Sentenza 14 gennaio 2008
Massime • 2
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'assenza di indici formali, quali il contratto di assunzione, il versamento dei contributi o la costituzione dei libri paga, non è elemento sufficiente ad escludere l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e della conseguente attribuzione degli obblighi posti dalla legge a carico del datore di lavoro, potendo il giudice trarre la prova dell'esistenza di tale rapporto anche da elementi ulteriori che ne dimostrino l'instaurazione di fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il riconoscimento della subordinazione lavorativa sulla base del fatto che il committente aveva incaricato il datore di lavoro, che il lavoratore era retribuito ad ore dal datore di lavoro, pagato invece a "corpo" dal committente, che il lavoratore riceveva istruzioni esclusivamente dal datore di lavoro e non dal committente).
In materia di infortuni sul lavoro, nel caso di appalto di lavori di ristrutturazione edilizia il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati. (Nella fattispecie è stata ritenuta la responsabilità del committente per il reato di lesioni colpose in relazione all'infortunio occorso ad uno dei lavoratori impiegati dall'impresa incaricata, la quale non offriva adeguate garanzie, in ragione della sua modesta struttura e della sua mancata iscrizione alla camera di commercio, in ordine al rispetto della normativa antinfortunistica).
Commentari • 2
- 1. Contratto di prestazione d'opera e responsabilità del committenteTommaso Trinchera · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la quarta Sezione penale della Corte di cassazione, pronunciandosi in un caso di infortunio intervenuto nel corso di lavori dati in appalto, ha ribadito che, ai fini dell'attribuzione delle responsabilità penali e, in particolare, ai fini dell'individuazione di profili di colpa nella condotta del committente, non si può prescindere da un approfondito e specifico esame della situazione fattuale onde verificare quale sia stata l'effettiva incidenza della condotta del committente stesso nell'eziologia dell'evento. La fattispecie concreta ha ad oggetto un infortunio mortale di cui è rimasto vittima un lavoratore, precipitato dall'alto della …
Leggi di più… - 2. L’idoneità tecnico professionale della ditta è imprescindibile dai doveri di sicurezza: quali responsabilità penali per il committente e per l’appaltatore per…Milizia Giulia · https://www.diritto.it/ · 3 dicembre 2014
In materia di sicurezza e di prevenzione d'infortuni sul lavoro l'art. 7 Dlgs 626/94 (ora art. 26 Dlgs 81/08) ha la funzione d'individuare le ipotesi in cui il committente è corresponsabile con l'appaltatore per la violazione delle norme antinfortunistiche. Infatti la verifica dell'idoneità tecnico-professionale non può essere limitata alle sole capacità tecniche della ditta, ma deve essere estesa anche a queste misure, vista la stretta connessione tra di due campi. È uno dei due principi di diritto elaborati dalla Cassazione sez. IV penale n.36268 depositata il 27 agosto 2014 (successive e più recenti sentenze della S.C. hanno confermato questa tesi). L'altro sancisce come la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2008, n. 8589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8589 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 14/01/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 3
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 019944/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) KE TULLIO, N. IL 27/09/1937;
2) DE AT FIORENZO, N. IL 01/10/1932;
avverso SENTENZA del 18/01/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per Speckenhauser per l'annullamento con rinvio e, per il EL RO per l'annullamento senza rinvio per prescrizione limitatamente ai reati di cui ai capi sub b) e c);
rigetto nel resto;
uditi i difensori avv.ti VENOSTA Francesco (per Speckenhauser) e avv. BOLOGNA Giuliano, in sostituzione dell'avv. MARCHI Mario (per EL RO), i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14.2.2001 EL RO UD, mentre era intento ad eseguire lavori di ristrutturazione e consolidamento di un pollaio appartenente a KE TU, cadeva da una scala di ferro e rovinava sul terrazzamento sottostante il piano di calpestio del pollaio, riportando gravissime lesioni alla persona. Il Giudice monocratico del Tribunale di Sondrio, con sentenza del 10.3.2004, ha dichiarato responsabile del reato di lesioni colpose (art. 590 c.p. e capo E) DE AT ZO, zio della parte offesa, e alla cui ditta individuale erano stati affidati dallo KE i lavori suddetti, e che si era avvalso della collaborazione del nipote. In particolare DE AT ZO è stato anche ritenuto responsabile dei reati di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16 e art. 77, lett. c), per non avere adoperato le misure precauzionali (impalcature, ponteggi, opere provvisionali) atte ad eliminare i pericoli di cadute dall'alto (capo B), e di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 18, comma 1, lett. a) e art. 77, lett. c) per avere consentito, o almeno non impedito, al collaboratore-dipendente EL RO UD di utilizzare una scala portatile, non munita di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti (capo C).
