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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/03/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
4 MARZO 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 7538/2021 RG per controversia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Pozzessere
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
OGGETTO: “Riconoscimento malattia professionale”
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata, nella specie “broncopneumopatia cronica ostruttiva” e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo, nella percentuale accertata in corso di causa.
Assumeva, infatti, di aver lavorato dal 1980 e fino a settembre del 2018 presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, poi anche a bordo delle unità navali CP_2
presso l'Arsenale M.M. di Taranto, come operaio saldatore e carpentiere, e di aver svolto mansioni che lo esponevano costantemente all'esposizione e inalazione di sostanze nocive, quali fibre di amianto e altre polveri minerali, tanto da aver determinato l'insorgenza, della malattia de quo. Dichiarava di aver altresì conseguito i benefici previdenziali per l'accertata esposizione al rischio amianto.
In ragione di questo, presentava domanda amministrativa all in data 7.8.2020 CP_1
per broncopneumopatia cronica ostruttiva, che veniva rigettata. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva anche ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costituiva ritualmente l , il quale contestava la sussistenza del nesso di CP_1
causalità, chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Ebbene, in ordine agli aspetti medico legali, deve rilevarsi che l'espletata consulenza tecnica del dott. , ha consentito di appurare che il ricorrente risulta Per_1
affetto da “BPCO a lieve incidenza funzionale”, concludendo per il riconoscimento dell'origine professionale della stessa.
Relativamente al nesso causale, il CTU ha specificato infatti che tale patologia è evidentemente la conseguenza dannosa all'esposizione, nel tempo e in spazi angusti e privi di adeguati impianti di depurazione, a fumi e sostanze chimiche nocive, quali l'amianto, notoriamente presenti negli ambienti di lavoro costituiti da Ex-Ilva ed
Arsenale Militare di Taranto. In altre parole, precisa il CTU, “è coerente considerare che con elevata probabilità, su un terreno di predisposizione genetica e/o di abitudine tabagica, fattori di rischio presenti in ambiente lavorativo in efficace sinergia eziopatogenetica, abbiano determinato l'insorgenza della malattia denunciata
(BPCO)“.
Nella fattispecie in esame, dunque, è emersa la riconducibilità della patologia sofferta dal ricorrente all'attività lavorativa espletata dallo stesso, e quindi al rischio lavorativo dedotto in ricorso.
Di conseguenza il CTU, facendo riferimento al valore del FEV1 che, nel caso de quo, risulta uguale al 75% del teorico ovvero insufficienza respiratoria lieve (– 25%), ha quantificato il danno biologico in misura pari al 6%, applicando il codice 333 delle
Tabelle DM 12 luglio 2000, con decorrenza a far data dalla domanda CP_1
amministrativa.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancora più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata pacificamente confermata le modalità di svolgimento della prestazione, e quindi l'esposizione costante ad agenti patogeni, in ambienti privi di adeguati sistemi di aereazione.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (Cass. Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. osì provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a),
D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva dell'6 (sei)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l al pagamento del relativo importo, CP_1
con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1
separato provvedimento. Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 10 marzo 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
4 MARZO 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 7538/2021 RG per controversia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Pozzessere
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente- OGGETTO: “RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE”
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata, nella specie “broncopneumopatia cronica ostruttiva” e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo, nella percentuale accertata in corso di causa.
Assumeva, infatti, di aver lavorato dal 1980 e fino a settembre del 2018 presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, poi anche a bordo delle unità navali CP_2
presso l'Arsenale M.M. di Taranto, come operaio saldatore e carpentiere, e di aver svolto mansioni che lo esponevano costantemente all'esposizione e inalazione di sostanze nocive, quali fibre di amianto e altre polveri minerali, tanto da aver determinato l'insorgenza, della malattia de quo. Dichiarava di aver altresì conseguito i benefici previdenziali per l'accertata esposizione al rischio amianto.
