Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/06/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 26.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 95/2025 R.G., vertente
TRA
, Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Federico Trombetta e Gianluca
Crespi, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata;
ricorrente E
, in persona del ministro p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Emanuela Mesiti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.2.2025 (di seguito semplicemente la Parte_1 ricorrente per brevità) ha convenuto in giudizio il per ottenere Controparte_1
il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, ex art. 1, commi 121 e ss., L. 107/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento (cd. “Carta Elettronica del Docente”).
Ha esposto di avere lavorato alle dipendenze del come docente supplente Controparte_1
in vari istituti statali, in virtù di diversi contratti a tempo determinato, negli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Ha chiesto: “(i) nel merito, in via principale, previa occorrendo disapplicazione dell'art. 1 della L.
n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce l'usufruibilità della “Carta Elettronica del docente”
b) per l'effetto, condannare il , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ad emanare tutti gli atti necessari ad assegnare al
Docente la predetta Carte elettronica, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 di cui in narrativa. (ii) nel merito, in via subordinata rispetto al punto sub. b), condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al Docente la somma di € 2.000,00 (duemila/00) (data dal valore nominale annuo della carta elettronica per ognuno degli anni scolastici indicati in narrativa), per le ragioni di cui in narrativa. Il tutto con interessi legali e rivalutazione e vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Costituendosi in giudizio il ha Controparte_1
contestato la fondatezza del ricorso, negando che la L. 107/2015 abbia creato disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato (cd. di ruolo) e docenti a tempo determinato (cd. precari) in merito al riconoscimento del beneficio della “Carta Elettronica del Docente” di cui all'art. 1, comma 121, legge cit.
Ha eccepito l'estinzione per prescrizione quinquennale delle pretese della ricorrente “con decorrenza a ritroso dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio”.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del
18.05.22 in causa C–451/21: 1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
3. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
4. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
5. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
6. rigettare le istanze istruttorie. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito. Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
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Giova ricostruire il quadro normativo del beneficio denominato “Carta del Docente”.
Tale beneficio consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di euro 500,00 annui che il docente può utilizzare per l'acquisto di libri e riviste, di biglietti per l'ingresso in musei, teatri, cinema e per la partecipazione a eventi culturali, per l'iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
.. Controparte_2
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015, prevede infatti che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_3
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati dal successivo comma 122, che stabilisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_4
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122, il D.P.C.M. 23 settembre 2015 (“modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”) prevede al comma 1 dell'art. 2 che “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile” e al comma 2 che
“La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1.”.
Il comma 124 L. 107/2015 cit. precisa poi che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , Controparte_4 sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Da ultimo il D.L. 22/2020, all'art. 2, comma 3, ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della L. n. 107/2015”; così ampliando le categorie merceologiche acquistabili con tale strumento e, dunque, assicurando un migliore espletamento della didattica a distanza.
Alla luce del delineato quadro normativo si ritiene che i docenti assunti con contratti a tempo determinato, pur essendo stati adibiti alle medesime mansioni dei docenti a tempo indeterminato, non abbiano ingiustamente usufruito delle somme di denaro concesse tramite “Carta del Docente” e, di conseguenza, non abbiano avuto accesso ai benefici alla stessa connessi (l'acquisto di materiale didattico, la possibilità di effettuare l'aggiornamento e la formazione continua, l'acquisto di hardware deputati allo svolgimento della didattica a distanza etc.).
Ragion per cui risulta una diretta discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato. Come sostenuto dal Consiglio di Stato nella condivisibile sentenza n. 1842/2022 – alla motivazione della quale si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò si aggiunga che ai sensi degli art. 63 e 64 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007
“L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, senza distinzioni in base alla natura giuridica del contratto di lavoro.
Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 cit., infatti, “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio"
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”
(Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 cit.).
