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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 06/11/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 468 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
-Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in CORSO ARMANDO DIAZ , 36 47121
FORLI', presso lo studio dell'avv. GABELLINI SOFIA, rappresentato e difeso dall'avv. GABELLINI SOFIA C.F._2
ATTORE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
nei confronti di
- nato a [...] l'[...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, con Sede Legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14,
iscrizione nel Registro Imprese di Treviso, C.F. e Partita IVA n.
con il patrocinio dell'avv. Paolo Campisi di Forlì (cod. fisc. P.IVA_1
1 ), con elezione di domicilio presso lo studio del CodiceFiscale_4
suddetto difensore in Forlì, Via Giorgio Regnoli n. 10 ;
CONVENUTA
Con l'intervento di
, rappresentanza Controparte_4
generale per l'Italia, in persona del procuratore , P. IVA Parte_2
con sede legale in Milano (Mi), via Benigno Crespi n. 23, in P.IVA_2
proprio ed in rappresentanza di elettivamente Controparte_3
domiciliata in Rimini, via Sigismondo n. 75 , presso lo studio dell'avv.
EF MO, rappresentata e difesa dall'avv. EF MO
(C.F. C.F._5
INTERVENUTO
in punto a: lesione personale
Conclusioni delle parti
Come segue:
per l'attore Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria domanda ed eccezione reietta, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o quanto meno di gran lunga prevalente del Sig nella verificazione del sinistro Controparte_1
per cui è causa ovvero, in via di mero subordine e previa applicazione dell'art.2054, co. II c.c., accertare e dichiarare che la verificazione del sinistro è ascrivibile a colpa concorrente dei conducenti i mezzi e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro e con il terzo intervenuto quanto ai danni materiali, al Controparte_4
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dall'attore
2 e quantificati, per l'intero, nella misura di €167.458,57 ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta provata all'esito del giudizio, somma comunque da rivalutare e maggiorare per interessi legali ex art.1284 co.I c.c. dal giorno del sinistro a quello della proposizione della domanda giudiziale ed ai sensi del co.IV del citato articolo da tale giorno al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese, compensi legali, rimborso forfettario spese generali 15% ed accessori di legge.
Per Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito di rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto.
Spese di causa rifuse, ex art. 91 c.p.c.”.
Per : Controparte_4
"Voglia il Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa,
respingere ogni pretesa di danno avanzata dal Sig. in Parte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con
vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite come per legge”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. (di seguito anche “l'attore”) citava in giudizio Parte_1
, (di seguito anche “i convenuti”) Controparte_2 Controparte_1 nonché la società (di seguito anche “la Compagnia” Controparte_3
o ) per sentire accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva o CP_3 quanto meno prevalente, ed, in via di mero subordine, concorrente ex art. 2054 c.c., del sig. nella causazione del sinistro verificatosi Controparte_1
3 in Santa Sofia il giorno 6.6.2020 e per l'effetto condannati i convenuti, in solido con la Compagnia, al risarcimento a favore dell'attore dei danni patiti in conseguenza del sinistro, nella misura di euro 167.458,57 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese di lite.
Allegava l'attore che, il giorno 6 giugno 2020, alle ore 12,00 circa, si trovava a percorrere, a bordo del motociclo di sua proprietà Suzuki GSX R
1000 targato DK91806, la strada statale 310 a Santa Sofia con orientamento verso monte.
Giunto in prossimità del km 31.7, l'attore, nell'affrontare una curva a sinistra, veniva urtato dall'autovettura Ford Focus targata CN729FH di proprietà di e condotta da , il quale, Controparte_2 Controparte_1 nell'affrontare la medesima curva e provenendo dalla direzione opposta, invadeva la corsia dell'attore impattandolo.
A seguito dell'urto, che interessava la parte anteriore sinistra di entrambi i mezzi, l'attore veniva sbalzato a circa otto metri e soccorso dal sig. che lo precedeva in sella alla sua moto. CP_5
Giungevano sul luogo del sinistro i Carabinieri della stazione di Santa
Sofia, i quali sanzionavano l'attore per non avere circolato in prossimità del margine destro della carreggiata, ex art. 143 C.d.S.: questo, tuttavia, in base ad una ricostruzione errata e non condivisibile.
A seguito del sinistro, l'attore pativa gravi danni, sia patrimoniali, per via dei danni gravi al motociclo e le spese per la sua riparazione, oltre che per le spese mediche, di perizia e legali affrontate e da affrontare, sia fisici e non patrimoniali, per le gravi lesioni patite a seguito dell'incidente, che comportavano l'esecuzione di un delicato intervento chirurgico, con postumi lesivi sia temporanei che permanenti, dolore fisico e morale, disagi alla vita professionale, personale e famigliare dell'attore ed
4 impossibilità di proseguire con attività quali il motociclismo e lo sci fino ad allora praticate.
Allegava l'attore che la propria compagnia di assicurazioni, , CP_4 rigettava la richiesta di indennizzo come pure argomentando CP_3 circa la responsabilità esclusiva dell'attore nel sinistro, in quanto unico soggetto nei confronti del quale era stata elevata sanzione amministrativa.
La ricostruzione degli agenti intervenuti in loco, comunque, nella prospettazione attorea è inesatta.
Ad avviso dell'attore, la responsabilità del sinistro è ascrivibile, in via esclusiva o quanto meno di gran lunga prevalente, al conducente dell'autovettura, il quale, in base agli accertamenti svolti dal perito di parte attoreo, circolava senza mantenere strettamente la destra e oltre la virtuale linea di mezzeria, circostanza confermata anche dal teste oculare
[...]
. Testimone_1
Domandava dunque il ristoro dei danni nella somma quantificata in complessivi euro 167.458,57.
Non si costituivano in giudizio i convenuti, dichiarati contumaci alla udienza del 22 settembre 2021.
Si costituiva invece tempestivamente in giudizio la Compagnia, concludendo per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dall'attore per la refusione dei danni materiali e quanto al resto per il rigetto della domanda del ricorrente, con vittoria di spese.
Eccepiva la Compagnia in via preliminare che la competenza alla gestione dei danni materiali, compreso il danno alla moto, è in capo alla compagnia assicurativa attorea . CP_4
Quanto al resto, eccepiva che la pretesa dell'attore sarebbe CP_3
5 manifestamente infondata. Ad avviso della Compagnia, infatti, l'attore sarebbe da considerarsi quale l'unico responsabile del sinistro in questione, avendo posto in essere una condotta di guida del tutto imprudente e imperita, viaggiando distante dal margine destro della carreggiata, come risulta dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza da Testimone_1
e dai rilievi degli agenti intervenuti. Invece, nessuna colpa
[...] sarebbe ascrivibile a il quale nulla poteva fare per evitare lo CP_1 scontro.
In relazione al quantum, contestava i danni allegati dall'attore sotto il profilo della prova e della loro qualificazione e quantificazione.
Interveniva nel giudizio anche la società Controparte_4
(di seguito anche ”), in proprio ed in
[...] CP_4 rappresentanza di la quale concludeva per il rigetto Controparte_3 delle domande attoree in quanto non provate, con vittoria di spese.
Essa dichiarava di agire in via litisconsortile, al fine di assumere, in quanto dovute, le presunte obbligazioni risarcitorie per quanto concerne il danno materiale.
Nel merito, eccepiva non sussistere alcun concorso di CP_4 responsabilità per avvenuta invasione da parte dell'attore della corsia di pertinenza dell'altro mezzo.
Sul quantum, contestava il valore antesinistro del mezzo, il CP_4 danneggiamento di casco, guanti e stivali, le spese di assistenza stragiudiziale in quanto propedeutiche alla attività giudiziale.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova orale per testi e interrogatorio formale, mediante consulenza tecnica d'ufficio cinematica e medico legale.
In data 13.11.2024 veniva tentata la conciliazione;
in particolare,
6 l'attore si dichiarava disponibile a transigere la vertenza con il riconoscimento del riparto di responsabilità in pari misura;
CP_3 proponeva di definire la causa con il riconoscimento dell'importo di euro
30/32 mila sul presupposto di una responsabilità del 30% a favore dell'attore; si associava alle condizioni indicate da CP_4 CP_3
La causa veniva successivamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (vecchio rito).
In via del tutto preliminare, l'intervento di deve ritenersi CP_4 ammissibile nella misura in cui essa dichiara di agire in rappresentanza di per quanto concerne il danno materiale;
ogni questione sul punto, CP_3 peraltro non chiaramente riproposta in sede di conclusioni, deve ritenersi pacifica e assorbita dal merito, che costituisce in via principale – ed in conclusioni, esclusiva - oggetto della contestazione.
In particolare, le parti in primo luogo controvertono in ordine alla effettiva dinamica del sinistro.
Dal rapporto di sinistro stradale (doc. 1 fascicolo parte attrice, doc. 2 fascicolo si evince che gli agenti intervenuti riscontrarono a CP_3 carico dell'attore la violazione dell'art. 143 comma 1 – 13 C.d.S. per non avere mantenuto il margine destro incrociando mezzi provenienti dal lato opposto.
