Sentenza 2 marzo 2017
Massime • 1
In tema di lesioni gravissime, la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità.
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Pertanto, la norma in questione, nella sua attuale formulazione, sarebbe in palese contrasto con gli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione. Va ricordato che tale norma venne introdotta dall'art. 12, comma 1, della Legge. 19 luglio 2019, n. 69 del c.d. Codice Rosso, ma la stessa, tuttavia, 1) non prevede che la pena da esso comminata, per il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le moda lità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; 2) dispone che la condanna …
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Cass. pen., sez. V, 5 maggio 2023, n. 18894 L'art. 583 quinquies c.p. punisce con la reclusione da 8 a 14 anni colui che cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente al viso. Il Codice Rocco annoverava tale ipotesi tra le circostanze aggravanti del delitto di lesioni personali: con l'approvazione della legge 19 luglio 2019, n. 69, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", il c.d. Codice rosso, la deformazione e lo sfregio permanente al viso sono stati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2017, n. 22685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22685 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2017 |
Testo completo
226 85-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 02/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 626/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente-- REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.29305/2016 UMBERTO LUIGI SCOTTI - EDUARDO DE GREGORIO GRAZIA MICCOLI PAOLO MICHELI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA VA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/04/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI DI LEO che ha concluso per- udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità; udito il difensore, avv. Francesco Laurino, del Foro di Catania, in sostituzione per delega del prof.avv. Guido Ziccone del Foro di Catania, per FE VE, che ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7/4/2016 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltagirone del 28/1/2014, appellata dagli imputati che avevano ritenuto VA GN e FE VE responsabili dei reati ascritti [capo A): reato di cui agli artt.110, 582,583, comma 2, n.4, 585 in riferimento all'art.577 n.3 e 4, e comma 2 cod.pen. per aver provocato lesioni con armi da taglio in danno di VA UC RA, UE UZ, RI RÈ, PE DO con le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e dell'approfittamento dell'orario notturno;
capo B): reato di cui agli artt. 110, 61, n.2, cod.pen. e 4 legge 110/1975 per porto abusivo di coltelli], condannandoli rispettivamente alla pena di anni 7 e mesi 6 (GN) e di anni 6 e mesi 6 di reclusione (VE) con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante la pena e condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in € 4.000,00= oltre alla rifusione delle spese del procedimento. উ 2. Ha proposto ricorso il difensore di fiducia dell'imputato VA GN, avv.Vincenza Pirrachio, con il supporto di cinque motivi, esposti dopo una lunga premessa volta a illustrare il contenuto dell'atto di appello e il tenore delle varie dichiarazioni testimoniali.
2.1. Con il primo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni delle prove, in particolare testimoniali, ai sensi dell'art. 192 codice di rito, il conseguente travisamento della prova e difetto e illogicità di motivazione. Le discrasia fra le deposizioni testimoniali, evidenziata con l'appello e ammessa nella stessa sentenza impugnata non poteva essere giustificata con l'inserimento dei fatti in un contesto temporale dinamico, laddove l'azione addebitata al GN aveva invece carattere istantaneo. Inoltre la rubrica accomunava le lesioni subite da quattro soggetti diversi, RÈ, RA, ZO e DO, il che esigeva una separata analisi delle condotte con riferimento a ciascun episodio lesivo, invece non compiuta dalla Corte. In particolare, RI RÈ non aveva indicato il GN come suo assalitore, senza che la spiegazione della mancata conoscenza potesse valere, tenuto conto del riconoscimento operato da altri testimoni sulla base del colore della camicia;
le dichiarazioni contrastanti espresse dal ZO erano invece smentite dal teste Abo AL che si trovava nello stesso luogo e nello stesso tempo;
DA TI non aveva mai dichiarato di aver visto GN colpire con un coltello lo RÈ; il contrasto fra le dichiarazioni di DA e NO TI circa le modalità del disarmo del GN erano evidenti e insuperabili: DA infatti aveva dichiarato che il GN gli aveva consegnato il coltello, estratto chiuso dalla tasca posteriore dei pantaloni;
un coltello infine è stato visto in possesso dell'uomo vestito di bianco, come risulta dalla deposizione di PE ZZ. La sentenza era poi priva di alcuna motivazione con riferimento alle lesioni subite dal RA e dal DO.
2.2. Con il secondo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni delle prove, in particolare testimoniali, ai sensi dell'art.192 codice di rito, il conseguente travisamento della prova, nonché difetto e illogicità di motivazione, con specifico riferimento alla mancanza di prova nel contestato concorso di persone nel reato. L'assunto della sentenza che il gruppo di LA sarebbe arrivato insieme nel locale e animato dallo stesso intento, non era suffragato da alcuna indicata fonte di prova. Il fatto che il VE venne in soccorso di GN allorché TI aveva cercato di bloccarlo non possedeva valenza probatoria nel senso indicato, trattandosi di post factum, al limite rilevante nella prospettiva di un mero favoreggiamento.
2.3. Con il terzo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dello sfregio, nonostante che la ferita di RÈ avesse carattere superficiale, non avesse reso necessari punti di sutura nonostante che le foto acquisite attestassero la scomparsa di lesioni nella regione mentoniera e della palpebra destra, mentre il segno sullo zigomo sinistro era quasi invisibile e normo-cromatico.
