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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2243 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Daniele Condemi, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], CP_1
convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
1) La figlia venga affidata in via esclusiva alla madre, regolamentando l'eventuale diritto di visita del padre. 2) In merito al mantenimento di voglia disporre che il Sig. provveda Parte_2 CP_1
nella misura ritenuta di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/04/2024, premesso di avere intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con dalla quale in data 15/10/2007 è nata la figlia , che CP_1 Pt_2
quest'ultima ha sempre vissuto con la madre, senza l'assistenza morale e materiale del padre che non contribuisce al mantenimento della figlia dall'ottobre 2021, ha chiesto che la minore sia affidata in via esclusiva alla madre, con previsione del diritto di visita del padre e del versamento di un equo contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto, regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito ed è stata pertanto dichiarata la sua contumacia.
Sentita la ricorrente, che ha confermato il ricorso e precisato che il convenuto è stato sospeso dalla responsabilità genitoriale per provvedimento del tribunale per i minorenni, e continua a non provvedere al mantenimento della figlia, il giudice delegato ha in via temporanea e urgente disposto l'affidamento della minore alla madre, ponendo in capo al padre il versamento mensile della somma di 200,00 euro a titolo di mantenimento della figlia.
La causa quindi, istruita con produzioni documentali, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La minore nata il [...], deve essere affidata in via esclusiva alla madre Parte_2 Pt_1
[...]
Attraverso i documenti prodotti, in particolare gli atti riguardanti il procedimento pendente davanti al
Tribunale per i Minorenni di Cagliari, risulta che con decreto del 6/07/2012, pubblicato il 26/07/2012,
la minore figlia delle parti sia stata inizialmente affidata in via condivisa a entrambi i genitori,
collocata presso la madre, con diritto di visita del padre, e stabilito un contributo mensile in capo al padre di euro 200.
Con successivo decreto in data 21/01/2022, pubblicato l'1/07/2022, tenuto conto del progressivo deterioramento del rapporto fra le parti e fra la minore e il padre, valutato il comportamento del genitore come seriamente pregiudizievole per la figlia e non collaborativo con i Servizi Sociali
incaricati, il tribunale per i minorenni ha sospeso il padre dalla responsabilità genitoriale. Nella pendenza attuale del procedimento davanti al tribunale per i minorenni, è emerso un lieve miglioramento della situazione per cui sono stati attivati incontri protetti, restando invariato il provvedimento di sospensione della responsabilità del genitore (decreto del 23/02/2024).
Deve quindi essere confermato l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, sulla quale pertanto è concentrata la responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.), con facoltà per la stessa di assumere in autonomia ogni decisione anche di maggiore interesse relativa alla figlia.
In assenza di circostanze sopravvenute, neppure allegate, non deve essere modificato il contributo economico stabilito in via provvisoria in capo al convenuto.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. Affida la minore nata il [...], in [...] esclusiva alla madre Parte_2 Parte_1
la quale potrà assumere autonomamente ogni decisione anche di maggiore interesse per la figlia;
2. la minore resterà collocata presso la madre;
3. il padre potrà incontrare la figlia secondo le modalità stabilite dal tribunale per i minorenni;
4. conferma per il resto il decreto del Tribunale per i minorenni del 26/07/2012;
5. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 5/06/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti