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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 31/10/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 74/24 RG
Udienza del 31.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Lazzoni e di Benedetto.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da fogli depositati telematicamente, si riportano agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente sentenza non definitiva, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
MI Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado n. 74/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
Curatela eredità giacente di Persona_1
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
L'attore ha dedotto: che il 18.2.20 si trovava a bordo della Alfa Romeo Mito tg EA146Hs di proprietà di condotta dallo stesso e assicurata con la;
che l'auto stava Persona_1 CP_2 percorrendo la Strada Provinciale 70 – v. Repubblica – che collega il comune di Bolano con quello di Albiano Magra, con direzione da Ceparana verso Albiano Magra;
che a bordo della stessa si trovavano, oltre al alla guida, e l'attore, altre tre persone;
che giunti in corrispondenza della Per_1 curva destrorsa posta dopo il distributore Eni nel comune di Albiano Magra, il perdeva il Per_1 controllo dell'auto, che andava ad impattare violentemente, ad una velocità di circa 120 km/h, con la parte antero-laterale sinistra contro il muro in calcestruzzo posto all'esterno della carreggiata nel senso opposto di marcia, andando infine ad arrestarsi, ruotata di 180 gradi, dopo essersi girata un numero imprecisato di volte;
che a seguito del sinistro, nel quale tre degli occupanti dell'auto erano deceduti, aveva riportato lesioni gravissime;
che la compagnia assicuratrice gli aveva corrisposto unicamente la somma di € 287.000,00.
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del maggior danno.
, non contestato l'an della domanda, ha sostenuto una corresponsabilità dell'attore per CP_2 il mancato uso della cintura.
Contestato altresì il quantum dei danni allegati da controparte, ha quindi chiesto l'accoglimento della domanda nei limiti di quanto provato.
La curatrice dell'eredità giacente si è costituita senza prendere posizione sulla domanda né concludere.
Motivi della decisione
1. La responsabilità.
Indubbia, e del resto non contestata, la responsabilità del nella causazione del Per_1 sinistro (il cui svolgimento secondo quanto allegato dall'attore è a sua volta non contestato) e pertanto l'obbligo risarcitorio vuoi della relativa curatela dell'eredità giacente, vuoi, ex art. 144 d. lgs. 209/05, della compagnia assicurativa, in punto di an l'unica questione è quella circa la sussistenza o meno di una corresponsabilità dell'attore per il mancato uso della cintura di sicurezza.
Sul punto, né la ctu cinematica né quella medica hanno potuto fornire risposte certe. Secondo il ctu cinematico, infatti, è difficile dire se il avesse o meno la cintura allacciata, CP_1 propendendo peraltro per la risposta affermativa. Il ctu medico ha a sua volta riferito che le lesioni riportate dall'attore sono compatibili con entrambe le ipotesi.
Ciò posto, e considerato da un lato che sarebbe stato onere della convenuta provare il mancato uso delle cinture, dall'altro che, come riferito ancora dal ctu medico, data la violenza dell'impatto, con o senza l'uso delle cinture le conseguenze sarebbero state sostanzialmente le medesime, deve concludersi per la responsabilità esclusiva del nella causazione delle lesioni dell'attore. Per_1
2. Il danno ed il risarcimento.
Il ctu medico, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata (anche per quanto concerne le repliche alle osservazioni dei ctp), dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha valutato come segue, dal punto di vista medico legale, le conseguenze del sinistro: - invalidità temporanea totale: 579 gg;
- invalidità permanente residua: 85 %.
Su tale base, la somma da liquidare, ex art. 138 d. lgs. 209/2005, come attuato dal dpr 12/2025, quantificando il danno morale (nella fattispecie particolarmente rilevante, dato lo sconvolgimento totale della vita dell'attore, con la preclusione di qualunque attività lavorativa ed il pesante condizionamento di qualunque altra attività, vuoi ricreativa, vuoi relazionale) nella misura massima,
è la seguente:
- invalidità temporanea totale: € 51.174,34;
- invalidità permanente residua: € 1.159.556,31; per un totale dunque di € 1.210.730,65, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'entrata in vigore del dpr 12/2025 (data alla quale si riferisce la quantificazione che precede) alla pubblicazione della presente decisione.
