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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/09/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3106/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3106/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 24 settembre 2025 ad ore 10:45 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. SCARAMUZZINO MARIANNINA Parte_1
Per l'avv. COLELLA PATRIZIA CP_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3106/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SCARAMUZZINO MARIANNINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA C. CASSOLI 6 88046 LAMEZIA TERMEpresso il difensore avv. SCARAMUZZINO MARIANNINA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1 SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/09/2024 ha chiesto l'accertamento Parte_1 dell'invalidità del provvedimento Prot. .3000.21/06/2023.0329212 con il quale l' CP_1 CP_2 convenuto, all'esito di accertamento ispettivo, ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 01/07/2017 al 26/07/2022 con la società IR . Sosteneva di non aver Parte_3 mai ricevuto la notifica delle risultanze dell'accertamento ispettivo, atto presupposto di quello impugnato e, nel merito, allegava di aver svolto per tutto il periodo in contestazione attività di CP_ cameriere sottoposto al potere direttivo degli organi della società. Si è costituito l' che ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, evidenziando in particolare che il ricorrente aveva avuto regolare notifica delle conclusioni dell'accertamento ispettivo e che i poteri gestori connessi alla qualifica di socio del ricorrente ( titolare del 33% delle quote) risultavano incompatibili con l'esistenza di un rapporto di natura subordinata con la società.
La causa, istruita tramite audizione di testi, è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
I seguenti fatti sono pacifici o comunque risultano dalla documentazione acquisita.
1 La proprietà della società è dei fratelli , e Parte_4 Parte_1 Controparte_3 compartecipi ciascuno del 33% delle quote sociali. Controparte_4
non ha mai ricoperto cariche sociali ( allegazioni incontestate) ed è stato Parte_1 assunto alle dipendenze della società l' 01/07/2017 con qualifica di cameriere.
Il rapporto è cessato il 26/07/2022.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la qualità di socio di una società di capitali non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa, purché colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato provi in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il requisito della subordinazione (cfr. Cass. n. 8857/97;
n. 894/98,. 6827/99), requisito che va inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (v. fra le tante: Cass. n. 326/96; n. 3745/95;
n. 11329/96 ed altre).
Nel caso in esame, il ricorrente ha provato non solo il concreto ed esclusivo svolgimento delle mansioni di assunzione, prettamente esecutive e prive di alcuna valenza gestoria, ma anche l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di altri soggetti.
L'espletata attività istruttoria ha, infatti, pienamente confermato quanto allegato in ricorso circa il carattere meramente esecutivo delle mansioni concretamente svolte “Il signor Parte_1 faceva il cameriere, cioè apparecchiava, sparecchiava, prendeva le ordinazioni e portava le pietanze ai clienti” ( così teste conf teste ), l'assenza di poteri Testimone_1 Testimone_2 organizzativi all'interno della compagine sociale “ non ha mai avuto funzioni Pt_1 organizzative, è sempre stato un cameriere come gli altri” (così teste ) nonché Testimone_2
l'effettiva sussistenza del requisito dell'eterodirezione ( ndr) era il CP_3 Pt_1 responsabile del locale organizzava il lavoro di tutti compreso quello di . In quanto Pt_1 capo dava ordini a tutti, anche a . Era lui che organizzava il lavoro di tutti compreso Pt_1 quello di . In quanto capo dava ordini a tutti, anche a ” ( così teste Pt_1 Pt_1 [...]