2.4. Con il quarto motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. b) - c) -e) cod.proc.pen. il ricorrente lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art.603 cod. proc.pen., perché la Corte, dopo aver ammesso 2 la rinnovazione e disposto la citazione della persona offesa RI RÈ aveva poi contraddittoriamente invitato le parti a concludere 2.5. Con il quinto motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. b) - c) -e) cod.proc.pen. il ricorrente lamenta violazione della legge penale sostanziale e processuale in tema di calcolo della pena in conseguenza della contestazione delle aggravanti e violazioni in tema di valutazione della prova in ordine alle attenuanti. Da un lato, in presenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale erano stati effettuati aumenti plurimi per ognuna delle ulteriori aggravanti contestate, essendo invece ammesso un solo aumento di pena successivo, in violazione dell'art.63, n.4 cod.pen. D'altro canto, meritavano concessioni le attenuanti generiche e quella di aver agito sotto suggestione di folla in tumulto, poiché dalle dichiarazioni testimoniali di NE e TI risultava l'esistenza di una vera e propria ty lo rissa e un attacco al GN da una massa di soggetti indistinti. k E 3. Ha proposto altresì ricorso il difensore prof.avv.Guido Ziccone, nell'interesse di FE VE.
3.1. Con il primo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. il ricorrente lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla revoca dell'ordinanza con cui era stata disposta la riapertura del dibattimento ai sensi dell'art.603 cod.proc.pen., sollecitata al fine di verificare l'evoluzione nel tempo del carattere permanente dello sfregio subito dallo RÈ, disposta dalla Corte in data 26/3/2015, non espletata e revocata solo implicitamente con l'invito alle parti a concludere. La Corte, dando ingresso alla riapertura dell'istruttoria, con provvedimento di natura eccezionale, aveva ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti e aveva tacitamente revocato tale valutazione, in difetto di ragioni giustificatrici, non essendolo l'emigrazione in Belgio dello RÈ. art.606, comma 1, lett. e)3.2. Con il secondo motivo proposto ex cod.proc.pen. il ricorrente lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di perizia medico legale, perché basata sull'esame di fotografie raffiguranti lo RÈ, prodotte dalla difesa di dubbia riferibilità e in difetto di elementi per valutare le condizioni delle riprese e la loro veridicità e sul valore del precedente accertamento del dott.Politi di cui era stato contestata la definitività per una possibile evoluzione positiva con il passar del tempo. La Corte poi non aveva compiuto la necessaria valutazione per verificare un turbamento irreversibile dell'armonia ed euritmia del viso rapportata alla percezione di un osservatore comune di gusto normale e media sensibilità 3.3. Con il terzo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione delle testimonianze delle parti civili RÈ e ZO. Le stesse condivisibili considerazioni esposte in sentenza circa la necessità di inserire i fatti in un contesto temporale dinamico, svoltosi in ambienti diversi e all'assistenza agli episodi di soggetti diversi e in momenti diversi, imponevano un separato e attento esame delle quattro distinte aggressioni ai danni delle persone offese, e in specie di quelle patite da RÈ, di particolare importanza in relazione all'aggravamento ex art.583, comma 2, n.4 cod.proc.pen. In ordine a tale aggressione, la prima in ordine di tempo, la Corte aveva mancato a tale onere e aveva travisato la prova proveniente dalle dichiarazioni di NO TI. Al proposito si erano espressi, oltre a NO TI, RI RÈ, che però si era pronunciato solo in modo vago e impreciso e che, quale persona offesa, doveva essere attentamente scrutinato nella sua attendibilità; UE ZO, che invece aveva parlato di un altro componente del gruppo di LA, identificandolo con quello vestito di bianco e quindi nel coimputato assolto CA AV, riferendosi al VE solo per erronea associazione del suo nome agli indumenti bianchi;
in tale deposizione senza alcun dubbio gli aggressori di RÈ sono descritti come quello con la camicia arancione e in quello vestito di bianco (mentre VE aveva una maglietta a righe).
3.4. Con il quarto motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione delle testimonianze di NO TI, PE ZZ e VA AR. La Corte si era resa conto che la mera presenza nel locale di FE VE non era sufficiente a coinvolgerlo nelle aggressioni, specie nella prima, allo RÈ, e aveva pertanto dato rilievo ad alcune deposizioni, quelle dei testi NO TI, PE ZZ e VA AR. Al primo era stata riferita l'affermazione di aver visto anche il ragazzo con la maglia a righe con un coltello in mano intento a colpire i ragazzi di Scordia;
tuttavia nelle dichiarazioni del teste non c'è traccia della visione di VE armato di coltello o nelle fasi dell'aggressione a RÈ. La prova era stata completamente travisata perché il teste non aveva mai detto di aver visto il 4 VE con la maglia a righe usare coltello, essendo tale concetto oggetto di una contestazione usata dal P.M. e dall'avv. Giglio e non confermata dal teste. Anche PE ZZ aveva indicato come responsabile dell'aggressione il ragazzo vestito di bianco e non quello con la maglia a righe, come indicato ai Carabinieri, e la sua testimonianza era stata completamente travisata dalla Corte. Oggetto di travisamento era stata anche la deposizione del teste AR che non aveva affatto detto di aver bloccato e disarmato un ragazzo con la maglia a righe. Tali circostanze rifluivano anche sul brano di motivazione inerente il rigetto del motivo di appello inerente l'insussistenza del concorso di persone nel reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio procede in primo luogo all'esame del ricorso proposto nell'interesse di VA GN.
1.1. Il primo motivo proposto nell'interesse di VA GN denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione ai criteri di valutazione delle prove, in particolare testimoniali, e appare inammissibile nel suo palese intento di ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella motivata in modo dettagliato e articolato dal Giudice del merito.
