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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/09/2024, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2198/2023
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
VERBALE DELLA CAUSA tra
in proprio e n.q. di legale rappresentante della Parte_1
Controparte_1
Ricorrente e
Controparte_2
Resistente
Oggi 26 settembre 2024, alle ore 11:32, innanzi al Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto, sono comparsi:
per l'Avv. GRANARA DANIELE oggi sostituito dall'Avv. MENOTTI Parte_1
MATTIA; per l l'Avv. RAPACCI ROBERTA Controparte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi e discutono la causa riportandosi ai medesimi.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio, rilevando alle parti che darà lettura della sentenza mediante deposito telematico dispensando le parti dall'ulteriore comparizione.
Le parti nulla oppongono.
Il Giudice
Dott. ssa Maria Grazia Barbuto
Successivamente viene data lettura della seguente sentenza, mediante deposito telematico.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 2198/2023 promossa da:
, in proprio e n.q. di legale rappresentante della Parte_1 CP_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. GRANARA DANIELE, giusta mandato Controparte_1 allegato al ricorso in opposizione
Ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
RAPACCI ROBERTA, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ordinanza- ingiunzione n. 118/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come segue: Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito in via cautelare: Voglia sospendere l'opposta ordinanza di ingiunzione n. 118/2023 emessa dal Direttore dell'
[...] ; Controparte_2 nel merito: alla luce della evidente fondatezza, Voglia accogliere il ricorso e conseguentemente dichiarare nulla e/o annullare e/o inefficace e/o revocare la suindicata ordinanza di ingiunzione n. 118/2023 emessa dal Direttore dell'Ente
. Controparte_2 Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Parte resistente ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza:
- in via principale nel merito respingere tutte le domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e sprovviste di prova per i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto compresa la richiesta di sospensiva in via cautelare dell'efficacia dell'Ordinanza di Irrogazione della sanzione n. 118/2023 e di conseguenza accertare e confermare l'Ordinanza di Irrogazione della Sanzione amministrativa n. 118/2023;
- condannare i ricorrenti alla refusione delle spese di lite.
pagina 2 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato, l'impresa individuale Controparte_1 svolgeva opposizione ex artt. 22 L. n. 689/1981 e 6 D. Lgs. n. 150/2011 innanzi all'intestato Tribunale in quanto territorialmente competente ai sensi dell'art. 6 co. 4 lett. c) D. Lgs. cit. avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 118 del 16.10.2023 emessa dall' , notificatale in Controparte_2 data 9.11.2023, con cui era stata irrogata all'impresa la sanzione pecuniaria di Euro 1.038,55 e la sospensione per 30 giorni dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di locazione all'interno dell'Area Marina Protetta del Parco delle Cinque Terre.
L'ordinanza- ingiunzione impugnata si fondava sul verbale di accertamento n. 41/2023 elevato dalla
Capitaneria di Porto di La Spezia in data 10.9.2023, con cui era stata contestata alla ricorrente la mancata attivazione del trasponder AIS da parte del natante gommone denominato “Levante” in data 10.9.2023 e dunque per violazione dell'art. 22 del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione dell'Area Marina Protetta denominata “ ” e dell'art. 12 co.1 del disciplinare integrativo. CP_2
Il GI fissava udienza per provvedere sull'istanza cautelare di sospensione e, con ordinanza resa in data 12.1.2024, rigettava l'istanza ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, non ritenendo integrato il ragionevole fumus fondante l'accoglimento dell'opposizione.
Costituitosi in giudizio, l' insisteva per il rigetto dell'opposizione svolta, rilevando peraltro CP_2 come gli agenti accertatori già in sede di verifiche immediate avevano evidenziato che alcuna trasmissione AIS riconducibile al n. MMSI 247365030, associato al natante, fosse rilevabile. Anche una volta eseguiti i necessari controlli tramite il sistema satellitare VTS Pelagus in uso presso la
Capitaneria di Porto di La Spezia, era risultato che alcuna trasmissione era avvenuta dal 6 al 12.9.2023
e, nuovamente, dal 19 al 20.9.2023 era ripreso il regolare funzionamento dell'apparato, che era stato all'occorrenza disattivato in corrispondenza della data del verbale, al fine di eludere il monitoraggio da remoto da parte della Capitaneria di Porto, così come previsto al momento del rilascio dell'autorizzazione all'attività di locazione da parte dell'Ente.