Costituisce, tuttavia, principio consolidato nella giurisprudenza di merito quello per cui “La mera violazione di una norma del codice della strada non determina automaticamente responsabilità risarcitoria o una limitazione della responsabilità altrui, essendo necessario accertare se ed in quale misura la condotta integrante la violazione abbia avuto un'incidenza causale concreta nella produzione dell'evento dannoso” (cfr., Tribunale Ferrara, 18/05/2025, n.273, DeJure); in particolare, “per l'accertamento della responsabilità esclusiva di uno dei
7 conducenti idonea a superare la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. non è sufficiente la prova dell'infrazione del codice della strada ma è necessaria anche la prova del nesso causale tra la violazione e l'evento dannoso” (Corte appello Potenza,
29/05/2024, n.257, DeJure); appare corretta, sotto questo profilo, la lagnanza attorea per cui non è sufficiente, per escludere il diritto al risarcimento/indennizzo, che vi sia la contestazione amministrativa di una violazione del Codice della Strada, ma occorre interrogarsi sulla effettiva dinamica del sinistro e sul contributo concreto dei vari fattori che determinarono l'insorgenza dell'evento dannoso.
Sul punto, è stata esperita prova orale per testi.
Il teste Maresciallo dei Carabinieri intervenuto sul Testimone_2 posto, sentito alla udienza del 6 ottobre 2022, ha precisato che “…abbiamo constatato che la vettura aveva subito danni nella parte anteriore sinistra;
la vettura non era marciante quando siamo intervenuti…verosimilmente il punto d'urto avvenne nella corsia di pertinenza della Ford, tuttavia non potevamo esserne certi per l'assenza della linea di mezzeria, le condizioni della strada ecc…la posizione del punto d'urto l'abbiamo ipotizzata sulla base della posizione statica dei veicoli dopo l'incidente e in particolare quella della vettura ed in base ai danni constatati…quando siamo giunti sul posto, nessuno ci ha detto che i veicoli fossero stati rimossi o spostati;
appare verosimile che i veicoli non fossero stati rimossi anche perché per liberare la strada successivamente è stato necessario spostare l'auto a spinta…”.
Il teste Carabiniere in servizio presso il Comando Testimone_3 di Santa Sofia, sentito alla medesima udienza, ha riferito che: “arrivati sul posto ci riferirono che i mezzi non erano stati spostati…quindi noi abbiamo effettuato i rilievi sulla base della posizione statica dei veicoli
8 assunta dopo il sinistro…abbiamo constatato che la strada non era larghissima circa 5 metri e 70/80…la autovettura era molto vicina al margine destro della strada a meno di un metro (ruota anteriore destra). E in virtù di questo la macchina pareva in posizione regolare, mentre il motociclo era l'unico che potesse avere invaso l'altra corsia, questo sulla base dei rilievi sulla posizione statica, tralasciando le dichiarazioni…preciso che non era possibile stabilire con certezza dove fosse avvenuto l'urto. Sulla base dei rilievi…l'urto era avvenuto sulla parte centrale della carreggiata, ma nella corsia pertinente l'autovettura.
Questo è presumibile sulla base del punto in cui l'autovettura era ferma”.
Il teste sentito alla medesima udienza, ha Testimone_4 dichiarato di avere svolto una ricostruzione cinematica del sinistro per conto dell'attore; ha reso dichiarazioni di carattere essenzialmente valutativo che non trovano spazio in sede di valutazione testimoniali e dunque, limitatamente alla ricostruzione delle circostanze di fatto, sono irrilevanti;
ci si soffermerà nel prosieguo sugli accertamenti di carattere tecnico svolti nel corso del giudizio.
Il teste , sentito alla medesima udienza, ha Testimone_1 dichiarato quanto segue: “io ero davanti al sig. e dallo Pt_1 specchietto ho visto l'impatto, ero anche io in motocicletta, stavamo facendo un giro insieme;
dallo specchietto ho visto l'urto e posso dire che ho visto la moto di che si spostava verso il centro e riuscivo a Pt_1 vederla;
la moto dell'attore rimaneva nella nostra corsia e non invadeva quella opposta;
ero più avanti di circa 10 metri al massimo rispetto al sig.
visto la moto che era nella nostra corsia e ho visto l'urto lì e Parte_3 ho visto che la moto dopo l'urto è andata a destra e i detriti erano tutti sul lato nostro. Preciso che mi trovavo nel rettilineo, ero già staccato dalla curva, e ho incrociato l'auto in una frazione di secondo...non ha tagliato assolutamente la curva, eravamo nella nostra corsia”. Ad avviso del teste,
9 dunque, secondo quanto da lui percepito, la moto dell'amico si accentrava ma l'urto avveniva nella parte della carreggiata di pertinenza della moto, senza che questa “tagliasse” la curva.
Così, il riscontro testimoniale appare opposto: da un lato i testi
[...]
e pur intervenuti successivamente al sinistro, ritenevano Tes_3 Tes_2 che questo fosse avvenuto nella corsia di pertinenza della vettura, mentre, ad avviso del teste presente ai fatti seppure alla guida della Tes_1 propria moto e seppure con considerazioni di carattere non tecnico, l'urto avveniva nella corsia delle moto.
Successivamente, veniva disposta consulenza tecnica al fine della ricostruzione della dinamica del sinistro con particolare attenzione alla individuazione del punto d'urto e dell'eventuale “invasione” di corsia a carico dell'uno o dell'altro veicolo.
La relazione di c.t.u. dinamica veniva depositata in data 02.08.2023.
Il c.t.u. ha espresso nella relazione, dopo una approfondita disamina degli atti, all'esito degli accertamenti svolti nel rispetto del contraddittorio tecnico e all'esito delle osservazioni dei c.t. di parte, le proprie valutazioni che consentono di ritenere che l'urto si fosse concretizzato al centro della carreggiata e che il contributo causale alla verificazione del sinistro sia imputabile, seppure in diversa misura, ad entrambi i conducenti. In particolare, il c.t.u. ha rilevato che:
“In termini di dinamica, il sinistro si verificava in seguito all'urto frontale tra i due veicoli che procedevano in direzione opposta. L'impatto che interessava la parte spigolare anteriore sinistra dell'autovettura e la parte anteriore della fiancata sinistra della moto, si concretizzava al centro della carreggiata, la quale presenta una larghezza di 6,2 metri e non è dotata di linea di mezzeria. Non è possibile affermare se il fianco sinistro dell'autovettura si potesse trovare all'interno della sua corsia virtuale
10 oppure se in corrispondenza della mezzeria. In entrambi i casi, l'assetto relativo d'urto tra i mezzi e l'inclinazione del motociclo verso la parte interna della curva, consentono di ritenere maggiormente probabile che il motociclista si trovava, con tutto il motociclo o quanto meno con la parte alta del corpo, all'interno della corsia virtuale dell'autovettura.
Quest'ultima, si trovava quasi sicuramente con il suo fianco destro ad una distanza sicuramente superiore ad 1 metro dal proprio margine destro.
Pertanto, in termini di condotte di guida dei due conducenti, si ritiene di poter considerare quanto segue.
A carico di conducente dell'autovettura Ford Controparte_2
Focus (veicolo A), si ritiene di poter ritenere ipotizzabile, con buona probabilità, la violazione dell'Art. 143/3° CdS (“La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.”) per non essersi tenuto il più vicino possibile al proprio margine destro mentre si accingeva a percorrere una curva e ad incrociare altri veicoli.
A carico di conducente del motociclo Suzuki Parte_1
(veicolo B) si ritiene di poter ipotizzare la violazione dei seguenti 2 commi dell'Art. 143 del CdS:
• • 143/1° CdS (“I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”) per aver circolato al centro della carreggiata, omettendo di occupare la parte destra della stessa.
• • 143/3° CdS (“La disposizione del comma 2 si applica anche agli
11 altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.”) per non essersi tenuto il più vicino possibile al proprio margine destro mentre si accingeva a percorrere una curva e ad incrociare altri veicoli.”.
Pertanto, la responsabilità del sinistro è da ascrivere ad entrambi i conducenti ed in misura prevalente a carico del conducente del motociclo, posto che, alla luce delle considerazioni del c.t.u., che appaiono peraltro chiarificatrici degli esiti apparentemente contraddittori della prova per testi, la causazione del sinistro è ascrivibile alle condotte di entrambe le parti, ma in misura prevalente a carico dell'attore, il quale, con maggior grado di probabilità, ometteva di tenere la destra, e circolava al centro della carreggiata, come peraltro accertato dagli agenti intervenuti in loco, mentre il conducente dell'autovettura contribuiva al sinistro, seppure in misura probabilmente minore, non tenendo strettamente nell'occorso la propria destra.
Pertanto, il riparto delle responsabilità si stima debba essere ragionevolmente così effettuato:
30% a carico di;
Controparte_1
70% a carico di . Parte_1
Venendo a trattare il profilo dei danni, è stata esperita nel corso del giudizio c.t.u. medico legale sulla persona dell'attore, con i seguenti esiti.
