Sentenza 16 aprile 2007
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto che dispone il giudizio e disponga la contestuale trasmissione degli atti al P.M., ravvisando l'indeterminatezza delle imputazioni formulate attraverso la tecnica delle "contestazioni alternative", poiché anche in tal caso l'indicazione delle condotte ascritte all'imputato è precisa, ed è facoltà del giudicante escludere l'una o l'altra, od anche entrambe le ipotesi. (La S.C. ha inoltre ritenuto l'abnormità della regressione disposta anche in relazione alle ulteriori imputazioni, per le quali nessuna invalidità era stata ipotizzata, nonché della trasmissione degli atti al P.M. in luogo che al G.U.P., pur essendosi la rilevata nullità in ipotesi verificata all'esito dell'udienza preliminare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2007, n. 24753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24753 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/04/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1595
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 002242/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TRIESTE;
nei confronti di:
1) GE MA, N. IL 08/07/1962;
avverso ORDINANZA del 10/11/2006 TRIBUNALE di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. (conformi);
sentito, come da ordinanza a verbale, il difensore avv. AIELLO Donatella Maria.
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale monocratico di Trieste, dinanzi al quale GE SS era stato rinviato a giudizio dal G.U.P. in sede in data 2.3.2006, ha preliminarmente dichiarato la nullità del decreto dispositivo del giudizio e ordinato la restituzione degli atti al P.M..
Questi ricorre per Cassazione, denunciando sotto molteplici profili l'abnormità del provvedimento. Il ricorso è fondato. Il giudice del dibattimento ha rilevato anzitutto che nei capi 1 e 5
dell'imputazione (art. 414 c.p.) non era "minimamente specificato in quale condotta consista l'esaltazione e la apologià della attività delle brigate rosse, giacché in brani testualmente inseriti... si leggono soltanto invettive, critiche e minacce e si prospetta la commissione di futuri e gravissimi reati;
in tali frasi però non si rinviene menzione alcuna di reati già commessi e che si ricordino per esaltarli". Dunque, si tratta di fatti nella loro materialità specificamente descritti, sicché è dichiaratamente infondato il finale rilievo che l'imputazione "sia ben lungi dal possedere i necessari canoni di chiarezza e precisione" previsti a pena di nullità; il giudice non poteva sottrarsi all'obbligo di prenderne cognizione e dare ad essi la corretta qualificazione giuridica o, nel caso fossero ritenuti penalmente irrilevanti o non punibili, di prosciogliere immediatamente l'imputato a norma dell'art. 129 c.p.p.. In secondo luogo, secondo il Tribunale, i reati di cui all'art. 658 c.p. contestati sub 4 ed 8 si porrebbero in "palese quanto insopprimibile contraddizione" con il resto dell'impianto accusatorio, traendo "alimento" dagli stessi fatti contemplati ai ricordati capi 1 e 5 e contraddittoriamente presupponendo la "inesistenza" dei pericoli ivi prospettati come reali. Anche tale rilievo non ha nulla a che vedere con la ritenuta indeterminatezza dell'imputazione, trattandosi semmai di (non vietata) contestazione alternativa e comunque rientrando sempre nelle irrinunciabili prerogative del giudice del dibattimento escludere l'una o l'altra - o entrambe - le ipotesi e non essendo stato evidenziato alcun profilo di incertezza sui fatti materiali portati alla sua cognizione;
ne', conseguentemente, vi è alcuna lesione dei diritti della difesa, essendo del tutto precisa l'indicazione delle condotte ascritte all'imputato.
L'ordinanza impugnata si pone quindi come rifiuto di prendere in esame la pretesa punitiva avanzata dal P.M. con riferimento a determinati accadimenti e determina una ingiustificata regressione del procedimento;
è perciò del tutto estranea all'ordinamento processuale e, come tale, in difetto di altri rimedi impugnabile mediante ricorso per Cassazione.
Analoghe osservazioni valgono per la disposta regressione in ordine ai capi di imputazione (2, 3, 6 e 7) per cui nessuna invalidità della contestazione era stata neppure ipotizzata, e rispetto ai quali l'azione penale era stata dunque ormai irreversibilmente esercitata, nonché per la restituzione degli atti al P.M., e non al G.U.P. che aveva emesso il decreto dispositivo del giudizio, pur essendosi la ravvisata nullità verificata, in ipotesi, all'esito dell'udienza preliminare.
L'ordinanza impugnata, che si pone "extra juris ordinem", va dunque annullata senza rinvio e gli atti vanno restituiti al Tribunale monocratico per la celebrazione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2007