La causa veniva istruita documentalmente ed era chiamata per discussione all'udienza in data odierna.
L'opposizione è infondata e, in quanto tale, deve essere rigettata.
Non risulta infatti in alcun modo essere stata offerta prova dell'inesistenza della condotta contestata dall' . CP_2
A tal fine meritano di essere richiamate le motivazioni che avevano già indotto il GI a rigettare l'istanza di sospensione richiesta dall'opponente:
I. In relazione alla contestata disattivazione del trasponder AIS, si osserva come con il verbale di accertamento richiamato sia stato rilevato che “da successivo controllo effettuato con il sistema Pelagus della Sala Operativa della Capitaneria di Porto della Spezia … l'unità… non risultava avere attivo il transponder AIS...”, avendo individuato quale ultima posizione del natante al 26.5.2023.
II. se è vero che l'art.6 co. 11 D. Lgs. n. 150/2011 prevede che il giudice debba accogliere l'opposizione se non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, è altrettanto pacifico che a venire in rilievo è l'efficacia probatoria dei verbali richiamati, che deriva dall'art. 2700 c.c., che pagina 3 di 5 attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Tale efficacia concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto, indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell'accertamento, giacché egli deve dare conto nell'atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali detta presenza ne ha consentito l'attestazione.
Ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell'operato del pubblico ufficiale che ha redatto.
Ebbene, l'opponente non risulta aver proposto alcuna querela di falso al fine di superare il valore probatorio ricollegato dalla legge al verbale n. 41/2023.
III. Le conclusioni non mutano anche aderendo alla giurisprudenza di legittimità che distingue
(infra) in caso di accertamenti eseguiti tramite apparecchiature elettroniche (nel caso di specie, il noto sistema Pelagus in uso presso la sala operativa della Capitaneria di Porto di La Spezia), secondo cui:
A) nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale d'accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, descritti senza margini di apprezzamento, nonché, della sua provenienza dal pubblico ufficiale medesimo, stante l'efficacia probatoria privilegiata attribuita all'atto pubblico dall'art. 2700 c.c.;
B) ne consegue che l'accertamento delle violazioni (...) deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione tratta dalle apparecchiature (...) facendo prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e constatazione;
C) invece, le risultanze di essi cioè, dei rilievi tratti dalle apparecchiature valgono invece fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto (cfr. Cass. n.
32369/2018).
E infatti, al fine di contestare la veridicità di tali accertamenti, l'opponente ha articolato dei capitoli di prova che tuttavia, al massimo, avrebbero potuto confermare il regolare funzionamento del transponder
AIS, ma non la permanente attivazione dello strumento (condotta contestata da controparte a seguito dei controlli eseguiti con il sistema Pelagus) o eventuali errori nel sistema di rilevazione adottato dagli accertatori.
IV. Il quadro non muta anche aderendo alla tesi sostenuta dall'opponente, secondo cui “i natanti utilizzati dall'azienda esponente sono sottoposti a stringenti e frequenti controlli di manutenzione”: ad essere stato contestato non è il difettoso/malfunzionamento del transponder, ma la sua disattivazione, pagina 4 di 5 tanto che la Capitaneria di Porto ne aveva potuto rilevare anche prima il regolare funzionamento e la regolare registrazione della posizione nel maggio dello stesso anno e, successivamente, nei giorni del
19-20.9.2023.
L'ordinanza- ingiunzione non può quindi che essere confermata, essendo del tutto destituita di fondamento l'opposizione spiegata dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 s.m.i. e dell'istruttoria meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Rigetta l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione n. 118 del 16.10.2023 svolta da Controparte_1
, che quindi deve intendersi confermata;
[...]