Il c.t.u., nella relazione depositata agli atti di causa, espletate le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari, si è espresso come segue:
“Nella circostanza le lesioni rilevate appaiono compatibili e correla-bili causalmente con il sinistro stradale per cui è contesa
12 giudiziaria, essendo soddisfatti i criteri medico-legali (cronologico, topo-grafico, della efficienza lesiva, della continuità fenomenica, di esclusione) che sottendono il rapporto di causalità materiale.
Nessun dubbio dunque emerge per quanto concerne la correlazione causale delle lesioni al polso destro e alla regione dorsale all'evento dannoso in oggetto.
Nel corso delle operazioni peritali sono insorte vivaci discussioni tra i
CCTTPP, che hanno compromesso il tentativo di conciliazione delle parti: hanno riguardato la riferibilità o meno della lesione del legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro al sinistro stradale in oggetto.
Per giungere al giudizio relativo al rapporto di causalità materiale, che non può essere parametrato di certezza, bensì di probabilità, avvalendosi della criteriologia del “più probabile che non”, si illustrano gli elementi che si ricavano dalla dinamica del sinistro, dalla storia clinica documentale e dalla iconografia a disposizione del CTU per giungere al giudizio motivato.
La dinamica del sinistro è consistita in uno scontro moto-auto, in cui il periziando è stato sbalzato a distanza ed ha riportato grave trauma fratturativo al rachide dorsale, frattura al polso destro e trauma toracico con lieve PNX e versamento pleurico.
Dalla ricognizione accurata della cartella clinica non si ricava alcun cenno a traumatismi che riguardino gli arti inferiori.
Il periziando è stato operato con intervento di artrodesi D7 – D11, per una frattura instabile del soma di D9.
Il appariva dolorante e l'attenzione dei Sanitari era incen- Pt_1 trata sul trattamento del trauma al rachide dorsale, che costituiva certamente la lesione più preoccupante da trattare primariamente.
13 Veniva dimesso con prescrizioni di deambulare e di assumere far- maci anti-dolorifici (Fentanyl: potente anti-dolorifico maggiore oppiaceo +
Spidifen: anti-dolorifico non steroideo); questi ultimi hanno sortito l'effetto di sopire il sintomo dolore: questo fatto ha potuto rendere misconosciute eventuali situazioni patologiche caratterizzate da sintomatologia frusta, in cui il dolore è modesto.
Può succedere che clinicamente l'attenzione del paziente sia con- centrata sul sintomo dolore più intenso, con mascheramento dei disturbi riferiti ad altre parti del corpo traumatizzate, che determina una sorta di
“sordità sintomatologica”, che può ritardare la consapevolezza di un fatto lesivo. Alla dimissione gli viene prescritto di potere deambulare, ma an- che di stare a riposo fino alla fine di luglio '20.
La consulenza Radiologica ha valutato che la lesione del legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro ha le caratteristiche della lesione recente e, dai documenti in possesso, non emergono traumi al ginocchio sinistro vicini temporalmente alla data del sinistro stradale (06/06/'20).
Trattasi di una lesione intra-muraria, senza segni di disinserzione, quindi è una lesione parziale, che determina una sintomatologia clinica piuttosto subdola, per cui la diagnosi precoce in questi casi è abbastanza rara.
La lesione del legamento crociato posteriore può essere causata da:
un trauma al ginocchio anteriormente, ma in questo caso ci sarebbero molto probabilmente segni contusivi sulla rotula, che in questo caso non sono documentati;
oppure da:
un trauma in iper-estensione del ginocchio per esempio da un at- terraggio da un salto: in questo caso il periziando è stato sbalzato dalla
14 moto;
potrebbe essersi verificato un impatto a terra con il ginocchio iper- esteso;
tale ipotesi non necessiterebbe della presenza di segni contusivi diretti sul ginocchio.
Dalla documentazione si ricava silenzio documentale di giorni 82, in cui non sono documentati problemi al ginocchio sinistro, quindi dal
06/06/'20 al 28/08/'20, data in cui il medico curante certifica gonalgie a sinistra e prescrive la Risonanza Magnetica.
Comunque, nel quesito clinico di invio della richiesta della Pt_4
si parla di: gonalgia resistente a terapia, post-incidente, quindi la
[...] sintomatologia risale evidentemente quindi ad una data anteriore al
28/08/'20 ed è stata oggetto di tentativo terapeutico non efficace.
In effetti, dalla disamina delle considerazioni di cui sopra, si ricavano elementi sfavorevoli ed altri favorevoli e non è semplice giungere ad un giudizio che comunque non può essere altro che improntato al “più probabile che non”.
Lo scrivente ritiene che il silenzio documentale di 82 giorni e la mancanza di segni contusivi sugli arti inferiori siano elementi importanti, ma non siano sufficienti a negare il rapporto di causalità materiale, tra l'altro in assenza documentale di traumi al ginocchio pre- e post-sinistro stradale del 06/06/'20; si ritiene dunque che la dinamica violenta del sinistro relativa ad un motociclista sbalzato dalla moto, la lesione intra- muraria del legamento parziale del crociato posteriore definita dalla RMN recente, che determina comunemente una sintomatologia scarna e subdola, in soggetto in terapia con anti-dolorifici maggiori, giustifichino il ritardo sintomatologico e documentale e faccia ritenere, a parere dello scrivente, che la lesione legamentosa sia attribuibile con giudizio basato sul “più probabile che non” all'evento lesivo per cui è causa. Il periziando, nel sinistro stradale dello 06/06/2020, riportava quanto segue:
15 Frattura da scoppio del soma di D9, con protrusione sia posteriore che anteriore, frattura dei processi spinosi e dei processi trasversi di D8 e D9 e frattura del processo trasverso sinistro di D10. Frattura del trapezio del polso destro. Trauma cranico con sospetta minima soffusione ematica sub- aracnoidea. Trauma toracico con lieve PNX a sx e minima falda liquida pleurica. Trauma al ginocchio sx, con lesione di II grado del legamento crociato posteriore.
Le lesioni sopra riportate sono state trattate come segue:
Ricovero c/o l'U.O. dal 06/06 al 15/06/'20 Controparte_6
(giorni 9);
Intervento chirurgico di artrodesi D7-D11 con 2 barre e 4 viti peduncolari;
Riposo per 6 settimane dalla dimissione;
Controlli Neuro-Chirurgici e Visite Ortopediche;
” Controparte_7
Sull'entità dei postumi, il c.t.u. medico legale ha concluso come segue:
“La malattia post-traumatica ha determinato un periodo di Inabilità
Temporanea “biologica” circoscrivibile temporalmente come segue:
giorni 10 d'Inabilità Temporanea Totale “biologica” +
giorni 48 d'Inabilità Temporanea Parziale “biologica” al 75% +
giorni 40 d'Inabilità Temporanea Parziale “biologica” al 50% +
giorni 37 d'Inabilità Temporanea Parziale “biologica” al 25%;”.
“Le lesioni accertate sono giunte alla guarigione clinica, con residuati postumi, in nesso di causalità con le lesioni accertate, oramai inemendabili,
16 per la stabilizzazione già avvenuta, quindi dotati del requisito della permanenza, sintetizzabili come segue:…Il danno permanente che deriva dalle menomazioni conseguite dal trauma al rachide dorsale, al polso dx e al ginocchio sx attribuibili all'incidente stradale per cui è causa, determina nocumento all'integrità fisio-psichica della persona offesa globalmente valutabile nell'ordine del 21-22% (Ventuno-Ventidue per Cento)”.
Il c.t.u. ha riscontrato anche un danno morale, in termini di rinunce quali/quantitative di grado moderato, nonché un grado di sofferenza psico- fisica che fa riferimento all'inabilità temporanea di grado marcato per le rinunce quotidiane affrontate.
Sulla capacità lavorativa, il c.t.u. ha riscontrato che: “Gli esiti permanenti residuati non incidono negativamente sulla capacità lavorativa specifica (geometra dipendente); comunque il danno biologico esitato determina incidenza negativa sulla cene-stesi lavorativa, nel senso che il periziando è idoneo a svolgere l'attività lavorativa praticata al momento del sinistro, che tuttora svolge, ma con usura legata al maggior dispendio di energie psico-fisiche per portare a compimento il mansionario proprio del profilo lavorativo di geometra”; quanto ai restanti postumi del sinistro, il c.t.u. ha riscontrato che: “I postumi permanenti non influiscono negativamente sulle ordinarie attività della vita quotidiana del periziando, né sulle ADL, né sulle IADL alla luce dei postumi residuati si ritiene non sia idoneo alla pratica sportiva sia agonistica che non agonistica degli sport motocross e motociclismo, per gli esiti dell'artrodesi D7-D11 che hanno determinato indebolimento permanente della funzione statica e dinamica della colonna dorso-lombare: si ritiene che possa usare la moto per uso turistico per tragitti limitati;
per tratti più lunghi sono necessarie soste temporanee per consentirgli il riposo funzionale della colonna.
