TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRENTO
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 08.01.2025, innanzi al Giudice dott.ssa Laura Di
Bernardi, viene chiamata la causa R.G. n. 1801 dell'anno 2023 promossa
Da
, rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti RE Tabarelli de Fatis e Cinzia Zampiccoli
Contro
, Controparte_1 Controparte_2
, Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6
di RE
[...]
Si dà atto che è presente l'Avvocato TABARELLI DE FATIS RE per parte attrice.
Nessuno è presente per i convenuti.
L'avv. Tabarelli si riporta all'atto di citazione insistendo nell'accoglimento della domanda di usucapione.
I L G I U D I C E I S T R U T T O R E
Si ritira in camera di consiglio ai fini della decisione. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Laura Di Bernardi, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44. A l l e o r e 1 8 : 0 5 v i e n e r i a p e r t o i l v e r b a l e e d i l g i u d i c e , i n a s s e n z a d e l l e p a r t i , d à l e t t u r a d e l l a s e g u e n t e s e n t e n z a
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Laura Di Bernardi, ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1801 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...] il 14 Parte_1
novembre 1966 e residente in [...], frazione
Balbido n. 36 – cod. fisc. , rappresentata e CodiceFiscale_1
difesa dagli avv.ti RE Tabarelli de Fatis (cod. fisc.
[...]
– pec: e Cinzia C.F._2 Email_1
Zampiccoli (cod. fisc. – pec: CodiceFiscale_3
di Arco (TN), via Negrelli n. 31, Email_2
presso lo Studio dei quali elegge domicilio, giusta delega allegata sub A) all'atto di citazione
PARTE ATTRICE contro
, nato a [...] il [...] e Controparte_1
residente in [...] – cod. fisc. C.F._4
[...] [...]
; , nata a [...] il 05 aprile
[...] Controparte_2
1955 e residente in [...], frazione Rango n. 88 – cod. fisc. ; , nata a CodiceFiscale_5 Controparte_3
Verona il 15 settembre 1947 e residente in [...] – cod. fisc. ; CodiceFiscale_6 CP_4
, nato a [...] il [...] e residente in [...],
[...]
via L.A. Jenna n. 3 – cod. fisc. ; CodiceFiscale_7
, nata a [...] il [...] e Controparte_5
residente in [...] – cod. fisc.
[...]
; EREDI RICCADONNA ANNIBALE, di RE C.F._8
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 8 gennaio 2025,
l'attrice concludeva come da atto di citazione, chiedendo, in particolare, di “1) accertare e dichiarare acquistata per usucapione ultraventennale in capo a (nata a [...]
Liegi (Belgio) il 14 novembre 1966 e residente in [...]
(TN), frazione Balbido n. 36 – cod. fisc. ) la CodiceFiscale_1
proprietà della quota di complessivi 36/48 della p.f. 42 C.C. Rango, tavolarmente intestata a per 4/48, CP_7 Controparte_1
per 4/48, per 4/48, Controparte_2 Controparte_6
di RE per 12/48, per 4/48, Controparte_3 CP_4
per 4/48 e per 4/48; 2) ordinare al
[...] Controparte_5
competente Conservatore del Libro Fondiario l'intavolazione del diritto di proprietà della quota indivisa di 36/48 della p.f. 42 C.C.
Rango in capo a nato a [...] il 13 Parte_2
luglio 1987 e residente in [...], frazione Balbido
n. 36 – cod. fisc. ”. CodiceFiscale_9
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, depositato in cancelleria il 05.07.2023, deduceva Parte_1
che: con contratto di compravendita dd. 16.09.21, i signori
(in proprio e quale procuratrice di Parte_1
e Parte_3 CP_8
vendevano al signor la quota di 12/48 della p.f. 42 in Parte_2
C.C. Rango;
che, all'art. 1 del contratto de quo, si dava e si prendeva
“atto che la parte alienante è attualmente titolare della sola quota di comproprietà di 12/48 – omissis – della suddetta particella fondiaria 42 – omissis. La parte alienante dichiara e garantisce di avere maturato i requisiti per l'acquisto per usucapione dell'intera suddetta particella fondiaria 42 – omissis – e che, col passaggio in giudicato della sentenza di usucapione, l'intera suddetta particella fondiaria 42 – omissis – sarà intavolata a nome dell'acquirente”; che l'immobile p.f. 42 perveniva alla signora in morte Parte_1
del padre ( e della madre ( ; che, Persona_1 Persona_2
da tempo immemorabile (e, comunque, da oltre vent'anni), la p.f. 42 era stata utilizzata in via esclusiva, pacificamente e pubblicamente, dalla signora e, prima di lei, dai suoi danti causa;
che Parte_1
segnatamente tale circostanza emergeva dalla documentazione fotografica versata in atti dalla quale era rilevabile che la p.f. 42 costituiva, in effetti, un'area di ridotte dimensioni (22 mq. circa), adibita in parte a verde ed in parte pavimentata con piastre da esterno, da sempre parte integrante del cortile di pertinenza dell'edificio p.ed. 93 C.C. Rango;
che erano, dunque, maturati in capo alla signora i requisiti di cui all'art. 1158 c.c. ai fini Parte_1
dell'acquisto per intervenuta usucapione della p.f. 42.