I tre reati sono stati ritenuti legati dal vincolo della continuazione e l'imputato condannato alla pena di Euro 400,00 di multa (pena base per il delitto di lesioni: Euro 300,00 di multa), sul presupposto che le citate violazioni delle norme antinfortunistiche avevano cagionato l'incidente, e il giudice di primo grado ha citato una sentenza di legittimità, secondo la quale il comportamento del titolare dell'impresa era responsabile anche se consentiva l'uso di macchinari non conformi alle norme sulla sicurezza del lavoro a persone non legate da un rapporto di lavoro subordinato.
Il G.M. del Tribunale di Sondrio ha, invece, assolto il committente dei lavori KE TU dal reato di cui al D.Lgs. n. 528 del 1999, art. 3, n. 8, lett. a), per non avere verificato l'idoneità tecnico professionale della ditta alla quale venivano affidati i lavori (capo A)) perché il fatto non sussiste, e dal reato di lesioni colpose (capo E)) per non avere commesso il fatto. In ordine al primo reato, il giudice di primo grado ha rilevato che si trattava di modeste opere, per cui, in relazione all'entità dei lavori, era sufficiente l'esperienza acquisita da DE AT ZO, muratore in pensione. In relazione al delitto di lesioni colpose, il giudice ha ritenuto non esservi stata ingerenza del committente nell'esecuzione dei lavori, avendo l'appaltatore agito in piena autonomia, con mezzi e personale proprio.
Sugli appelli del P.M. e del difensore di DE AT, la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 18.1.2005, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava anche lo KE colpevole dei reati ascrittigli, e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di Euro 400,00 di multa, mentre confermava la condanna nei confronti di DE AT ZO.
Per ciò che concerne la KE, la Corte territoriale ha ritenuto che, se si fosse trattato di impresa iscritta alla camera di commercio, industria ed artigianato, successive verifiche erano superflue, ma, trattandosi di affidamento della esecuzione delle opere ad un muratore in pensione, un più accurato controllo era necessario, e proprio in relazione all'osservanza delle norme antinfortunistiche. Tale omissione ha causato che la esecuzione delle opere fosse stata affidata ad un inadeguato esecutore dei lavori, sotto il profilo tecnico-professionale, tenuto conto del particolare e pericoloso ambiente di lavoro, e quindi è stata anche ritenuta la sussistenza del nesso di causalità tra la mancata osservanza della norma di cui al capo A) e l'evento lesivo di cui al capo E). Per ciò che riguarda la posizione del DE AT, la Corte di merito ha, in primo luogo, disatteso l'eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio per indeterminatezza della contestazione, inerente alla equivoca definizione della parte offesa come collaboratore-dipendente, ritenendo chiaro che si sia trattato formalmente di collaboratore, ma sostanzialmente di dipendente, che tale situazione era ben emersa, e l'imputato aveva avuto possibilità di difendersi sul punto.
È stata poi ritenuta certa la sussistenza sostanziale di un rapporto di lavoro, la cui configurazione non può essere ritenuta sulla sola base di elementi formali, essendo peraltro pacifico che l'assuntore dei lavori era l'imputato, che aveva anche fornito gli attrezzi, e veniva pagato dal committente "a corpo", mentre la parte offesa veniva retribuita in base alle ore lavorate, come si desume dalle stesse iniziali e credibili dichiarazioni di DE AT UD. Inoltre, quest'ultimo eseguiva le disposizioni dello zio, ed era risultata non provata la sua capacità di gestire autonomamente l'attività di falegname.
Il datore di lavoro era quindi tenuto alla osservanza delle norme antinfortunistiche, e le violazioni di quelle contestate ai capi B) e C) costituiscono sicuri antecedenti causali del grave evento lesivo. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori. KE TU, con un primo motivo, ha dedotto la erronea applicazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 8, come sostituito dal D.Lgs. n. 528 del 1999, in relazione all'art. 590 c.p.. In sintesi, il ricorrente ha assunto che erroneamente è stata ritenuta una scelta inidonea dell'assuntore dei lavori, dato che si trattava di muratore in pensione con lunga esperienza nel settore edilizio, con mezzi necessari per eseguire gli interventi (come betoniera, trattore, picconi e badili), per cui esattamente il giudice di primo grado aveva ritenuto non esserci alcuna omissione anche in relazione alla modestia dei lavori da eseguire. Inoltre, la scelta era stata ponderata, in quanto l'esecutore dei lavori appariva persona del tutto idonea ad eseguire i lavori, adempiendo alle norme antinfortunistiche esistenti. Ininfluente era anche la verifica presso la C.C.I.A.A., in quanto tale controllo va fatto per le imprese che hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, mentre per i lavoratori autonomi manuali tale obbligo non sussiste. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha eccepito la violazione degli artt. 40, 41, 42 e 43 c.p., in relazione all'art.590 c.p. e al citato D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 8, lett.
