente, chiedendo la riforma della sentenza, ritenuta viziata per i seguenti motivi:
Errores in iudicando.
A) Il Giudice aveva errato nel determinare le spese collegate all'erogazione ai fini del calcolo del TEG previsto dal 4° comma dell'art. 644 cod. pen. In particolare, non aveva tenuto conto di uno degli esiti della CTU, che sarebbe stato favorevole all'attore e avrebbe determinato il pieno accoglimento della domanda principale agli effetti di gratuità del rapporto finanziario ai sensi del 2° comma dell'art. 1815 cod. civ., ovvero il calcolo del TEG nell'ipotesi della considerazione della spesa assicurativa
"Intesa Proteggi mutuo", stipulata in sede di erogazione di un finanziamento, sicché vigeva una presunzione iuris tantum di collegamento, da vincersi provando che il mutuo avesse rappresentato solo l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi ovvero dimostrando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma voluta dal soggetto finanziato. Il vizio evidenziato determinava pag. 3/12 l'accertamento dell'usurarietà pattizia originaria del contratto in parola e agli effetti del combinato disposto degli artt. 644 cod. pen., 1815 e 2033 cod. civ.
B) Inoltre il Giudice non aveva considerato la invalidità dell' agli effetti Pt_2 degli artt. 117 TUB, 1346 e 1284 cod. civ.: anche nell'ipotesi che aveva considerato alcune delle spese iniziali, escludendo quella assicurativa "facoltativa" Intesa Proteggi mutuo, il TEG era pari al tasso del 4,4251% ben superiore all'ISC/TAEG indicato in contratto del 4,29%, ritenendo erroneamente che l'ISC/TAEG non costituisse un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolgesse unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, ritenendo pertanto infondata la tesi della nullità quale conseguenza della mancata o erronea indicazione dell' e Pt_2 dell'applicabilità, in detti casi, dell'art. 117 TUB.
C) Parimenti errata era stata la statuizione del Giudice in merito al sistema di rimborso del capitale e degli interessi definito “alla francese”, non avendo considerato che nel contratto mancava la indicazione del TAE, con il conseguente effetto della inefficacia della clausola e l'accoglimento della nullità ai sensi e per gli effetti degli artt. 1325, 1346 e 1419 cod. civ. Inoltre pur se si volesse considerare valida e possibile l'applicazione del regime composto, nel caso di specie in carenza del piano di ammortamento lo stesso sarebbe del tutto indeterminato ed indeterminabile e conseguentemente nullo: dalla lettura del contratto emergeva come nulla fosse stato previsto in relazione sia all'importo della quota di capitale per ogni scadenza e sia ai criteri da applicare al tipo di ammortamento e al sistema finanziario, ovvero in che modo determinare quale fosse la somma liquida ed esigibile di capitale per ogni rata su cui maturavano gli interessi e questo secondo le regole previste dagli artt. 820,
821, 1282 e 1819 cod. civ., mancando anche accordo sulle regole per produrre interessi, dato che ne mancavano gli elementi essenziali individuati per rendere liquida ed esigibile la prestazione pecuniaria. In via gradata, chiedeva, in caso di nullità parziale ex art. 1419 cod. civ., di sostituire gli elementi carenti applicando il tasso legale ex art. 117 TUB o ex art. 1284 cod. civ., con regime finanziario di capitalizzazione semplice, tanto più che l'attore era un consumatore. Inoltre, trattandosi di nullità, la stessa ben poteva essere rilevata d'ufficio.
pag. 4/12 D) Infine, alla declaratoria di inammissibilità dell'intervento di Controparte_1 non era conseguita una condanna della stessa alle spese di lite, ovvero in ragione della sua soccombenza.
Concludeva affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, venisse accolto il gravame, anche rinnovandosi la consulenza tecnica d'ufficio1.
Si costituiva in giudizio la sola argomentando a contrariis sui motivi di CP_1 gravame e opponendosi alla avversa richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della decisione di primo grado, non sussistendo i presupposti di legge per la relativa concessione. Nel merito, affinché venisse dichiarato il difetto di titolarità e di legittimazione passiva in capo ad del rapporto sostanziale Controparte_3 dedotto in causa e, dunque, dichiarata la estromissione di Controparte_3 dal giudizio, con rigetto delle domande proposte nei confronti della stessa e per il rigetto dell'appello, stante la sua assoluta infondatezza in fatto ed in diritto.
