Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2008, n. 8589
CASS
Sentenza 14 gennaio 2008

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In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'assenza di indici formali, quali il contratto di assunzione, il versamento dei contributi o la costituzione dei libri paga, non è elemento sufficiente ad escludere l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e della conseguente attribuzione degli obblighi posti dalla legge a carico del datore di lavoro, potendo il giudice trarre la prova dell'esistenza di tale rapporto anche da elementi ulteriori che ne dimostrino l'instaurazione di fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il riconoscimento della subordinazione lavorativa sulla base del fatto che il committente aveva incaricato il datore di lavoro, che il lavoratore era retribuito ad ore dal datore di lavoro, pagato invece a "corpo" dal committente, che il lavoratore riceveva istruzioni esclusivamente dal datore di lavoro e non dal committente).

In materia di infortuni sul lavoro, nel caso di appalto di lavori di ristrutturazione edilizia il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati. (Nella fattispecie è stata ritenuta la responsabilità del committente per il reato di lesioni colpose in relazione all'infortunio occorso ad uno dei lavoratori impiegati dall'impresa incaricata, la quale non offriva adeguate garanzie, in ragione della sua modesta struttura e della sua mancata iscrizione alla camera di commercio, in ordine al rispetto della normativa antinfortunistica).

Commentari2

  • 1Contratto di prestazione d'opera e responsabilità del committente
    Tommaso Trinchera · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la quarta Sezione penale della Corte di cassazione, pronunciandosi in un caso di infortunio intervenuto nel corso di lavori dati in appalto, ha ribadito che, ai fini dell'attribuzione delle responsabilità penali e, in particolare, ai fini dell'individuazione di profili di colpa nella condotta del committente, non si può prescindere da un approfondito e specifico esame della situazione fattuale onde verificare quale sia stata l'effettiva incidenza della condotta del committente stesso nell'eziologia dell'evento. La fattispecie concreta ha ad oggetto un infortunio mortale di cui è rimasto vittima un lavoratore, precipitato dall'alto della …

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  • 2L’idoneità tecnico professionale della ditta è imprescindibile dai doveri di sicurezza: quali responsabilità penali per il committente e per l’appaltatore per…
    Milizia Giulia · https://www.diritto.it/ · 3 dicembre 2014

    In materia di sicurezza e di prevenzione d'infortuni sul lavoro l'art. 7 Dlgs 626/94 (ora art. 26 Dlgs 81/08) ha la funzione d'individuare le ipotesi in cui il committente è corresponsabile con l'appaltatore per la violazione delle norme antinfortunistiche. Infatti la verifica dell'idoneità tecnico-professionale non può essere limitata alle sole capacità tecniche della ditta, ma deve essere estesa anche a queste misure, vista la stretta connessione tra di due campi. È uno dei due principi di diritto elaborati dalla Cassazione sez. IV penale n.36268 depositata il 27 agosto 2014 (successive e più recenti sentenze della S.C. hanno confermato questa tesi). L'altro sancisce come la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2008, n. 8589
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8589
Data del deposito : 14 gennaio 2008

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