Articolo 56 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 55Articolo 57
Versione
13 aprile 1963
Art. 56.
L'articolo 320, e seguenti, del regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906 n. 506 , e successive modificazioni, si applicano, per quanto concerne le spese di ufficio, anche agli uffici locali ed agenzie.
Rimangono in vigore gli obblighi assunti dai Comuni ed altri soggetti per provvedere gratuitamente ai locali e ad altre prestazioni.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963