Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/06/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
18.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 2892/2023 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carmelo Sebeto del Foro di Enna
Ricorrente
E
Controparte_1
(P.IVA , C.F.: ) e
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
Controparte_2
(P.IVA , C.F.
[...] P.IVA_1
) in persona dei rispettivi Assessori e legali rappresentanti pro tempore P.IVA_2
Resistenti contumaci
OGGETTO: retribuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente di cui in epigrafe esponeva: - di essere un operaio inserito nell'elenco speciale dei “lavoratori forestali” di cui all'art. 45 della L.R. n.
16/1996 e L.R. n. 14/2006 e succ. mod. ed int. e di aver prestato servizio alle dipendenze degli
Assessorati resistenti, con una serie di contratti di lavoro stagionali annuali, a tempo determinato, con la mansione di operaio agricolo presso la sede di lavoro della provincia di
Siracusa; - di aver svolto attività analoga a quella degli operai assunti a tempo indeterminato ma di non aver mai goduto dei miglioramenti economici a quest'ultimi riconosciuti, previsti dall'art. 11 del Contratto Collettivo Integrativo Regionale del 2001 in vigore dall'01.03.2000;
- di aver diffidato la controparte, nel novembre del 2022 e nel febbraio del 2023, a corrispondere quanto spettante senza, tuttavia, aver ricevuto alcun riscontro.
In diritto il ricorrente deduceva: - che, come affermato da molteplici pronunce dei Tribunali
Siciliani, il mancato riconoscimento dell'indennità professionale ex art. 11 CIRL anche agli
1
OTI o di OTD;
- che la previsione contenuta nell'art. 11 lett. c) del CIRL 2000 violava il principio di non discriminazione tra lavoratori prevista dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999; - di aver, pertanto, diritto al pagamento dell'indennità in oggetto per gli anni non suscettibili di prescrizione (tenendo conto degli atti interruttivi inviati nel 2022 e 2023), dall'anno 2018 sino al 2022, determinati sulla scorta dei chiarimenti forniti nella sentenza n. 4076/2004 della
Corte di Cassazione (“…l'anzianità del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello al computo dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto”).
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “dire, ritenere e dichiarare che, per le motivazioni sopra riportate, il ricorrente ha diritto alla indennità professionale mensile pari ad euro 3,87 di cui all'art. 11 del CIRL del 2000 maturata sin dall'entrata in vigore di tale contratto e per ogni anno in cui è stato inserito nelle fasce
O.T.D”; 2) per l'effetto “condannare i datori di lavoro resistenti, ognuno in persona dell'Assessore e rappresentate legale pro-tempore, in relazione all'attività di lavoro prestata in loro favore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate a tale titolo nell'ultimo quinquennio e non investite dalla prescrizione, ovvero negli anni 2018,
2019, 2020, 2021 e 2022, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo”.
Le Amministrazioni Regionali, ritualmente evocate mediante notifica a mezzo pec all'indirizzo certificato dell'Avvocatura dello Stato, non si costituivano in giudizio e ne deve, quindi, essere dichiarata la contumacia.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025.
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Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
2 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente, operaio agricolo a tempo determinato della Regione Siciliana in virtù di una serie di contratti stagionali annuali a far data dall'anno 2002 (come da attestazione prot n. 82840 del
15.9.2023, allegata al doc. n. 2 del ricorso), all'indennità professionale prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 del CIRL del 27 aprile 2001 integrativo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria (poi art. 4 del CIRL
2017), stante l'identità delle mansioni svolte e la stabilità del rapporto lavorativo alle dipendenze degli Assessorati Regionali convenuti.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto.
Infatti, occorre rilevare che su identiche fattispecie si è già pronunciato anche recentemente questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro con le sentenze, ex multis, nn. 6/2025 del
08.01.2025 (emessa nel procedimento R.G. n. 284/2023), 9/2025 dell'08.01.2025 (emessa nel procedimento R.G. n. 177/2023), 1236/2024 del 31.12.2024 (emessa nel procedimento R.G n.
2375/2022), 951/2024 del 17.10.2024 (emessa nel procedimento R.G. n. 282/2023), 259/2024 del 19.03.2024 (emessa nel procedimento R.G n. 1438/2023), in conformità anche ad altre pronunce rese da vari Tribunali siciliani (ex multis Tribunale di Palermo sez. lav. sent. nn.