Così definita la posizione delle parti, con ordinanza del 16 settembre 2022 la
Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione.
All'udienza del 22 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4: motivi della decisione
Le questioni sottoposte al vaglio della Corte involgono l'approfondimento di alcuni aspetti del contratto di mutuo oggetto del giudizio.
4.1: primo motivo di appello
Con il primo motivo, parte appellante lamenta la mancata inclusione nel conteggio del tasso di interesse del costo della polizza.
Sul punto, osserva la Corte come di recente con sentenza n. 15114 del 29 maggio 2025, la Corte di legittimità sia tornata ad occuparsi del tema della inclusione, nel calcolo del Taeg, del costo della polizza assicurativa facoltativa,
1 Al fine di verificare: a) se l'ammortamento a rata costante (c.d. alla francese) applicato al contratto sia stato costruito in regime composto (in luogo di quello semplice, art. 821 co. 3 c. c.) e se ciò sia stato esplicitato in contratto;
b) procedere alla quantificazione della somma complessivamente versata alla banca, determinando, sulla base di calcoli alternativi (relativi cioè al regime semplice ovvero composto degli interessi di cui al punto che precede) secondo le previsioni contrattuali, l'eventuale somma dovuta in restituzione dalla banca;
c) calcolare la differenza di dare e avere nell'ipotesi alternative che alle singole scadenze contrattuali dovesse essere pagato sul capitale finanziato l'interesse legale o l'interesse a tasso BOT come previsto dall'art. 117 e 125 bis TUB, applicando il regime di capitalizzazione semplice, con maturazione sulle differenze pagate degli interessi legali e rivalutazione dalle rispettive singole scadenze. pag. 5/12 stipulata contestualmente al contratto di mutuo, ai fini della valutazione della legittimità del mutuo stesso, affermando il principio per il quale il costo di detta polizza assicurativa deve necessariamente essere considerato nella valutazione dell'eventuale superamento del tasso soglia. In altri termini, la Suprema Corte ha ritenuto che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, debbano essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
Ciò vale a dire che quando il TAEG annuo degli interessi corrispettivi, comprese le spese della polizza assicurativa facoltativa, risulti superiore a quello soglia in vigore nel periodo della vigenza contrattuale, la relativa clausola contrattuale è da considerarsi nulla con conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., ovvero l'escussione degli interessi.
Rileva allo scopo richiamare le vicende del mutuo e le successive conclusioni del
CTU, al quale venne chiesto di elaborare più ipotesi di calcolo2.
Al Sig. venne concesso un mutuo fondiario in data 1° febbraio 2006 di € Pt_1
259.680,00 garantito da ipoteca. L'importo di complessivi € 259.680,00 includeva le seguenti spese: - Spese tecnico legali € 200,00; - Imposta sostitutiva € 649,20; -
Premio assicurazione € 1.216,56; - Premio assic. Multirischi € 19.680,42; per Pt_3 un totale di € 21.746,18; Con un netto ricavo di € 237.933,82.