Alla luce di quanto esposto e, ricostruito il contraddittorio come da atto di citazione, avanzava le richieste di cui all'atto introduttivo, come in epigrafe riportate.
All'udienza del 20.12.2023, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti Controparte_1 CP_2
e .
[...] Controparte_3 Controparte_9
La causa veniva, poi, rinviata all'udienza del 02.10.2024 al fine di consentire la rinnovazione della notifica nei confronti di di cui del pari, nella superiore udienza, Controparte_4
veniva dichiarata la contumacia.
A scioglimento della riserva assunta nella predetta udienza, con ordinanza del 09 ottobre 2024, venivano rigettate le prove orali articolate nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. del 30-11-2023 e la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza odierna.
All'udienza odierna, parte attrice concludeva come da atti.
……………………..
Orbene, ciò posto nei fatti, nel merito, previo positivo riscontro della sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, si ritiene che la domanda formulata da parte attrice sia infondata e debba, quindi, essere respinta.
Segnatamente, in punto di diritto, va premesso che l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento, da un lato, nel mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, nella prolungata signoria di fatto ad opera di un altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo;
l'inerzia del proprietario si manifesta nell'omesso esercizio di dette potestà e nella mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio ininterrotto dei poteri dominicali da parte del possessore vale a rendere inequivoco e pacifico il possesso in capo al medesimo, con conseguente usucapibilità del bene. Sicché, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario del bene per intervenuta usucapione deve dare prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, del corpus e dell'animus; quest'ultimo, che si sostanzia nella intenzione di comportarsi quale titolare del bene, può essere desunto in via presuntiva dal primo, qualora vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. In tali ipotesi, è allora il convenuto a dover fornire prova contraria, dimostrando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale
(Cass. n. 15755/2001). Orbene, nel caso di specie, le prove richieste da parte attrice al fine di dimostrare l'esercizio di un possesso ad usucapionem non sono state ammesse (con particolare riguardo al capitolo 2 del seguente tenore “vero che da sempre – e, comunque, da oltre 20 anni – la signora e, prima di lei, i genitori Parte_1
e , utilizzano in via esclusiva, Persona_1 Persona_2
pacificamente e pubblicamente, la p.f. 42 quale parte integrante del cortile di pertinenza dell'edificio p.ed. 93 C.C. Rango, sito in
Bleggio Superiore (TN), frazione Balbido n. 36”) in quanto genericamente articolate, non avendo, difatti, quest'ultima dato indicazione dei comportamenti da essa tenuti, denotanti l'esercizio di un valido possesso sul bene oggetto della richiesta di usucapione.
Il possesso, in particolare, è una situazione di fatto che va desunta dal compimento di determinate attività materiali, di cui, tuttavia, parte attrice non ha fornito alcuna rappresentazione, essendosi la stessa limitata a fare riferimento ad un uso della res da usucapire, in via esclusiva, dapprima da parte dei propri danti causa, e, poi, da parte della stessa, senza tuttavia fornire alcuna specifica indicazione di come e, attraverso quali specifiche condotte, tale utilizzo sarebbe avvenuto.
Va, inoltre, considerato - circostanza quest'ultima determinante ai fini del decidere – che, come indicato in atto di citazione e come anche emerge dalla documentazione catastale (allegato 7 alla memoria del 30.11.2024), la pf. 42, oggetto della chiesta usucapione, risulta essere un bene in comproprietà tra l'attrice (nella misura di 3/48), il comproprietario (nella misura di 1/12), il CP_7
comproprietario (nella misura di 4/48), la Controparte_1
comproprietaria (nella misura di 4/48), Controparte_10
il comproprietario di RE (nella Controparte_6
misura di 12/48), il comproprietario
[...]