1.1.1. Le recriminazioni del ricorrente circa la ricostruzione del complesso episodio accolta nella sentenza impugnata appaiono generiche, talora anche prive di puntuale correlazione con specifiche evidenze probatorie, e mirano comunque a sollecitare inammissibilmente dalla Corte di Cassazione una non consentita rivalutazione del fatto motivatamente ricostruito dal giudice del merito, senza passare, come impone l'art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., attraverso la dimostrazione di vizi logici intrinseci della motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta) o denunciarne in modo puntuale e la contraddittorietà estrinseca con altri atti del processo specifico specificamente indicati nei motivi di gravame». I limiti che presenta nel giudizio di legittimità il sindacato sulla motivazione, si riflettono anche sul controllo in ordine alla valutazione della prova, giacché altrimenti anziché verificare la correttezza del percorso decisionale adottato dai Giudici del merito, alla Corte di Cassazione sarebbe riservato un compito di rivalutazione delle acquisizioni probatorie, sostituendo, in ipotesi, all'apprezzamento motivatamente svolto nella sentenza impugnata, una nuova e alternativa valutazione delle risultanze processuali che ineluttabilmente sconfinerebbe in un eccentrico terzo grado di giudizio. Da qui, il ripetuto e 5 costante insegnamento (ex multis: Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 23370801;Sez. 5, n. 44914 del 06/10/2009, Basile e altri, Rv. 24510301) in forza del quale, alla luce dei precisi confini che circoscrivono, a norma dell'articolo 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., il controllo del vizio di motivazione, la Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare, sulla base del testo del provvedimento impugnato, se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
1.1.2. E' il caso inoltre di puntualizzare che la Corte territoriale ha espressamente rifiutato la prospettiva argomentativa degli imputati, allora appellanti, tesa a richiedere una perfetta coincidenza fra le varie deposizioni testimoniali assunte nel corso della approfondita istruttoria dibattimentale, nonostante che i fatti si fossero svolti in un contesto temporale dinamico, in successione rapida, in ambienti diversi (in parte nel pub e in parte nel cortile attiguo) e che i vari osservatori avessero descritto il concitato accaduto (una feroce aggressione da parte di un gruppetto armato che aveva progressivamente coinvolto i frequentatori del locale al punto da essere apparsa a parecchi testimoni, giuridicamente in modo a-tecnico, una «rissa») a cui avevano assistito da punti visuali diversi e in momenti diversi.
1.1.3. Occorre inoltre tener presente il principio per cui il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 25877401); in ogni caso la difformità deve risultare decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 dep. 2014, - NA e altri, Rv. 25951601; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 25219001).
1.1.4. Il ricorrente lamenta il raggruppamento delle lesioni subite da quattro soggetti diversi, RÈ, RA, ZO e DO, ed esige una separata analisi delle condotte con riferimento a ciascun episodio lesivo, invece non compiuta dalla Corte. La doglianza non coglie il segno poiché la Corte territoriale, al pari del Giudice di primo grado ha affrontato distintamente e separatamente gli episodi degli accoltellamenti dello RÈ e del ZO (il primo e il secondo in ordine di tempo e quelli più gravi, almeno potenzialmente), poi indifferenziatamente attribuendo a colpi inferti nella colluttazione generale mirante a disarmare gli 6 aggressori i successivi (e meno gravi) ferimenti del RA (alla mano) e del DO (al polpaccio). RI RÈ non aveva1.1.5. Il ricorrente sostiene che indicato esplicitamente il GN nel novero dei suoi assalitori, ma la Corte ha spiegato tale circostanza, comunque del tutto plausibile, sulla base della mancanza di una preventiva conoscenza personale (nemmeno di quella superficiale intercorsa con il VE in occasione del modesto diverbio avvenuto qualche tempo prima nello stesso locale, che ha costituito il movente dell'aggressione). E tuttavia che il GN fosse tra gli assalitori dello RÈ e che avesse usato il coltello nei suoi riguardi, risulta accertato nell'economia della doppia conforme pronuncia di merito dalla deposizione di NO TI, ZO e RA;
ER TI, VA AR, PE EO hanno descritto il GN armato e nell'atto di sferrare coltellate;
DA TI e AL TT descrivono GN nell'atto di ferire il ZO, con sostanziale conferma ad opera di VA GO e TW NA Abo AL. La Corte in particolare è esplicita nel valorizzare le deposizioni di NO TI e UE ZO come identificatrici del ruolo svolto da GN nella prima aggressione a RÈ. Sussiste indubbiamente un contrasto fra le dichiarazioni di DA e NO TI circa le modalità del disarmo del GN, episodio che tuttavia non ha rilevanza significativa e tantomeno decisiva, essendo del tutto incontrovertibile alla luce delle prove raccolte e valorizzate dai Giudici del merito che GN era armato di coltello e che lo ha usato, sicuramente nei confronti di RÈ e ZO. Il fatto che un coltello sia stato visto in possesso dell'uomo vestito di bianco, identificabile in CA AV, assolto in primo grado (secondo l'altro ricorrente VE, a pagina 17 del ricorso, «incredibilmente»), è del tutto irrilevante poiché l'eventuale responsabilità anche di costui non eliderebbe certo quella del ricorrente.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente GN lamenta violazione di legge e vizio motivazionale, con specifico riferimento alla mancanza di prova nel contestato concorso di persone nel reato. L'assunto della sentenza che il gruppo di LA sarebbe arrivato insieme nel locale e animato dallo stesso intento, non sarebbe suffragato da alcuna indicata fonte di prova. Così non è e anche in questo caso il ricorrente richiede una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella effettuata dal Giudice del merito, che ha puntualizzato sulla base della conforme versione delle vittime e dei numerosi 7 testi di accusa, che il gruppo di LA arrivò insieme nel locale, sito a Scordia, animato dallo stesso intento e fece fronte comune;
il che, del resto, è perfettamente logico anche alla luce degli altri elementi riferiti nella doppia conforme pronuncia di merito (pregresso diverbio fra il VE e lo RÈ nello stesso locale una settimana prima;
coltelli di cui erano muniti i Palagonesi, almeno GN e VE;
assalto in gruppo allo RÈ, circondato e aggredito;
sostegno reciproco fra gli aggressori). Il ricorrente tenta di svalutare il fatto che il VE venne in soccorso di GN allorché TI aveva cercato di bloccarlo, tirandogli addosso un tavolo, non possedeva valenza probatoria nel senso indicato trattandosi di post factum, senza tener conto dell'inserimento di tale condotta in un quadro complessivo in cui i due (almeno GN e VE) avevano iniziato ad aggredire insieme Sciré.