In risposta ai quesiti conferiti, il CTU procedeva al calcolo del TEG ed al suo raffronto con il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del contratto pari al 5,775% per la categoria “Mutui con garanzia reale” a tasso variabile. Il TEG venne calcolato “includendo tutte le spese e gli oneri (escluse solo imposte e tasse)”, e quindi considerando le spese pattuite in contratto e come sotto riportate, per 2 Calcoli al momento della pattuizione contrattuale del mutuo il Tasso effettivamente applicato in contratto alternativamente secondo i seguenti criteri 1) includendo tutte le spese e gli oneri (escluse solo imposte e tasse) 2) includendo spese ed oneri immediatamente connessi alle erogazione (escluse imposte e tasse e spese meramente eventuali) 3) secondo le istruzioni della banca d'Italia all'epoca vigenti 2) Nell'ipotesi in cui il tasso corrispettivo calcolato sub 1 risulti maggiore del tasso soglia, effettui il ricalcolo dell'intero mutuo espungendo tutti gli interessi (art. 1815 comma 3 c.c.) , competenze bancarie e oneri vari, ed imputando tutto quanto corrisposto alternativamente 1) a sorte capitale 2) a sorte capitale e spese e così ricostruendo l'intero piano di ammortamento (mutuo gratuito); 3) Nell'ipotesi in cui il tasso moratorio calcolato sub. 2) (escludendo il cumulo con il tasso corrispettivo) risulti superiore al tasso soglia esegua un doppio calcolo procedendo come previsto sub 3 nella prima ipotesi (mutuo gratuito) ed applicando comunque gli interessi corrispettivi nella seconda ipotesi e così imputando tutto quanto corrisposto prima agli interessi e poi alle spese ed al capitale (nullità della sola clausola relativa agli interessi moratori) 4) Verifichi il rispetto dell'art. 125 bis comma 6 t.u.b e, nel caso di violazione, ricalcoli il mutuo secondo quanto previsto dal comma 7”. pag. 6/12 complessivi € 21.278,08, spese tecnico legali € 200,00; premio assicurazione € Pt_3
1.216,56; Premio assic. Multirischi € 19.680,42 Ripartizione del mutuo € 52,00;
Svincolo di ipoteca € 51,64; Cancellazione ipotecaria € 77,46 Totale oneri €
21.278,08 (ad esclusione quindi della imposta sostitutiva). Dovendo verificare il TEG con l'inclusione anche della commissione di risoluzione anticipata e poiché le relative basi di calcolo erano differenti (gli interessi corrispettivi si calcolano sul capitale mutuato in funzione del tempo e la commissione di risoluzione anticipata si calcola in percentuale sul capitale residuo e restituito anticipatamente) sviluppava diversi conteggi per determinare l'effetto contemporaneo di queste variabili sul TEG, pervenendo a diverse soluzioni che prevedevano la risoluzione del mutuo in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata, calcolando il corrispondente TEG con l'inclusione della commissione di anticipata, sicché qualora la risoluzione anticipata fosse stata effettuata fino alla rata n. 106, si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia.
Tuttavia, nel ricorso introduttivo del giudizio, il dava atto di avere Pt_1 esattamente adempiuto sino alla rata n. 85, scadente il 28.02.2013, corrispondendo il complessivo importo di euro 107.817,38, oltre spese collegate all'erogazione per euro 21.296,98 - e così complessivamente la somma di euro 129.114,3 e pertanto nel caso di specie il conteggio effettuato dal CTU non può essere preso in considerazione, atteso che non si è verificata la estinzione anticipata del mutuo.
La commissione di estinzione anticipata, infatti, è una penale che il mutuatario può dover pagare se decide di estinguere il mutuo prima della scadenza naturale e non va considerata nel calcolo del tasso usurario (Cassazione n. 7352 del 2022)3, non essendo un costo collegato all'erogazione del credito, ma piuttosto una penale per il recesso anticipato dal contratto. Tale conclusione è conforme alla logica della legge n. 108 del 1996, per la quale il tasso effettivo globale medio (TEGM) deve essere 3 La Corte, nel pervenire alla decisione richiamata, affermò “il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni” con la conseguenza che “ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori”. La penale di estinzione anticipata rappresenta quindi una “clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio”. Da ciò la Corte ha fatto discendere la conseguenza che “la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito” poiché “non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (arg. ex art. bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella (all'erogazione del credito)”. pag. 7/12 calcolato senza includere oneri come la commissione di estinzione anticipata, perché meramente eventuali per cui non rappresentano un costo certo per il mutuatario.