4612/2024, 2775/2022, 2348/2022; Tribunale di Enna sez. lav sent. n. 242 del 10.06.2020), aventi ad oggetto la risoluzione delle medesime questioni di diritto del presente giudizio, accogliendo le domande dei lavoratori e rigettando la prospettazione difensiva degli
Assessorati Regionali (nella fattispecie odierna rimasti contumaci), con motivazioni che risultano pienamente condivisibili e che devono intendersi integralmente richiamate e trascritte nella presente sede, in quanto frutto di un'accurata ricostruzione normativa e
3 giurisprudenziale della questione.
In particolare, nelle sentenze sopra richiamate, alcune delle quali impugnate e confermate in sede di Appello, i Giudici del Lavoro hanno dichiarato illegittima la mancata corresponsione di alcuna voce retributiva derivante dall'anzianità di servizio, con particolare riferimento a quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Ed invero, la disciplina nazionale del contratto a termine va letta alla luce della direttiva
1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato siglato da CE, UNICE e CEEP, il quale ha fissato i principi e le regole fondamentali che gli Stati membri dell'Unione Europea sono tenuti ad osservare ai fini della corretta regolamentazione di tale forma di lavoro flessibile, finalizzato a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato prestato sul territorio dell'Unione.
La direttiva in esame è stata recepita dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 368/2001, poi modificato dalla L. n. 247/2007 e, da ultimo, dal d.lgs. n. 81/2015; peraltro, con riferimento specifico al settore dell'impiego a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, occorre far riferimento anche alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 30 marzo
2001, n. 165.
Il principio cardine deve essere rinvenuto nella clausola 4 dell'Accordo, che così dispone “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e ancora, al comma 4, che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Sul versante nazionale, l'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 – rubricato “principio di non discriminazione” – ha stabilito che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE è stata più volte interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, la quale ha messo in luce che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale, ed in termini non
4 equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, e che il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42) e, ancora, che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della Clausola 4 (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata). Dunque, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (cfr. per tale ricostruzione Cass. civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2020, n. 9491).
Non v'è dubbio, peraltro, che la disciplina dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n.
1999/70/CE possa applicarsi anche in ipotesi in cui il reclutamento di personale a tempo determinato risponda, anche legalmente, ad esigenze di politica sociale e occupazionale.
In una fattispecie analoga a quella in esame, in tema di progetti di pubblica utilità realizzati dagli Enti locali avvalendosi dei lavoratori socialmente utili ex L.R. n. 85/1995 (le cui assunzioni erano caratterizzate da esigenze socio-occupazionali, come, del resto, avvenuto nel caso dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori forestali a termine, secondo il modello delineato dalla L.R. n. 16/1996), la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità dell'Accordo
Quadro sul lavoro a termine, posto che “la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (…) e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica
Amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un
5 rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni” (Cass. civ., sez. lav., 27.10.2017, n. 25673).
Nella fattispecie odierna, il ricorrente ha lamentato di non aver mai ricevuto alcun tipo di compenso fondato sull'anzianità di servizio, nonostante la “stabilità” del rapporto (provata dalla serie di contratti reiterati anno dopo anno) e la dedotta equivalenza delle mansioni svolte
(e non contestate), solo perché il riconoscimento dell'anzianità di servizio, nel settore dei lavoratori forestali – impiegati e operai – è accordato esclusivamente a coloro che vengono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Invero, l'Accordo Quadro sul lavoro a termine ammette la possibilità che i lavoratori a tempo determinato vengano trattati in maniera meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili solamente nell'ipotesi in cui sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento.
Ciò premesso, nella vicenda in esame, non appaiono sussistere “ragioni oggettive” di differenziazione, poiché tali certamente non sono le modalità di assunzione, né la circostanza che questa sia a termine, con la conseguenza che la prestazione del lavoro viene resa non tutti i giorni dell'anno, ma solo alcuni;
oltretutto la legislazione regionale recante la disciplina della materia non prevede alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato
(se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impone, a questi ultimi, di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato.