Per quanto riguarda la pratica dello sci alpino si ritiene che tale pratica
17 sportiva sia preclusa in senso agonistico, non sia preclusa in senso assoluto dal punto di vista amatoriale: però è fortemente sconsigliata per il rischio infortunistico alto;
è inoltre
contro
-indicata perchè sottoporrebbe il rachide e il ginocchio sx a stress funzionali dannosi per i distretti corporei in questione già affetti dagli esiti sopra descritti”.
Con riferimento alle spese mediche, il c.t.u. afferma che:
“Le spese sanitarie documentate negli atti, che corrispondono a:
Visita Ortopedica: € 172.00 (19/10/'20);
Ticket per Rx Rachide Dorsale: € 19.00 (21/07/'20);
Ticket per Risonanza Magnetica: € 36.15 (07/09/'20);
Certificazioni del Curante: € 61.00 (29/10/'20) + € 183.00
(15/10/'20);
Cartella Clinica: € 17.00 (11/11/'20);
Perizia Medico-Legale: € 427.00 (20/11/'20):
Totale € 915.15: appaiono congrue e riferibili eziologicamente alle conseguenze lesive del sinistro de quo.
Non si prevedono spese sanitarie future”.
Nella quantificazione del danno, si ritiene equo applicare le tabelle milanesi vigenti all'epoca del sinistro (2018); è noto che esse assumono in sé una liquidazione unitaria comprensiva anche del danno non patrimoniale
(e del danno morale, la cui sussistenza nel caso di specie appare presumibile vista l'entità delle lesioni, l'intervento chirurgico ed i postumi residuati, come peraltro precisato dal c.t.u. medico legale, tenendo conto che essa è comprensiva anche della c.d. cenestesi lavorativa); l'attore invoca anche una personalizzazione del danno, nella misura massima del
35%.
18 Nella giurisprudenza di merito, si evidenzia che ogni lesione del diritto alla salute comporta svariate conseguenze (ad es. sofferenze psichiche o fisiche, impossibilità o difficoltà a svolgere determinate attività quotidiane, sportive, ricreative, relazionali, ecc.) che – sulla base di valori medi e presuntivi – sono già ricomprese e computate negli importi liquidati quale danno biologico permanente, con la conseguenza che per ottenere il risarcimento di una somma ulteriore a titolo di personalizzazione è necessario provare un quid pluris, specifico per il soggetto danneggiato e non ricompreso nelle normali conseguenze del danno subito (cfr.,
Tribunale di Udine, sez. 1, 10.03.2018, n. 327 DeJure); nel caso di specie, si evidenzia la particolare intensità delle conseguenze lesive in punto alla preclusione o forte compromissione dell'attività sportiva;
l'attore ha prodotto in atti sub doc. 26 certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica per motocross e tessera di classificazione sci alpino;
pertanto, il pregiudizio subito dall'attore per la sostanziale preclusione o forte limitazione allo svolgimento di dette attività merita certamente di essere valorizzato in sede di personalizzazione, nella misura che si stima equa del
15%; il tutto per ottenere l'importo a titolo di danno non patrimoniale pari ad euro 101.806,17 (al netto di rivalutazione e interessi legali).
Per quanto concerne il danno patrimoniale, esso è costituito in primo luogo dalle spese mediche, stimate e reputate congrue dal c.t.u. nell'importo di euro 915,15. L'attore deduce anche un danno costituito dalle spese di c.t.p. dinamica e cinematica, danno relativo al valore antesinistro del mezzo, danni al vestiario, casco, guanti e stivali, oltre ai danni per spese legali.
Per quanto concerne le spese di consulenza tecnica di parte, la
Cassazione sostiene che esse hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase precontenziosa, con la conseguenza che, ai fini del riconoscimento di tali spese, è sufficiente
19 l'allegazione del relativo esborso e la documentazione del relativo importo
(Cass. Civ. sez. 3, 01.08.2025 n. 22241): nel caso di specie, gli importi sono documentati sub doc.ti 18 e 19, per complessivi euro 2.212,00, che si aggiungono a titolo di danno emergente di natura patrimoniale.
Per quanto concerne il valore antesinistro della moto, nel verbale di accertamento in atti (allegato 1 attoreo) la moto è identificata e descritta come Suzuki 1000 targata DK91806 e risulta immatricolata nel 2009 (doc.
25 attoreo), per cui è documentato un valore usato di euro 5.939,00 (doc.
20 attoreo); risultano preventivate spese di riparazione superiori a euro
10.000,00 (doc. 2 attoreo); pertanto, posto che il valore delle riparazioni supera quello del valore antesinistro del mezzo, il risarcimento avviene per equivalente con il riconoscimento del valore antesinistro come documentato e provato in atti (cfr., Corte Appello Trento, 07.03.2020 n.
36, DeJure), per euro 5.939,00.
Per quanto concerne i restanti danni, non risultano provati, in quanto manca del tutto la prova del loro valore antesinistro (cfr. doc. 21 e 22 fascicolo parte attrice).
Il totale dei danni, al netto di interessi e rivalutazione, è dunque il seguente:
1) Euro 101.806,17 per danno non patrimoniale;
2) Euro 9.066,15 per danno patrimoniale;
tuttavia, i predetti importi devono essere decurtati della quota del 70% corrispondente alla quota di responsabilità dell'attore, per ottenere dunque i seguenti importi:
1) Euro 30.541,85 per danno non patrimoniale;
2) Euro 2.719,84 per danno patrimoniale.
Vertendosi in tema di obbligazioni di valore, i predetti importi,
20 liquidati alla data dei fatti, devono essere maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi compensativi al tasso legale (ex art. 1284 comma 1
c.c., come tempestivamente richiesto dall'attore) sino all'attualità, corrispondentemente alla domanda attorea, come segue:
1) Euro 39.946,70 per danno non patrimoniale;
2) Euro 3.557,39 per danno patrimoniale.
Oltre interessi al saggio legale dalla data di deposito della presente sentenza al saldo effettivo.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, va precisato che in conclusioni l'attore non pone più questioni in ordine alla ammissibilità dell'intervento di , pur invocandone la responsabilità in via solidale CP_4 con che certamente deve affermarsi, unitamente ai convenuti CP_3 contumaci. In relazione al danno non patrimoniale, esso andrà posto a carico di in solido con i convenuti contumaci. CP_3
Per quanto concerne le spese per assistenza stragiudiziale, esse, come
è noto, costituiscono danno patrimoniale e vanno allegate e provate e liquidate secondo le tariffe forensi (cfr., Tribunale di Vicenza, sez. II,
13.3.2023, n. 500, DeJure); l'art. 20 del DM 55 del 2014 stabilisce che esse sono liquidabili quando l'attività stragiudiziale svolta prima e in concomitanza con quella giudiziale abbia autonoma rilevanza, cosa che nel caso di specie non può positivamente affermarsi (cfr. doc.ti 5-13 fascicolo parte attrice), atteso che la attività ivi documentata appare strettamente riconnessa e strumentale a quella di richiesta di risarcimento danni giudiziale.
Resta da precisare che la proposta conciliativa effettuata da CP_3 alla ultima udienza in presenza non appare esaustiva del quantum effettivamente riconosciuto, oltre le spese.
21 Le spese di lite e di c.t.u. del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014; parametri medi per tutte le fasi, ma scaglione corrispondente all'importo non della domanda, ma del quantum effettivamente riconosciuto.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 468 del 2021 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) Accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa, occorso in data
6.6.2020 alle ore 12,00 circa in località Santa Sofia (FC) e meglio descritto in atti si è verificato per fatto e colpa concorrenti dell'attore
, per la quota del 70%, e , Parte_1 Controparte_1
conducente della autovettura indicata in narrativa e di proprietà di
, per la quota del 30%; Controparte_2
2) Accerta e dichiara che la società in solido con Controparte_3
e , è tenuta al risarcimento Controparte_1 Controparte_2
all'attore della quota del 30% dei danni non Parte_1
patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro e pertanto:
3) AN in solido con e Controparte_3 Controparte_1
, in solido, al pagamento a , per i Controparte_2 Parte_1
titoli di cui al punto 1) e al punto 2), dell'importo di euro 39.946,70
oltre interessi al tasso di interesse legale dalla data della presente decisione al saldo effettivo;
22 4) Accerta e dichiara che la società in solido con Controparte_3
, e Controparte_8 Controparte_1 CP_2
, è tenuta al risarcimento all'attore della
[...] Parte_1
quota del 30% dei danni patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro e pertanto:
5) AN in solido con e Controparte_3 Controparte_1
e , al pagamento Controparte_2 CP_4 Controparte_8
a , per i titoli di cui al punto 1) e al punto 4), Parte_1
dell'importo di euro 3.557,39 oltre interessi al tasso di interesse legale dalla data della presente decisione al saldo effettivo;
6) Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_3
in solido con e e
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
; Controparte_8
7) AN in solido con e Controparte_3 Controparte_1
, alla integrale refusione a delle Controparte_2 Parte_1
spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
7616,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
8) AN , in solido con Controparte_8 CP_1
e , alla integrale refusione a
[...] Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in
[...]
complessivi euro 2552,00 per compensi, oltre 15% per spese
23 generali, cp e iva di legge.