(nella misura di 2/48), il comproprietario Parte_3
(nella misura di 1/48), la comproprietaria Parte_3
(nella misura di 4/48), la comproprietaria Controparte_3
(nella misura di 3/48), la Parte_1
comproprietaria (nella misura di 4/48) e la Controparte_4
comproprietaria (nella misura di 4/48). Controparte_9
Ciò posto, si ritiene che, nel caso di specie, debba trovare applicazione il principio secondo cui, in caso di usucapione della proprietà esclusiva da parte del comunista/comproprietario, occorre che questi possieda la cosa comune animo domini, in modo esclusivo e, cioè, in modo inconciliabile con la possibilità di fatto di un godimento comune (Cassazione civile sez. II, 7 luglio 2000, n.
9106; Cassazione civile sez. II, 29 settembre 2000, n. 12961;
Cassazione civile sez. II, 14 giugno 2000, n. 8120; Cassazione civile sez. II, 18 ottobre 1999, n. 11696; Cassazione civile sez. II, 26 novembre 1997, n. 11842). In tema di comunione, infatti, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione, è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva (Cass. Civ. 11903 del 09/06/2015 ed ancora nello stesso senso si richiama anche Ordinanza della Corte di
Cassazione civile n. 24781 del 19/10/2017 a tenore della quale “In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus"
e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune”).
Ordunque, nel caso di specie deve ritenersi che l'utilizzo esclusivo da parte dell'attrice della particella in questione, anche laddove oggetto di dimostrazione, non sarebbe idoneo a provare un comportamento possessorio continuo e non interrotto espressivo, anche esternamente, di una indiscussa e piena signoria sulla res comune ovvero di una volontà volta ad escludere gli altri comproprietari dal godimento della cosa di proprietà comune in conformità al principio sopra richiamato in virtù del quale, lo si ribadisce, si rende necessario che il comproprietario goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune "
(Sez. 6 - 2, Ordinanza n. del 19/10/2017).
Né la suddetta prova può ritenersi raggiunta sulla base della documentazione fotografica in atti, apparendo la particella in questione comunque liberamente accessibile dai terzi e, dunque, astrattamente usufruibile da parte di tutti i comproprietari, in assenza, appunto, di una specifica allegazione e dimostrazione, ad opera dell'attrice, del compimento di attività, da parte della stessa, volte ad escludere il godimento comune della predetta res da parte degli altri comproprietari ovvero ad impedire l'accesso altrui (in particolare degli altri contitolari) attraverso tale particella. Né, ancora, per quanto sopra esplicitato, ed in assenza, appunto, di atti incompatibili con l'uso comune, vale a far ritenere integrata la superiore prova la sola circostanza che tale particella abbia da sempre costituito una parte integrante del cortile di pertinenza dell'edificio p.ed. 93 C.C. Rango.
Ad abundantiam, si rileva, infine, che a nulla vale, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, neppure la mancata costituzione in giudizio dei convenuti, dovendosi, in particolare, osservare che il principio di non contestazione di cui al riformato art. 115, I comma, c.p.c. (per il quale “Salvi i casi previsti dalle legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione...i fatti non specificatamente contestati dalla parti...”) non può trovare applicazione nei casi di diritti indisponibili, di contratti la cui forma scritta è prevista ad substantiam, e nei casi di processo contumaciale. Ad ogni modo, inoltre, si evidenzia che la semplice assenza di contestazione da parte dei convenuti non solleva, in ogni caso, il Giudice dall'obbligo di valutare l'idoneità della prova fornita dall'attore, specie, come nel caso in questione, qualora si tratti di accertare la titolarità di un diritto assoluto reale opponibile erga omnes. Ciò in conformità al disposto di cui all'art. 2697 1 co. c.c., secondo il quale “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Ragioni tutte per le quali si ritiene che la domanda attorea vada rigettata.
Nulla sulle spese di lite tenuto conto della mancata costituzione dei convenuti nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Laura Di Bernardi, disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa, definitivamente pronunciando: - RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
[...]
- NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Trento in data 08 gennaio 2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Laura Di Bernardi, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 08.01.2025, innanzi al Giudice dott.ssa Laura Di
Bernardi, viene chiamata la causa R.G. n. 1801 dell'anno 2023 promossa
Da
, rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti RE Tabarelli de Fatis e Cinzia Zampiccoli
Contro
, Controparte_1 Controparte_2
, Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6
di RE
[...]
Si dà atto che è presente l'Avvocato TABARELLI DE FATIS RE per parte attrice.
Nessuno è presente per i convenuti.
L'avv. Tabarelli si riporta all'atto di citazione insistendo nell'accoglimento della domanda di usucapione.
I L G I U D I C E I S T R U T T O R E
Si ritira in camera di consiglio ai fini della decisione. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Laura Di Bernardi, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44. A l l e o r e 1 8 : 0 5 v i e n e r i a p e r t o i l v e r b a l e e d i l g i u d i c e , i n a s s e n z a d e l l e p a r t i , d à l e t t u r a d e l l a s e g u e n t e s e n t e n z a
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Laura Di Bernardi, ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1801 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...] il 14 Parte_1
novembre 1966 e residente in [...], frazione
Balbido n. 36 – cod. fisc. , rappresentata e CodiceFiscale_1
difesa dagli avv.ti RE Tabarelli de Fatis (cod. fisc.
[...]
– pec: e Cinzia C.F._2 Email_1
Zampiccoli (cod. fisc. – pec: CodiceFiscale_3
di Arco (TN), via Negrelli n. 31, Email_2
presso lo Studio dei quali elegge domicilio, giusta delega allegata sub A) all'atto di citazione
PARTE ATTRICE contro
, nato a [...] il [...] e Controparte_1
residente in [...] – cod. fisc. C.F._4
[...] [...]
; , nata a [...] il 05 aprile
[...] Controparte_2
1955 e residente in [...], frazione Rango n. 88 – cod. fisc. ; , nata a CodiceFiscale_5 Controparte_3
Verona il 15 settembre 1947 e residente in [...] – cod. fisc. ; CodiceFiscale_6 CP_4
, nato a [...] il [...] e residente in [...],
[...]
via L.A. Jenna n. 3 – cod. fisc. ; CodiceFiscale_7
, nata a [...] il [...] e Controparte_5
residente in [...] – cod. fisc.
[...]
; EREDI RICCADONNA ANNIBALE, di RE C.F._8
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 8 gennaio 2025,
l'attrice concludeva come da atto di citazione, chiedendo, in particolare, di “1) accertare e dichiarare acquistata per usucapione ultraventennale in capo a (nata a [...]
Liegi (Belgio) il 14 novembre 1966 e residente in [...]
(TN), frazione Balbido n. 36 – cod. fisc. ) la CodiceFiscale_1
proprietà della quota di complessivi 36/48 della p.f. 42 C.C. Rango, tavolarmente intestata a per 4/48, CP_7 Controparte_1
per 4/48, per 4/48, Controparte_2 Controparte_6
di RE per 12/48, per 4/48, Controparte_3 CP_4
per 4/48 e per 4/48; 2) ordinare al
[...] Controparte_5
competente Conservatore del Libro Fondiario l'intavolazione del diritto di proprietà della quota indivisa di 36/48 della p.f. 42 C.C.
Rango in capo a nato a [...] il 13 Parte_2
luglio 1987 e residente in [...], frazione Balbido
n. 36 – cod. fisc. ”. CodiceFiscale_9
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, depositato in cancelleria il 05.07.2023, deduceva Parte_1
che: con contratto di compravendita dd. 16.09.21, i signori
(in proprio e quale procuratrice di Parte_1
e Parte_3 CP_8
vendevano al signor la quota di 12/48 della p.f. 42 in Parte_2
C.C. Rango;
che, all'art. 1 del contratto de quo, si dava e si prendeva
“atto che la parte alienante è attualmente titolare della sola quota di comproprietà di 12/48 – omissis – della suddetta particella fondiaria 42 – omissis. La parte alienante dichiara e garantisce di avere maturato i requisiti per l'acquisto per usucapione dell'intera suddetta particella fondiaria 42 – omissis – e che, col passaggio in giudicato della sentenza di usucapione, l'intera suddetta particella fondiaria 42 – omissis – sarà intavolata a nome dell'acquirente”; che l'immobile p.f. 42 perveniva alla signora in morte Parte_1
del padre ( e della madre ( ; che, Persona_1 Persona_2
da tempo immemorabile (e, comunque, da oltre vent'anni), la p.f. 42 era stata utilizzata in via esclusiva, pacificamente e pubblicamente, dalla signora e, prima di lei, dai suoi danti causa;
che Parte_1
segnatamente tale circostanza emergeva dalla documentazione fotografica versata in atti dalla quale era rilevabile che la p.f. 42 costituiva, in effetti, un'area di ridotte dimensioni (22 mq. circa), adibita in parte a verde ed in parte pavimentata con piastre da esterno, da sempre parte integrante del cortile di pertinenza dell'edificio p.ed. 93 C.C. Rango;
che erano, dunque, maturati in capo alla signora i requisiti di cui all'art. 1158 c.c. ai fini Parte_1
dell'acquisto per intervenuta usucapione della p.f. 42.
