Sentenza 16 gennaio 2012
Massime • 1
Integra lo sfregio permanente (art. 582, 583, comma secondo, n. 4, cod. pen.) qualsiasi nocumento che senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso. Ne deriva che, se pure non ogni alterazione della fisionomia del viso costituisca sfregio, sono certamente tali le alterazioni che ne turbino l'armonia con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza: il tutto rapportato ad un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante in questione nel distacco di parte del lobo di un orecchio, mediante morso).
Commentari • 8
- 1. Un’altra isola nell’arcipelago: le modifiche della legge n. 69/2019 alla luce degli obblighi internazionali in materia di violenza nei confronti delle donneIlaria Boiano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Ilaria Boiano Sommario 1. Premessa – 2. Il Codice Rosso. – 3. Obblighi internazionali e indicazioni di produzione legislativa nei casi di violenza nei confronti delle donne e violenza domestica.-3.1. Le definizioni della violenza nei confronti delle donne negli atti internazionali. – 3.2. L'obbligo di due diligence e l'accesso alla giustizia tra Convenzione di Istanbul e diritto dell'Unione Europea. – 4. Le modifiche al codice penale. – 4.1. Aumenti dei limiti edittali delle pene e modifiche alle circostanze aggravanti. – 4.2. Introduzione di nuove fattispecie incriminatrici. – 4.2.1. Il delitto di costrizione o induzione al matrimonio. – 4.2.2. La deformazione dell'aspetto di una …
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di Ilaria Boiano Sommario 1. Premessa – 2. Il Codice Rosso. – 3. Obblighi internazionali e indicazioni di produzione legislativa nei casi di violenza nei confronti delle donne e violenza domestica.-3.1. Le definizioni della violenza nei confronti delle donne negli atti internazionali. – 3.2. L'obbligo di due diligence e l'accesso alla giustizia tra Convenzione di Istanbul e diritto dell'Unione Europea. – 4. Le modifiche al codice penale. – 4.1. Aumenti dei limiti edittali delle pene e modifiche alle circostanze aggravanti. – 4.2. Introduzione di nuove fattispecie incriminatrici. – 4.2.1. Il delitto di costrizione o induzione al matrimonio. – 4.2.2. La deformazione dell'aspetto di una …
Leggi di più… - 3. Codice rosso e le Vittime di sfregio permanenteAvv. Mario Pavone · https://www.avvocatoandreani.it/ · 14 marzo 2024
Invero,la norma,introdotta dall'art. 12, comma 1, della legge n. 69/2019,relativa alle "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", secondo l'interpretazione letterale e sistematica della disposizione,ha comportato la trasformazione della circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma 2, n. 4, cod. pen.in fattispecie autonoma di reato funzionale in generale ad un trattamento di maggior rigore, ulteriormente aggrava to dall'art. 585 cod. pen. per i casi riconducibili alla violenza domestica e di genere, in coerenza con le esigenze di maggiore tutela richieste dalla Convenzione di …
Leggi di più… - 4. Legge su Codice Rosso: vale anche per la violenza tra donne?Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 febbraio 2024
- 5. Lo sfregio permanente al viso dopo il c.d. Codice rosso: una prima applicazione dell’art. 583 quinquies c.p. (G.U.P. Parma, sent. n. 786 del 7 dicembre 2021, giud.…Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 3 ottobre 2022
Sommario: 1. Il fatto – 2. La fattispecie di sfregio permanente. – 3. L'art. 583 quinquies c.p. è una fattispecie autonoma di reato. – 4. Il rigetto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 583 quinquies c.p. – 5. Alcuni rilievi critici. Abstract: Il contributo dedica alcune riflessioni parzialmente critiche a una delle prime pronunce di merito, in cui ha trovato applicazione l'art. 583 quinquies c.p. L'iter giudiziario si conclude in primo grado con la condanna dell'imputato, al quale si contestava – tra gli altri capi di imputazione – di aver provocato lo sfregio permanente al volto della vittima. Con la sentenza in commento si conferma che l'interpretazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2012, n. 21998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21998 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 16/01/2012
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 53
