Articolo 8 della Legge 16 agosto 1962, n. 1291
Articolo 7Articolo 9
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1 settembre 1962
Art. 8.
Presso la Ragioneria generale dello Stato sono istituiti i seguenti Ispettorati generali:
Ispettorato generale degli affari generali, del personale e degli studi;
Ispettorato generale per i servizi speciali e della meccanizzazione.
Le rispettive attribuzioni saranno stabilite con norme regolamentari.
Entrata in vigore il 1 settembre 1962