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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/10/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n.6283/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice Relatore
dott. Silvia Rizzuto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6283/2023
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROSSATO LAURA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
pagina 1 di 8 contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. VALLINI VACCARI C.F._2
NICOLO' MARIA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: Come da verbale di udienza di discussione orale del 26 giugno 2025
Conclusioni di parte resistente: Come da verbale di udienza di discussione orale del 26 giugno 2025
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 640, pronunciata da questo Tribunale in data 13 marzo
2024, veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto il 16/09/2012
in Mezzane di Sotto (Vr) tra e Parte_1 [...]
ai sensi dell' art. 4, comma XII, l. 898/70, e disposta, Controparte_1
pagina 2 di 8 con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.
Esaurita la fase istruttoria le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che residuano da decidere le questioni relative all'affidamento della figlia minore delle parti, , n. il 27 giugno 2014 Persona_1
a San Bonifcacio, nonché quelle conseguenti della definizione delle modalità di visita del genitore non collocatario e dell'entità della contribuzione al suo mantenimento nonché l'ulteriore questione della spettanza o meno alla resistente di un assegno divorzile.
Quanto alla prima serie di questioni ad avviso del Collegio meritano di essere confermati i provvedimenti che erano stati assunti dal giudice relatore all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, sulla scorta di un accordo provvisorio tra le medesime, ossia l'affidamento esclusivo della minore al padre via esclusiva al padre con diritto-dovere della madre di vederla e tenerla con sé
il mercoledì dalla fine delle lezioni, quando un familiare la andrà a prendere in auto, fino alle 20.30, compatibilmente con gli impegni della medesima, e il sabato o la domenica, per almeno 4 ore, in orari da concordare tra le parti ed alla presenza di un familiare convivente con la madre.
pagina 3 di 8 Tale conclusione discende dalla decisiva considerazione che le verifiche che erano state demandate dallo stesso giudice relatore al servizio sociale territorialmente competente, hanno consentito di appurare, come si può evincere dalle relazioni trasmesse dallo stesso, che il predetto regime risulta tuttora quello più confacente alle esigenze della minore atteso che la resistente è affetta tuttora da una malattia psichica che non ha affrontato adeguatamente.
Ella, infatti, allorquando ha cominciato ad incontrare le assistenti sociali si era dimostrata più stabile, probabilmente perché, secondo quanto da lei stesso riferito, era seguita da uno psichiatra di fiducia ma da ottobre del 2024 ha interrotto gli incontri con le predette (cfr. relazione del 26.2.2025).
A fronte di tale chiara risultanza la difesa della convenuta in data 3.4.2025
ha prodotto una certificazione del dipartimento di salute mentale dell'ospedale di Legnago nella quale si attesta che la è nota a tale servizio dal 2020 CP_1
per sporadici contatti in regime di urgenza per episodi di discontrollo ideo-
emotivo e che da febbraio 2025 ha ripreso regolarità di contatto a seguito di un episodio depressivo con sintomi psicotici cominciando a seguire incontri ed una terapia farmacologica.
Ora, le precarie condizioni psichiche della resistente e la discontinuità con la quale ella le affronta non giovano alla minore che, come ha puntualmente riferito dalla psicologa che l'ha incontrata, pur cercando di reagire alla predetta pagina 4 di 8 situazione e alle conseguenze che essa ha sulla sua relazione con la madre, versa in una situazione di disagio che richiede un sostegno psicologico che il padre si
è dichiarato disposto a garantirle.
Le assistenti sociali hanno anche riferito come il abbia ammesso, Pt_1
invero con apprezzabile sincerità, di incontrare difficoltà a gestire tutti gli aspetti pratico-organizzativi riguardanti la figlia nonostante possa contare su una rete di parenti che lo coadiuvano in ciò egli rimane una importante figura di riferimento per la minore tanto che le predette assistenti hanno riferito di considerare l'attuale regime di affidamento come quello più indicato per Per_1
Non si ravvisano poi i presupposti per incrementare le occasioni di incontro della minore con la madre fino a quando non vi saranno evidente di un significativo e stabile miglioramento delle sue condizioni tanto più se si considera che il regime di visite che era stato disposto in sede di provvedimenti provvisori è stato interrotto da dicembre del 2024 a causa del peggioramento dello stato psichico della secondo quanto riferito nella relazione del CP_1
26.2.2025.
Venendo ad esaminare l'altra questione ancora controversa, quella della spettanza alla resistente di un assegno divorzile, ritiene il collegio che alla possa essere riconosciuta tale provvidenza nella sua componente CP_1
assistenziale.
pagina 5 di 8 Invero se è pacifico che la resistente non svolga, né abbia mai svolto durante il matrimonio, una attività lavorativa le sopra evidenziate sue condizioni di salute mentale non depongono a favore di una prospettiva futura diversa poiché costituiscono un serio ostacolo al reperimento di un impiego anche solo temporaneo.