Forlì, 6.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 468 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
-Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in CORSO ARMANDO DIAZ , 36 47121
FORLI', presso lo studio dell'avv. GABELLINI SOFIA, rappresentato e difeso dall'avv. GABELLINI SOFIA C.F._2
ATTORE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
nei confronti di
- nato a [...] l'[...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, con Sede Legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14,
iscrizione nel Registro Imprese di Treviso, C.F. e Partita IVA n.
con il patrocinio dell'avv. Paolo Campisi di Forlì (cod. fisc. P.IVA_1
1 ), con elezione di domicilio presso lo studio del CodiceFiscale_4
suddetto difensore in Forlì, Via Giorgio Regnoli n. 10 ;
CONVENUTA
Con l'intervento di
, rappresentanza Controparte_4
generale per l'Italia, in persona del procuratore , P. IVA Parte_2
con sede legale in Milano (Mi), via Benigno Crespi n. 23, in P.IVA_2
proprio ed in rappresentanza di elettivamente Controparte_3
domiciliata in Rimini, via Sigismondo n. 75 , presso lo studio dell'avv.
EF MO, rappresentata e difesa dall'avv. EF MO
(C.F. C.F._5
INTERVENUTO
in punto a: lesione personale
Conclusioni delle parti
Come segue:
per l'attore Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria domanda ed eccezione reietta, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o quanto meno di gran lunga prevalente del Sig nella verificazione del sinistro Controparte_1
per cui è causa ovvero, in via di mero subordine e previa applicazione dell'art.2054, co. II c.c., accertare e dichiarare che la verificazione del sinistro è ascrivibile a colpa concorrente dei conducenti i mezzi e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro e con il terzo intervenuto quanto ai danni materiali, al Controparte_4
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dall'attore
2 e quantificati, per l'intero, nella misura di €167.458,57 ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta provata all'esito del giudizio, somma comunque da rivalutare e maggiorare per interessi legali ex art.1284 co.I c.c. dal giorno del sinistro a quello della proposizione della domanda giudiziale ed ai sensi del co.IV del citato articolo da tale giorno al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese, compensi legali, rimborso forfettario spese generali 15% ed accessori di legge.
Per Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito di rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto.
Spese di causa rifuse, ex art. 91 c.p.c.”.
Per : Controparte_4
"Voglia il Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa,
respingere ogni pretesa di danno avanzata dal Sig. in Parte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con
vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite come per legge”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. (di seguito anche “l'attore”) citava in giudizio Parte_1
, (di seguito anche “i convenuti”) Controparte_2 Controparte_1 nonché la società (di seguito anche “la Compagnia” Controparte_3
o ) per sentire accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva o CP_3 quanto meno prevalente, ed, in via di mero subordine, concorrente ex art. 2054 c.c., del sig. nella causazione del sinistro verificatosi Controparte_1
3 in Santa Sofia il giorno 6.6.2020 e per l'effetto condannati i convenuti, in solido con la Compagnia, al risarcimento a favore dell'attore dei danni patiti in conseguenza del sinistro, nella misura di euro 167.458,57 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese di lite.
Allegava l'attore che, il giorno 6 giugno 2020, alle ore 12,00 circa, si trovava a percorrere, a bordo del motociclo di sua proprietà Suzuki GSX R
1000 targato DK91806, la strada statale 310 a Santa Sofia con orientamento verso monte.
Giunto in prossimità del km 31.7, l'attore, nell'affrontare una curva a sinistra, veniva urtato dall'autovettura Ford Focus targata CN729FH di proprietà di e condotta da , il quale, Controparte_2 Controparte_1 nell'affrontare la medesima curva e provenendo dalla direzione opposta, invadeva la corsia dell'attore impattandolo.
A seguito dell'urto, che interessava la parte anteriore sinistra di entrambi i mezzi, l'attore veniva sbalzato a circa otto metri e soccorso dal sig. che lo precedeva in sella alla sua moto. CP_5
Giungevano sul luogo del sinistro i Carabinieri della stazione di Santa
Sofia, i quali sanzionavano l'attore per non avere circolato in prossimità del margine destro della carreggiata, ex art. 143 C.d.S.: questo, tuttavia, in base ad una ricostruzione errata e non condivisibile.
A seguito del sinistro, l'attore pativa gravi danni, sia patrimoniali, per via dei danni gravi al motociclo e le spese per la sua riparazione, oltre che per le spese mediche, di perizia e legali affrontate e da affrontare, sia fisici e non patrimoniali, per le gravi lesioni patite a seguito dell'incidente, che comportavano l'esecuzione di un delicato intervento chirurgico, con postumi lesivi sia temporanei che permanenti, dolore fisico e morale, disagi alla vita professionale, personale e famigliare dell'attore ed
4 impossibilità di proseguire con attività quali il motociclismo e lo sci fino ad allora praticate.
Allegava l'attore che la propria compagnia di assicurazioni, , CP_4 rigettava la richiesta di indennizzo come pure argomentando CP_3 circa la responsabilità esclusiva dell'attore nel sinistro, in quanto unico soggetto nei confronti del quale era stata elevata sanzione amministrativa.
La ricostruzione degli agenti intervenuti in loco, comunque, nella prospettazione attorea è inesatta.
Ad avviso dell'attore, la responsabilità del sinistro è ascrivibile, in via esclusiva o quanto meno di gran lunga prevalente, al conducente dell'autovettura, il quale, in base agli accertamenti svolti dal perito di parte attoreo, circolava senza mantenere strettamente la destra e oltre la virtuale linea di mezzeria, circostanza confermata anche dal teste oculare
[...]
. Testimone_1
Domandava dunque il ristoro dei danni nella somma quantificata in complessivi euro 167.458,57.
Non si costituivano in giudizio i convenuti, dichiarati contumaci alla udienza del 22 settembre 2021.
Si costituiva invece tempestivamente in giudizio la Compagnia, concludendo per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dall'attore per la refusione dei danni materiali e quanto al resto per il rigetto della domanda del ricorrente, con vittoria di spese.
Eccepiva la Compagnia in via preliminare che la competenza alla gestione dei danni materiali, compreso il danno alla moto, è in capo alla compagnia assicurativa attorea . CP_4
Quanto al resto, eccepiva che la pretesa dell'attore sarebbe CP_3
5 manifestamente infondata. Ad avviso della Compagnia, infatti, l'attore sarebbe da considerarsi quale l'unico responsabile del sinistro in questione, avendo posto in essere una condotta di guida del tutto imprudente e imperita, viaggiando distante dal margine destro della carreggiata, come risulta dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza da Testimone_1
e dai rilievi degli agenti intervenuti. Invece, nessuna colpa
[...] sarebbe ascrivibile a il quale nulla poteva fare per evitare lo CP_1 scontro.
In relazione al quantum, contestava i danni allegati dall'attore sotto il profilo della prova e della loro qualificazione e quantificazione.
Interveniva nel giudizio anche la società Controparte_4
(di seguito anche ”), in proprio ed in
[...] CP_4 rappresentanza di la quale concludeva per il rigetto Controparte_3 delle domande attoree in quanto non provate, con vittoria di spese.
Essa dichiarava di agire in via litisconsortile, al fine di assumere, in quanto dovute, le presunte obbligazioni risarcitorie per quanto concerne il danno materiale.
Nel merito, eccepiva non sussistere alcun concorso di CP_4 responsabilità per avvenuta invasione da parte dell'attore della corsia di pertinenza dell'altro mezzo.
Sul quantum, contestava il valore antesinistro del mezzo, il CP_4 danneggiamento di casco, guanti e stivali, le spese di assistenza stragiudiziale in quanto propedeutiche alla attività giudiziale.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova orale per testi e interrogatorio formale, mediante consulenza tecnica d'ufficio cinematica e medico legale.
In data 13.11.2024 veniva tentata la conciliazione;
in particolare,
6 l'attore si dichiarava disponibile a transigere la vertenza con il riconoscimento del riparto di responsabilità in pari misura;
CP_3 proponeva di definire la causa con il riconoscimento dell'importo di euro
30/32 mila sul presupposto di una responsabilità del 30% a favore dell'attore; si associava alle condizioni indicate da CP_4 CP_3
La causa veniva successivamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (vecchio rito).
In via del tutto preliminare, l'intervento di deve ritenersi CP_4 ammissibile nella misura in cui essa dichiara di agire in rappresentanza di per quanto concerne il danno materiale;
ogni questione sul punto, CP_3 peraltro non chiaramente riproposta in sede di conclusioni, deve ritenersi pacifica e assorbita dal merito, che costituisce in via principale – ed in conclusioni, esclusiva - oggetto della contestazione.
In particolare, le parti in primo luogo controvertono in ordine alla effettiva dinamica del sinistro.
Dal rapporto di sinistro stradale (doc. 1 fascicolo parte attrice, doc. 2 fascicolo si evince che gli agenti intervenuti riscontrarono a CP_3 carico dell'attore la violazione dell'art. 143 comma 1 – 13 C.d.S. per non avere mantenuto il margine destro incrociando mezzi provenienti dal lato opposto.
