Sentenza 10 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2004, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALESSANDRA COSTRUZIONI 77 SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CIPOLLA PASQUALE CORSO UMBERTO 103 CALTANISSETTA (avviso ex art. 135 d.a. C.p.c.), che la difende unitamente all'avvocato CIPOLLA GIANCARLO, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTO1GHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 313/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 30/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/03 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15 giugno 1996, la LE Costruzioni 77 S.p.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo l'Amministrazione finanziaria, al fine di sentirla condannare al rimborso delle somme versate a titolo di tasse di concessione governativa, nel periodo compreso tra il 1987 ed il 1990. Il Tribunale adito rigettava la domanda della Società, compensando integralmente le spese di giudizio.
Avverso detta sentenza veniva proposto gravame innanzi alla Corte di Appello di Palermo, per ivi sentir accogliere l'originaria domanda e, in subordine, la rimessione della questione innanzi alle Corti Costituzionale e di Giustizia CE circa l'applicabilità dell'art. 13 del D.P.R. n. 641/1972.
Con sentenza n. 313/99 del 30 marzo 1999 il Giudice d'appello respingeva nuovamente le richieste della Società.
Contro detta sentenza, la Società contribuente proponeva ricorso per la sua cassazione sulla base dei seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 345, co. 3, c.p.c., per avere i giudici dell'appello omesso di valutare le istanze di rimborso inviate all'Amministrazione delle Finanze;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 180 ss. c.p.c., per non essere stata rissata, in sede di giudizio innanzi al Tribunale, la prima udienza di trattazione. La Amministrazione si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (ex art. 360, n. 3, c.p.c.), per aver la Corte d'Appello "immotivatamente omesso di valutare l'istanza di rimborso tempestivamente inviata all'Amministrazione Finanziaria".
La resistente sostiene la inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c. n. 4, in quanto la censura sarebbe non chiara e contraddittoria.
Ritiene tuttavia il Collegio che il motivo sia ammissibile e fondato. Nonostante il richiamo all'art. 345 c.p.c. e al numero 3) dell'art. 360 c.p.c. sia errato. Infatti la contribuente non ha alcun interesse a dedurre una presunta violazione dell'art 345 c.p.c., dal momento che la Corte di merito ha consentito il deposito dei documenti che comproverebbero la tempestiva presentazione delle domande di rimborso e dunque ha esercitato i suoi poteri in senso favorevole alla ricorrente.
Nè la ricorrente deduce violazione di legge, bensì una motivazione insufficiente e viziata nella parte in cui la sentenza ha apoditticamente affermato "pacifico che la soc. appellante sia incorsa nella decadenza".
Occorre però tenere presente che secondo la giurisprudenza costante di questa Corte la indicazione nel ricorso, a pena di inammissibilità, "delle norme di diritto che si assumono violate";
"è richiesta al solo fine di chiarire il contenuto dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza" (Cass. Sez. Lav., n. 4962/1988). Pertanto il ricorso è ammissibile quando " gli argomenti addotti dal ricorrente consentono di individuare la norma e il principio di diritto "che si assumono violati" (Cass., Sez. 1^, n. 4340 del 16 maggio 1997; nello stesso senso - ex pluribus Cass., Sez. Lav., 8 settembre 1996, n. 9774; Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1995, n. 4923). Nel caso di specie emerge dalla lettura del ricorso che la contribuente deduce un difetto di motivazione adducendo che la Corte di Appello ha "immotivatamente omesso di valutare le istanze di rimborso" e la attività istruttoria è stata "erroneamente ignorata".
Quindi il motivo di ricorso è ammissibile, ed è anche fondato perché - come già espostola Corte di Palermo non ha preso neppure in considerazione la specifica documentazione che aveva ammesso. Con il secondo motivo la ricorrente deduce a violazione e falsa applicazione degli artt. 180 e ss. c.p.c. (ex art. 360, n. 3, c.p.c.). Si tratta di questione assorbita dall'accoglimento del primo motivo di ricorso in quanto la contribuente lamenta in sostanza di essere stata in grado di depositare documenti che comunque ha potuto produrre in secondo grado.
Vi è, del resto, da osservare che il termine previsto dall'art. 180 c.p.c. è istituito a garanzia del convenuto e non della parte attrice che ha l'onere di indicare tale documentazione nell'atto introduttivo del giudizio di appello, come disposto dall'art. 163 C.p.c. (richiamato dall'art. 342 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia avanti ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo che deciderà anche sulle spese del presente grado di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2004