In altro conteggio, il CTU ha calcolato il TEG al momento della pattuizione contrattuale del mutuo “includendo spese ed oneri immediatamente connessi all'erogazione (escluse imposte e tasse e spese meramente eventuali)”, e quindi nel caso specifico considerando, solo le spese iniziali pattuite in contratto, ad eccezione della “copertura assicurativa facoltativa Intesa Proteggi mutuo” di € 19.680,42, pervenendo ad un risultato del TEG pari al 4,4251%, quindi inferiore al tasso soglia del 5,7750%. Tuttavia, in risposta ad una richiesta del CTP del sig. , che Parte_1 chiese di inserire nel calcolo del TEG la polizza Proteggi Mutuo di €19.680,42, le spese di cancellazione ipotecaria di € 77,46 e le spese per comunicazioni di € 1,54 per anno, l'Ausiliario effettuò il conteggio così come richiesto, procedendo al calcolo del TEG al momento della pattuizione contrattuale, considerando le spese indicate dal
CTP (Spese tecnico legali € 200,00; Premio assicurazione € 1.216,56; Premio Pt_3 assic. Multirischi € 19.680,42; Spese di cancellazione ipotecaria € 77,46; Spese per comunicazioni € 46,20: Totale oneri € 21.174,44), pervenendo ad un TEG pari al
5,1271%, sempre inferiore al tasso soglia del 5,7750%.
La doglianza espressa dall'appellante non è pertanto fondata, atteso che il mutuo, anche nell'ipotesi ventilata, era assistito da un tasso sempre inferiore al tasso soglia.
Il primo motivo di appello viene pertanto rigettato.
4.2: Secondo motivo di appello.
Con il secondo motivo di appello il denuncia i vizi della sentenza riferiti Pt_1
Part alla indicazione dell' , affermando la propria qualità di consumatore.
Con l'ordinanza 4597, pubblicata il 14 febbraio 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla mancata o corretta indicazione nei contratti di mutuo bancari dell'ISC (indicatore sintetico di costo), meglio conosciuto come TAEG (Tasso annuo effettivo globale). La sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del Pt_2 credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, TUB
(comunque entrato in vigore successivamente alla stipula del contratto di mutuo oggetto della controversia esaminata) e prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto pag. 8/12 previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Secondo il pronunciamento della S.C.,
L'indice sintetico di costo (ISC), qualificabile anche quale tasso annuo effettivo globale (TAEG), è un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni, la mancata indicazione per iscritto dei quali è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (Cass., n. 4597/2023; Cass., n. 39169/2021).
Si verte, nella sostanza, in tema di documento di sintesi, il quale assolve una funzione meramente informativa, senza rientrare nel contenuto strutturale delle obbligazioni contrattuali (Cass., n. 14000/2023).
Per quanto riguarda la qualifica di consumatore del nel contratto di Pt_1 mutuo a garanzia variabile egli si presenta quale Agente di commercio: in questa sede, non è possibile dare rilievo alla dedotta qualità di consumatore del ricorrente, in quanto aspecifica. Inoltre, dal contesto dell'atto non si desume detta qualità, né nelle conclusioni del ricorso introduttivo la richiesta di nullità del contratto per mancanza di validità dei tassi effettivamente applicati al rapporto di finanziamento risulta motivata dal possedere il la qualifica di consumatore. Pt_1
L'importo della somma mutuata;
l'espressa esclusione che l'impiego della stessa fosse finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze,4 anche se effettuata ai fini fiscali, sono elementi tali non far presumere che lo scopo dello stesso fosse la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana ed in ogni caso non connesse all'attività imprenditoriale o professionale. E la qualità di consumatore non può essere presunta né dedotta dagli atti ma doveva essere oggetto di specifica prova: sul punto, Cassazione civile sez. I,
28/02/2024, n. 53125 Part
In ogni caso, l'omessa o erronea indicazione dell' non incide sulla determinabilità dei tassi di interesse, se regolarmente pattuiti per iscritto, né tanto meno sulla validità dell'intero contratto. L'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB, è, infatti, prevista solo in caso di omessa pattuizione del tasso debitore, quale non può considerarsi l'ISC, che rappresenta un mero indicatore sintetico previsto dalla normativa secondaria (art. 9 delibera CICR del 4.3.2003) ai soli fini di pubblicità e trasparenza, svolgendo unicamente una funzione informativa, ovvero quella di permettere al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e così di più agevolmente individuare – tra le diverse offerte di finanziamento - quella più conveniente. La violazione del dovere informativo, pertanto, avrebbe potuto costituire fonte di responsabilità per l'istituto di credito in caso di suo mancato o inesatto adempimento, a condizione - è evidente - che concorressero anche gli altri elementi dell'illecito, tra cui il pregiudizio subìto per Part effetto dell'omessa o inesatta indicazione dell' , in linea con l'ormai acquisita distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, in forza della quale la violazione dei doveri di informazione dà luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza impattare sulla validità del contratto.