1.3. Con il terzo motivo proposto il ricorrente GN lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dello sfregio;
egli insiste sul fatto che la ferita di RÈ aveva бай carattere superficiale, non aveva reso necessari punti di sutura, che le foto acquisite attestavano la scomparsa di lesioni nella regione mentoniera e della palpebra destra, mentre il segno sullo zigomo sinistro era quasi invisibile e normo-cromatico. Anche in questo caso il ricorrente sollecita dalla Corte di Cassazione una inammissibile intrusione in una valutazione prettamente di merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, in tema di lesioni gravissime, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità (Sez. 5, n. 32984 del 16/06/2014, Sangregorio e altro, Rv. 26165301; Sez. 5, n. 21998 del 16/01/2012, Cipolla, Rv. 25295201; Sez. 5, n. 26155 del 21/04/2010, Barbetta, Rv. 24789201; Sez. 4, n. 12006 del 04/07/2000, Benuzzi e ed altro, Rv. 21789701). turbamentoLa valutazione in concreto della sussistenza del predetto irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso compete al giudice del merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, proprio perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità (nel caso formulato sulla base 8 del parere del Consulente tecnico del P.M. e dell'esame diretto di alcune fotografie prodotte dalla difesa dell'imputato GN).
1.4. Con il quarto motivo il ricorrente GN lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art.603 cod. proc.pen., perché la Corte, dopo aver ammesso la rinnovazione e disposto la citazione della persona offesa RI RÈ, aveva poi contraddittoriamente invitato le parti a concludere. La Corte territoriale, per vero, non ha emesso un provvedimento esplicito di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art.603 cod.proc.pen. che, come è noto, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 26682001). All'udienza del 26/3/2015, dopo la produzione da parte del difensore Katar dell'imputato GN di una fotografia raffigurante RI RÈ e una dichiarazione a sua firma, con cui questi si dichiarava disponibile a sottoporsi a perizia per verificare i postumi delle lesioni ed eventualmente escludere lo sfregio permanente, non opponendosi il P.G., la Corte ha in primo luogo disposto l'acquisizione della fotografia;
quindi, accogliendo la concorde richiesta delle difese di rinvio per la citazione dello RÈ anche al fine di verificare de visu i postumi delle lesioni, con sospensione dei termini di prescrizione, non opponendosi il P.G., la Corte ha disposto il rinvio e la citazione dello RÈ. Se ne può quindi arguire che la Corte ha ritenuto implicitamente di non poter decidere allo stato degli atti senza riesaminare direttamente il volto dello RÈ per esercitare quel potere di valutazione illustrato nel precedente § 1.3. Seguivano alcune udienze di rinvio, sia a causa della mancata comparizione dello RÈ, sia per impedimento dell'avv. Pirrachio, sin che all'udienza del 7/4/2016 la difesa del GN produceva due ulteriori fotografie ritraenti lo RÈ, assumendo di averle ricevute da costui. Il P.G. non si è opposto, pur rilevando l'assenza di elementi che deponessero per la reale provenienza delle fotografie, le condizioni in cui erano state scattate e la loro veridicità. La Corte ha disposto l'acquisizione delle fotografie e ha invitato le parti a concludere. Come, implicitamente, la Corte aveva disposto la rinnovazione dell'istruttoria, al limitato fine di esaminare direttamente il volto di RI RÈ, così, altrettanto implicitamente, la Corte ha revocato la rinnovazione finalizzata a tale incombente, sia sul presupposto delle difficoltà determinate dall'emigrazione in Belgio dello RÈ, sia sulla base del fatto nuovo 9 dell'acquisizione di due ulteriori fotogrammi riproducenti le attuali fattezza dello RÈ. Tale determinazione, prettamente discrezionale, rientrava nei poteri della Corte e non è sindacabile in sede di legittimità, tanto più che le difese, inclusa quella del GN, non si sono opposte al provvedimento. Con numerosi arresti, cui non v'è ragione di negare continuità, la giurisprudenza della Corte ha confermato la legittimità della revoca, da parte del giudice di appello, dell'ordinanza di rinnovazione del dibattimento fondata sulla sufficienza delle prove già acquisite (Sez. 5, n. 13277 del 17/01/2013, Sanna, Rv. 25483901; Sez. 4, n. 34730 del 12/07/2011, ALlo, Rv. 25111201; Sez. 6, n. 13571 del 12/11/2010, C., Rv. 24990701) La censura di contraddittorietà mossa dal ricorrente sembra presupporre erroneamente l'insussistenza del potere di revoca della rinnovazione খ dell'istruttoria e non tiene comunque conto del fatto che la Corte si è orientata in tal senso a fronte di due nuove evenienze (le difficoltà di comparizione dello RÈ e l'acquisizione delle fotografie).
1.5. Con il quinto motivo proposto il ricorrente lamenta violazione della legge penale sostanziale e processuale in tema di calcolo della pena in conseguenza della contestazione delle aggravanti e violazioni in tema di valutazione della prova in ordine alle attenuanti.
