Sentenza 23 marzo 2006
Massime • 1
Qualora alla data di entrata in vigore della L. n. 251 del 5 dicembre 2005 risulti già definito il giudizio di primo grado per il computo del termine di prescrizione del reato continuato occorre fare riferimento alla data in cui è cessata la continuazione trovando in via transitoria ancora applicazione, ai sensi dell'art. 10, l'art. 158 cod. pen. nella formulazione antecedente alla predetta riforma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2006, n. 17462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17462 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 23/03/2006
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 00505
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 024091/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AT FR FA, N. IL 03/02/1977;
avverso SENTENZA del 31/03/2005 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31 marzo 2005, la Corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - ha confermato la decisione del Tribunale di quest'ultima città, che aveva condannato PA SC FA alla pena di giorni 20 di reclusione, sostituita con Euro 760,00 di multa, riconoscendolo colpevole del delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p., e L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 37, per avere omesso, per i membri dell'equipaggio della M/N Canguro Fulvio, armata dalla Seawings s.r.l. di Bari, relativamente al periodo dal settembre 1996 all'aprile 1997, le prescritte denunce obbligatorie all'INPS di Cagliari, col conseguente mancato pagamento dei contributi e dei premi per un importo mensile non inferiore a 5 milioni di lire.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'inosservanza della legge penale, per non avere la Corte territoriale rilevato l'intervenuta prescrizione del reato alla data del 29 dicembre 2004. Inoltre il ricorrente censura la sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per non avere la stessa rilevato l'incompetenza territoriale del primo giudice, in ragione del fatto che risultava dall'istruttoria che i contributi e le denuncie omesse avrebbero dovuto essere indirizzati alla sede dell'INPS di Taranto e non a quella di Sassari.
Infine l'imputato censura la sentenza della Corte ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto non ha ritenuto di accogliere l'eccezione di nullità della decisione di primo grado che non aveva concesso il rinvio dell'udienza del 17 marzo 2004 nonostante il legittimo impedimento dell'imputato, ricoverato al Romolo Hospital per accertamenti indefettibili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato quanto al primo motivo dello stesso. Trattandosi di delitto punito con la reclusione sino a due anni, il periodo di prescrizione è stabilito dall'art. 157 c.p., comma 1, n. 4, in cinque anni, maggiorabili fino alla metà al ricorrere di uno o più degli eventi interruttivi indicati dall'art. 160 c.p.. Nel caso in esame, la contestata omissione di versamento si riferisce alle ritenute operate di ritenute previdenziali dal settembre 1996 all'aprile 1997, per cui l'ultima di esse andava effettuata entro sessanta giorni dalla scadenza del mese di riferimento, ai sensi della L. 26 luglio 1984, n. 413, art. 11, e pertanto entro il 29 giugno 1997.
Da tale data, che segna altresì la cessazione della continuazione del reato contestato, decorre pertanto, a norma dell'art. 158 c.p., nella formulazione antecedente alla riforma del dicembre 2005 (inapplicabile ratione temporis al caso in esame, ai sensi della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10), il periodo di anni sette e mesi sei di prescrizione, conseguentemente verificatasi in data 29 dicembre 2004, antecedentemente alla pronuncia della sentenza della Corte territoriale in data 31 marzo 2005.
Poiché il ricorso non appare inammissibile (il che precluderebbe la possibilità di rilevare la prescrizione del reato, secondo la giurisprudenza uniforme di questa Corte, a partire da Cass. S.U. 21 dicembre 2000 n. 32 - recentemente infatti Cass. sez. 4^, pen. 22 aprile 2004 n. 18641), avendo l'imputato già tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione in sede di appello, rimanendo senza risposta dalla Corte territoriale e poiché, per altro verso, non emerge dagli atti, anche alla stregua degli altri motivi di ricorso, l'evidenza di una situazione che consentirebbe, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, l'immediata piena assoluzione nel merito dell'imputato, la sentenza impugnata va annullata, perché il reato contestato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2006