Del resto, anche la circostanza, emersa in corso di causa, che ella abbia beneficiato del reddito di cittadinanza fino a dicembre del 2023 vale a confermare la predetta valutazione.
Su di essa può invece influire la circostanza che ella conviva con due fratelli, che svolgono attività lavorative invero a tempo determinato, poiché tali suoi congiunti possono tutt'al più contribuire o farsi anche interamente carico delle spese per le utenze dell'abitazione in cui dimorano ma non certo del mantenimento della resistente.
Il ricorrente, per contro, ricava dalla sua attività di piccolo imprenditore agricolo un reddito mensile di circa 1.900 euro e non ha costi abitativi, atteso che vive tuttora nella casa coniugale mente deve fari carico per intero del mantenimento della figlia non disponendo la resistente di risorse per contribuirvi in qualche misura.
pagina 6 di 8 Non bisogna poi dimentica che il gode dell'assegno unico universale Pt_1
perlomeno fin dal momento in cui è stato disposto l'affidamento esclusivo della figlia in suo favore.
L'importo dell'assegno da porre a carico del ricorrente che si stima adeguato ad assolvere alla funzione assistenziale in considerazione delle diverse condizioni reddituali delle parti è quello di euro 600,00 mensili ed esso dovrà
essere corrisposto a decorrere dal momento in cui la non ha più CP_1
goduto del reddito di cittadinanza (gennaio 2025).
Quanto alle spese di lite, mentre la pronuncia sullo status risulta neutra al fine del loro riparto è ravvisabile una soccombenza reciproca delle parti, che ne giustifica la integrale compensazione, con riguardo alle altre questioni oggetto di causa ed in particolare quella del ricorrente rispetto alla questione dell'assegno divorzile e quella della resistente rispetto alle questioni dell'affidamento della figlia e della entità dell'assegno divorzile spettantele.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui
è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
1) Affida in via esclusiva la minore al ricorrente attribuendo alla Persona_1
resistente il diritto-dovere di incontrarla e tenerla con sé con la frequenza pagina 7 di 8 e le modalità di cui in motivazione;
2) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, a decorrere dal gennaio 2025 ed entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 600,00 con rivalutazione annuale ISTAT;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Verona il 07/10/2025
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice Relatore
dott. Silvia Rizzuto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6283/2023
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROSSATO LAURA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
pagina 1 di 8 contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. VALLINI VACCARI C.F._2
NICOLO' MARIA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: Come da verbale di udienza di discussione orale del 26 giugno 2025
Conclusioni di parte resistente: Come da verbale di udienza di discussione orale del 26 giugno 2025
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 640, pronunciata da questo Tribunale in data 13 marzo
2024, veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto il 16/09/2012
in Mezzane di Sotto (Vr) tra e Parte_1 [...]
ai sensi dell' art. 4, comma XII, l. 898/70, e disposta, Controparte_1
pagina 2 di 8 con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.
Esaurita la fase istruttoria le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che residuano da decidere le questioni relative all'affidamento della figlia minore delle parti, , n. il 27 giugno 2014 Persona_1
a San Bonifcacio, nonché quelle conseguenti della definizione delle modalità di visita del genitore non collocatario e dell'entità della contribuzione al suo mantenimento nonché l'ulteriore questione della spettanza o meno alla resistente di un assegno divorzile.
Quanto alla prima serie di questioni ad avviso del Collegio meritano di essere confermati i provvedimenti che erano stati assunti dal giudice relatore all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, sulla scorta di un accordo provvisorio tra le medesime, ossia l'affidamento esclusivo della minore al padre via esclusiva al padre con diritto-dovere della madre di vederla e tenerla con sé
il mercoledì dalla fine delle lezioni, quando un familiare la andrà a prendere in auto, fino alle 20.30, compatibilmente con gli impegni della medesima, e il sabato o la domenica, per almeno 4 ore, in orari da concordare tra le parti ed alla presenza di un familiare convivente con la madre.
pagina 3 di 8 Tale conclusione discende dalla decisiva considerazione che le verifiche che erano state demandate dallo stesso giudice relatore al servizio sociale territorialmente competente, hanno consentito di appurare, come si può evincere dalle relazioni trasmesse dallo stesso, che il predetto regime risulta tuttora quello più confacente alle esigenze della minore atteso che la resistente è affetta tuttora da una malattia psichica che non ha affrontato adeguatamente.
Ella, infatti, allorquando ha cominciato ad incontrare le assistenti sociali si era dimostrata più stabile, probabilmente perché, secondo quanto da lei stesso riferito, era seguita da uno psichiatra di fiducia ma da ottobre del 2024 ha interrotto gli incontri con le predette (cfr. relazione del 26.2.2025).