Il secondo motivo di appello è rigettato.
4.3: terzo motivo di appello.
Quanto al regime finanziario applicato all'ammortamento, osserva la Corte che a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130/2024 ed i seguenti interventi della S.C. sez. I, 19/03/2025 n. 7382 e Cassazione civile sez. I,
10/07/2025, n. 18835, è da ritenersi escluso l'anatocismo nel regime di capitalizzazione composta. In particolare, il Giudice di legittimità ha stabilito che nel sistema cd. alla francese, il regime di capitalizzazione composta del rimborso non comporta l'effetto anatocistico, in quanto la capitalizzazione composta è considerata un modo per calcolare la somma dovuta in base al contratto, e non genera interessi sul periodo precedente o successivo.
Non solo: la S.C. ha anche sottolineato come la mancanza di indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi in un contratto di mutuo bancario non comporta la nullità parziale del contratto.
Inoltre, la contestata mancata allegazione nel contratto di mutuo a tasso fisso del piano di ammortamento " alla francese" del regime di capitalizzazione composto pag. 10/12 degli interessi non determina nullità né difetto di determinatezza o trasparenza del contratto, purché quest' ultimo contenga gli elementi essenziali previsti dall' art. 1813 c.c. (importo erogato, durata, periodicità delle rate, tasso di interesse) e consenta al mutuatario, anche tramite ausilio contabile, di conoscere in modo chiaro e univoco la composizione delle rate e l' ammontare complessivo da restituire.
Nel caso di specie, il contratto di mutuo del 1° febbraio 2006 conteneva tutti gli elementi necessari e sufficienti a sostenere la validità del mutuo, sia nel contratto che nel cd. Capitolato allegato al contratto.
Anche il terzo motivo non merita accoglimento.
4.4: quarto motivo di appello
Il quarto motivo di gravame ha ad oggetto l'inammissibile intervento di
[...]
e la mancata condanna per soccombenza. CP_1
Quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'intervento di va Controparte_1 confermata la decisione del primo Giudice.
Quanto alle spese di lite, l'appello non può essere accolto. Da un punto di vista tecnico, infatti, la inammissibilità dell'intervento – tardivo – non integra una ipotesi di soccombenza, lì dove da un punto di vista sostanziale è risultato soccombente l'appellante, che avrebbe avuto motivo di dolersi ove il Giudice lo avesse condannato a pagare le spese di lite in favore della società intervenuta, il che non è stato.
L'appello viene pertanto rigettato.
Quanto alla posizione processuale della la stessa – interveniente nel CP_1 giudizio di primo grado – ha in questa sede esplicitato la propria qualità di parte, avendo anche ricevuto la notifica del gravame: a nulla rileva la mancata impugnazione della sentenza di primo grado lì dove stabilì la inammissibilità dell'intervento, che sul punto la sentenza non può essere riformata, nemmeno per quanto riguarda il regime delle spese di lite;
né, infine, nel presente giudizio, può disporsi la estromissione della Banca, pur se restata contumace, senza il consenso delle parti.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite del presente grado vengono poste a carico dell'appellante, soccombente. Le stesse vengono liquidate secondo la tariffa vigente, ai valori medi di tariffa. pag. 11/12 6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 718/2022, proposto da contro Parte_1
e avverso la sentenza n. 846/2022, Controparte_1 Controparte_3 pubblicata il 7 marzo 2022, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio
RG 5578/2017, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_3
b) Rigetta l'appello;
c) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
che, come da motivazione, liquida in €uro 14.317,00, oltre rimborso forf.,
[...]
CPA ed IVA, in misura d legge, se dovuta;
d) Dichiara che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Luciano Guaglione)
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Pagg. 15-16 del contratto di mutuo 5 Ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. pag. 9/12