1.5.1. Secondo il ricorrente, in presenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale (art.583, comma 2, n.4) erano stati effettuati aumenti plurimi per ognuna delle ulteriori aggravanti contestate (uso d'arma ex art.585 e motivo abietto o futile ex art.585,577, 61 n.1), mentre avrebbe potuto essere praticato un solo aumento di pena successivo, ai sensi dell'art.63, n.4 cod.pen. Il Giudice di appello (sentenza impugnata, pag.24) ha respinto le doglianze osservando che vi era una sola aggravante ad effetto speciale (quella di cui all'art.583, comma 2, n.4, ossia lo sfregio permanente) e che le altre due aggravanti non erano ad effetto speciale (uso d'arma ex art.585 e motivo abietto ex art.585,577, 61 n.1): in effetti l'art.585, comma 1, cod.pen. prevede per tali aggravanti l'aumento solo sino ad un terzo. Il ricorrente ora sostiene che l'art. 63, comma 4, cod.pen. consente anche in caso di concorso di una sola aggravante ad effetto speciale e più aggravanti comuni un solo aumento di pena oltre al primo. La tesi è manifestamente infondata alla luce del piano tenore della norma invocata, che recita «Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo (circostanze per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o circostanze ad effetto 10 speciale, che importano un aumento della pena superiore ad un terzo), si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave;
ma il giudice può aumentarla», E' quindi evidente che questa disposizione regola solo il concorso fra più circostanze per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o circostanze ad effetto speciale, mentre l'ipotesi del concorso fra una di dette aggravanti e altre aggravanti comuni è regolata dalla disciplina ordinaria del cumulo in applicazione progressiva di cui all'art. 63, comma 2, con i limiti frapposti in via generale dall'art.66 cod.pen.
1.5.2. Il ricorrente sostiene che meritavano concessione le attenuanti generiche e quella di aver agito sotto suggestione di folla in tumulto, poiché dalle dichiarazioni testimoniali di NE e TI risultava l'esistenza di una vera e propria rissa e un attacco al GN da una massa di soggetti indistinti. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la doglianza del ricorrente è totalmente a-specifica e inammissibile, visto che si limita a ricordare di averne chiesto la concessione con l'atto di appello e che tale motivo era stato боль ingiustamente disatteso (per vero, con specifica motivazione legata alla gravità del fatto e ai precedenti penali per atti violenti, pagg.24-25 della sentenza impugnata). Anche in questo caso trova applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza della Corte che in tema di richiesta di concessione delle attenuanti generiche correla l'onere di motivazione del giudice alla specificità della richiesta, nella specie inesistente. Quanto all'attenuante di cui all'art.62, n.3 cod.pen., la Corte ha osservato che non era stato dimostrato in alcun modo che gli imputati avessero agito sotto suggestione di una folla in tumulto;
l'argomentazione difensiva trascura totalmente il fatto che il GN si era reso protagonista di due proditorie aggressioni a colpi di coltello almeno verso due persone (RÈ e ZO) prima di vedersi rivolgere l'attacco della «massa indistinta» degli avventori e del gestore del locale che cercavano di disarmare lui e il suo complice. La circostanza attenuante dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto non trova applicazione se l'autore ha concorso e confluito con altri per provocare l'assembramento delle persone e compiere il fatto reato (Sez. 1, n. 15111 del 02/02/2011, Calogero, Rv. 24968401; Sez. 1, n. 17574 del 11/10/1989, Battistin, Rv. 18287301); inoltre gli autori dei fatti di violenza collettiva devono essersi determinati a quelle illecite condotte solo perché, trovatisi in mezzo ad una diffusa situazione di disordine, abbiano avuto una minore resistenza psichica alle spinte criminali e abbiano compiuto atti di violenza perché condizionati dalla «fermentazione psicologica che si sprigiona dalla folla» (Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 26193501) 11 2. Il Collegio procede ora all'esame del ricorso del difensore di FE VE.
2.1. Con il primo motivo proposto il ricorrente VE lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla revoca dell'ordinanza con cui era stata disposta la riapertura del dibattimento ai sensi dell'art.603 cod. proc.pen., sollecitata al fine di verificare l'evoluzione nel tempo del carattere permanente dello sfregio subito dallo RÈ, disposta dalla Corte in data 26/3/2015, non espletata e revocata solo implicitamente con l'invito alle parti a concludere. La Corte, dando ingresso alla riapertura dell'istruttoria, con provvedimento di natura eccezionale, aveva dapprima ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti e aveva poi tacitamente revocato tale valutazione, in difetto di valide ragioni giustificatrici, che non erano ravvisabili nell'emigrazione in Belgio dello RÈ. Sul punto costituiscono adeguata motivazione della manifesta infondatezza della censura, analoga a quella proposta con il quarto motivo di ricorso della difesa del GN, le considerazioni espresse al precedente § 1.4., a cui il Collegio fa integrale richiamo. VE lamenta mancanza e2.2. Con il secondo motivo il ricorrente manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di perizia medico legale, perché la Corte si era basata sull'esame di fotografie raffiguranti lo RÈ, prodotte dalla difesa di dubbia riferibilità e in difetto di elementi per valutare le condizioni delle riprese e la loro veridicità e sul valore del precedente accertamento del dott.Politi di cui era stata contestata la definitività per una possibile evoluzione positiva con il passar del tempo. Secondo il ricorrente, poi, la Corte non aveva compiuto la necessaria valutazione per verificare un turbamento irreversibile dell'armonia ed euritmia del viso rapportata alla percezione di un osservatore comune di gusto normale e media sensibilità. Così come il ricorso del GN, quello del VE sollecita la Corte di Cassazione ad una eccentrica e illegittima intrusione nella valutazione del fatto operata dal Giudice del merito: onde vale il richiamo puntuale a quanto argomentato al proposito nel precedente § 1.3. La Corte territoriale ha compiuto la valutazione di sua competenza, muovendo da esatti principi di diritto a cui ha inteso dar applicazione nel caso concreto, e si è fondata, da un lato, sulla valutazione espressa dal consulente 12 tecnico della pubblica accusa dott.Politi, medico legale specialista del settore, a congrua distanza temporale dai fatti (un anno e quattro mesi), dall'altro, sulle fotografie (3) dello RÈ prodotte (in due riprese) dalla difesa dell'imputato GN;