Costituisce, tuttavia, principio consolidato nella giurisprudenza di merito quello per cui “La mera violazione di una norma del codice della strada non determina automaticamente responsabilità risarcitoria o una limitazione della responsabilità altrui, essendo necessario accertare se ed in quale misura la condotta integrante la violazione abbia avuto un'incidenza causale concreta nella produzione dell'evento dannoso” (cfr., Tribunale Ferrara, 18/05/2025, n.273, DeJure); in particolare, “per l'accertamento della responsabilità esclusiva di uno dei
7 conducenti idonea a superare la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. non è sufficiente la prova dell'infrazione del codice della strada ma è necessaria anche la prova del nesso causale tra la violazione e l'evento dannoso” (Corte appello Potenza,
29/05/2024, n.257, DeJure); appare corretta, sotto questo profilo, la lagnanza attorea per cui non è sufficiente, per escludere il diritto al risarcimento/indennizzo, che vi sia la contestazione amministrativa di una violazione del Codice della Strada, ma occorre interrogarsi sulla effettiva dinamica del sinistro e sul contributo concreto dei vari fattori che determinarono l'insorgenza dell'evento dannoso.
Sul punto, è stata esperita prova orale per testi.
Il teste Maresciallo dei Carabinieri intervenuto sul Testimone_2 posto, sentito alla udienza del 6 ottobre 2022, ha precisato che “…abbiamo constatato che la vettura aveva subito danni nella parte anteriore sinistra;
la vettura non era marciante quando siamo intervenuti…verosimilmente il punto d'urto avvenne nella corsia di pertinenza della Ford, tuttavia non potevamo esserne certi per l'assenza della linea di mezzeria, le condizioni della strada ecc…la posizione del punto d'urto l'abbiamo ipotizzata sulla base della posizione statica dei veicoli dopo l'incidente e in particolare quella della vettura ed in base ai danni constatati…quando siamo giunti sul posto, nessuno ci ha detto che i veicoli fossero stati rimossi o spostati;
appare verosimile che i veicoli non fossero stati rimossi anche perché per liberare la strada successivamente è stato necessario spostare l'auto a spinta…”.
Il teste Carabiniere in servizio presso il Comando Testimone_3 di Santa Sofia, sentito alla medesima udienza, ha riferito che: “arrivati sul posto ci riferirono che i mezzi non erano stati spostati…quindi noi abbiamo effettuato i rilievi sulla base della posizione statica dei veicoli
8 assunta dopo il sinistro…abbiamo constatato che la strada non era larghissima circa 5 metri e 70/80…la autovettura era molto vicina al margine destro della strada a meno di un metro (ruota anteriore destra). E in virtù di questo la macchina pareva in posizione regolare, mentre il motociclo era l'unico che potesse avere invaso l'altra corsia, questo sulla base dei rilievi sulla posizione statica, tralasciando le dichiarazioni…preciso che non era possibile stabilire con certezza dove fosse avvenuto l'urto. Sulla base dei rilievi…l'urto era avvenuto sulla parte centrale della carreggiata, ma nella corsia pertinente l'autovettura.
Questo è presumibile sulla base del punto in cui l'autovettura era ferma”.
Il teste sentito alla medesima udienza, ha Testimone_4 dichiarato di avere svolto una ricostruzione cinematica del sinistro per conto dell'attore; ha reso dichiarazioni di carattere essenzialmente valutativo che non trovano spazio in sede di valutazione testimoniali e dunque, limitatamente alla ricostruzione delle circostanze di fatto, sono irrilevanti;
ci si soffermerà nel prosieguo sugli accertamenti di carattere tecnico svolti nel corso del giudizio.
Il teste , sentito alla medesima udienza, ha Testimone_1 dichiarato quanto segue: “io ero davanti al sig. e dallo Pt_1 specchietto ho visto l'impatto, ero anche io in motocicletta, stavamo facendo un giro insieme;
dallo specchietto ho visto l'urto e posso dire che ho visto la moto di che si spostava verso il centro e riuscivo a Pt_1 vederla;
la moto dell'attore rimaneva nella nostra corsia e non invadeva quella opposta;
ero più avanti di circa 10 metri al massimo rispetto al sig.
visto la moto che era nella nostra corsia e ho visto l'urto lì e Parte_3 ho visto che la moto dopo l'urto è andata a destra e i detriti erano tutti sul lato nostro. Preciso che mi trovavo nel rettilineo, ero già staccato dalla curva, e ho incrociato l'auto in una frazione di secondo...non ha tagliato assolutamente la curva, eravamo nella nostra corsia”. Ad avviso del teste,
9 dunque, secondo quanto da lui percepito, la moto dell'amico si accentrava ma l'urto avveniva nella parte della carreggiata di pertinenza della moto, senza che questa “tagliasse” la curva.
Così, il riscontro testimoniale appare opposto: da un lato i testi
[...]
e pur intervenuti successivamente al sinistro, ritenevano Tes_3 Tes_2 che questo fosse avvenuto nella corsia di pertinenza della vettura, mentre, ad avviso del teste presente ai fatti seppure alla guida della Tes_1 propria moto e seppure con considerazioni di carattere non tecnico, l'urto avveniva nella corsia delle moto.
Successivamente, veniva disposta consulenza tecnica al fine della ricostruzione della dinamica del sinistro con particolare attenzione alla individuazione del punto d'urto e dell'eventuale “invasione” di corsia a carico dell'uno o dell'altro veicolo.
La relazione di c.t.u. dinamica veniva depositata in data 02.08.2023.
Il c.t.u. ha espresso nella relazione, dopo una approfondita disamina degli atti, all'esito degli accertamenti svolti nel rispetto del contraddittorio tecnico e all'esito delle osservazioni dei c.t. di parte, le proprie valutazioni che consentono di ritenere che l'urto si fosse concretizzato al centro della carreggiata e che il contributo causale alla verificazione del sinistro sia imputabile, seppure in diversa misura, ad entrambi i conducenti. In particolare, il c.t.u. ha rilevato che:
“In termini di dinamica, il sinistro si verificava in seguito all'urto frontale tra i due veicoli che procedevano in direzione opposta. L'impatto che interessava la parte spigolare anteriore sinistra dell'autovettura e la parte anteriore della fiancata sinistra della moto, si concretizzava al centro della carreggiata, la quale presenta una larghezza di 6,2 metri e non è dotata di linea di mezzeria. Non è possibile affermare se il fianco sinistro dell'autovettura si potesse trovare all'interno della sua corsia virtuale
10 oppure se in corrispondenza della mezzeria. In entrambi i casi, l'assetto relativo d'urto tra i mezzi e l'inclinazione del motociclo verso la parte interna della curva, consentono di ritenere maggiormente probabile che il motociclista si trovava, con tutto il motociclo o quanto meno con la parte alta del corpo, all'interno della corsia virtuale dell'autovettura.
Quest'ultima, si trovava quasi sicuramente con il suo fianco destro ad una distanza sicuramente superiore ad 1 metro dal proprio margine destro.
Pertanto, in termini di condotte di guida dei due conducenti, si ritiene di poter considerare quanto segue.
A carico di conducente dell'autovettura Ford Controparte_2
Focus (veicolo A), si ritiene di poter ritenere ipotizzabile, con buona probabilità, la violazione dell'Art. 143/3° CdS (“La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.”) per non essersi tenuto il più vicino possibile al proprio margine destro mentre si accingeva a percorrere una curva e ad incrociare altri veicoli.
A carico di conducente del motociclo Suzuki Parte_1
(veicolo B) si ritiene di poter ipotizzare la violazione dei seguenti 2 commi dell'Art. 143 del CdS:
• • 143/1° CdS (“I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”) per aver circolato al centro della carreggiata, omettendo di occupare la parte destra della stessa.
• • 143/3° CdS (“La disposizione del comma 2 si applica anche agli
11 altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.”) per non essersi tenuto il più vicino possibile al proprio margine destro mentre si accingeva a percorrere una curva e ad incrociare altri veicoli.”.
Pertanto, la responsabilità del sinistro è da ascrivere ad entrambi i conducenti ed in misura prevalente a carico del conducente del motociclo, posto che, alla luce delle considerazioni del c.t.u., che appaiono peraltro chiarificatrici degli esiti apparentemente contraddittori della prova per testi, la causazione del sinistro è ascrivibile alle condotte di entrambe le parti, ma in misura prevalente a carico dell'attore, il quale, con maggior grado di probabilità, ometteva di tenere la destra, e circolava al centro della carreggiata, come peraltro accertato dagli agenti intervenuti in loco, mentre il conducente dell'autovettura contribuiva al sinistro, seppure in misura probabilmente minore, non tenendo strettamente nell'occorso la propria destra.
Pertanto, il riparto delle responsabilità si stima debba essere ragionevolmente così effettuato:
30% a carico di;
Controparte_1
70% a carico di . Parte_1
Venendo a trattare il profilo dei danni, è stata esperita nel corso del giudizio c.t.u. medico legale sulla persona dell'attore, con i seguenti esiti.