c), in quanto tra lui e il DE AT era intercorso un contratto di opera disciplinato dall'art. 2222 c.c., e l'assuntore dei lavori aveva agito in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e con organizzazione di propri mezzi. Non essendovi stata alcuna ingerenza del committente nell'esecuzione dei lavori, il ricorrente ha richiamato la nota giurisprudenza di legittimità sul punto tesa ad escludere, sul presupposto di tali dati fattuali, la responsabilità del committente nella produzione dell'evento. Infine, il ricorrente ha posto in evidenza che, comunque, la contestata violazione della norma sulla scelta dell'impresa non si pone in alcun modo come causa dell'evento, sia perché destinatario delle norme antinfortunistiche era l'assuntore dei lavori, sia per la manovra incauta, abnorme e irrazionale di EL RO Caudio. DE AT ZO, con un primo motivo di ricorso, ha reiterato l'eccezione di nullità, tempestivamente proposta, del decreto di rinvio a giudizio per indeterminatezza della espressione "collaboratore-dipendente", mai chiaritasi, ed ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio, ex art. 623 c.p.p., al giudice che ha emesso l'atto nullo.
Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di gravame, il ricorrente ha censurato la ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sia per violazione di legge che per manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente ha dapprima sostenuto che l'impiego di macchinari di DE AT ZO da parte di EL RO UD non è elemento sufficiente per ritenere il rapporto di lavoro subordinato;
ha poi posto in evidenza che la parte offesa era inquadrata presso l'INAIL come "lavoratore autonomo artigianale", e che i lavori da lui eseguiti, di falegnameria, e cioè tagliare travi, chiodarle e posizionarle, non richiedevano alcuna direttiva per la sua capacità di effettuarli autonomamente.
Dall'istruttoria era poi risultato evidente che tra i due DE AT non era intercorsa alcuna volontà di costituire un rapporto di lavoro subordinato, sicché le diverse posizioni di lavoratori autonomi non consentivano di attribuire ad alcuno l'osservanza delle norme antinfortunistiche in favore dell'altro.
Con un quinto motivo di impugnazione, il ricorrente ha eccepito la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione in relazione al ritenuto nesso di causalità tra le violazioni delle norme antinfortunistiche e l'evento, in quanto è stata la rotazione della scala a provocarne la caduta, per cui ininfluenti sarebbero risultati gli apparati antisdrucciolevoli. Altri elementi non valutati sono risultati la caduta della recinzione, sulla quale non bisognava intervenire, e il mancato accertamento dell'altezza del luogo di esecuzione dei lavori, sorgendo l'obbligo della normativa antinfortunistica solo per i lavori eseguiti oltre i due metri di altezza.
Il ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, per i motivi da 2) a 5), di annullare senza rinvio, ex art. 620 c.p.p., la sentenza impugnata, assolvendo DE AT ZO dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato, e, in subordine, di annullare, ex art. 623 c.p.p., la stessa sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Milano per i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). Lo stesso difensore del DE AT ha depositato memoria molto ampia in data 28.12.2007, ma sostanzialmente ribadendo i cinque motivi di ricorso già citati.
MOTIVI DE DECISIONE
Si osserva preliminarmente che le contestate contravvenzioni (capo A) per KE, e capi B) e C) per DE AT) vanno dichiarate estinte per prescrizione, essendo il relativo termine scaduto fin dal 14 agosto 2005, a norma dei previgenti art. 157 c.p., n. 5 e art. 160 c.p., applicabili alla fattispecie, a norma della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 2, e non ravvisandosi cause di assoluzione ex art. 129 c.p.p., comma 2, come sarà specificato in seguito.
Infatti, come costantemente ritenuto da questa Corte, in tema di reato continuato, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione, ma il tempo necessario a prescrivere è quello previsto peri singoli i reati in continuazione (Cass. sezioni unite 24.1.1996 n. 2780 riv. 203977 conformi Cass. 20.1.2006 n. 9589; Cass. 23.3.2006 n. 17462; Cass.