esaminandole direttamente, la Corte di appello ha ritenuto la persistenza delle lesioni da sfregio, specie sullo zigomo sinistro, già evidenziato anni prima dal dott.Politi. E' pur vero che la Corte si è espressa con la riserva della riferibilità delle foto all'imputato» (ovvio errore materiale per «parte offesa»), alimentata dalle perplessità manifestate dal Pubblico Ministero;
e tuttavia di siffatta riserva non può dolersi chi ha prodotto le fotografie (la difesa dell'imputato GN) e chi vi ha prestato adesione (la difesa dell'imputato VE) sul presupposto che esse si riferissero effettivamente alle attuali sembianze di RI RÈ. In pratica, la Corte ha accettato la prova e ha ritenuto che comunque non evidenziasse il venir meno dello sfregio permanente. In ogni caso, secondo consolidata giurisprudenza «La sentenza con cui il giudice respinge la richiesta di una perizia, ritenuta decisiva dalle parti, non è censurabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione.» (Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013 - Sciarra, Rv. 25515201; Sez. 3, n. 19498 del 19/03/2013, Onica e altri, Rv. 25598501; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto e altri, Rv. 25370701; Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, Pastorelli e altro, Rv. 23619101). Comunque, quanto al tema specifico dell'accertamento dello sfregio permanente, valgono i principi compiutamente esposti nel § 1.3. circa la spettanza del giudizio al giudice del merito.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente VE lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione delle testimonianze delle parti offese RÈ e ZO. Il ricorrente, accedendo alle considerazioni esposte in sentenza circa la necessità di inserire i fatti in un contesto temporale dinamico (svoltosi in ambienti diversi e all'assistenza agli episodi di soggetti diversi e in momenti diversi) prospetta la necessità di un separato e attento esame delle quattro distinte aggressioni ai danni delle persone offese, e concentra in specie la propria attenzione su quelle patite da RÈ (di particolare importanza in relazione all'aggravamento ex art.583, comma 2, n.4 cod.proc.pen.) per escluderne l'attribuzione a FE VE. RI RÈ si era pronunciato solo in modo vago e impreciso e quale persona offesa doveva essere attentamente scrutinato nella sua attendibilità; 13 UE ZO, invece aveva parlato di un altro componente del gruppo di LA, identificandolo con quello vestito di bianco e quindi nel coimputato assolto CA AV, riferendosi al VE solo per erronea associazione del suo nome agli indumenti bianchi;
in tale deposizione senza alcun dubbio gli aggressori di RÈ sono descritti come quello con la camicia arancione e in quello vestito di bianco (mentre VE aveva una maglietta a righe). Il quarto motivo denuncia vizio motivazionale e travisamento della prova con riferimento alla valutazione delle testimonianze di NO TI, PE ZZ e VA AR. La Corte si era resa conto che la mera presenza nel locale di FE VE non era sufficiente a coinvolgerlo nelle aggressioni, specie nella prima, allo RÈ, e aveva pertanto dato rilievo ad alcune deposizioni, quelle dei testi NO TI, PE ZZ e VA AR. Al primo era stata riferita l'affermazione di aver visto anche il ragazzo con la maglia a righe con un coltello in mano intento a colpire i ragazzi di Scordia;
tuttavia nelle dichiarazioni del teste non c'è traccia della visione di VE armato di coltello o nelle fasi dell'aggressione a RÈ. La prova era stata completamente travisata perché il teste non aveva mai detto di aver visto il VE con la maglia a righe usare il coltello, essendo tale concetto oggetto di una contestazione usata dal P.M. e dall'avv. Giglio e non confermata dal teste. Anche PE ZZ aveva indicato come responsabile dell'aggressione il ragazzo vestito di bianco e non quello con la maglia a righe, come indicato ai Carabinieri, e la sua testimonianza era stata completamente travisata dalla Corte. Oggetto di travisamento era stata anche la deposizione del teste AR che non aveva affatto detto di aver bloccato e disarmato un ragazzo con la maglia a righe.
2.3.1. I due motivi, dedicati in modo coordinato alla demolizione dei contributi dichiarativi delle parti offese e dei testimoni circa il coinvolgimento di VE nella prima aggressione a RI RÈ, possono essere esaminati congiuntamente.
2.3.2. Al proposito la Corte richiama le osservazioni generali esposte nei precedenti § 1.1.1. e 1.1.3. in sede di esame del ricorso del GN circa i limiti del sindacato di legittimità sul travisamento probatorio e in particolare circa la decisività della prova asseritamente travisata. (cfr citate Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 2014, NA e altri, Rv. 25951601; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 25219001).
2.3.3. VE era stato identificato dallo RÈ nel gruppo dei suoi aggressori (era l'unico che conosceva, di vista, in conseguenza del diverbio della 14 settimana prima), nonché da VA RA e UE ZO;
il teste PE NE (cfr sentenza di primo grado, pag.7; sentenza di secondo grado, pag.17) aveva visto il VE nell'atto di aggredire RÈ e armato di coltello (elemento questo sfuggito ad ogni censura nel corpo del ricorso); il teste AL TT (cfr sentenza di primo grado, pag.7-8; sentenza di secondo grado, pag.20) ha visto il VE uscire dalla mischia con il coltello in mano, oltre all'episodio del lancio del tavolo
contro
DA TI, confermato anche da costui e da ER TI;
anche il teste VA GO ha descritto il coinvolgimento del VE, identificandolo come uno dei due aggressori di LA (sentenza di secondo grado, pag. 21).