Nessuna distinzione viene operata neanche dalle declaratorie contenute nel CCNL di categoria, nelle quali non sussiste alcuna distinzione in base alla natura temporanea del rapporto;
e, infatti, ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2006 (cfr. doc. 2), “gli impiegati forestali si classificano in sei livelli. Nell'ambito di ciascun livello ai dipendenti sono attribuite le mansioni riportate nelle singole declaratorie. 6° Li. – par. 152: appartengono a questo livello gli impiegati che, non investiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il dirigente o con il datore di lavoro o con chi dallo stesso preposto, alla organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di settori operativi della stessa, con autonomia e potere di iniziativa. Pr. esemplificativi:
Direttori tecnici, amministrativi, ed altre figure con analoghe caratteristiche e funzioni, analista CE. o responsabile servizio CE., responsabili di progetto e/o della realizzazione dei lavori. 5° Li. – par. 133: appartengono a questo livello gli impiegati che, in base alle direttive del datore di lavoro o di un superiore provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di parte di essa, con corrispondente
6 responsabilità. Pr. esemplificativi: programmatore CE., responsabile dell'ufficio tecnico e/o amministrativo, responsabile tecnico o amministrativo di cantiere, addetto alla progettazione.
4° livello – par. 122: appartengono a questo livello gli impiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite, con relativo potere di iniziativa operativa, esplicano mansioni del ramo tecnico o amministrativo in relazione alla loro specifica competenza professionale. Pr. esemplificativi: contabili, impiegati amministrativi, disegnatori tecnici, assistenti di progetto
o di cantiere, operatore CE.. 3° Li. par. 115: appartengono a questo livello gli impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o di impiegati del livello superiore, eseguono, secondo le disposizioni ricevute, mansioni tecniche e/o amministrative. Pr. esemplificativi: addetti ai servizi amministrativi e tecnici, terminalisti CE. addetti all'inserimento dati, magazzinieri con tenuta dei libri di carico e scarico e con responsabilità delle merci e degli attrezzi. 2° Li. – par. 108: appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa. Pr. esemplificativi: addetti a mansioni di segreteria, stenografi, dattilografi-terminalisti, addetti alle spedizioni.
1° livello – par. 100: appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono mansioni esecutive proprie della qualifica”.
Nella previsione contrattuale recante la classificazione degli operai (art. 49 del CCNL 2006), invece, si stabilisce che “ai fini dell'applicazione del presente contratto gli operai vengono classificati nei seguenti livelli: 5° Li./Specializzati Super/Parametro 123: per operai specializzati super si intendono quegli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza in azienda, attività complesse e di rilevante specializzazione. Pr. esemplificativi: responsabili di vivaio;
operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento-terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e gru a cavo;
falegnami, carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti;
autisti di autotreni ed autoarticolati. 4° Li./Operai specializzati/Parametro 116: per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità. Pr. esemplificativi: operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idraulico- forestali;
meccanici; innestatori, potatori;
reparatori ed irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici;
vivaisti specializzati;
raccoglitori selezionatori di semi forestali;
muratori specializzati;
addetti all'allevamento di bestiame e di selvaggina;
motoseghisti addetti al taglio di selezione;
addetti alla salvaguardia di patrimoni
7 silvo-pastorali. 3° Li./Operai qualificati super/Parametro 111: per operai qualificati super si intendono quegli operai in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell'operaio qualificato che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi
e/o di lavorazione. Pr. esemplificativi: estrattori di sughero;
vivaisti qualificati con comprovata esperienza professionale;
conduttori di macchine per la prima lavorazione del legno (…); muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza professionale;
addetti alla costruzione di opere di sistemazione idraulico-forestale a tecnologie di bioingegneria;
allevatori e conduttori di animali da soma (…). 2° Li./Operai qualificati/Parametro 108: per operai qualificati si intendono quegli operai che, in possesso
o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili. Pr. esemplificativi: conduttori di macchine ed attrezzature agricole o forestali semplici e/o semoventi;
addetti alle utilizzazioni forestali (…); selezionatori, preparatori ed imballatori di piantine forestali;
addetti agli impianti di irrigazione nei vivai e aiuto-vivaisti; muratori, ferraioli e falegnami qualificati;
conduttori di veicoli a trazione animale;
addetti alla realizzazione di semenzai e piantonai;
addetti alla realizzazione di opere sussidiarie (…). 1° Li./Operai comuni/Parametro 100: per operai comuni si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici nonché tutte le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori. Pr. esemplificativi: addetti alle zappature, vangature, spicconature per la preparazione del terreno, sarchiature, zappettature, modeste opere sussidiare, estirpazione delle vegetazioni infestanti, semina e messa a dimora delle piantine e lavori di manovalanza per semplici opere di presidio (…), carico e scarico da automezzi, riceppatura, sramatura ed esbosco senza uso di mezzi meccanici”.
Appare, dunque, evidente dalle superiori declaratorie che le mansioni cui viene adibito il personale forestale, impiegato od operaio, a tempo determinato o meno, dipendono esclusivamente dal livello posseduto, e non dalla temporaneità (o meno) del singolo contratto di lavoro.
Neppure la contrattazione regionale ha previsto la benché minima differenziazione tra personale a tempo determinato e non, limitandosi a introdurre il riconoscimento dell'indennità legata all'anzianità di inserimento per i soli operai a tempo indeterminato.
Dalla documentazione in atti non risulta in alcun modo che le mansioni svolte dal ricorrente, in qualità di operaio agricolo (forestale) a tempo determinato, siano differenti da quelle svolte
8 da altri operai a tempo indeterminato, né gli Assessorati Regionali si sono costituiti in giudizio contestando le richieste di parte ricorrente.
Risulta, pertanto, provato che la prestazione richiesta ed esigibile dal personale forestale precario, come il ricorrente, è assolutamente identica a quella prestata dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con l'unica differenza che i primi non svolgono la prestazione come i secondi per tutti i giorni dell'anno, circostanza che, tuttavia, per giurisprudenza costante europea ed interna non costituisce di per sé ragione oggettiva che legittima la differenziazione, sul piano del trattamento economico.
La Corte d'Appello di Catania, nella sentenza n. 150 del 27.02.2020, si è espressa su una questione analoga, affermando che “emerge quindi nitidamente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto degli artt. 45 ter e 49 l n. 16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della CP_1 contrattazione integrativa regionale”.
In virtù di quanto sopra, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la differenziazione, il trattamento economico degli operai a tempo determinato deve essere equiparato a quello degli operai a tempo indeterminato, in quanto lavoratori “comparabili” ai sensi della Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, considerata l'ovvia appartenenza alla medesima categoria legale, nonché per l'assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare il trattamento differenziato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, la domanda proposta dal ricorrente è fondata e deve essere accolta;
pertanto, va riconosciuto al ricorrente medesimo il diritto a percepire dall' e dall' Controparte_1 [...]
, ciascuno per i Controparte_2
periodi di riferimento, le somme maturate a titolo di retribuzione professionale di anzianità come prevista dall'art. 11 lett. c) del CIRL 2001 (e successivamente dall'art. 4 del CIRL
2017) per tutti gli anni dal 2018 al 2022, tenendo conto degli stessi presupposti previsti per gli
OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di
9 appartenenza;
sicché l'indennità mensile pari a € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (stante il divieto di cumulo sancito dalla L. 724/94), dalla data di maturazione delle singole mensilità sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, da distrarsi in favore dell'avv. Carmelo Sebeto, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 18.6.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna l' Controparte_1
e l'
[...] [...]
(in persona dei rispettivi Controparte_2
Assessori e legali rappresentanti pro tempore) al pagamento in favore del ricorrente delle somme maturate a titolo di retribuzione professionale di anzianità come prevista dall'art. 11 lett. c) del CIRL 2001 (e successivamente dall'art. 4 del CIRL 2017), da determinarsi come indicato in parte motiva (e cioè indennità mensile pari a € 3,87 per ogni anno di permanenza nelle graduatorie), per tutti gli anni dal 2018 al 2022, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione delle singole mensilità sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna l' e Controparte_1
l' Controparte_2
(in persona dei rispettivi Assessori e legali rappresentanti pro tempore)
[...]
alla refusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi €
258,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv.
Carmelo Sebeto, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Siracusa, 19.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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