Il c.t.u., nella relazione depositata agli atti di causa, espletate le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari, si è espresso come segue:
“Nella circostanza le lesioni rilevate appaiono compatibili e correla-bili causalmente con il sinistro stradale per cui è contesa
12 giudiziaria, essendo soddisfatti i criteri medico-legali (cronologico, topo-grafico, della efficienza lesiva, della continuità fenomenica, di esclusione) che sottendono il rapporto di causalità materiale.
Nessun dubbio dunque emerge per quanto concerne la correlazione causale delle lesioni al polso destro e alla regione dorsale all'evento dannoso in oggetto.
Nel corso delle operazioni peritali sono insorte vivaci discussioni tra i
CCTTPP, che hanno compromesso il tentativo di conciliazione delle parti: hanno riguardato la riferibilità o meno della lesione del legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro al sinistro stradale in oggetto.
Per giungere al giudizio relativo al rapporto di causalità materiale, che non può essere parametrato di certezza, bensì di probabilità, avvalendosi della criteriologia del “più probabile che non”, si illustrano gli elementi che si ricavano dalla dinamica del sinistro, dalla storia clinica documentale e dalla iconografia a disposizione del CTU per giungere al giudizio motivato.
La dinamica del sinistro è consistita in uno scontro moto-auto, in cui il periziando è stato sbalzato a distanza ed ha riportato grave trauma fratturativo al rachide dorsale, frattura al polso destro e trauma toracico con lieve PNX e versamento pleurico.
Dalla ricognizione accurata della cartella clinica non si ricava alcun cenno a traumatismi che riguardino gli arti inferiori.
Il periziando è stato operato con intervento di artrodesi D7 – D11, per una frattura instabile del soma di D9.
Il appariva dolorante e l'attenzione dei Sanitari era incen- Pt_1 trata sul trattamento del trauma al rachide dorsale, che costituiva certamente la lesione più preoccupante da trattare primariamente.
13 Veniva dimesso con prescrizioni di deambulare e di assumere far- maci anti-dolorifici (Fentanyl: potente anti-dolorifico maggiore oppiaceo +
Spidifen: anti-dolorifico non steroideo); questi ultimi hanno sortito l'effetto di sopire il sintomo dolore: questo fatto ha potuto rendere misconosciute eventuali situazioni patologiche caratterizzate da sintomatologia frusta, in cui il dolore è modesto.
Può succedere che clinicamente l'attenzione del paziente sia con- centrata sul sintomo dolore più intenso, con mascheramento dei disturbi riferiti ad altre parti del corpo traumatizzate, che determina una sorta di
“sordità sintomatologica”, che può ritardare la consapevolezza di un fatto lesivo. Alla dimissione gli viene prescritto di potere deambulare, ma an- che di stare a riposo fino alla fine di luglio '20.
La consulenza Radiologica ha valutato che la lesione del legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro ha le caratteristiche della lesione recente e, dai documenti in possesso, non emergono traumi al ginocchio sinistro vicini temporalmente alla data del sinistro stradale (06/06/'20).
Trattasi di una lesione intra-muraria, senza segni di disinserzione, quindi è una lesione parziale, che determina una sintomatologia clinica piuttosto subdola, per cui la diagnosi precoce in questi casi è abbastanza rara.
La lesione del legamento crociato posteriore può essere causata da:
un trauma al ginocchio anteriormente, ma in questo caso ci sarebbero molto probabilmente segni contusivi sulla rotula, che in questo caso non sono documentati;
oppure da:
un trauma in iper-estensione del ginocchio per esempio da un at- terraggio da un salto: in questo caso il periziando è stato sbalzato dalla
14 moto;
potrebbe essersi verificato un impatto a terra con il ginocchio iper- esteso;
tale ipotesi non necessiterebbe della presenza di segni contusivi diretti sul ginocchio.
Dalla documentazione si ricava silenzio documentale di giorni 82, in cui non sono documentati problemi al ginocchio sinistro, quindi dal
06/06/'20 al 28/08/'20, data in cui il medico curante certifica gonalgie a sinistra e prescrive la Risonanza Magnetica.
Comunque, nel quesito clinico di invio della richiesta della Pt_4
si parla di: gonalgia resistente a terapia, post-incidente, quindi la
[...] sintomatologia risale evidentemente quindi ad una data anteriore al
28/08/'20 ed è stata oggetto di tentativo terapeutico non efficace.
In effetti, dalla disamina delle considerazioni di cui sopra, si ricavano elementi sfavorevoli ed altri favorevoli e non è semplice giungere ad un giudizio che comunque non può essere altro che improntato al “più probabile che non”.
Lo scrivente ritiene che il silenzio documentale di 82 giorni e la mancanza di segni contusivi sugli arti inferiori siano elementi importanti, ma non siano sufficienti a negare il rapporto di causalità materiale, tra l'altro in assenza documentale di traumi al ginocchio pre- e post-sinistro stradale del 06/06/'20; si ritiene dunque che la dinamica violenta del sinistro relativa ad un motociclista sbalzato dalla moto, la lesione intra- muraria del legamento parziale del crociato posteriore definita dalla RMN recente, che determina comunemente una sintomatologia scarna e subdola, in soggetto in terapia con anti-dolorifici maggiori, giustifichino il ritardo sintomatologico e documentale e faccia ritenere, a parere dello scrivente, che la lesione legamentosa sia attribuibile con giudizio basato sul “più probabile che non” all'evento lesivo per cui è causa. Il periziando, nel sinistro stradale dello 06/06/2020, riportava quanto segue:
15 Frattura da scoppio del soma di D9, con protrusione sia posteriore che anteriore, frattura dei processi spinosi e dei processi trasversi di D8 e D9 e frattura del processo trasverso sinistro di D10. Frattura del trapezio del polso destro. Trauma cranico con sospetta minima soffusione ematica sub- aracnoidea. Trauma toracico con lieve PNX a sx e minima falda liquida pleurica. Trauma al ginocchio sx, con lesione di II grado del legamento crociato posteriore.
Le lesioni sopra riportate sono state trattate come segue:
Ricovero c/o l'U.O. dal 06/06 al 15/06/'20 Controparte_6
(giorni 9);
Intervento chirurgico di artrodesi D7-D11 con 2 barre e 4 viti peduncolari;
Riposo per 6 settimane dalla dimissione;
Controlli Neuro-Chirurgici e Visite Ortopediche;
” Controparte_7
Sull'entità dei postumi, il c.t.u. medico legale ha concluso come segue:
“La malattia post-traumatica ha determinato un periodo di Inabilità
Temporanea “biologica” circoscrivibile temporalmente come segue:
giorni 10 d'Inabilità Temporanea Totale “biologica” +
giorni 48 d'Inabilità Temporanea Parziale “biologica” al 75% +
giorni 40 d'Inabilità Temporanea Parziale “biologica” al 50% +
giorni 37 d'Inabilità Temporanea Parziale “biologica” al 25%;”.
“Le lesioni accertate sono giunte alla guarigione clinica, con residuati postumi, in nesso di causalità con le lesioni accertate, oramai inemendabili,
16 per la stabilizzazione già avvenuta, quindi dotati del requisito della permanenza, sintetizzabili come segue:…Il danno permanente che deriva dalle menomazioni conseguite dal trauma al rachide dorsale, al polso dx e al ginocchio sx attribuibili all'incidente stradale per cui è causa, determina nocumento all'integrità fisio-psichica della persona offesa globalmente valutabile nell'ordine del 21-22% (Ventuno-Ventidue per Cento)”.
Il c.t.u. ha riscontrato anche un danno morale, in termini di rinunce quali/quantitative di grado moderato, nonché un grado di sofferenza psico- fisica che fa riferimento all'inabilità temporanea di grado marcato per le rinunce quotidiane affrontate.
Sulla capacità lavorativa, il c.t.u. ha riscontrato che: “Gli esiti permanenti residuati non incidono negativamente sulla capacità lavorativa specifica (geometra dipendente); comunque il danno biologico esitato determina incidenza negativa sulla cene-stesi lavorativa, nel senso che il periziando è idoneo a svolgere l'attività lavorativa praticata al momento del sinistro, che tuttora svolge, ma con usura legata al maggior dispendio di energie psico-fisiche per portare a compimento il mansionario proprio del profilo lavorativo di geometra”; quanto ai restanti postumi del sinistro, il c.t.u. ha riscontrato che: “I postumi permanenti non influiscono negativamente sulle ordinarie attività della vita quotidiana del periziando, né sulle ADL, né sulle IADL alla luce dei postumi residuati si ritiene non sia idoneo alla pratica sportiva sia agonistica che non agonistica degli sport motocross e motociclismo, per gli esiti dell'artrodesi D7-D11 che hanno determinato indebolimento permanente della funzione statica e dinamica della colonna dorso-lombare: si ritiene che possa usare la moto per uso turistico per tragitti limitati;
per tratti più lunghi sono necessarie soste temporanee per consentirgli il riposo funzionale della colonna.