A fronte di tale chiara risultanza la difesa della convenuta in data 3.4.2025
ha prodotto una certificazione del dipartimento di salute mentale dell'ospedale di Legnago nella quale si attesta che la è nota a tale servizio dal 2020 CP_1
per sporadici contatti in regime di urgenza per episodi di discontrollo ideo-
emotivo e che da febbraio 2025 ha ripreso regolarità di contatto a seguito di un episodio depressivo con sintomi psicotici cominciando a seguire incontri ed una terapia farmacologica.
Ora, le precarie condizioni psichiche della resistente e la discontinuità con la quale ella le affronta non giovano alla minore che, come ha puntualmente riferito dalla psicologa che l'ha incontrata, pur cercando di reagire alla predetta pagina 4 di 8 situazione e alle conseguenze che essa ha sulla sua relazione con la madre, versa in una situazione di disagio che richiede un sostegno psicologico che il padre si
è dichiarato disposto a garantirle.
Le assistenti sociali hanno anche riferito come il abbia ammesso, Pt_1
invero con apprezzabile sincerità, di incontrare difficoltà a gestire tutti gli aspetti pratico-organizzativi riguardanti la figlia nonostante possa contare su una rete di parenti che lo coadiuvano in ciò egli rimane una importante figura di riferimento per la minore tanto che le predette assistenti hanno riferito di considerare l'attuale regime di affidamento come quello più indicato per Per_1
Non si ravvisano poi i presupposti per incrementare le occasioni di incontro della minore con la madre fino a quando non vi saranno evidente di un significativo e stabile miglioramento delle sue condizioni tanto più se si considera che il regime di visite che era stato disposto in sede di provvedimenti provvisori è stato interrotto da dicembre del 2024 a causa del peggioramento dello stato psichico della secondo quanto riferito nella relazione del CP_1
26.2.2025.
Venendo ad esaminare l'altra questione ancora controversa, quella della spettanza alla resistente di un assegno divorzile, ritiene il collegio che alla possa essere riconosciuta tale provvidenza nella sua componente CP_1
assistenziale.
pagina 5 di 8 Invero se è pacifico che la resistente non svolga, né abbia mai svolto durante il matrimonio, una attività lavorativa le sopra evidenziate sue condizioni di salute mentale non depongono a favore di una prospettiva futura diversa poiché costituiscono un serio ostacolo al reperimento di un impiego anche solo temporaneo.
Del resto, anche la circostanza, emersa in corso di causa, che ella abbia beneficiato del reddito di cittadinanza fino a dicembre del 2023 vale a confermare la predetta valutazione.
Su di essa può invece influire la circostanza che ella conviva con due fratelli, che svolgono attività lavorative invero a tempo determinato, poiché tali suoi congiunti possono tutt'al più contribuire o farsi anche interamente carico delle spese per le utenze dell'abitazione in cui dimorano ma non certo del mantenimento della resistente.
Il ricorrente, per contro, ricava dalla sua attività di piccolo imprenditore agricolo un reddito mensile di circa 1.900 euro e non ha costi abitativi, atteso che vive tuttora nella casa coniugale mente deve fari carico per intero del mantenimento della figlia non disponendo la resistente di risorse per contribuirvi in qualche misura.
pagina 6 di 8 Non bisogna poi dimentica che il gode dell'assegno unico universale Pt_1
perlomeno fin dal momento in cui è stato disposto l'affidamento esclusivo della figlia in suo favore.
L'importo dell'assegno da porre a carico del ricorrente che si stima adeguato ad assolvere alla funzione assistenziale in considerazione delle diverse condizioni reddituali delle parti è quello di euro 600,00 mensili ed esso dovrà
essere corrisposto a decorrere dal momento in cui la non ha più CP_1
goduto del reddito di cittadinanza (gennaio 2025).
Quanto alle spese di lite, mentre la pronuncia sullo status risulta neutra al fine del loro riparto è ravvisabile una soccombenza reciproca delle parti, che ne giustifica la integrale compensazione, con riguardo alle altre questioni oggetto di causa ed in particolare quella del ricorrente rispetto alla questione dell'assegno divorzile e quella della resistente rispetto alle questioni dell'affidamento della figlia e della entità dell'assegno divorzile spettantele.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui
è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
1) Affida in via esclusiva la minore al ricorrente attribuendo alla Persona_1
resistente il diritto-dovere di incontrarla e tenerla con sé con la frequenza pagina 7 di 8 e le modalità di cui in motivazione;
2) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, a decorrere dal gennaio 2025 ed entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 600,00 con rivalutazione annuale ISTAT;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Verona il 07/10/2025
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott. Antonella Guerra
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