Rigetto
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/06/2025, n. 5540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5540 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 05540/2025REG.PROV.COLL.
N. 05814/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5814 del 2023, proposto da -OMISSIS-, titolare dell'omonima ditta individuale di autodemolizione, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Liberati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Roma Capitale, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Lazio, sede di Roma, Sez. II, -OMISSIS-, che ha deciso il ricorso proposto dall'appellante per l'annullamento della comunicazione del 24 marzo 2020 prot. QL/22346 e con essa dell'atto presupposto di mancata comunicazione della revoca della conferenza dei servizi, datato 3 luglio 2018 prot. QL47941, nonché per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il Cons. Martina Arrivi e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L'appello ha ad oggetto la sentenza del T.A.R. Lazio indicata in epigrafe, nella parte in cui – pur accogliendo il ricorso proposto da -OMISSIS- per l'annullamento di un provvedimento amministrativo – ha omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria contenuta nel medesimo ricorso.
2. È opportuno, preliminarmente, riassumere i fatti di causa.
Il 2 febbraio 2018 -OMISSIS-, titolare di un'impresa di autodemolizione corrente sotto l'omonima ditta individuale, ha domandato al Comune di Roma Capitale il rinnovo dell'autorizzazione provvisoria, di cui era da anni titolare, allo svolgimento dell'attività di rottamazione di veicoli, nelle more della conclusione del procedimento di delocalizzazione dell'impianto in altra area ritenuta idonea dall'amministrazione. Il Comune di Roma Capitale ha riscontrato la richiesta il 27 febbraio 2018, evidenziando la necessità di avviare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'attività, disciplinato dall'art. 208 d.lgs. 152/2006, e ha indetto apposita conferenza di servizi.
Senonché, nelle more della procedura, l'azienda del ricorrente è stata sottoposta a sequestro preventivo ad opera della Procura di Roma in ragione di una serie di irregolarità ambientali. La circostanza ha indotto il Comune di Roma a revocare, con provvedimento del 28 giugno 2018, l'autorizzazione provvisoria allo svolgimento dell'attività di rottamazione.
Ottenuta la revoca del sequestro preventivo, nel febbraio 2020 il ricorrente ha domandato al Comune di rinnovargli l'autorizzazione provvisoria e di riattivare il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione definitiva. Con nota del 24 marzo 2020, però, l'amministrazione ha risposto di aver già revocato l'indizione della conferenza di servizi con un provvedimento del 3 luglio 2018 e che, comunque, la documentazione presentata ai fini della conferenza era antecedente alla data del sequestro e, pertanto, da ritenersi superata.
3. Con ricorso notificato il 22 maggio 2020 e depositato dinanzi al T.A.R. Lazio il 17 giugno 2020, -OMISSIS- ha chiesto l'annullamento della nota del 24 marzo 2020, nonché il risarcimento dei danni patiti per il mancato svolgimento dell'attività imprenditoriale.
4. Si è costituito formalmente il Comune di Roma Capitale.
5. Con sentenza n. -OMISSIS-, il T.A.R. Lazio ha annullato il provvedimento di revoca dell'indizione della conferenza di servizi per un vizio rilevato d'ufficio. In particolare, il giudice di prime cure:
- ha dato atto che la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale la norma della legge regionale che delegava ai comuni l'approvazione dei progetti di impianti per la rottamazione dei veicoli (si tratta dell'art. 6, co. 2, lett. b, l.r. Lazio 27/1998, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 189 del 7 ottobre 2021 per contrasto con l'art. 117, co. 2, lett. s, Cost., poiché, attraverso la delega ai comuni della funzione amministrativa de qua , che, però, gli artt. 192 e 208 d.lgs. 152/2006 attribuivano alle regioni, la Regione Lazio finiva per insinuarsi nel riparto di competenze amministrative in materia ambientale, di appannaggio esclusivo del legislatore statale) e ha rilevato l'incostituzionalità consequenziale della disposizione che disciplinava l'autorizzazione delle predette attività (art. 6- bis l.r. 27/1998);
- sostenendo che la declaratoria di incostituzionalità avesse inciso su una norma attributiva del potere e che il provvedimento amministrativo, emesso dal Comune di Roma in applicazione di siffatta norma, fosse afflitto dal vizio "incompetenza assoluta", ha ritenuto di poter rilevare motu proprio tale profilo di invalidità, ancorché non contemplato nel ricorso, e ha pronunciato lo "annullamento d'ufficio" del provvedimento impugnato.
6. Con ricorso ritualmente notificato il 20 giugno 2023 e depositato il 5 luglio 2023, -OMISSIS- ha appellato la pronuncia denunciando l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno, per il cui contenuto ha rinviato al ricorso di primo grado.
7. Il Comune di Roma Capitale non si è costituito nel giudizio di appello.
8. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 27 marzo 2025.
9. L'appello deve essere respinto, in ragione dell'assorbente infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza dell'elemento soggettivo della responsabilità civile dell'amministrazione comunale.
Costituisce insegnamento pacifico in giurisprudenza quello per cui « fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, non sussiste alcuna colpa in capo all'apparato amministrativo […] , ricorrendo palesemente un'ipotesi di "errore scusabile", ai sensi della costante giurisprudenza in materia, secondo cui non sussiste la colpa della P.A. in caso di applicazione di una norma successivamente dichiarata incostituzionale » (Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2023, n. 8188; cfr., inoltre, Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 524; Id., Sez. III, 10 luglio 2014, n. 3526; Id., Sez. IV, 18 gennaio 2017, n. 190; Id., 4 maggio 2023, n. 4523).
Ebbene, il provvedimento impugnato nella fattispecie è anteriore alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della norma regionale che delegava ai comuni l'approvazione dei progetti di impianti per la rottamazione dei veicoli, sentenza dalla quale il T.A.R. ha dedotto, d'ufficio, l'illegittimità del provvedimento avversato per incompetenza assoluta. Pertanto, va constata la scusabilità dell'errore dell'amministrazione comunale ed esclusa, di conseguenza, la sua colpa nella provocazione del danno lamentato dall'appellante.
10. Nulla deve disporsi in punto di spese del secondo grado di giudizio, stante la mancata costituzione in appello del Comune di Roma Capitale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2, d.lgs. 196/2023 e all'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.