Sulla questione oggetto di causa è pure intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, investita dal Tribunale di Vercelli proprio della questione di compatibilità dell'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 con le clausole 4, punto 1, e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Quanto all'ulteriore presupposto di operatività costituito dalla comparabilità tra il dipendente a termine e quello a tempo indeterminato, nel ribadire che la verifica spetta al giudice nazionale, la
Corte di Giustizia ha dato atto che nel procedimento principale era pacifico che la situazione della ricorrente “e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un CP_1
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste” (vd. Corte di Giustizia UE n. 450 del 18.5.2022).
Anche la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione prospettata da parte ricorrente con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”.
Orbene, nella fattispecie è provato per tabulas che la ricorrente ha prestato servizio negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 come supplente alle dipendenze del con incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche (al 30.6) Controparte_1 ovvero con incarichi per docenza annuale (al 31.8), senza ricevere la “Carta del Docente” e fruire dei benefici a essa connessi (vd. stato matricolare in atti).
Non risulta la fuoriuscita, ad oggi, dell'istante dal sistema delle docenze scolastiche, sicché spetta all'istante l'adempimento in forma specifica (vd. stato matricolare cit.).
È poi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, in quanto, CP_1 decorrendo il termine quinquennale (vd. art. 2948 n. 4 c.c.) per l'anno scolastico 2021/2022 dalla data di conferimento dell'incarico - o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (dal 30 novembre 2016 per l'anno scolastico 2016/2017 e dal 1° settembre per gli anni scolastici successivi1) – il ricorso è stato notificato (in data 3.2.2025) quando il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Deve ritenersi fondata la domanda attorea in relazione all'anno scolastico 2024/2025, nonostante l'intervento, in pendenza di questo giudizio, della Legge di Bilancio 2025 – che con l'art. 85 ha esteso il beneficio in questione anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile e ha previsto che la misura del beneficio venga rideterminata annualmente con decreto ministeriale, entro l'importo massimo di euro 500,00.
Allo stato, invero, non v'è prova che la previsione trovi applicazione al corrente anno scolastico ovvero all'anno scolastico 2025/2026.
Si ritiene, pertanto, di condizionare il diritto della ricorrente al conseguimento del beneficio per l'a.s. 2024/2025 al mancato riconoscimento del beneficio medesimo in via amministrativa.
Pertanto - considerato che la differenza di trattamento in punto di concessione della “Carta del docente” fra l'istante, assunto a tempo pieno e determinato, e il personale assunto a tempo pieno e indeterminato nel medesimo tipo di scuola e di classe non risulta giustificato da alcuna ragione obiettiva - va riconosciuto il diritto dell'istante per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 – per quest'ultimo anno solo ove non riconosciuta in via amministrativa e nella medesima misura spettante ai docenti di ruolo – all'attribuzione della “Carta del docente” secondo il sistema proprio di essa (e dunque anche tenendo conto della destinazione vincolata della somma annualmente disponibile) nonché per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del e si liquidano nel dispositivo in CP_1 ragione del valore della causa, della natura seriale della questione esaminata e dell'attività effettivamente espletata, che non ha contemplato alcuna istruttoria (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) accerta il diritto di all'attribuzione della “Carta Elettronica del Docente” Parte_1
per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, in misura di euro 500,00 annui, nonché per l'anno scolastico 2024/2025, nella medesima misura spettante ai docenti di ruolo, ove non riconosciuta in via amministrativa oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data di insorgenza del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
per l'effetto, condanna il ai conseguenti Controparte_1
adempimenti;
2) condanna il a pagare in favore di Controparte_1
le spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 1.030,00, oltre spese di Parte_1
contributo unificato, rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Federico Trombetta e Gianluca Crespi, dichiaratisi anticipatari.
Cremona, 26.6.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Infatti, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto previsto dall'art. 1 comma 121, con riferimento all'anno scolastico 2016/2017 era il 30 novembre 2016 e con riferimento agli anni scolastici successivi dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.