Condanna a rifondere all' Controparte_1 Controparte_2
le spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 662,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfetario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 26.9.2024
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
VERBALE DELLA CAUSA tra
in proprio e n.q. di legale rappresentante della Parte_1
Controparte_1
Ricorrente e
Controparte_2
Resistente
Oggi 26 settembre 2024, alle ore 11:32, innanzi al Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto, sono comparsi:
per l'Avv. GRANARA DANIELE oggi sostituito dall'Avv. MENOTTI Parte_1
MATTIA; per l l'Avv. RAPACCI ROBERTA Controparte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi e discutono la causa riportandosi ai medesimi.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio, rilevando alle parti che darà lettura della sentenza mediante deposito telematico dispensando le parti dall'ulteriore comparizione.
Le parti nulla oppongono.
Il Giudice
Dott. ssa Maria Grazia Barbuto
Successivamente viene data lettura della seguente sentenza, mediante deposito telematico.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 2198/2023 promossa da:
, in proprio e n.q. di legale rappresentante della Parte_1 CP_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. GRANARA DANIELE, giusta mandato Controparte_1 allegato al ricorso in opposizione
Ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
RAPACCI ROBERTA, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ordinanza- ingiunzione n. 118/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come segue: Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito in via cautelare: Voglia sospendere l'opposta ordinanza di ingiunzione n. 118/2023 emessa dal Direttore dell'
[...] ; Controparte_2 nel merito: alla luce della evidente fondatezza, Voglia accogliere il ricorso e conseguentemente dichiarare nulla e/o annullare e/o inefficace e/o revocare la suindicata ordinanza di ingiunzione n. 118/2023 emessa dal Direttore dell'Ente
. Controparte_2 Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Parte resistente ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza:
- in via principale nel merito respingere tutte le domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e sprovviste di prova per i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto compresa la richiesta di sospensiva in via cautelare dell'efficacia dell'Ordinanza di Irrogazione della sanzione n. 118/2023 e di conseguenza accertare e confermare l'Ordinanza di Irrogazione della Sanzione amministrativa n. 118/2023;
- condannare i ricorrenti alla refusione delle spese di lite.
pagina 2 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato, l'impresa individuale Controparte_1 svolgeva opposizione ex artt. 22 L. n. 689/1981 e 6 D. Lgs. n. 150/2011 innanzi all'intestato Tribunale in quanto territorialmente competente ai sensi dell'art. 6 co. 4 lett. c) D. Lgs. cit. avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 118 del 16.10.2023 emessa dall' , notificatale in Controparte_2 data 9.11.2023, con cui era stata irrogata all'impresa la sanzione pecuniaria di Euro 1.038,55 e la sospensione per 30 giorni dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di locazione all'interno dell'Area Marina Protetta del Parco delle Cinque Terre.
L'ordinanza- ingiunzione impugnata si fondava sul verbale di accertamento n. 41/2023 elevato dalla
Capitaneria di Porto di La Spezia in data 10.9.2023, con cui era stata contestata alla ricorrente la mancata attivazione del trasponder AIS da parte del natante gommone denominato “Levante” in data 10.9.2023 e dunque per violazione dell'art. 22 del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione dell'Area Marina Protetta denominata “ ” e dell'art. 12 co.1 del disciplinare integrativo. CP_2
Il GI fissava udienza per provvedere sull'istanza cautelare di sospensione e, con ordinanza resa in data 12.1.2024, rigettava l'istanza ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, non ritenendo integrato il ragionevole fumus fondante l'accoglimento dell'opposizione.
Costituitosi in giudizio, l' insisteva per il rigetto dell'opposizione svolta, rilevando peraltro CP_2 come gli agenti accertatori già in sede di verifiche immediate avevano evidenziato che alcuna trasmissione AIS riconducibile al n. MMSI 247365030, associato al natante, fosse rilevabile. Anche una volta eseguiti i necessari controlli tramite il sistema satellitare VTS Pelagus in uso presso la
Capitaneria di Porto di La Spezia, era risultato che alcuna trasmissione era avvenuta dal 6 al 12.9.2023
e, nuovamente, dal 19 al 20.9.2023 era ripreso il regolare funzionamento dell'apparato, che era stato all'occorrenza disattivato in corrispondenza della data del verbale, al fine di eludere il monitoraggio da remoto da parte della Capitaneria di Porto, così come previsto al momento del rilascio dell'autorizzazione all'attività di locazione da parte dell'Ente.