7.2.2007 n. 12019). Nel resto i ricorsi vanno rigettati.
Passando alla trattazione dei motivi di impugnazione, si osserva che KE TU, con un primo motivo, ha dedotto la erronea applicazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 8, come sostituito dal D.Lgs. n. 528 del 1999, in relazione all'art. 590 c.p.. Il ricorrente ha assunto che, stante la modestia dei lavori da eseguire, la scelta dell'assuntore dei lavori ricaduta su un muratore in pensione, e quindi persona esperta nel settore edile, era sufficiente per ritenere l'applicazione delle norma antinfortunistica.
Si osserva che "in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affida l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa;
b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori. (Nella specie trattasi di omicidio colposo plurimo, cagionato dal crollo delle strutture determinato da ritenuta incapacità dell'appaltatore)" (Cass. sez. 3, 20.1.1992 n. 2329 riv. 189173;
conforme Cass. 19.8.1999 n. 11813 riv. 214551). Nella specie, non vi è prova che non vi sia stata ingerenza dei lavori, come risulta da entrambe le sentenze di merito, ma la Corte territoriale ha ritenuto che è dovere del committente verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.
Non risultando tale iscrizione, secondo la sentenza impugnata lo KE avrebbe dovuto accertare l'idoneità del DE AT ZO ad assicurare che l'opera, ritenuta dal giudice di merito pericolosa, perché da svolgere ad una altezza di 4-6 metri dal suolo, fosse realizzata con il rispetto della normativa antinfortunistica, trattandosi peraltro di un anziano muratore in pensione, che non offriva, per la modesta struttura imprenditoriale, garanzie adeguate sul punto.
Siccome nessuna indagine è stata effettuata, la Corte ha ritenuto la responsabilità omissiva del committente in relazione alla violazione della norma di cui al D.Lgs. n. 528 del 1999, art. 3, comma 8, lett. a).
Tale valutazione è condivisibile, osservandosi peraltro che nella sentenza di primo grado è presa sostanzialmente in considerazione, per escludere la responsabilità del committente, solo la mancata ingerenza nei lavori, e poi telegraficamente escludendo la colpa dello KE "poiché incaricò della modesta opera un lavoratore di lunga esperienza, con adeguate capacità tecnico- professionali in relazione all'entità dei lavori da eseguire". La sentenza di primo grado, quindi, non ha valutato l'affidamento in relazione all'osservanza delle norme antinfortunistiche, ma solo per ciò che concerne le opere da eseguire. Con migliore e più approfondita motivazione nella sentenza di appello è stato ritenuto che sia la qualità dell'esecutore dei lavori, sia la pericolosità delle opere da eseguire ad altezza elevata, e quindi approntando le misure idonee per evitare cadute, costituiscano violazione di una specifica norma antinfortunistica e, comunque, imprudenza e negligenza.
In tal modo, la sentenza di appello ha anche ottemperato all'obbligo motivazionale, che deve essere particolarmente penetrante quando di tratta di riformare la sentenza impugnata, e, come nella specie, in maniera totale, modificandosi la assoluzione in condanna (Cass. sezioni unite 12.7.2005 n. 33748 (riv. 231679); conformi Cass.
9.6.2005 n. 28583; Cass. 20.4.2005 n. 6221; Cass. 27.6.1995 n. 8009;
Cass. 16.12.1994 n. 1381; Cass.
9.6.1994 n. 9425; Cass.
