Art. 3. Stato di previsione del Ministero del tesoro 1. I commi 4 e 10 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 664 , sono sostituiti dai seguenti:
"4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 66.000 miliardi";
"10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7 , 8 , 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.086 miliardi, lire 900 miliardi, lire 400 miliardi e lire 8.000 miliardi".
2. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall' articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664 , restano valide per l'anno 1997 le disposizioni di cui all' articolo 3, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 551 .
Note all'art. 3:
- Il testo dei commi 4 e 10 dell'art. 3 della citata legge n. 664/1996 era, rispettivamente, il seguente:
"4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 61.400 miliardi.
5-9 (Omissis).
10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7 , 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.800 miliardi, lire 900 miliardi e lire 300 miliardi".
- Il testo del comma 19 dell'art. 3 della citata legge n. 664/1996 e' il seguente: "19. Ai fini dell'attuazione dell' art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti i criteri e le procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo schema del regolamento e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo del comma 19 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 551 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998) e' il seguente: "19. Ai fini dell'attuazione dell' art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
"4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 66.000 miliardi";
"10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7 , 8 , 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.086 miliardi, lire 900 miliardi, lire 400 miliardi e lire 8.000 miliardi".
2. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall' articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664 , restano valide per l'anno 1997 le disposizioni di cui all' articolo 3, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 551 .
Note all'art. 3:
- Il testo dei commi 4 e 10 dell'art. 3 della citata legge n. 664/1996 era, rispettivamente, il seguente:
"4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 61.400 miliardi.
5-9 (Omissis).
10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7 , 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.800 miliardi, lire 900 miliardi e lire 300 miliardi".
- Il testo del comma 19 dell'art. 3 della citata legge n. 664/1996 e' il seguente: "19. Ai fini dell'attuazione dell' art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti i criteri e le procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo schema del regolamento e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo del comma 19 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 551 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998) e' il seguente: "19. Ai fini dell'attuazione dell' art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".