Per quanto riguarda la pratica dello sci alpino si ritiene che tale pratica
17 sportiva sia preclusa in senso agonistico, non sia preclusa in senso assoluto dal punto di vista amatoriale: però è fortemente sconsigliata per il rischio infortunistico alto;
è inoltre
contro
-indicata perchè sottoporrebbe il rachide e il ginocchio sx a stress funzionali dannosi per i distretti corporei in questione già affetti dagli esiti sopra descritti”.
Con riferimento alle spese mediche, il c.t.u. afferma che:
“Le spese sanitarie documentate negli atti, che corrispondono a:
Visita Ortopedica: € 172.00 (19/10/'20);
Ticket per Rx Rachide Dorsale: € 19.00 (21/07/'20);
Ticket per Risonanza Magnetica: € 36.15 (07/09/'20);
Certificazioni del Curante: € 61.00 (29/10/'20) + € 183.00
(15/10/'20);
Cartella Clinica: € 17.00 (11/11/'20);
Perizia Medico-Legale: € 427.00 (20/11/'20):
Totale € 915.15: appaiono congrue e riferibili eziologicamente alle conseguenze lesive del sinistro de quo.
Non si prevedono spese sanitarie future”.
Nella quantificazione del danno, si ritiene equo applicare le tabelle milanesi vigenti all'epoca del sinistro (2018); è noto che esse assumono in sé una liquidazione unitaria comprensiva anche del danno non patrimoniale
(e del danno morale, la cui sussistenza nel caso di specie appare presumibile vista l'entità delle lesioni, l'intervento chirurgico ed i postumi residuati, come peraltro precisato dal c.t.u. medico legale, tenendo conto che essa è comprensiva anche della c.d. cenestesi lavorativa); l'attore invoca anche una personalizzazione del danno, nella misura massima del
35%.
18 Nella giurisprudenza di merito, si evidenzia che ogni lesione del diritto alla salute comporta svariate conseguenze (ad es. sofferenze psichiche o fisiche, impossibilità o difficoltà a svolgere determinate attività quotidiane, sportive, ricreative, relazionali, ecc.) che – sulla base di valori medi e presuntivi – sono già ricomprese e computate negli importi liquidati quale danno biologico permanente, con la conseguenza che per ottenere il risarcimento di una somma ulteriore a titolo di personalizzazione è necessario provare un quid pluris, specifico per il soggetto danneggiato e non ricompreso nelle normali conseguenze del danno subito (cfr.,
Tribunale di Udine, sez. 1, 10.03.2018, n. 327 DeJure); nel caso di specie, si evidenzia la particolare intensità delle conseguenze lesive in punto alla preclusione o forte compromissione dell'attività sportiva;
l'attore ha prodotto in atti sub doc. 26 certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica per motocross e tessera di classificazione sci alpino;
pertanto, il pregiudizio subito dall'attore per la sostanziale preclusione o forte limitazione allo svolgimento di dette attività merita certamente di essere valorizzato in sede di personalizzazione, nella misura che si stima equa del
15%; il tutto per ottenere l'importo a titolo di danno non patrimoniale pari ad euro 101.806,17 (al netto di rivalutazione e interessi legali).
Per quanto concerne il danno patrimoniale, esso è costituito in primo luogo dalle spese mediche, stimate e reputate congrue dal c.t.u. nell'importo di euro 915,15. L'attore deduce anche un danno costituito dalle spese di c.t.p. dinamica e cinematica, danno relativo al valore antesinistro del mezzo, danni al vestiario, casco, guanti e stivali, oltre ai danni per spese legali.
Per quanto concerne le spese di consulenza tecnica di parte, la
Cassazione sostiene che esse hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase precontenziosa, con la conseguenza che, ai fini del riconoscimento di tali spese, è sufficiente
19 l'allegazione del relativo esborso e la documentazione del relativo importo
(Cass. Civ. sez. 3, 01.08.2025 n. 22241): nel caso di specie, gli importi sono documentati sub doc.ti 18 e 19, per complessivi euro 2.212,00, che si aggiungono a titolo di danno emergente di natura patrimoniale.
Per quanto concerne il valore antesinistro della moto, nel verbale di accertamento in atti (allegato 1 attoreo) la moto è identificata e descritta come Suzuki 1000 targata DK91806 e risulta immatricolata nel 2009 (doc.
25 attoreo), per cui è documentato un valore usato di euro 5.939,00 (doc.
20 attoreo); risultano preventivate spese di riparazione superiori a euro
10.000,00 (doc. 2 attoreo); pertanto, posto che il valore delle riparazioni supera quello del valore antesinistro del mezzo, il risarcimento avviene per equivalente con il riconoscimento del valore antesinistro come documentato e provato in atti (cfr., Corte Appello Trento, 07.03.2020 n.
36, DeJure), per euro 5.939,00.
Per quanto concerne i restanti danni, non risultano provati, in quanto manca del tutto la prova del loro valore antesinistro (cfr. doc. 21 e 22 fascicolo parte attrice).
Il totale dei danni, al netto di interessi e rivalutazione, è dunque il seguente:
1) Euro 101.806,17 per danno non patrimoniale;
2) Euro 9.066,15 per danno patrimoniale;
tuttavia, i predetti importi devono essere decurtati della quota del 70% corrispondente alla quota di responsabilità dell'attore, per ottenere dunque i seguenti importi:
1) Euro 30.541,85 per danno non patrimoniale;
2) Euro 2.719,84 per danno patrimoniale.
Vertendosi in tema di obbligazioni di valore, i predetti importi,
20 liquidati alla data dei fatti, devono essere maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi compensativi al tasso legale (ex art. 1284 comma 1
c.c., come tempestivamente richiesto dall'attore) sino all'attualità, corrispondentemente alla domanda attorea, come segue:
1) Euro 39.946,70 per danno non patrimoniale;
2) Euro 3.557,39 per danno patrimoniale.
Oltre interessi al saggio legale dalla data di deposito della presente sentenza al saldo effettivo.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, va precisato che in conclusioni l'attore non pone più questioni in ordine alla ammissibilità dell'intervento di , pur invocandone la responsabilità in via solidale CP_4 con che certamente deve affermarsi, unitamente ai convenuti CP_3 contumaci. In relazione al danno non patrimoniale, esso andrà posto a carico di in solido con i convenuti contumaci. CP_3
Per quanto concerne le spese per assistenza stragiudiziale, esse, come
è noto, costituiscono danno patrimoniale e vanno allegate e provate e liquidate secondo le tariffe forensi (cfr., Tribunale di Vicenza, sez. II,
13.3.2023, n. 500, DeJure); l'art. 20 del DM 55 del 2014 stabilisce che esse sono liquidabili quando l'attività stragiudiziale svolta prima e in concomitanza con quella giudiziale abbia autonoma rilevanza, cosa che nel caso di specie non può positivamente affermarsi (cfr. doc.ti 5-13 fascicolo parte attrice), atteso che la attività ivi documentata appare strettamente riconnessa e strumentale a quella di richiesta di risarcimento danni giudiziale.
Resta da precisare che la proposta conciliativa effettuata da CP_3 alla ultima udienza in presenza non appare esaustiva del quantum effettivamente riconosciuto, oltre le spese.
21 Le spese di lite e di c.t.u. del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014; parametri medi per tutte le fasi, ma scaglione corrispondente all'importo non della domanda, ma del quantum effettivamente riconosciuto.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 468 del 2021 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) Accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa, occorso in data
6.6.2020 alle ore 12,00 circa in località Santa Sofia (FC) e meglio descritto in atti si è verificato per fatto e colpa concorrenti dell'attore
, per la quota del 70%, e , Parte_1 Controparte_1
conducente della autovettura indicata in narrativa e di proprietà di
, per la quota del 30%; Controparte_2
2) Accerta e dichiara che la società in solido con Controparte_3
e , è tenuta al risarcimento Controparte_1 Controparte_2
all'attore della quota del 30% dei danni non Parte_1
patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro e pertanto:
3) AN in solido con e Controparte_3 Controparte_1
, in solido, al pagamento a , per i Controparte_2 Parte_1
titoli di cui al punto 1) e al punto 2), dell'importo di euro 39.946,70
oltre interessi al tasso di interesse legale dalla data della presente decisione al saldo effettivo;
22 4) Accerta e dichiara che la società in solido con Controparte_3
, e Controparte_8 Controparte_1 CP_2
, è tenuta al risarcimento all'attore della
[...] Parte_1
quota del 30% dei danni patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro e pertanto:
5) AN in solido con e Controparte_3 Controparte_1
e , al pagamento Controparte_2 CP_4 Controparte_8
a , per i titoli di cui al punto 1) e al punto 4), Parte_1
dell'importo di euro 3.557,39 oltre interessi al tasso di interesse legale dalla data della presente decisione al saldo effettivo;
6) Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_3
in solido con e e
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
; Controparte_8
7) AN in solido con e Controparte_3 Controparte_1
, alla integrale refusione a delle Controparte_2 Parte_1
spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
7616,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
8) AN , in solido con Controparte_8 CP_1
e , alla integrale refusione a
[...] Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in
[...]
complessivi euro 2552,00 per compensi, oltre 15% per spese
23 generali, cp e iva di legge.
Forlì, 6.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
24