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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/12/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione Civile
Il Tribunale , in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 70/2018, avente ad oggetto: Risarcimento danni
Promossa da: – - Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Daniela Marrabello ed elettivamente domiciliata presso e nello studio della stessa in Tropea alla via Don Mottola 11, giusta procura in calce all'atto di citazione,
- ATTRICE -
Contro : , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Stella Calzone, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 56 del 3 maggio 2018, elettivamente domiciliato presso e nello studio della stessa in Vibo Valentia alla via Lacquari n. 76,
- CONVENUTA -
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. - Con atto di citazione regolarmente notificato, la signora Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi Controparte_1 sentirlo condannare, previo accertamento della responsabilita' dello stesso nella causazione del sinistro per cui e' causa - verificatosi in Tropea lungo via Accademia, in data 29 novembre 2015, intorno alle ore 12:00, a motivo della presenza di una buca non segnalata presente sul marciapiede -, al risarcimento di tutti i danni arrecati e quantificati in euro 16.235,35 o di quella differente somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, per i danni alla persona subiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria al FO, e con condanna alle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.. 1.1. – L , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, costituitasi in giudizio con comparsa, chiedeva, nel merito, rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata, con vittoria delle spese di giudizio. 1.2. - La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, prove testimoniali (testi e , entrambi escussi all'udienza del 14 gennaio Testimone_1 Testimone_2
2020 e, successivamente, del 2 luglio 2021), e Consulenza medico – legale affidata al dott. , ed infine, sulle conclusioni rassegnate a verbale dalle parti Persona_1 costituite, la causa, dopo numerosi rinvii, veniva discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 28 novembre 2025.
2. - Nel merito, la domanda promossa dalla signora e' Parte_1 fondata e merita accoglimento, per quanto di seguito esposto.
3. - In ordine alla domanda spiegata nei confronti dell' Controparte_1
, ricorrono preliminarmente le condizioni di legittimazione di tale Ente,
[...] poiche', essendosi verificato l' accaduto in Tropea alla via Accademia, sull' Ente proprietario gravano gli obblighi di manutenzione, gestione e segnalazione di eventuali pericoli presenti sulle strade e sulle pertinenze d'esercizio delle strade, destinate al traffico pedonale e veicolare. 3.1. - Per quel che concerne, poi, le modalita' di verificazione del sinistro, secondo quanto prospettato nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'incidente occorso alla signora sarebbe stato causato dalla presenza, sul Parte_1 marciapiede, di una buca, non visibile e non segnalata. 3.2. - Le dichiarazioni rese dai testi escussi, testimoni oculari del sinistro occorso all'attrice, sono univoche, nel senso che entrambi i testi attorei hanno visto cadere la signora , seguita dalla figlia , - a motivo delle ridotte dimensioni Pt_1 CP_2 del marciapiede, come dichiarato da teste , e come si evidenzia dalla CP_2 documentazione fotografica allegata al fascicolo attoreo -, ed avvicinandosi alla stessa per soccorrerla, hanno notato la presenza di una buca non visibile perché coperta da carte, e non segnalata (testi e ), posta sul margine CP_2 Testimone_2 esterno destro del marciapiede, ed entrambi hanno dichiarato che, cadendo, la signora lamentava dolori alla spalla. Mentre la circostanza che, durante la caduta, Pt_1