In ragione di questo, presentava domanda amministrativa all in data 7.8.2020 CP_1
per broncopneumopatia cronica ostruttiva, che veniva rigettata. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva anche ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costituiva ritualmente l , il quale contestava la sussistenza del nesso di CP_1
causalità, chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta. Ebbene, in ordine agli aspetti medico legali, deve rilevarsi che l'espletata consulenza tecnica del dott. , ha consentito di appurare che il ricorrente risulta Per_1
affetto da “BPCO a lieve incidenza funzionale”, concludendo per il riconoscimento dell'origine professionale della stessa.
Relativamente al nesso causale, il CTU ha specificato infatti che tale patologia è evidentemente la conseguenza dannosa all'esposizione, nel tempo e in spazi angusti e privi di adeguati impianti di depurazione, a fumi e sostanze chimiche nocive, quali l'amianto, notoriamente presenti negli ambienti di lavoro costituiti da Ex-Ilva ed
Arsenale Militare di Taranto. In altre parole, precisa il CTU, “è coerente considerare che con elevata probabilità, su un terreno di predisposizione genetica e/o di abitudine tabagica, fattori di rischio presenti in ambiente lavorativo in efficace sinergia eziopatogenetica, abbiano determinato l'insorgenza della malattia denunciata
(BPCO)“.
Nella fattispecie in esame, dunque, è emersa la riconducibilità della patologia sofferta dal ricorrente all'attività lavorativa espletata dallo stesso, e quindi al rischio lavorativo dedotto in ricorso.
Di conseguenza il CTU, facendo riferimento al valore del FEV1 che, nel caso de quo, risulta uguale al 75% del teorico ovvero insufficienza respiratoria lieve (– 25%), ha quantificato il danno biologico in misura pari al 6%, applicando il codice 333 delle
Tabelle DM 12 luglio 2000, con decorrenza a far data dalla domanda CP_1
amministrativa.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancora più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata pacificamente confermata le modalità di svolgimento della prestazione, e quindi l'esposizione costante ad agenti patogeni, in ambienti privi di adeguati sistemi di aereazione.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
*** Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. osì provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a),
D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva dell'6 (sei)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l al pagamento del relativo importo, CP_1 con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1
separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto,
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Il Cancelliere
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
4 MARZO 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 7538/2021 RG per controversia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Pozzessere
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
OGGETTO: “Riconoscimento malattia professionale”
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata, nella specie “broncopneumopatia cronica ostruttiva” e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo, nella percentuale accertata in corso di causa.
Assumeva, infatti, di aver lavorato dal 1980 e fino a settembre del 2018 presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, poi anche a bordo delle unità navali CP_2
presso l'Arsenale M.M. di Taranto, come operaio saldatore e carpentiere, e di aver svolto mansioni che lo esponevano costantemente all'esposizione e inalazione di sostanze nocive, quali fibre di amianto e altre polveri minerali, tanto da aver determinato l'insorgenza, della malattia de quo. Dichiarava di aver altresì conseguito i benefici previdenziali per l'accertata esposizione al rischio amianto.
In ragione di questo, presentava domanda amministrativa all in data 7.8.2020 CP_1
per broncopneumopatia cronica ostruttiva, che veniva rigettata. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva anche ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costituiva ritualmente l , il quale contestava la sussistenza del nesso di CP_1
causalità, chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Ebbene, in ordine agli aspetti medico legali, deve rilevarsi che l'espletata consulenza tecnica del dott. , ha consentito di appurare che il ricorrente risulta Per_1
affetto da “BPCO a lieve incidenza funzionale”, concludendo per il riconoscimento dell'origine professionale della stessa.
Relativamente al nesso causale, il CTU ha specificato infatti che tale patologia è evidentemente la conseguenza dannosa all'esposizione, nel tempo e in spazi angusti e privi di adeguati impianti di depurazione, a fumi e sostanze chimiche nocive, quali l'amianto, notoriamente presenti negli ambienti di lavoro costituiti da Ex-Ilva ed
Arsenale Militare di Taranto. In altre parole, precisa il CTU, “è coerente considerare che con elevata probabilità, su un terreno di predisposizione genetica e/o di abitudine tabagica, fattori di rischio presenti in ambiente lavorativo in efficace sinergia eziopatogenetica, abbiano determinato l'insorgenza della malattia denunciata
(BPCO)“.
Nella fattispecie in esame, dunque, è emersa la riconducibilità della patologia sofferta dal ricorrente all'attività lavorativa espletata dallo stesso, e quindi al rischio lavorativo dedotto in ricorso.
Di conseguenza il CTU, facendo riferimento al valore del FEV1 che, nel caso de quo, risulta uguale al 75% del teorico ovvero insufficienza respiratoria lieve (– 25%), ha quantificato il danno biologico in misura pari al 6%, applicando il codice 333 delle
Tabelle DM 12 luglio 2000, con decorrenza a far data dalla domanda CP_1
amministrativa.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancora più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata pacificamente confermata le modalità di svolgimento della prestazione, e quindi l'esposizione costante ad agenti patogeni, in ambienti privi di adeguati sistemi di aereazione.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (Cass. Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. osì provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a),
D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva dell'6 (sei)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l al pagamento del relativo importo, CP_1
con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1
separato provvedimento. Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 10 marzo 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
4 MARZO 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 7538/2021 RG per controversia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Pozzessere
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente- OGGETTO: “RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE”
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata, nella specie “broncopneumopatia cronica ostruttiva” e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo, nella percentuale accertata in corso di causa.
Assumeva, infatti, di aver lavorato dal 1980 e fino a settembre del 2018 presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, poi anche a bordo delle unità navali CP_2
presso l'Arsenale M.M. di Taranto, come operaio saldatore e carpentiere, e di aver svolto mansioni che lo esponevano costantemente all'esposizione e inalazione di sostanze nocive, quali fibre di amianto e altre polveri minerali, tanto da aver determinato l'insorgenza, della malattia de quo. Dichiarava di aver altresì conseguito i benefici previdenziali per l'accertata esposizione al rischio amianto.
In ragione di questo, presentava domanda amministrativa all in data 7.8.2020 CP_1
per broncopneumopatia cronica ostruttiva, che veniva rigettata. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva anche ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costituiva ritualmente l , il quale contestava la sussistenza del nesso di CP_1
causalità, chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta. Ebbene, in ordine agli aspetti medico legali, deve rilevarsi che l'espletata consulenza tecnica del dott. , ha consentito di appurare che il ricorrente risulta Per_1
affetto da “BPCO a lieve incidenza funzionale”, concludendo per il riconoscimento dell'origine professionale della stessa.
Relativamente al nesso causale, il CTU ha specificato infatti che tale patologia è evidentemente la conseguenza dannosa all'esposizione, nel tempo e in spazi angusti e privi di adeguati impianti di depurazione, a fumi e sostanze chimiche nocive, quali l'amianto, notoriamente presenti negli ambienti di lavoro costituiti da Ex-Ilva ed
Arsenale Militare di Taranto. In altre parole, precisa il CTU, “è coerente considerare che con elevata probabilità, su un terreno di predisposizione genetica e/o di abitudine tabagica, fattori di rischio presenti in ambiente lavorativo in efficace sinergia eziopatogenetica, abbiano determinato l'insorgenza della malattia denunciata
(BPCO)“.
Nella fattispecie in esame, dunque, è emersa la riconducibilità della patologia sofferta dal ricorrente all'attività lavorativa espletata dallo stesso, e quindi al rischio lavorativo dedotto in ricorso.
Di conseguenza il CTU, facendo riferimento al valore del FEV1 che, nel caso de quo, risulta uguale al 75% del teorico ovvero insufficienza respiratoria lieve (– 25%), ha quantificato il danno biologico in misura pari al 6%, applicando il codice 333 delle
Tabelle DM 12 luglio 2000, con decorrenza a far data dalla domanda CP_1
amministrativa.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancora più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata pacificamente confermata le modalità di svolgimento della prestazione, e quindi l'esposizione costante ad agenti patogeni, in ambienti privi di adeguati sistemi di aereazione.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
*** Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. osì provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a),
D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva dell'6 (sei)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l al pagamento del relativo importo, CP_1 con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1
separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto,
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Il Cancelliere