A tale somma deve poi aggiungersi quella delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal ctu, pari ad € 8.663,10, nonché quella delle spese mediche future riconosciute, pari ad € 4.000,00.
L'importo complessivo è dunque pari ad € (1.210.730,65 + 8.663,10 + 4.000,00 =)
1.223.393,75. Considerato che all'attore è già stata corrisposta la somma di € 287.000,00, i convenuti dovranno dunque essere condannati a versare all'attore la differenza fra l'importo di cui sopra, devalutato al momento delle corresponsioni delle varie tranches di tale somma, e quest'ultima, differenza poi da rivalutare a partire da tale data.
Quanto agli interessi legali, essi dovranno essere calcolati come segue:
- per ciò che concerne il danno non patrimoniale, dalla data del sinistro al saldo;
essi dovranno peraltro essere conteggiati non puramente e semplicemente sull'importo liquidato, bensì, previa devalutazione di tale importo alla data del sinistro, inizialmente sulla somma risultante dalla devalutazione e poi, gradatamente, sulla medesima somma anno per anno rivalutata sino a raggiungere l'importo liquidato;
- per ciò che concerne le spese mediche già sostenute, dalla data nella quale ciascuna spese è stata sostenuta al saldo (in questo caso senz'altro sull'importo liquidato);
- per ciò che concerne le spese mediche future, dalla data della relazione del ctu (la stima è in valori di tale data) al saldo.
Quanto precede non esaurisce peraltro il danno patito dall'attore
Ulteriormente, occorre infatti considerare da un lato la spesa per l'assistenza 24 ore su 24, per tutto il resto della vita dell'attore, che il ctu medico ha ritenuto necessaria, dall'altro il danno derivante dalla privazione totale della capacità lavorativa, attestata dal medesimo ctu, e dunque dal relativo reddito. Per la quantificazione di tali danni risulta però necessaria una ctu contabile, per la quale la causa dovrà essere rimessa sul ruolo.
3. Le spese.
Le spese dovranno essere liquidate unitariamente con la sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, condanna i convenuti, in solido, a versare all'attore, per il titolo di cui in motivazione, la differenza fra la somma di € 1.223.393,75 e quella già corrisposta, secondo il criterio di calcolo di cui in motivazione, oltre rivalutazione e interessi come indicato.
MI Fornaciari
***
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
MI Fornaciari, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il Giudice vista la sentenza che precede e richiamata la relativa motivazione;
ritenuta la necessità di una ctu sul seguente quesito: quantifichi il ctu, al netto dell'assegno di accompagnamento percepito dall'attore e tenendo conto dell'eventuale possibilità, per lo stesso, di ottenere la pensione di invalidità: a) il costo dell'assistenza 24 ore su 24 per tutto il resto della sua vita;
b) il danno patrimoniale derivante dalla perdita totale della capacità lavorativa, tenendo conto della professione da lui esercitata; nomina quale consulente il dott. ; Persona_2 fissa, per il conferimento dell'incarico, l'udienza del 27.1.26 ore 8:30 via teams (*); invita il/la consulente a depositare in cancelleria una nota con indicazione dei seguenti dati: a) luogo e data di nascita;
b) indirizzo del proprio studio;
c) recapito telefonico, d) indirizzo mail;
e) indirizzo pec;
f) rapporti con le parti;
assegna termine fino all'udienza per la nomina dei/del ctp;
considerato peraltro l'ulteriore allungamento dei tempi e l'ulteriore incremento dei costi conseguenti a tale incombente, invita le parti a valutare la prospettiva di una più rapida ed economica definizione convenzionale della controversia, nonché, in caso di raggiunto accordo, ad avvisare il ctu della non necessità di comparire.
Il Giudice, MI Fornaciari
(*) il link per collegarsi è il seguente: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_Y2JiNGFkMGItMGM1NS00MzYzLTg5N2MtZGRlZmI4ODBlNmI0%40thre ad.v2/0? [...]