Alla luce di quanto esposto e, ricostruito il contraddittorio come da atto di citazione, avanzava le richieste di cui all'atto introduttivo, come in epigrafe riportate.
All'udienza del 20.12.2023, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti Controparte_1 CP_2
e .
[...] Controparte_3 Controparte_9
La causa veniva, poi, rinviata all'udienza del 02.10.2024 al fine di consentire la rinnovazione della notifica nei confronti di di cui del pari, nella superiore udienza, Controparte_4
veniva dichiarata la contumacia.
A scioglimento della riserva assunta nella predetta udienza, con ordinanza del 09 ottobre 2024, venivano rigettate le prove orali articolate nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. del 30-11-2023 e la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza odierna.
All'udienza odierna, parte attrice concludeva come da atti.
……………………..
Orbene, ciò posto nei fatti, nel merito, previo positivo riscontro della sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, si ritiene che la domanda formulata da parte attrice sia infondata e debba, quindi, essere respinta.
Segnatamente, in punto di diritto, va premesso che l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento, da un lato, nel mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, nella prolungata signoria di fatto ad opera di un altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo;
l'inerzia del proprietario si manifesta nell'omesso esercizio di dette potestà e nella mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio ininterrotto dei poteri dominicali da parte del possessore vale a rendere inequivoco e pacifico il possesso in capo al medesimo, con conseguente usucapibilità del bene. Sicché, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario del bene per intervenuta usucapione deve dare prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, del corpus e dell'animus; quest'ultimo, che si sostanzia nella intenzione di comportarsi quale titolare del bene, può essere desunto in via presuntiva dal primo, qualora vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. In tali ipotesi, è allora il convenuto a dover fornire prova contraria, dimostrando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale
(Cass. n. 15755/2001). Orbene, nel caso di specie, le prove richieste da parte attrice al fine di dimostrare l'esercizio di un possesso ad usucapionem non sono state ammesse (con particolare riguardo al capitolo 2 del seguente tenore “vero che da sempre – e, comunque, da oltre 20 anni – la signora e, prima di lei, i genitori Parte_1
e , utilizzano in via esclusiva, Persona_1 Persona_2
pacificamente e pubblicamente, la p.f. 42 quale parte integrante del cortile di pertinenza dell'edificio p.ed. 93 C.C. Rango, sito in
Bleggio Superiore (TN), frazione Balbido n. 36”) in quanto genericamente articolate, non avendo, difatti, quest'ultima dato indicazione dei comportamenti da essa tenuti, denotanti l'esercizio di un valido possesso sul bene oggetto della richiesta di usucapione.
Il possesso, in particolare, è una situazione di fatto che va desunta dal compimento di determinate attività materiali, di cui, tuttavia, parte attrice non ha fornito alcuna rappresentazione, essendosi la stessa limitata a fare riferimento ad un uso della res da usucapire, in via esclusiva, dapprima da parte dei propri danti causa, e, poi, da parte della stessa, senza tuttavia fornire alcuna specifica indicazione di come e, attraverso quali specifiche condotte, tale utilizzo sarebbe avvenuto.
Va, inoltre, considerato - circostanza quest'ultima determinante ai fini del decidere – che, come indicato in atto di citazione e come anche emerge dalla documentazione catastale (allegato 7 alla memoria del 30.11.2024), la pf. 42, oggetto della chiesta usucapione, risulta essere un bene in comproprietà tra l'attrice (nella misura di 3/48), il comproprietario (nella misura di 1/12), il CP_7
comproprietario (nella misura di 4/48), la Controparte_1
comproprietaria (nella misura di 4/48), Controparte_10
il comproprietario di RE (nella Controparte_6
misura di 12/48), il comproprietario
[...]