l'attrice avesse, o meno, appoggiato le mani ed il ginocchio, appare irrilevante, anche in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso tra il verificarsi dell' incidente (29 novembre 2015) e la data in cui i testi hanno reso nuovamente le loro dichiarazioni (2 luglio 2021). 4. - Acquisiti processualmente i fatti, le dichiarazioni rese dai testi, non smentite da altre contrarie emergenze processuali, corroborate dagli altri mezzi di prova documentali, possono considerarsi sufficienti per affermare che la responsabilita' dell' accaduto sia riferibile all' Ente proprietario e gestore dell' area, non essendo stato dimostrato dall' Amministrazione convenuta il caso fortuito, quindi la presenza di eventuali fattori esterni sopravvenuti, imprevedibili, inevitabili anche con l' ordinaria diligenza, ed esimenti la responsabilita' dell'Ente convenuto. ( Cass. n. 2459/09) 4.1. - Secondo consolidata giurisprudenza di legittimita' e di merito, e' configurabile una responsabilita' oggettiva, o per colpa presunta ex art. 2051 c.c. in capo alla Pubblica Amministrazione, per i danni subiti dagli utenti, a causa dell' insufficiente o omessa manutenzione e custodia delle strade o degli spazi destinati al transito, di proprieta' della stessa. Il dovere di custodia, in particolare, si concretizza nell' attivita' di vigilanza di colui che abbia sulle cose oggetto di custodia, un potere diretto e non occasionale – c.d. potere di governo - , e che in virtu' di tale potere debba agire e provvedere affinche' la cosa non arrechi pregiudizio a terzi : cio' si traduce in un preciso obbligo giuridico. 4.2. - In termini processuali, la responsabilita' ex art. 2051 c.c. della Pubblica Amministrazione, per i danni arrecati a terzi, a causa dell' omesso controllo sulle modalita' di uso e conservazione delle cose oggetto di custodia, applicabile anche in relazione ai beni demaniali destinati all' uso pubblico, implica una posizione piu' favorevole per il danneggiato, in quanto sara' sufficiente, allo stesso, dimostrare l' esistenza del danno e del nesso causale intercorrente con il bene oggetto di custodia, mentre sara' a carico dell' Ente proprietario dimostrare che la situazione di pericolo sia imputabile a terzi o al caso fortuito, e che sia tale da escludere il nesso eziologico di determinazione del danno. (Cass. Civ. Sez. III 13 gennaio 2015 n. 295 e Cass. Civ. Sez. IV – 3, ordinanza 5 settembre 2016 n. 17625); 4.3. - Nel caso di che trattasi, la presenza di una buca, su un marciapiede di pertinenza della strada (art. 24 codice della strada), e considerata parte integrante della stessa, di competenza dell' di Tropea destinata al Controparte_1 traffico pedonale di un numero imprecisato di utenti, senza che fossero state adottate tutte le misure tecniche e le precauzioni atte ad evitare il prodursi della situazione di pericolo, e l'assenza di cartelli che segnalassero la presenza della buca, rappresentano di per se' il nesso causale tra il danno patito dall'attrice e la cattiva manutenzione, ovvero la cattiva custodia e sorveglianza sul bene, che il proprietario della strada avrebbe dovuto esercitare, essendo in ogni caso responsabile per i danni arrecati a cose e persone, ai sensi dell' art. 2051 c.c. (Cass. Civ., 19.02.2013, n. 4039); 5.- Sulla base di tali valutazioni, provato il nesso eziologico esistente tra la cosa in custodia ed il danno cagionato all' attrice, non vi e' ragione di respingere la domanda di risarcimento promossa dalla danneggiata nei confronti dell'
[...]
. Controparte_1
6. – Per quel che concerne il danno alla salute, l' accertamento e la quantificazione dello stesso è stato affidato al dott. , il quale, dopo aver accertato il nesso Persona_1 di causalità tra le lesioni subite e l'evento di danno, considerando le prime riconducibili al secondo, perché compatibili con la dinamica del sinistro, ha rilevato l'esistenza di postumi invalidanti, residuando, nell'attrice, un danno alla spalla destra, e, nello specifico, al tendine sovraspinato in un quadro probabilmente preesistente di tendinopatia degenerativa in ragione dell'età, che ha reso difficoltosi i movimenti di flessoestensione della spalla destra ( Perizia, pagina 4), valutati nella (minor) misura del 4% sotto il profilo del danno biologico, mentre ha determinato in giorni 30 l' inabilità temporanea assoluta, in giorni 40 l'inabilità temporanea parziale al 75%, in giorni 40 l'inabilità temporanea parziale al 50% ed in giorni 40 l'inabilità temporanea parziale al 25% . Ha riconosciuto congrue le spese sostenute e documentate, nella misura di 172,00 euro.