CodiceFiscale_1
Udienza del 31.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Lazzoni e di Benedetto.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da fogli depositati telematicamente, si riportano agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente sentenza non definitiva, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
MI Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado n. 74/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
Curatela eredità giacente di Persona_1
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
L'attore ha dedotto: che il 18.2.20 si trovava a bordo della Alfa Romeo Mito tg EA146Hs di proprietà di condotta dallo stesso e assicurata con la;
che l'auto stava Persona_1 CP_2 percorrendo la Strada Provinciale 70 – v. Repubblica – che collega il comune di Bolano con quello di Albiano Magra, con direzione da Ceparana verso Albiano Magra;
che a bordo della stessa si trovavano, oltre al alla guida, e l'attore, altre tre persone;
che giunti in corrispondenza della Per_1 curva destrorsa posta dopo il distributore Eni nel comune di Albiano Magra, il perdeva il Per_1 controllo dell'auto, che andava ad impattare violentemente, ad una velocità di circa 120 km/h, con la parte antero-laterale sinistra contro il muro in calcestruzzo posto all'esterno della carreggiata nel senso opposto di marcia, andando infine ad arrestarsi, ruotata di 180 gradi, dopo essersi girata un numero imprecisato di volte;
che a seguito del sinistro, nel quale tre degli occupanti dell'auto erano deceduti, aveva riportato lesioni gravissime;
che la compagnia assicuratrice gli aveva corrisposto unicamente la somma di € 287.000,00.
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del maggior danno.
, non contestato l'an della domanda, ha sostenuto una corresponsabilità dell'attore per CP_2 il mancato uso della cintura.
Contestato altresì il quantum dei danni allegati da controparte, ha quindi chiesto l'accoglimento della domanda nei limiti di quanto provato.
La curatrice dell'eredità giacente si è costituita senza prendere posizione sulla domanda né concludere.
Motivi della decisione
1. La responsabilità.
Indubbia, e del resto non contestata, la responsabilità del nella causazione del Per_1 sinistro (il cui svolgimento secondo quanto allegato dall'attore è a sua volta non contestato) e pertanto l'obbligo risarcitorio vuoi della relativa curatela dell'eredità giacente, vuoi, ex art. 144 d. lgs. 209/05, della compagnia assicurativa, in punto di an l'unica questione è quella circa la sussistenza o meno di una corresponsabilità dell'attore per il mancato uso della cintura di sicurezza.
Sul punto, né la ctu cinematica né quella medica hanno potuto fornire risposte certe. Secondo il ctu cinematico, infatti, è difficile dire se il avesse o meno la cintura allacciata, CP_1 propendendo peraltro per la risposta affermativa. Il ctu medico ha a sua volta riferito che le lesioni riportate dall'attore sono compatibili con entrambe le ipotesi.
Ciò posto, e considerato da un lato che sarebbe stato onere della convenuta provare il mancato uso delle cinture, dall'altro che, come riferito ancora dal ctu medico, data la violenza dell'impatto, con o senza l'uso delle cinture le conseguenze sarebbero state sostanzialmente le medesime, deve concludersi per la responsabilità esclusiva del nella causazione delle lesioni dell'attore. Per_1
2. Il danno ed il risarcimento.
Il ctu medico, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata (anche per quanto concerne le repliche alle osservazioni dei ctp), dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha valutato come segue, dal punto di vista medico legale, le conseguenze del sinistro: - invalidità temporanea totale: 579 gg;
- invalidità permanente residua: 85 %.
Su tale base, la somma da liquidare, ex art. 138 d. lgs. 209/2005, come attuato dal dpr 12/2025, quantificando il danno morale (nella fattispecie particolarmente rilevante, dato lo sconvolgimento totale della vita dell'attore, con la preclusione di qualunque attività lavorativa ed il pesante condizionamento di qualunque altra attività, vuoi ricreativa, vuoi relazionale) nella misura massima,
è la seguente:
- invalidità temporanea totale: € 51.174,34;
- invalidità permanente residua: € 1.159.556,31; per un totale dunque di € 1.210.730,65, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'entrata in vigore del dpr 12/2025 (data alla quale si riferisce la quantificazione che precede) alla pubblicazione della presente decisione.