(nella misura di 2/48), il comproprietario Parte_3
(nella misura di 1/48), la comproprietaria Parte_3
(nella misura di 4/48), la comproprietaria Controparte_3
(nella misura di 3/48), la Parte_1
comproprietaria (nella misura di 4/48) e la Controparte_4
comproprietaria (nella misura di 4/48). Controparte_9
Ciò posto, si ritiene che, nel caso di specie, debba trovare applicazione il principio secondo cui, in caso di usucapione della proprietà esclusiva da parte del comunista/comproprietario, occorre che questi possieda la cosa comune animo domini, in modo esclusivo e, cioè, in modo inconciliabile con la possibilità di fatto di un godimento comune (Cassazione civile sez. II, 7 luglio 2000, n.
9106; Cassazione civile sez. II, 29 settembre 2000, n. 12961;
Cassazione civile sez. II, 14 giugno 2000, n. 8120; Cassazione civile sez. II, 18 ottobre 1999, n. 11696; Cassazione civile sez. II, 26 novembre 1997, n. 11842). In tema di comunione, infatti, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione, è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva (Cass. Civ. 11903 del 09/06/2015 ed ancora nello stesso senso si richiama anche Ordinanza della Corte di
Cassazione civile n. 24781 del 19/10/2017 a tenore della quale “In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus"
e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune”).
Ordunque, nel caso di specie deve ritenersi che l'utilizzo esclusivo da parte dell'attrice della particella in questione, anche laddove oggetto di dimostrazione, non sarebbe idoneo a provare un comportamento possessorio continuo e non interrotto espressivo, anche esternamente, di una indiscussa e piena signoria sulla res comune ovvero di una volontà volta ad escludere gli altri comproprietari dal godimento della cosa di proprietà comune in conformità al principio sopra richiamato in virtù del quale, lo si ribadisce, si rende necessario che il comproprietario goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune "
(Sez. 6 - 2, Ordinanza n. del 19/10/2017).
Né la suddetta prova può ritenersi raggiunta sulla base della documentazione fotografica in atti, apparendo la particella in questione comunque liberamente accessibile dai terzi e, dunque, astrattamente usufruibile da parte di tutti i comproprietari, in assenza, appunto, di una specifica allegazione e dimostrazione, ad opera dell'attrice, del compimento di attività, da parte della stessa, volte ad escludere il godimento comune della predetta res da parte degli altri comproprietari ovvero ad impedire l'accesso altrui (in particolare degli altri contitolari) attraverso tale particella. Né, ancora, per quanto sopra esplicitato, ed in assenza, appunto, di atti incompatibili con l'uso comune, vale a far ritenere integrata la superiore prova la sola circostanza che tale particella abbia da sempre costituito una parte integrante del cortile di pertinenza dell'edificio p.ed. 93 C.C. Rango.
Ad abundantiam, si rileva, infine, che a nulla vale, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, neppure la mancata costituzione in giudizio dei convenuti, dovendosi, in particolare, osservare che il principio di non contestazione di cui al riformato art. 115, I comma, c.p.c. (per il quale “Salvi i casi previsti dalle legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione...i fatti non specificatamente contestati dalla parti...”) non può trovare applicazione nei casi di diritti indisponibili, di contratti la cui forma scritta è prevista ad substantiam, e nei casi di processo contumaciale. Ad ogni modo, inoltre, si evidenzia che la semplice assenza di contestazione da parte dei convenuti non solleva, in ogni caso, il Giudice dall'obbligo di valutare l'idoneità della prova fornita dall'attore, specie, come nel caso in questione, qualora si tratti di accertare la titolarità di un diritto assoluto reale opponibile erga omnes. Ciò in conformità al disposto di cui all'art. 2697 1 co. c.c., secondo il quale “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Ragioni tutte per le quali si ritiene che la domanda attorea vada rigettata.
Nulla sulle spese di lite tenuto conto della mancata costituzione dei convenuti nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Laura Di Bernardi, disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa, definitivamente pronunciando: - RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
[...]
- NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Trento in data 08 gennaio 2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Laura Di Bernardi, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.