6.1. - In ordine all' esatta determinazione dell' entita' del risarcimento, che deve essere disposta con riferimento al momento di precisazione del quantum debeatur, si e' ritenuto corretto applicare le tabelle del Tribunale di Milano, e non le quantificazioni del danno contenute nell' art. 139 del Codice delle assicurazioni private, non applicabili ratione materia,, poiche' tale articolo si riferisce espressamente ai danni derivanti dalla circolazione dei veicoli ( Cass. Civ. Sez III, 7 giugno 2011 n. 12408): peraltro, le tabelle del Tribunale di Milano sono state consacrate dalla Cassazione Civile, con la sentenza n. 12408/2011, come le piu' idonee ad assicurare equita' tra i parametri di valutazione esistenti presso i vari Tribunali, a salvaguardia del piu' generale principio di uguaglianza e di uniformita' di giudizio. “ La liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell' integrita' psico – fisica, presuppone l' adozione, da parte di tutti i giudici di merito, di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l' art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, per le lesioni di lieve entita' conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e natanti ), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” ( Cass. 12408/2011).
7.2. - Il calcolo effettuato sulla base della tabella milanese, deve essere cosi' determinato:
- quanto ad euro 3.556,87 per danno non patrimoniale (punto danno non patrimoniale euro 963,40 decurtato in base all'età all'epoca del sinistro - 68 anni - ) - quanto ad euro 1.685,40 per I.T.T.
- quanto ad euro 1685,40 per I.T.P. al 75%
- quanto ad euro 1.123,60 per I.T.P. al 50%
- quanto ad euro 561,80 per I.T.P. al 25% Per un totale di euro 8.613,07 oltre euro 172,00 per spese sostenute e documentate 7.3. – Non essendo stata fornita la prova dell'esistenza del danno morale, che nel caso delle micropermanenti, deve essere rigorosa, ritenendosi, al contrario, assorbita nel riscontrato danno biologico di lieve entità, nulla dovrà essere riconosciuto alla signora
per questa autonoma voce di danno. Parte_1
8. - Sul danno liquidato in moneta attuale, e comprendente sia il capitale dovuto a titolo di risarcimento, sia la rivalutazione di tale somma, calcolata dalla data del sinistro fino a quella della pubblicazione della sentenza, dovranno essere liquidati anche gli interessi legali, - rappresentando gli stessi il mancato godimento delle utilita' che il bene stesso avrebbe potuto offrire, se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di denaro equivalente - , con riferimento alla data di verificazione del sinistro e fino alla data di pubblicazione della sentenza;
8.1. - Dalla data di pubblicazione della sentenza, invece, convertendosi il credito complessivo in valuta, sono dovuti gli interessi legali sull' intera somma sino al FO.
9. - Le spese processuali seguono la soccombenza ed in applicazione dei parametri forensi in materia civile sulla base del DM 55/2014 e ss., tenuto conto del valore della causa e dell' attivita' svolta dalle parti, le stesse devono essere liquidate, nei valori medi, e secondo lo scaglione considerato, in favore dell'attrice, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c., come in dispositivo, oltre rimborso forfettario come per legge, IVA e Cassa Previdenza Avvocati.
10. – Le spese della consulenza medico – legale devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti coinvolte, in solido, ed in ugual misura, essendo lo stesso un ausiliario del giudice (Cass. Civ., ordinanza del 20 ottobre 2021 n. 29127)
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Loredana Surace, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla signora , Parte_1 nei confronti dell' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
A) Dichiara che l in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e' responsabile della causazione del sinistro occorso all'attrice, per quanto indicato in parte motiva;
B) Per l' effetto, condanna l'Amministrazione convenuta, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento, in favore di , Parte_1
della somma euro 8.785,07 per i danni alla persona dalla stessa subiti,
(comprese le spese sostenute) oltre interessi legali al FO;
C) Condanna, altresi', l' Ente convenuto al pagamento delle spese di lite,
in favore dell'attrice, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. nella misura di euro 264,00 per spese ed euro
1.700,00 per compensi oltre rimborso forfettario come per legge, ù
IVA e Cassa Previdenza Avvocati;
d) Pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico di tutte le parti in solido
Cosi' deciso in Vibo Valentia il 4 dicembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Loredana Surace )