Articolo 620 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 637Articolo 627
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1 gennaio 2022
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17 agosto 2023
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8 luglio 2025
Art. 620-bis. (( (Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa).)) ((1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo per finanziare l'approntamento e l'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa a cio' destinati. La dotazione iniziale del fondo di cui al primo periodo e' pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo di cui al presente comma e' ripartito tra le diverse finalita' di impiego con decreto del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze))
Entrata in vigore il 8 luglio 2025