conf teste ). “Era che si occupava di controllare il lavoro Tes_1 Testimone_2 CP_3 di tutti i dipendenti e li rimproverava se il lavoro non era svolto correttamente. Ciò è successo anche nei confronti di ”( così teste ). Pt_1 Testimone_2
Alla luce dei principi di diritto applicabili alla fattispecie e delle risultanze probatorie il ricorso promosso da deve, quindi, ritenersi fondato. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in
2 favore dell'avv . RI NO, dichiaratasi antistataria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra e Parte_1 dal 01/07/2017 al 26/07/2022 e condanna a rimborsare al ricorrente le Parte_4 CP_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2750 per competenze professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a e contributo spese generali, con distrazione a favore dell'avv NO.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 24 settembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
3
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3106/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 24 settembre 2025 ad ore 10:45 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. SCARAMUZZINO MARIANNINA Parte_1
Per l'avv. COLELLA PATRIZIA CP_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3106/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SCARAMUZZINO MARIANNINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA C. CASSOLI 6 88046 LAMEZIA TERMEpresso il difensore avv. SCARAMUZZINO MARIANNINA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1 SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/09/2024 ha chiesto l'accertamento Parte_1 dell'invalidità del provvedimento Prot. .3000.21/06/2023.0329212 con il quale l' CP_1 CP_2 convenuto, all'esito di accertamento ispettivo, ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 01/07/2017 al 26/07/2022 con la società IR . Sosteneva di non aver Parte_3 mai ricevuto la notifica delle risultanze dell'accertamento ispettivo, atto presupposto di quello impugnato e, nel merito, allegava di aver svolto per tutto il periodo in contestazione attività di CP_ cameriere sottoposto al potere direttivo degli organi della società. Si è costituito l' che ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, evidenziando in particolare che il ricorrente aveva avuto regolare notifica delle conclusioni dell'accertamento ispettivo e che i poteri gestori connessi alla qualifica di socio del ricorrente ( titolare del 33% delle quote) risultavano incompatibili con l'esistenza di un rapporto di natura subordinata con la società.
La causa, istruita tramite audizione di testi, è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
I seguenti fatti sono pacifici o comunque risultano dalla documentazione acquisita.
1 La proprietà della società è dei fratelli , e Parte_4 Parte_1 Controparte_3 compartecipi ciascuno del 33% delle quote sociali. Controparte_4
non ha mai ricoperto cariche sociali ( allegazioni incontestate) ed è stato Parte_1 assunto alle dipendenze della società l' 01/07/2017 con qualifica di cameriere.
Il rapporto è cessato il 26/07/2022.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la qualità di socio di una società di capitali non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa, purché colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato provi in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il requisito della subordinazione (cfr. Cass. n. 8857/97;
n. 894/98,. 6827/99), requisito che va inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (v. fra le tante: Cass. n. 326/96; n. 3745/95;
n. 11329/96 ed altre).
Nel caso in esame, il ricorrente ha provato non solo il concreto ed esclusivo svolgimento delle mansioni di assunzione, prettamente esecutive e prive di alcuna valenza gestoria, ma anche l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di altri soggetti.
L'espletata attività istruttoria ha, infatti, pienamente confermato quanto allegato in ricorso circa il carattere meramente esecutivo delle mansioni concretamente svolte “Il signor Parte_1 faceva il cameriere, cioè apparecchiava, sparecchiava, prendeva le ordinazioni e portava le pietanze ai clienti” ( così teste conf teste ), l'assenza di poteri Testimone_1 Testimone_2 organizzativi all'interno della compagine sociale “ non ha mai avuto funzioni Pt_1 organizzative, è sempre stato un cameriere come gli altri” (così teste ) nonché Testimone_2
l'effettiva sussistenza del requisito dell'eterodirezione ( ndr) era il CP_3 Pt_1 responsabile del locale organizzava il lavoro di tutti compreso quello di . In quanto Pt_1 capo dava ordini a tutti, anche a . Era lui che organizzava il lavoro di tutti compreso Pt_1 quello di . In quanto capo dava ordini a tutti, anche a ” ( così teste Pt_1 Pt_1 [...]
conf teste ). “Era che si occupava di controllare il lavoro Tes_1 Testimone_2 CP_3 di tutti i dipendenti e li rimproverava se il lavoro non era svolto correttamente. Ciò è successo anche nei confronti di ”( così teste ). Pt_1 Testimone_2
Alla luce dei principi di diritto applicabili alla fattispecie e delle risultanze probatorie il ricorso promosso da deve, quindi, ritenersi fondato. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in
2 favore dell'avv . RI NO, dichiaratasi antistataria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra e Parte_1 dal 01/07/2017 al 26/07/2022 e condanna a rimborsare al ricorrente le Parte_4 CP_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2750 per competenze professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a e contributo spese generali, con distrazione a favore dell'avv NO.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 24 settembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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