2.3.4. Il ricorso nell'interesse di FE VE articola uno sforzo critico certosino e minuzioso contro alcune deposizioni, valorizzate dai giudici del merito in prospettiva accusatoria, riuscendo a dimostrare alcuni fraintendimenti, se non veri e propri travisamenti, nella loro lettura, che perlomeno ne inficiavano la loro valenza univocamente identificativa della persona dell'imputato VE. E tuttavia va chiarito in via del tutto preliminare nessuno di questi don - contributi, nemmeno se accolto nella prospettiva difensiva auspicata dal ricorrente, possiede valenza scagionante: semplicemente l'accoglimento dei rilievi dimostrerebbe solamente che le deposizioni commentate non identificavano, almeno in modo sicuro, il VE o il ragazzo dalla maglietta a righe (abbigliamento da lui indossato nell'occasione) come accoltellatore, senza peraltro escludere affatto tale possibilità (che resta accreditata in modo solido da altre evidenze probatorie non inficiate). Vari contributi, fra quelli commentati criticamente dal ricorrente, portano ad individuare anche il ragazzo con il giubbotto bianco o vestito di bianco (identificabile nel terzo imputato assolto in primo grado, CA AV) come aggressore armato;
in ogni caso, la sentenza di primo grado assolutoria per il AV non è stata impugnata né dal P.M. né dalla parte civile. Inoltre non è sufficiente agli attuali ricorrenti e in particolare al VE - dimostrare la corresponsabilità, o il dubbio sulla corresponsabilità del terzo ragazzo di LA, che non sarebbe affatto esclusiva, ma si risolverebbe semmai solo in una estensione del concorso nelle aggressioni (e in particolare nella prima allo RÈ).
2.3.5. In particolare: a) quanto alla deposizione della parte offesa UE ZO, il ricorrente deduce un tragico equivoco>> che avrebbe trasformato il ragazzo vestito di bianco>> nel VE;
il fraintendimento sussiste perché effettivamente ZO ha associato l'abbigliamento bianco al VE, ma non è totalmente scagionante perché la parte offesa, pur avendo fatto menzione solo del ragazzo con la 15 camicia arancione (GN) e del ragazzo vestito di bianco (AV da lui creduto VE) non esclude affatto l'azione anche di un altro ragazzo di LA ed anzi inizia la sua deposizione parlando di «due, tre individui» che portavano lo RÈ verso un cortile e che subito dopo estraevano dei coltelli e colpivano in faccia lo RÈ; inoltre il ZO, sicuramente accoltellato alla schiena e al petto dal GN, con la camicia arancione, assume di aver buttato a terra uno degli aggressori dello RÈ, senza ricordarsi quale, venendo poi preso a calci in faccia da quello vestito di bianco. Il che parrebbe ulteriormente confermare la presenza attiva di tre aggressori (GN che lo ferisce, quello vestito di bianco che gli dà dei calci in faccia e quello che dice di aver buttato a terra per difendere RÈ). b) Quanto alla deposizione di NO TI, il ricorrente stigmatizza l'errore compiuto dalla Corte territoriale nel ritenere che il teste avesse confermato, due volte, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e contestategli (prima dal P.M. e poi dal difensore del AV) durante la sua escussione circa il fatto di aver visto il ragazzo con la maglia a righe (e cioè VE) con un coltello in mano intento a colpire i ragazzi di Scordia. Tuttavia, nella sua deposizione, invero molto confusa e frammentaria, il teste si riferisce in varie occasioni a tre aggressori;
a domanda dell'avv. Giglio, risponde che loro avevano malmenato a coltellate gli altri ragazzi, di Scordia;
a pagina 86-87, nel rispondere alla contestazione mossagli dall'avv. Giglio, risponde di sì con riferimento al possesso del coltello da parte del ragazzo con la maglia a righe;
alle pagine 88 e 89 ribadisce ripetutamente che si tratta di tre persone. c) Quanto alla deposizione di PE ZZ, il ricorrente assume un travisamento della sua narrazione che non accusava affatto il VE, perché il teste, che pure aveva indicato nelle sue prime dichiarazioni ai Carabinieri il giovane con la maglietta a righe come uno delle persone armate di coltello e l'autore del colpo inferto a DA TI con il tavolo di plastica, in sede di deposizione testimoniale si era totalmente focalizzato sul giovane vestito interamente di bianco, mentre non si ricordava più della persona con la maglietta a righe. Tuttavia il teste ha attribuito alla persona vestita di bianco, prima di tutto, l'azione di liberarsi del coltello, mentre era in corso la «rissa>> e poi di lanciare tavolo e sedia verso DA TI;
pur avendo viva al momento della deposizione solo l'immagine della persona vestita di bianco, ha preso atto di aver indicato invece a caldo una persona con la maglietta a righe come autore dell'aggressione. d) Quanto alla deposizione di VA AR, il ricorrente VE lamenta il travisamento delle sue dichiarazioni in cui la Corte ha letto la descrizione del giovane con maglietta a righe, ossia del VE, nell'atto di 16 impugnare un coltello, mentre il teste si sarebbe riferito solo al giovane con la camicia arancione come armato di coltello. Anche in questo caso la deposizione è estremamente confusa (pag.126) e il teste si riferisce al ragazzo con la maglia a righe come a un altro soggetto che è stato bloccato perché venuto in soccorso al giovane armato di coltello con la camicia arancione.
