Sentenza 11 marzo 1999
Massime • 1
In tema di nullità della sentenza per omessa sottoscrizione da parte del giudice che la ha emessa, poiché la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che da quello dipendano, ma non anche quelli antecedenti, l'effetto concreto dell'annullamento della sentenza è costituito dalla necessità della rimozione dell'atto nullo, con conseguente regressione del procedimento allo stato e grado in cui si è verificata la nullità, la quale potrà essere sanata dallo stesso giudice che ad essa ha dato luogo. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio al medesimo giudice che, con la omessa sottoscrizione della sentenza-documento, aveva causato la nullità dedotta dal ricorrente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/1999, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. MARVULLI NICOLA PRESIDENTE del 11.3.1999
1. Dott. BADIA GIOVANNI CONSIGLIERE SENTENZA
2. " AR FR " N.1171
3. " CA PE " REGISTRO GENERALE
4. " AR EN " N.48814/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
nel processo a carico di:
AL CE MA NE n. Temuco (Cile) il 21.4.1931 avverso la sentenza del Pretore di Firenze in data 19.1.1998 Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Marrone Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. M O T I V I
Il Pubblico Ministero ricorrente deduce la violazione dell'art.546, 3 c.p.p. in quanto la sentenza non è sottoscritta dal Pretore.
Il ricorso è fondato, in quanto dalla copia autentica del documento originale, risulta che manca la firma per sottoscrizione del Pretore in calce alla sentenza-documento.
La sentenza, perciò, ai sensi dell'art. 546 n. 3 c.p.p. (che prevede espressamente la nullità dell'atto se manca la sottoscrizione del giudice) va annullata.
A questo punto va esaminato l'effetto dell'annullamento posto che, ai sensi dell'art. 185, 1 c.p.p. la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato, ma non incide sulla validità degli atti antecedenti. Non può, perciò, esser disposto un nuovo giudizio, dato che il procedimento risulta essersi svolto correttamente sino all'emanazione del dispositivo letto in udienza, il 19.1.1998.
Perciò, l'effetto principale dell'annullamento della sentenza- documento è costituito dalla necessità di rinnovazione dell'atto nullo (art. 185 n. 2 c.p.p.) che nel caso in esame non può che essere opera del giudice che l'ha redatta senza sottoscriverla, non rientrando tra i poteri del giudice dell'impugnazione quello di ovviare alla carenza di sottoscrizione della sentenza oggetto del gravame e cioè opera di un altro giudice.
Si pone, così, il problema della regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, secondo quanto stabilito espressamente dall'art. 185 n. 3 c.p.p.. Non potendo questa Corte, dopo avere dichiarato la nullità della sentenza-documento, provvedere direttamente a rinnovare l'atto, il processo deve regredire allo stato e grado in cui si è verificata la nullità, affinché il giudice che ha emesso l'atto nullo possa redigere la nuova sentenza sottoscrivendola regolarmente. Il processo, ritornato nella fase post-dibattimentale, naturalmente, riprenderà il suo corso ex art. 548 c.p.p. mediante un nuovo deposito in cancelleria della sentenza (v. in tale senso Cass. Sez. 3^ sent. 0 3018 del 2.4.1997, ud. 16.1.1997).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Pretore di Firenze, che ne è l'autore, per la rinnovazione dell'atto nullo.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 1999