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 44078/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 19.10.2011 da:
avv. Antonino Graziano, difensore di CI DE, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 26 settembre 2011. Sentita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO. Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto dr. Carmine Stabile, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
1. - Con ordinanza del 27.8.2011 il Gip del Tribunale di Agrigento applicava a DE LL la misura della custodia cautelare in carcere, siccome indagato del reato di cui agli artt. 110 e 582 c.p., art. 583 c.p., comma 2 e art. 585 c.p. perché, in concorso morale e materiale con LE DO e LE OL, avventandosi
contro
LA CO e colpendolo a più riprese con calci, pugni e con un mezzo contundente in svariate parti del corpo, da ultimo (sempre il LL) mordendo la vittima all'orecchio sinistro, gli cagionava lesioni personali refertate guaribili in giorni 15. In particolare gli procurava un trauma cranico, addominale, all'emicostato destro e sinistro nonché una lesione a tutto spessore del lobo dell'orecchio sinistro. Con le aggravanti dell'avere agito in più persone riunite, con premeditazione - avendo organizzato l'aggressione per vendicarsi del diverbio avvenuto alcune ore prima tra la persona offesa e LL DE - e dell'avere cagionato una lesione personale gravissima, data da uno sfregio permanente del viso a seguito del distacco dì una parte del lobo dell'orecchio sinistro. 2. - Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta dal difensore il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza, confermando il titolo custodiale.
Avverso l'anzidetta pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate. 3. - Con unico motivo d'impugnazione parte ricorrente denuncia mancanza ed illogicità di motivazione con conseguente violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c) in relazione agli artt.110, 582, 483, 586 e 612 c.p. e art. 273 c.p.p. Lamenta, in particolare, che il giudice del riesame, disattendendo le obiezioni difensive, abbia ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, affidandosi alle parole di accusa della persona offesa, ed abbia ritenuto la sussistenza delle aggravanti delle lesioni gravissime, segnatamente dello sfregio permanente, e della premeditazione, in mancanza di elementi di sorta a sostegno di siffatto convincimento. Contesta, inoltre, la sussistenza delle esigenze cautelari. 4. - Il ricorso è privo di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato.
Ed invero, non merita censura di sorta il puntuale compendio giustificativo in forza del quale il giudice del riesame ha giustificato il convincimento in ordine all'esistenza di una piattaforma indiziaria avente coefficiente di gravita tale da legittimare la custodia cautelare. Siffatta positiva delibazione risulta, argomentatamente, ancorata al rilievo di convergenza delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni presenti alla selvaggia aggressione in danno della stessa.
Ineccepibile, poi, è l'assunto relativo alla sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente, consistente nel distacco di parte di lobo di un orecchio, mediante morso.
relativo apprezzamento è, peraltro, in linea con datato - ma sempre valido insegnamento di questo Giudice di legittimità, secondo cui lo sfregio permanente contemplato nella seconda ipotesi dell'art. 583 c.p., comma 2, n. 4 è un qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, per tale intendendosi quella parte del corpo che va dalla fronte all'estremità del mento e dall'uno all'altro orecchio. Ne deriva che, se pure non ogni alterazione della fisionomia del viso costituisce sfregio, sono certamente tali quelle alterazioni che ne turbino l'armonia con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza: il tutto rapportato ad un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, (cfr. Cass. sez. 5, 2.10.1981, n. 10903, rv 151231; id. sez. 1 1.2.1978 n 7407, rv 139343). Del tutto corretto è anche il giudizio relativo alle esigenze cautelari adeguatamente motivato con riferimento al pericolo di recidiva desunto dalle particolari modalità del fatto e dai precedenti penali, anche specifici, dell'indagato. 4. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012