2.3.6. Tanto premesso, le incongruenze e i fraintendimenti denunciati, in parte effettivamente sussistenti, non rivestono però un ruolo decisivo e determinante nell'infrangere la logica del ragionamento accolto nelle pronunce conformi di merito, in primo luogo perché gli errori di lettura delle deposizioni non hanno scambiato dichiarazioni scagionanti per dichiarazioni accusatorie ma hanno, tuttalpiù, interpretato contributi neutri come accusatori.
2.3.7. In secondo luogo, il lavoro critico del ricorrente non riesce a infrangere il contributo accusatorio determinante di RI RÈ, unico a conoscere superficialmente FE VE (in conseguenza del fatto che poco tempo prima il VE nello stesso locale aveva importunato la sua ragazza e lo RÈ se ne era andato, non senza lamentarsi della cosa con il gestore DA TI, cosa che aveva generato un qualche attrito). Lo RÈ ha narrato di essere stato circondato da un gruppo di persone, di cui faceva parte un ragazzo in particolare, di cui poi ha saputo il nome (VE), con la maglia a righe, un po' alto, che lui ha riconosciuto come il precedente importunatore» della sua ragazza;
tali persone hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni e nel frattempo lo avevano pure accoltellato (cosa della quale in un primo tempo non si era accorto).
2.3.8. In terzo luogo, oltre alla deposizione dello RÈ, la Corte territoriale si è riferita non solo alla deposizione della parte offesa UE ZO, che il ricorrente ha in qualche misura «neutralizzato», ma anche a quella dell'altra parte offesa VA UC RA (rimasta esente da rilievi e censure del ricorrente) e ai contributi testimoniali di DA TI, NO TI, PE NE, ER TI, VA AR, AL TT, VA GO e TW NA Abo AL. Anche eliminando le deposizioni di NO TI e VA AR, oltre a quella di PE ZZ, oggetto di serrata critica da parte del ricorrente VE, restano le deposizioni di DA TI, PE EO, ER TI, AL TT, VA GO e TW NA Abo AL. Fra queste deposizioni quella di EO, riportata in sentenza di appello a pag. 17 (nonché in sentenza di primo grado, pag.7) indica chiaramente che il teste ha visto il VE estrarre il coltello dalla tasca destra ed è sfuggita allo sforzo critico del ricorrente. 17 Il teste ER TI, seppur sopraggiunto solo alla fine, ha dichiarato di aver visto il VE con la maglietta a righe scagliare un tavolo addosso al fratello DA TI, azione che nella complessiva ricostruzione di merito è letta come diretta a proteggere il GN dal tentativo di disarmarlo. E' pur vero che il teste ZZ ha parlato del lancio di un tavolo da parte dell'uomo vestito in bianco, ma ciò non radica necessariamente una contraddizione perché in quel contesto è ben possibile che i lanci dei tavoli di plastica siano stati molteplici. A pagina 21 della sentenza impugnata viene valorizzato il narrato del teste TT, anche nella sua valenza accusatoria verso il VE, visto con maglia a righe impugnare il coltello, riporlo poi in tasca e quindi lanciare un tavolo (anche questo elemento sfuggito al lavorio critico del ricorrente). Infine anche il teste VA GO ha descritto il coinvolgimento del VE, identificandolo come uno dei due aggressori di LA (sentenza di secondo grado, pag.21).
2.3.9. Il ricorrente VE sostiene che tali circostanze rifluivano anche sul brano di motivazione inerente il rigetto del motivo di appello inerente l'insussistenza del concorso di persone nel reato. Giova al proposito il richiamo delle osservazioni esposte nel precedente § 1.2. circa l'arrivo congiunto nel locale del gruppo di LA. Al proposito anche il ricorrente VE richiede una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella effettuata dal Giudice del merito, che ha puntualizzato sulla base della conforme versione delle vittime e dei numerosi testi di accusa, che il gruppo di LA arrivò insieme nel locale, sito a Scordia, animato dallo stesso intento e fece fronte comune;
il che, del resto, è perfettamente logico anche alla luce degli altri elementi riferiti nella doppia conforme pronuncia di merito (pregresso diverbio fra il VE e lo RÈ nello stesso locale poco tempo prima;
coltelli di cui erano muniti i Palagonesi, almeno GN e VE;
assalto in gruppo allo RÈ, circondato e aggredito;
sostegno reciproco fra gli aggressori con lanci di arredi). In siffatto contesto è evidente l'irrilevanza della persona che all'interno di un gruppo armato (almeno due persone) abbia materialmente inflitto le singole ferite, avendo gli autori delle condotte agito in sinergia e comunità di intenti, prestandosi sostegno l'un l'altro. Infatti per la configurabilità del concorso di persone nel reato è sufficiente che l'apporto del compartecipe sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione del fatto criminoso. E' quindi necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del 18 reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato. (Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016 - dep. 2017, Salamone, Rv. 26897201) 2.3.10. In conclusione il limitato fraintendimento del significato di alcune prove, sopra ricostruito, comunque non scagionanti e tuttalpiù neutre, non ha nell'equilibrio della decisione di merito un ruolo determinante perché l'accertamento contenuto nella sentenza si regge adeguatamente anche sugli altri apporti probatori sopra indicati e sfuggiti a censura.
3. Entrambi i ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibile;
ne consegue la condanna di ciascun ricorrente ai sensi dell'art.616 cod. proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di € 2.000,00= in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i ricorrenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00= a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2017 Il Consigliere estensore/ Il Presidente Umberto Luigi Scotti Paolo Antonio Bruno add 10 MAG 2017 IL FUNZIONARIO CIUDRIANIO Cam La S un 19