A tale somma deve poi aggiungersi quella delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal ctu, pari ad € 8.663,10, nonché quella delle spese mediche future riconosciute, pari ad € 4.000,00.
L'importo complessivo è dunque pari ad € (1.210.730,65 + 8.663,10 + 4.000,00 =)
1.223.393,75. Considerato che all'attore è già stata corrisposta la somma di € 287.000,00, i convenuti dovranno dunque essere condannati a versare all'attore la differenza fra l'importo di cui sopra, devalutato al momento delle corresponsioni delle varie tranches di tale somma, e quest'ultima, differenza poi da rivalutare a partire da tale data.
Quanto agli interessi legali, essi dovranno essere calcolati come segue:
- per ciò che concerne il danno non patrimoniale, dalla data del sinistro al saldo;
essi dovranno peraltro essere conteggiati non puramente e semplicemente sull'importo liquidato, bensì, previa devalutazione di tale importo alla data del sinistro, inizialmente sulla somma risultante dalla devalutazione e poi, gradatamente, sulla medesima somma anno per anno rivalutata sino a raggiungere l'importo liquidato;
- per ciò che concerne le spese mediche già sostenute, dalla data nella quale ciascuna spese è stata sostenuta al saldo (in questo caso senz'altro sull'importo liquidato);
- per ciò che concerne le spese mediche future, dalla data della relazione del ctu (la stima è in valori di tale data) al saldo.
Quanto precede non esaurisce peraltro il danno patito dall'attore
Ulteriormente, occorre infatti considerare da un lato la spesa per l'assistenza 24 ore su 24, per tutto il resto della vita dell'attore, che il ctu medico ha ritenuto necessaria, dall'altro il danno derivante dalla privazione totale della capacità lavorativa, attestata dal medesimo ctu, e dunque dal relativo reddito. Per la quantificazione di tali danni risulta però necessaria una ctu contabile, per la quale la causa dovrà essere rimessa sul ruolo.
3. Le spese.
Le spese dovranno essere liquidate unitariamente con la sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, condanna i convenuti, in solido, a versare all'attore, per il titolo di cui in motivazione, la differenza fra la somma di € 1.223.393,75 e quella già corrisposta, secondo il criterio di calcolo di cui in motivazione, oltre rivalutazione e interessi come indicato.
MI Fornaciari
***
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
MI Fornaciari, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il Giudice vista la sentenza che precede e richiamata la relativa motivazione;
ritenuta la necessità di una ctu sul seguente quesito: quantifichi il ctu, al netto dell'assegno di accompagnamento percepito dall'attore e tenendo conto dell'eventuale possibilità, per lo stesso, di ottenere la pensione di invalidità: a) il costo dell'assistenza 24 ore su 24 per tutto il resto della sua vita;
b) il danno patrimoniale derivante dalla perdita totale della capacità lavorativa, tenendo conto della professione da lui esercitata; nomina quale consulente il dott. ; Persona_2 fissa, per il conferimento dell'incarico, l'udienza del 27.1.26 ore 8:30 via teams (*); invita il/la consulente a depositare in cancelleria una nota con indicazione dei seguenti dati: a) luogo e data di nascita;
b) indirizzo del proprio studio;
c) recapito telefonico, d) indirizzo mail;
e) indirizzo pec;
f) rapporti con le parti;
assegna termine fino all'udienza per la nomina dei/del ctp;
considerato peraltro l'ulteriore allungamento dei tempi e l'ulteriore incremento dei costi conseguenti a tale incombente, invita le parti a valutare la prospettiva di una più rapida ed economica definizione convenzionale della controversia, nonché, in caso di raggiunto accordo, ad avvisare il ctu della non necessità di comparire.
Il Giudice, MI Fornaciari
(*) il link per collegarsi è il seguente: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_Y2JiNGFkMGItMGM1NS00MzYzLTg5N2MtZGRlZmI4ODBlNmI0%40thre ad.v2/0? [...]
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