9.2.1990 n. 4333). In ordine al secondo motivo di gravame, il ricorrente ha sostanzialmente assunto la propria assenza di responsabilità per non essersi minimamente ingerito nella esecuzione dei lavori, motivo che appare superfluo esaminare, in quanto la Corte di merito non ha posto in dubbio tale valutazione, precisando anzi come il lavoro fosse organizzato dal DE AT ZO, che era l'unica persona ad impartire disposizioni al nipote, ma ha ritenuto sufficiente il profilo di colpa attinente alla non adeguata scelta di una impresa idonea a garantire l'osservanza della normativa antinfortunistica. Con il terzo motivo di impugnazione, lo KE ha eccepito l'assenza del nesso di causalità in quanto la violazione della norma sulla scelta dell'impresa non si pone come causa dell'evento, sia perché destinatario della tutela antinfortunistica era l'assuntore dei lavori, sia perché la parte offesa, EL RO UD, aveva effettuato una manovra incauta, abnorme e irrazionale. Tale questione è stata affrontata dal giudice di merito, rilevando come proprio la scelta inadeguata dell'esecutore dei lavori abbia poi causato la caduta della parte lesa. Va aggiunto che è del tutto infondata la censura che, nella valutazione di un incidente sul lavoro, unico destinatario delle norme antinfortunistiche possa essere l'appaltatore o, comunque, l'esecutore dei lavori, ben potendovi concorrere terze persone, in particolare proprio il committente (ex plurimis, oltre le già citate sentenze di legittimità n. 2329 del 1992 e n. 11813 del 1999, altresì Cass.24.4.1992 n. 8134 riv. 191387; Cass. 12.6.2002 n. 31450) ovvero ancora terze persone, quali un compagno di lavoro che procuri il sinistro per imprudenza od omissione. Infine, nel caso di specie, la eventuale colpa della parte offesa (mai valutata nelle sentenze di merito) si pone al più come concausa dell'evento, ma certamente non è idonea ad interrompere il nesso di causalità, trattandosi di comportamenti frequentissimi dei lavoratori, largamente prevedibili, in una impresa peraltro di modestissime dimensioni. Egualmente infondato è il ricorso di DE AT ZO. Il ricorrente, con un primo motivo di impugnazione, ha reiterato l'eccezione di nullità, tempestivamente proposta, del decreto di rinvio a giudizio per indeterminatezza della espressione "collaboratore-dipendente", mai chiaritasi, ed ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio, ex art. 623 c.p.p., al giudice che ha emesso l'atto nullo, cioè il GUP.
Con riferimento alla violazione dell'art. 181 c.p.p., comma 3, e art.429 c.p.p., questa Corte ha condivisibilmente ritenuto, con recente decisione, che "è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto che dispone il giudizio e disponga la contestuale trasmissione degli atti al P.M., ravvisando l'indeterminatezza delle imputazioni formulate attraverso la tecnica delle "contestazioni alternative", poiché anche in tal caso l'indicazione delle condotte ascritte all'imputato è precisa, ed è facoltà del giudicante escludere l'una o l'altra, od anche entrambe le ipotesi (Cass. 16.4.2007 n. 24753 riv. 237338). Ciò premesso, va peraltro rilevato che la dicotomia "collaboratore- lavoratore" è stata già esclusa dal giudice di primo grado, tanto che nell'intestazione della sentenza del Tribunale di Sondrio del 10.3.2004, si legge solo l'espressione "DE AT UD, dipendente di DE AT ZO", il che significa che nel corso del dibattimento il ricorrente ha avuto anche ulteriore e piena cognizione del fatto da cui doveva difendersi, già chiaramente contestato con il decreto di rinvio a giudizio.
Ciononostante, va comunque ribadito, come esattamente ritenuto nel citato precedente di questa Corte n. 24753 del 2007, che non sussiste la nullità prevista dall'art. 429 c.p.p., comma 2, in relazione alla violazione della stessa disposizione comma 1, lett. c), per non essere stato esposto il fatto "in forma chiara e precisa", sia perché l'imputato ben si poteva difendere dalla contestazione alternativa, sia anche perché il complesso della contestazione si riferiva alla mancata adozione delle misure antinfortunistiche espressamente citate che avevano causato la caduta della parte offesa e le conseguenti lesioni, chiaramente configurando a carico del DE AT ZO l'omissione di non avere proceduto alla applicazione delle norme sulla sicurezza, sicuramente spettanti ad un datore di lavoro, come è stato poi ineccepibilmente ritenuto il ricorrente.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo di impugnazione, pur trattati con lunga esposizione dei fatti, così come interpretati dal ricorrente, e con eccezionale impegno da parte del difensore, vanno trattati unitariamente perché, reiterando i motivi di appello, si sostanziano esclusivamente in una censura di merito al ritenuto rapporto di lavoro subordinato intercorso tra imputato e parte offesa, censura ancora ripetuta con la memoria depositata il 28.12.2007, questione in ordine alla quale si riscontra motivazione ampia e logica nella sentenza gravata.
Il giudice di appello ha, infatti, valutato i motivi di appello dell'imputato DE AT ZO, rilevando ineccepibilmente che il mancato adempimento delle formalità inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, quali un contratto di assunzione, il versamento dei contributi, la sussistenza dei libri paga, non è idoneo ad escludere l'individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, trattandosi di elementi attinenti all'assicurazione del lavoratore presso gli enti competenti, la cui omissione - pratica invero piuttosto frequente - non è certamente prova della esclusione della subordinazione lavorativa.