La causa veniva istruita documentalmente ed era chiamata per discussione all'udienza in data odierna.
L'opposizione è infondata e, in quanto tale, deve essere rigettata.
Non risulta infatti in alcun modo essere stata offerta prova dell'inesistenza della condotta contestata dall' . CP_2
A tal fine meritano di essere richiamate le motivazioni che avevano già indotto il GI a rigettare l'istanza di sospensione richiesta dall'opponente:
I. In relazione alla contestata disattivazione del trasponder AIS, si osserva come con il verbale di accertamento richiamato sia stato rilevato che “da successivo controllo effettuato con il sistema Pelagus della Sala Operativa della Capitaneria di Porto della Spezia … l'unità… non risultava avere attivo il transponder AIS...”, avendo individuato quale ultima posizione del natante al 26.5.2023.
II. se è vero che l'art.6 co. 11 D. Lgs. n. 150/2011 prevede che il giudice debba accogliere l'opposizione se non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, è altrettanto pacifico che a venire in rilievo è l'efficacia probatoria dei verbali richiamati, che deriva dall'art. 2700 c.c., che pagina 3 di 5 attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Tale efficacia concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto, indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell'accertamento, giacché egli deve dare conto nell'atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali detta presenza ne ha consentito l'attestazione.
Ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell'operato del pubblico ufficiale che ha redatto.
Ebbene, l'opponente non risulta aver proposto alcuna querela di falso al fine di superare il valore probatorio ricollegato dalla legge al verbale n. 41/2023.
III. Le conclusioni non mutano anche aderendo alla giurisprudenza di legittimità che distingue
(infra) in caso di accertamenti eseguiti tramite apparecchiature elettroniche (nel caso di specie, il noto sistema Pelagus in uso presso la sala operativa della Capitaneria di Porto di La Spezia), secondo cui:
A) nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale d'accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, descritti senza margini di apprezzamento, nonché, della sua provenienza dal pubblico ufficiale medesimo, stante l'efficacia probatoria privilegiata attribuita all'atto pubblico dall'art. 2700 c.c.;
B) ne consegue che l'accertamento delle violazioni (...) deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione tratta dalle apparecchiature (...) facendo prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e constatazione;
C) invece, le risultanze di essi cioè, dei rilievi tratti dalle apparecchiature valgono invece fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto (cfr. Cass. n.
32369/2018).
E infatti, al fine di contestare la veridicità di tali accertamenti, l'opponente ha articolato dei capitoli di prova che tuttavia, al massimo, avrebbero potuto confermare il regolare funzionamento del transponder
AIS, ma non la permanente attivazione dello strumento (condotta contestata da controparte a seguito dei controlli eseguiti con il sistema Pelagus) o eventuali errori nel sistema di rilevazione adottato dagli accertatori.
IV. Il quadro non muta anche aderendo alla tesi sostenuta dall'opponente, secondo cui “i natanti utilizzati dall'azienda esponente sono sottoposti a stringenti e frequenti controlli di manutenzione”: ad essere stato contestato non è il difettoso/malfunzionamento del transponder, ma la sua disattivazione, pagina 4 di 5 tanto che la Capitaneria di Porto ne aveva potuto rilevare anche prima il regolare funzionamento e la regolare registrazione della posizione nel maggio dello stesso anno e, successivamente, nei giorni del
19-20.9.2023.
L'ordinanza- ingiunzione non può quindi che essere confermata, essendo del tutto destituita di fondamento l'opposizione spiegata dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 s.m.i. e dell'istruttoria meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Rigetta l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione n. 118 del 16.10.2023 svolta da Controparte_1
, che quindi deve intendersi confermata;
[...]
Condanna a rifondere all' Controparte_1 Controparte_2
le spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 662,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfetario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 26.9.2024
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
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