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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/04/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7805/2024 r.g.,
promossa da
, con l'avv. Francesco Caroli Casavola;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: omesso versamento di ritenute.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'1.8.2024, chiedeva annullarsi Parte_1
o comunque dichiararsi inefficace, per intervenuta prescrizione, la rettifica di accertamento del mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali quale legale rappresentante pro-tempore della “Laboratorio
d'analisi dott. Francesco Paolo Motolese” srl in liquidazione, notificata dall il 4.6.2024. CP_1
1 Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall' di CP_1
inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire dell'istante, non essendo l'atto di accertamento autonomamente impugnabile.
L'eccezione è fondata.
La domanda, benché formulata come opposizione alla rettifica di accertamento emessa dall' il 9.5.2024 e notificata il 4.6.2024, deve CP_1
intendersi come estesa anche all'accertamento negativo della violazione amministrativa contestata nel pregresso accertamento emesso dall' il CP_1
24.10.2018 e notificato il 29.11.2018, cui la detta rettifica accede.
L'accertamento e la relativa rettifica hanno ad oggetto il mancato versamento all' delle ritenute previdenziali e assistenziali operate CP_1
dall'istante, nell'anzidetta qualità, sulle retribuzioni dei dipendenti nel periodo dall'1.12.2013 al 30.11.2014 per l'importo complessivo di euro
3.991,62.
Trattandosi di importo non superiore a 10.000,00 euro annui, la contestata omissione costituisce illecito ricadente nell'ambito della depenalizzazione introdotta dall'art. 3 co. 6 d.l.vo 15.6.2016 n. 8, ed era inizialmente punita dall'art. 2 co. 1-bis d.l. 12.9.1983 n. 463 conv. in l. 11.11.1983 n. 638
(come sostituito dalla citata novella) con la sanzione amministrativa
2 pecuniaria da euro 10.000,00 fino ad euro 50.000,00; successivamente,
l'art. 23 co.1 d.l.vo 4.5.2023 n. 48 ha modificato la disciplina sanzionatoria, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezzo fino a quattro volte l'importo non versato, che nel caso in esame è stata in concreto determinata in ragione di euro 5.987,43 ovvero in misura pari al minimo edittale (euro 3.991x1,5).
Ebbene, l'applicazione della sanzione amministrativa, prevista a seguito della intervenuta depenalizzazione dell'illecito contestato, comporta l'assoggettamento del relativo procedimento alle norme dettate, in materia, dalla l. 24.11.1981 n. 689, la quale disciplina, per quanto qui interessa, nell'art. 13 l'accertamento dell'illecito, nell'art. 14 la sua contestazione o notificazione, nell'art. 16 il pagamento in misura ridotta, nell'art. 18
l'attività difensiva e l'emissione da parte dell'autorità competente, ove ritenga fondato l'accertamento, di una ordinanza motivata con cui determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, nell'art. 22 l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione e nell'art. 23 il conseguente giudizio.
Trova allora applicazione, anche nel presente caso, quel costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “in tema di
opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo
della violazione delle norme (…), pur notificato unitamente al preannuncio
di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma
impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale
inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione,
3 sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina
l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza-ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria”: cfr. Cass. 12.7.2010 n. 16319; in senso conforme, Cass. Sez. Un. 4.1.2007
n. 16, Cass. 30.5.2007 n. 12696, Cass. 30.8.2007 n. 18320, Cass.
12.10.2007 n. 21493, Cass. 28.12.2009 n. 27373, Cass. 10.5.2010 n. 11281.
Il medesimo principio, peraltro, è stato più recentemente ribadito dalla S.C.
in ulteriori e conformi pronunce: cfr. Cass. 19.12.2018 n. 32886 e Cass.
12.6.2020 n. 11369.
La domanda deve pertanto dichiararsi inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'istante.
L'assenza di una pronuncia sul merito della domanda e la novità della questione preliminare trattata (quantomeno con riferimento alla specifica tipologia di accertamento impugnato) integrano, ove congiuntamente valutate, giusto motivo di compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di causa.
P.q.m.
dichiara inammissibile la domanda;
spese compensate.