Anche le testimonianze della parte offesa, interessata a non coinvolgere un proprio parente che gli aveva procurato lavoro, tanto più che aveva ottenuto il risarcimento a mezzo dell'INAIL, e quella del figlio dell'imputato, IZ, non sono state ritenute credibili, quest'ultima anche per avere dichiarato il testimone di avere saputo del lavoro presso lo KE solo dopo l'avvenuto infortunio.
Ma, la motivazione non è solo fondata sulla inattendibilità della versione fornita dall'imputato, ma soprattutto - come certamente è necessario - dalla presenza di elementi certi idonei a dimostrare, a norma dell'art. 192 c.p.p., la sussistenza del rapporto di lavoro. Tali elementi, specificamente citati in sentenza, sono: a) il committente ha incaricato del lavoro il solo DE AT ZO, e non certamente il nipote;
b) le attrezzature sono state fornite dall'imputato, e l'acquisto dei materiali non è certamente avvenuto ad opera della parte offesa, e tanto meno effettuato con danaro proprio: e) EL RO UD era pagato "ad ore" dallo zio, mentre quest'ultimo era pagato "a corpo" dal committente, che non aveva preso alcun accordo con la parte offesa;
d) la parte offesa ha ricevuto le disposizioni sull'esecuzione del lavoro solo dallo zio, e non dal committente KE, per cui non gestiva autonomamente la sua attività di falegname, ma solo in base alle disposizioni di DE AT ZO, da ritenersi quindi datore di lavoro.
In tale qualità il ricorrente ha, quindi, violato le disposizioni di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16 e art. 77, lett. c), per non avere adoperato le misure precauzionali (impalcature, ponteggi, opere provvisionali) atte ad eliminare i pericoli di cadute dall'alto (capo B), e di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 18, comma 1, lett. a) e art. 77, lett. c) per avere consentito, o almeno non impedito, al collaboratore-dipendente EL RO UD di utilizzare una scala portatile, non munita di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti.
La logicità e la congruità della motivazione non consentono alcun ulteriore sindacato di legittimità, non spettando alla Corte di Cassazione di valutare l'interpretazione alternativa delle risultanze istruttorie fornita dal ricorrente (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Con il quinto ed ultimo motivo di gravame il ricorrente ha censurato il ritenuto rapporto di causalità tra la violazione delle norme antinfortunistiche e l'evento. A parte le censure di merito (ad es. il punto di altezza dove si trovava la parte offesa;
la resistenza della recinzione), che non vanno esaminate per le ragioni appena esposte, va rilevato che le macroscopiche omissioni dell'osservanza delle norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro consentono di configurare entrambe le violazioni contravvenzionali addebitategli e di ritenere la sussistenza del nesso di causalità ex art. 40 c.p.. Va dapprima precisato che non è solo configurabile la lapalissiana violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16 per non essere stati predisposti ponteggi, impalcature e quant'altro utile per evitare cadute dall'alto, ma altresì quella di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 18, comma 1, lett. a) perché la scala non era provvista di dispositivi antisdrucciolevoli. È, infatti, irrilevante la circostanza che la parte offesa sia caduta, e la scala pur sia crollata con lui, in quanto anche la instabilità della persona che si trovava sulla scala è stata sicuramente causa della caduta. Per ciò che concerne più specificamente il nesso di causalità, è più che evidente che il consentire che un dipendente lavori ad un'altezza dal suolo su una scala, che non mostrava alcun profilo di sicurezza e appoggiata ad un paletto, è causa certa dell'evento dannoso, che non si sarebbe verificato con l'osservanza delle più elementari norme di sicurezza per la riparazione di un tetto, ancorché di un pollaio, con la predisposizione di impalcature adeguate sulle quali il lavoratore può operare in condizioni di assoluta sicurezza. Lo stato rudimentale della scala, come già precisato è ulteriore causa dell'evento dannoso.
In conclusione, per le ragioni esposte, la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. a), limitatamente alle contravvenzioni di cui ai capi A), B) e C) perché i reati sono estinti per prescrizione, eliminandosi così l'aumento di Euro 100,00 di multa per la continuazione (pena base per entrambi gli imputati, Euro 300,00 di multa, aumentata ad Euro 400,00 per la continuazione).
Nel resto, i motivi di ricorso sono infondati, e vanno rigettati.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio in ordine alle contravvenzioni ascritte ai capi A), B) e C) perché i reati sono estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di Euro 100,00 di multa;
rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008