Taranto, 22.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7805/2024 r.g.,
promossa da
, con l'avv. Francesco Caroli Casavola;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: omesso versamento di ritenute.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'1.8.2024, chiedeva annullarsi Parte_1
o comunque dichiararsi inefficace, per intervenuta prescrizione, la rettifica di accertamento del mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali quale legale rappresentante pro-tempore della “Laboratorio
d'analisi dott. Francesco Paolo Motolese” srl in liquidazione, notificata dall il 4.6.2024. CP_1
1 Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall' di CP_1
inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire dell'istante, non essendo l'atto di accertamento autonomamente impugnabile.
L'eccezione è fondata.
La domanda, benché formulata come opposizione alla rettifica di accertamento emessa dall' il 9.5.2024 e notificata il 4.6.2024, deve CP_1
intendersi come estesa anche all'accertamento negativo della violazione amministrativa contestata nel pregresso accertamento emesso dall' il CP_1
24.10.2018 e notificato il 29.11.2018, cui la detta rettifica accede.
L'accertamento e la relativa rettifica hanno ad oggetto il mancato versamento all' delle ritenute previdenziali e assistenziali operate CP_1
dall'istante, nell'anzidetta qualità, sulle retribuzioni dei dipendenti nel periodo dall'1.12.2013 al 30.11.2014 per l'importo complessivo di euro
3.991,62.
Trattandosi di importo non superiore a 10.000,00 euro annui, la contestata omissione costituisce illecito ricadente nell'ambito della depenalizzazione introdotta dall'art. 3 co. 6 d.l.vo 15.6.2016 n. 8, ed era inizialmente punita dall'art. 2 co. 1-bis d.l. 12.9.1983 n. 463 conv. in l. 11.11.1983 n. 638
(come sostituito dalla citata novella) con la sanzione amministrativa
2 pecuniaria da euro 10.000,00 fino ad euro 50.000,00; successivamente,
l'art. 23 co.1 d.l.vo 4.5.2023 n. 48 ha modificato la disciplina sanzionatoria, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezzo fino a quattro volte l'importo non versato, che nel caso in esame è stata in concreto determinata in ragione di euro 5.987,43 ovvero in misura pari al minimo edittale (euro 3.991x1,5).
Ebbene, l'applicazione della sanzione amministrativa, prevista a seguito della intervenuta depenalizzazione dell'illecito contestato, comporta l'assoggettamento del relativo procedimento alle norme dettate, in materia, dalla l. 24.11.1981 n. 689, la quale disciplina, per quanto qui interessa, nell'art. 13 l'accertamento dell'illecito, nell'art. 14 la sua contestazione o notificazione, nell'art. 16 il pagamento in misura ridotta, nell'art. 18
l'attività difensiva e l'emissione da parte dell'autorità competente, ove ritenga fondato l'accertamento, di una ordinanza motivata con cui determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, nell'art. 22 l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione e nell'art. 23 il conseguente giudizio.
Trova allora applicazione, anche nel presente caso, quel costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “in tema di
opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo
della violazione delle norme (…), pur notificato unitamente al preannuncio
di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma
impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale
inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione,
3 sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina
l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza-ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria”: cfr. Cass. 12.7.2010 n. 16319; in senso conforme, Cass. Sez. Un. 4.1.2007
n. 16, Cass. 30.5.2007 n. 12696, Cass. 30.8.2007 n. 18320, Cass.
12.10.2007 n. 21493, Cass. 28.12.2009 n. 27373, Cass. 10.5.2010 n. 11281.
Il medesimo principio, peraltro, è stato più recentemente ribadito dalla S.C.
in ulteriori e conformi pronunce: cfr. Cass. 19.12.2018 n. 32886 e Cass.
12.6.2020 n. 11369.
La domanda deve pertanto dichiararsi inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'istante.
L'assenza di una pronuncia sul merito della domanda e la novità della questione preliminare trattata (quantomeno con riferimento alla specifica tipologia di accertamento impugnato) integrano, ove congiuntamente valutate, giusto motivo di compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di causa.
P.q.m.
dichiara inammissibile la domanda;
spese compensate.
Taranto, 22.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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